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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/06/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 486/2024 promossa da:
, , nato ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(MI) il 21/04/1970, rappresentato e difeso dall'Avv. CARACCIOLI CRISTINA, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE, iin forza di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito del Dott. notaio in Fiumicino, Rep. n. 37875- Persona_1
Racc. n.7313,
- opposto -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 20/06/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, stante l'avvenuto annullamento da parte dell' solo dopo il deposito del ricorso e insiste per la condanna CP_1 alle spese”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 3.07.2024, notificato nei termini di legge,
[...]
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante e liquidatore della Parte_1 [...]
, ha convenuto in giudizio l' , Controparte_2 CP_1
proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001839405 notificata il
3.06.2024, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro €
7.646,40, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, come novellato dalla L. 85/2023, per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018 sulla base dell'atto di accertamento ivi richiamato, prot. n.
9500.20/09/2019.0076193 del 20.09.2019.
La parte ricorrente ha negato di avere mai ricevuto l'atto di accertamento indicato nel provvedimento opposto, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Inoltre, la si era trovata nell'impossibilità di ottemperare integralmente ai CP_2 versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali relativi all'annualità 2018, stante la perdita dei corrispettivi per i servizi espletati in favore della società Team 3R, sottoposta a procedura fallimentare.
La parte opponente ha pertanto concluso domandando nel merito l'annullamento del provvedimento opposto.
2. L' si è costituito in giudizio domandando il rigetto del ricorso. CP_1
Ha rilevato che l' aveva ritualmente notificato ad nella predetta CP_1 Parte_1 qualità, l'atto di accertamento .9500.20/09/2019.0076193 in data 01/10/2019. CP_1
Inoltre, le doglianze sulla situazione di difficoltà economica della ricorrente erano del tutto irrilevanti.
Infine, l'ente convenuto ha contestato che vi fosse stata alcuna violazione dell'art. 14 legge
689/1981, peraltro inapplicabile alla fattispecie sanzionatoria considerata.
Poiché era intervenuto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, ha concluso domandando che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con la compensazione integrale delle spese “stante la reciproca soccombenza”.
3. La causa, non ulteriormente istruita, è stata fissata all'odierna udienza per la pronuncia della decisione.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto risulta dalla documentazione depositata in giudizio dalla parte resistente (doc. 06), è intervenuto l'annullamento in autotutela dell'all'ordinanza ingiunzione n. 001839405 prot. .9500.21/05/2024.0059177 relativa all'annualità 2018. CP_1
2 Sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, che non hanno più alcun interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., alla decisione delle questioni dedotte nell'odierna controversia.
Poiché la parte ricorrente ha chiesto il favore delle spese processuali, occorre rilevare che l' non ha provato - né invero, neppure allegato - di avere provveduto all'annullamento in CP_1
autotutela dell'ordinanza opposta prima del deposito del ricorso introduttivo e il ricorrente è stato costretto pertanto a incardinare il presente giudizio di opposizione.
Non è dato comprendere, inoltre, in cosa consista la soccombenza reciproca richiamata dalla difesa dell' , dovendosi osservare, per quanto occorrer possa, che l'annullamento in CP_1 autotutela da parte dell'amministrazione viene disposto in ipotesi di assenza dei presupposti per la legittima adozione del provvedimento.
Pertanto, l' resistente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali CP_1
in favore della controparte, che si liquidano in dispositivo ai sensi delle tabelle allegate al D.M.
n. 55 del 2014 e succ. mod., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della controversia
(scaglione di riferimento da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta, tenuto conto della particolare semplicità della stessa, stante la definizione della causa, non ulteriormente istruita, sulla base dell'unica questione esaminata, sicché si giustifica una liquidazione dei compensi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria attestata sui minimi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, stante il sopravvenuto annullamento in autotutela da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione opposta;
CP_1
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di euro 264,00 a titolo di spese vive e di euro 1.865,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Oristano, il 20/06/2025.
La Giudice
Consuelo Mighela
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