Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1622 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Davide Foppa Vicenzini e Roberta
Agostino , presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti
E
in persona legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, in virtù di procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.9.2024 Parte_1
, quale obbligato in solido, e quale obbligato principale
[...] Parte_2
(essendo rappresentante legale della società all'epoca della commissione della violazione), hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001317045 notificata il 14.8.2024 (vd. ordinanza ingiunzione versata in atti).
L'ordinanza ingiunzione trae origine dall'atto di accertamento e diffida prot. n.
.2600.14/09/2018.0121249 del 14 settembre 2018 (notificato l'8.10.2018), con il quale l' CP_1 CP_1 accertava la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016), avendo i ricorrenti omesso il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori dipendenti in relazione ai periodi di paga 4, 5, 6,
Dopo la notifica dell'atto di accertamento, perdurando l'inadempimento dei soggetti obbligati,
l' emetteva l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta. CP_1
Nell'atto introduttivo di questo giudizio il ricorrente ha sollevato eccezione di prescrizione della sanzione amministrativa.
L'eccezione è fondata.
Va premesso che le sanzioni per l'omesso o tardivo versamento di contributi previdenziali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale e che la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notifica degli atti tipici della procedura sanzionatoria, anche da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore a mente dell'art. 2943 c.c.
Considerato che il mancato pagamento delle ritenute oggetto di causa riguarda i mesi da aprile a ottobre 2016, il termine prescrizionale quinquennale ha iniziato a decorrere nel 2017, è stato tempestivamente interrotto dalla notificazione dell'avvenuto accertamento della violazione (atto di accertamento e diffida prot. n. .2600.14/09/2018.0121249) in data 8.10.2018 ed è rimasto CP_1 sospeso per i tre mesi successivi ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, D.L. 463/1983.
Il termine quinquennale è poi nuovamente decorso a partire dal 8.1.2019 ed è rimasto sospeso dal
23.2.2020 al 31.5.2020, ossia per 98 giorni, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, D.L. 17.3.2020 n.
18, convertito con L. 24.4.2020 n. 27 (“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”), venendo quindi a scadere non più l'8.1.2024 bensì il 16.4.2024.
Il successivo atto interruttivo, ossia l'ordinanza ingiunzione, è stata notificata solo in data
14.8.2024, a termine ampiamente scaduto.
Non è condivisibile l'assunto dell' secondo cui occorre considerare anche la sospensione della CP_1 prescrizione prevista dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”) e dall'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Le disposizioni normative citate, infatti, hanno previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria e non la sospensione dei termini di prescrizione delle sanzioni per l'omesso o tardivo versamento di dette contribuzioni, disciplinata dal sopramenzionato art. 103, comma 6 bis. Né è condivisibile quanto sostenuto da all'odierna udienza, in quanto l'atto di accertamento e diffida prot. n. CP_1
.2600.14/09/2018.0121249 è stato notificato in data 8.10.2018 e, quindi, il termine di tre mesi CP_1
per il versamento dei contributi, alla data del 23 febbraio 2020 era ampiamente decorso.
L'ordinanza ingiunzione deve pertanto essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo tenuto CP_1 conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata che non ha contemplato alcuna istruttoria (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001317045 notificata il
14.8.2024;
2) condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che sono liquidate in CP_1
euro 1.856,00 per compensi, oltre spese di contributo unificato, contributo forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 22.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino