Ordinanza 3 giugno 2024
Massime • 1
In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026, di adeguamento dell'attestazione di sinistrosità pregressa RCA, al nuovo modello europeo di claims-history statement. IVASS, con avviso del 06 febbraio 2026, ha fornito raccomandazioni alle assicurazioni circa la rilevata assenza del rilascio dell'attestato di rischio relativo alle polizze RC auto. Pubblicato in GU il provvedimento IVASS n. 168/2025, con la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell'esercizio 2026. IVASS, con comunicazione al mercato del 29 maggio 2025, comunica che è ripristinata la rilevazione sul …
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Di Anna Andreani. Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell'impresa di assicurazione del soggetto danneggiato, Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29113/2025. Il ... Leggi tutto… Di Giovanni Iaria. Con l'ordinanza n. 30616/2025, pubblicata il 20 novembre 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sull'importante e complessa questione della responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni derivanti da sinistri …
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Di Anna Andreani. Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell'impresa di assicurazione del soggetto danneggiato, Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29113/2025. Il ... Leggi tutto… Di Giovanni Iaria. Con l'ordinanza n. 30616/2025, pubblicata il 20 novembre 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sull'importante e complessa questione della responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni derivanti da sinistri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/06/2024, n. 15431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15431 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
ma significa anche che l’onere della stessa ricade a carico 5 di 8 dell’assicuratore e non del danneggiato, come invece l’impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame (v. in argomento, tra le altre, l’ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146). A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha richiamato il principio di diritto – che risale, com’è noto, alla sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte – secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite, più volte ribadita in seguito e alla quale la decisione odierna intende dare ulteriore continuità, fu determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi da quello oggi in esame;
tra cui il fatto che, all’epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata – in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID – a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l’assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all’unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale «non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell’assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l’altra, e ciò non soltanto in base al 6 di 8 principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell’azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l’obbligazione dell’assicuratore di pagare direttamente l’indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell’assicurato». L’affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l’impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l’assicuratore e contro il danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l’assicuratore è ammesso a superare. La successiva giurisprudenza di questa Corte, d’altra parte, in più occasioni ha anche stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019, n. 8451, nonché l’ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438). 1.2. Il ragionamento svolto fin qui era necessario sia per correggere l’errata affermazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata sia per armonizzare l’interpretazione delle norme di legge sul valore del C.A.I. con il principio del litisconsorzio necessario enunciato dalle Sezioni Unite, con la citata sentenza, a proposito della responsabilità derivante da circolazione stradale. Nel caso specifico, però, la parziale fondatezza della censura in diritto proposta dall’odierna parte ricorrente non giova 7 di 8 all’accoglimento del ricorso, il quale va ugualmente respinto, per le ragioni che si vanno adesso a indicare. Costituisce un dato pacifico in causa – chiarito dall’impugnata sentenza e riconosciuto anche dalla parte ricorrente – che l’incidente di cui si discute ha visto coinvolti tre veicoli, mentre il modello C.A.I. è stato sottoscritto solo da due di loro, ossia il TT, autore del primo tamponamento, e la OC (p. 7 del ricorso), la vettura della quale aveva, a sua volta, tamponato la terza auto coinvolta, cioè quella condotta dal De NO. L’odierna ricorrente è la cessionaria del credito di quest’ultimo, cioè il secondo tamponato, che sarebbe stato urtato dalla vettura della OC a seguito dell’urto di questa con l’auto TT. Ne consegue che l’odierna ricorrente, in effetti, non può far valere, nei confronti dell’assicuratore, alcuna C.A.I., posto che il creditore cedente (De NO) non ha firmato alcunché (o, almeno, nessuno ha sostenuto il contrario). Ed è evidente che questo semplice rilievo fattuale toglie ogni fondamento al motivo di ricorso qui in esame, stante l’irrilevanza della complessa questione giuridica sulla quale ci si è soffermati. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non contestata l’affermazione del Giudice di pace secondo cui i danni erano generici. 2.1. Il motivo rimane assorbito dal rigetto del primo, perché, una volta escluso l’an del diritto al risarcimento, non avrebbe alcun senso occuparsi della contestazione sull’entità dei danni (generica o specifica). Né può farsi a meno di rilevare, ad abundantiam, che il motivo è del tutto privo di consistenza e inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza;
il Tribunale non ha affatto stabilito che c’era un capo autonomo della sentenza di 8 di 8 primo grado passato in giudicato, ma ha solo detto che la contestazione sull’entità dei danni era generica. E rispetto a questa decisione il motivo è inconferente, perché non dimostra affatto che quella contestazione ci fu. 3. Così corretta la motivazione dell’impugnata sentenza, il ricorso è rigettato. A tale esito segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza