Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 490 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.24 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Adele Parte_1 C.F._1
Garritano;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Francesco CP_1 C.F._2
Callea;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1709 del 10.10.22, il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, alla quale ha aderito la resistente, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 6.1.01, dal quale sono nate le figlie Per_1
(16.2.2003) ed (16.2.2008). Per_2
Il thema decidendum è, pertanto, a questo punto circoscritto alle questioni accessorie in merito alle quali si osserva quanto segue.
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Quanto al collocamento, assumono decisivo rilievo le dichiarazioni rese da in sede di ascolto Per_2
giudiziale, in occasione del quale la minore ha espresso la sua preferenza per la permanenza presso il padre, con il quale convive dal momento in cui la madre ha abbandonato la casa familiare per trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori. LE ha anche riferito che delle sue esigenze
(colloqui a scuola, visite mediche, etc.) si occupa il padre perchè dopo la separazione la madre “non è più voluta venire”, che quest'ultima non ascolta le sue “ragioni” e che il motivo principale di contrasto è rappresentato dal categorico rifiuto della di “vedere” CP_1 Per_1
Le dichiarazioni del minore rappresentano elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (cfr., tra le altre, Cass. 6455/24). Della volontà espressa dal minore il giudice deve dunque necessariamente tenere conto, potendosene discostare solo a tutela dell'interesse del minore stesso, essendo però onerato al riguardo ad una motivazione tanto più stringente quanto più il minore, anche in ragione dell'età, abbia mostrato capacità di discernimento (cfr. Cass. 7773/12).
Nella specie, si tratta di minore che al momento della sua audizione era già quasi quindicenne e dunque in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive, sicchè, tenuto anche conto dell'assenza di elementi che possano indurre a dubitare delle capacità di accudimento e cura dello
, non vi è motivo di disattendere i desiderata di , della cui genuinità neanche è dato Pt_2 Per_2
dubitare.
Infatti, nessun elemento concreto ha fornito la resistente a sostegno della tesi della manipolazione paterna in danno della figlia.
Piuttosto, la stessa successione cronologica degli eventi consente di escludere la validità di tale ipotesi.
Infatti, la scelta di di vivere con il padre è storicamente conseguente alla decisone della Per_2 CP_1
di abbandonare la casa familiare, dove viveva con la minore sin dall'epoca della separazione dal coniuge, e di trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori.
Non vi è dunque spazio per l'espletamento della ctu sollecitata dalla resistente.
A quanto osservato consegue la conferma del prevalente collocamento di presso il padre già Per_2
disposto in corso di causa dal giudice istruttore;
soluzione che, peraltro, attesa la conflittualità che caratterizza attualmente i rapporti tra e la madre, risulta essere quella senz'altro più idonea Per_1
a salvaguardare il diritto fondamentale di sorellanza, consentendo ad di condividere maggiori Per_2
spazi con la sorella maggiore in occasione dei suoi rientri in Calabria dalla sede universitaria.
pagina 2 di 5 Data l'età di , oramai diciassettenne, si reputa opportuno disporre libere frequentazioni con la Per_2
madre.
Al prevalente collocamento di presso il padre consegue che la casa familiare, ancorchè di Per_2
proprietà esclusiva della , deve essere assegnata allo . CP_1 Pt_2
Infatti, l'assegnazione dell'ex casa coniugale in preferenza al genitore affidatario o collocatario del figlio minore o maggiorenne, non ancora autosufficiente, è prevista dalla legge e risponde alla finalità di tutelare il diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico (cfr. Cass. 1642/22). Trattandosi di uno strumento di protezione della prole, l'assegnazione della casa familiare non può conseguire altre e diverse finalità. E' perciò estranea alla decisione sul punto ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (cfr. Cass.
25604/18).
Va poi precisato che, ai fini della qualificazione giuridica di un immobile come abitazione familiare, occorre verificare - avendo riguardo alla destinazione impressa non solo in astratto ma anche in concreto, attraverso la convivenza - se, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dell'abitazione da parte del nucleo costituito da genitori e figli e sia così possibile ritenere che l'unità abitativa costituisse a quell'epoca il centro di aggregazione della famiglia, cioè il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola il nucleo familiare (cfr. Cass. 27907/21).
Nella specie, è pacifico che al momento della interruzione della convivenza il nucleo familiare risiedesse stabilmente nell'appartamento sito in Castrolibero al viale della Resistenza n. 66, ove si era trasferito sin dal mese di settembre del 2015 (come si ricava dalla certificazione anagrafica relativa alla minore , le cui risultanze non sono superate da emergenze di segno diverso). Per_2
E' tale immobile che va dunque considerato come casa coniugale, essendosi in esso radicato negli ultimi anni della convivenza il centro di aggregazione familiare.
Del resto, nell'accordo di separazione le parti hanno concordemente identificato proprio in tale unità immobiliare la “casa coniugale”.
Non può poi ritenersi che l'immobile abbia perso tale connotazione in ragione del temporaneo allontanamento da esso della minore . Per_2
Trattasi infatti di allontanamento necessitato, dovuto al trasferimento della presso la casa dei CP_1
propri genitori, in conseguenza del quale , ancora minorenne, sarebbe rimasta priva di figure Per_2
adulte di riferimento presso la casa coniugale.
pagina 3 di 5 Riguardo al mantenimento delle due figlie, venuto meno il collocamento prevalente di presso Per_2
la madre, la quale, per le vicende verificatesi in corso di causa, non rappresenta più la figura genitoriale di prevalente riferimento di in occasione dei suoi rientri dalla sede Per_1
universitaria, la è carente di legittimazione a ricevere il contributo paterno. CP_1
Preso atto della volontà del ricorrente di provvedere integralmente, anche per quanto attiene alle spese straordinarie, al mantenimento delle figlie, nessun contributo viene posto a carico della . CP_1
Quanto all'assegno divorzile, deve rilevarsi che in corso di causa è emerso che la svolge CP_1
attività lavorativa.
Tanto si ricava dal certificato telematico di malattia versato in atti, emesso in copia anche per il datore di lavoro;
risultanza della cui compatibilità con la affermata condizione di inoccupazione la non ha fornito spiegazione. CP_1
All'udienza del 24.10.24 la resistente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa per una sola giornata al mese per un compenso di € 40,00 al giorno, senza però offrire alcun riscontro di ciò, stante l'omesso deposito della documentazione reddituale nonostante l'invito in tal senso rivoltole dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 21.6.24.
Inoltre, lo svolgimento unicamente di “saltuari piccoli lavoretti a nero”, affermato in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., non appare compatibile (e del resto non è stata fornita una giustificazione al riguardo) con il certificato telematico di malattia, indicativo dello svolgimento di attività lavorativa regolarizzata.
Pertanto, precisato che l'onere della prova circa l'esistenza dei presupposti legittimanti l'attribuzione dell'assegno divorzile grava sul soggetto che lo richiede (cfr., tra le altre, Cass. 21885/22), in difetto di riscontro dei redditi percepiti, non può ritenersi dimostrato che la versi in una condizione di CP_1
non autosufficienza economica che possa giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione assistenziale.
La detta lacuna neanche consente di apprezzare, per la possibile rilevanza in chiave compensativo- perequativa, se l'attuale situazione sia deteriore rispetto a quella che la prosecuzione dell'attività lavorativa svolta in epoca antecedente al matrimonio, che la assume di avere sacrificato CP_1
proprio a cagione del matrimonio e della richiesta dello AR di collaborare nella sua attività, le avrebbe potuto garantire.
Va detto peraltro, per completezza, che appare poco credibile che la causa della cessazione, in data
9.12.99 (cfr. visura camerale in atti), ossia oltre un anno prima del matrimonio, dell'attività della società di cui la era socia ed amministratrice sia quella indicata da quest'ultima, ove si CP_1 consideri che si trattava di società riconducibile, secondo l'incontestata ricostruzione operata dal pagina 4 di 5 ricorrente, alla famiglia della resistente, sicchè al disimpegno della stessa si sarebbe potuto verosimilmente far fronte con il subentro di altro componente.
Non rileva poi l'attività lavorativa che la deduce di avere svolto nell'ambito dell'impresa CP_1
familiare costituita con il coniuge nel 2006, potendo la stessa costituire eventualmente fonte di poste creditorie azionabili in altra sede. E del resto la resistente ha preannunciato la proposizione di
“giudizio di liquidazione della quota”, in vista del quale ha chiesto disporsi sequestro conservativo dei beni, mobili ed immobili, riconducibili all'attività dell'impresa familiare;
richiesta, quest'ultima, carente della necessaria correlazione strumentale con le domande proposte nell'ambito del presente giudizio.
Per quanto osservato, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
Atteso il tenore delle conclusioni rassegnate dal ricorrente in termini specifici all'udienza del
23.10.24, deve ritenersi abbandonata la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento della figlia a decorrere dal 12.9.21. Per_1
Sono infine inammissibili le domande nuove formulate dal ricorrente per la prima volta in sede di scritti conclusivi.
La condivisione della domanda principale, l'andamento del giudizio e la natura degli interessi coinvolti giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettando ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dispone l'affido condiviso della figlia minore ed il collocamento prevalente della stessa Per_2
presso il padre, con libere frequentazioni con la madre;
- pone a carico del ricorrente il mantenimento di entrambe le figlie, anche per quanto attiene alle spese straordinarie;
- assegna la casa familiare al ricorrente;
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma
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