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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 31/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1556/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1556/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Bolla Federica
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Buro Rosella
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
In principalità: revocare l'assegno divorzile di Euro 750,00 percepito dalla sig.ra e CP_1
versatole dal sig. per carenza dei requisiti richiesti dalla legge. Pt_1
Parte resistente: respingere la domanda formulata dal ricorrente e confermare le statuizioni della sentenza n. 151/2018
Tribunale di Vercelli di cui è chiesta la modifica (nello specifico, confermare l'onere economico posto
a carico del Signor tenuto al versamento mensile a favore dell'ex coniuge, Parte_1 dell'importo, come al dicembre 2024 rivalutato, pari ad euro 882,75).
Spese come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in SE (VC), in data 15.07.1984. Parte_1 CP_1
Da tale unione sono nati la figlia in AT (VC) in data 02.06.1987 e il figlio , in Per_1 Per_2
AT (VC), in data 07.07.1992, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti si sono dapprima separate consensualmente avanti al Tribunale di Vercelli, che ha omologato le condizioni con decreto in data 19.12.2005; è successivamente intervenuta, in data 06.04.2018, sentenza n. 151/2018 del Tribunale di Vercelli che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente -dando atto che nella Parte_1 sentenza di divorzio, il Tribunale di Vercelli ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge un assegno divorzile nella misura di euro 750 indicizzabili- ha chiesto la revoca di tale statuizione.
Con comparsa di costituzione la convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando le allegazioni avversarie.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza celebrata il 26.3.2025, ma è stato impossibile addivenire a un accordo conciliativo;
pertanto, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e discusso immediatamente la causa.
pagina 2 di 6 Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Preliminarmente, si osserva -quanto all'eccezione svolta da parte ricorrente afferente le preclusioni a suo dire derivanti dal deposito della comparsa di costituzione della convenuta oltre i 20 giorni antecedenti la prima udienza- che la comparsa depositata telematicamente in data 24.3.2025 dalla convenuta non contiene domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, rispetto alle quali sole potrebbe maturare la decadenza ex art. 167 c.p.c., richiamata dall'art. 473bis.16 c.p.c.
Nel merito, il ricorrente allega, a sostegno della propria richiesta, principalmente, il fatto che la convenuta, dopo il divorzio, abbia maturato la disponibilità di un “dignitoso reddito mensile”; a ciò aggiunge di avere concesso con atto notarile in data 2021 il diritto di abitazione a tempo indeterminato all'ex coniuge sull'ex casa familiare. Quanto alla propria situazione patrimoniale, ne allega un peggioramento per avere contratto nuovo matrimonio e per avere acquistato un'abitazione per sé; infine, allega che la convenuta starebbe da tempo intrattenendo una relazione sentimentale, sebben non connotata da stabile convivenza.
Il Collegio osserva che, in tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie con il corollario del limite invalicabile della domanda, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale (Cfr. Cass. 11795/2021); inoltre in tema di assegno divorzile, nella fase di richiesta di modifica delle condizioni economiche, è onere della parte allegare quali siano le circostanze sopravvenute che dovrebbero determinare una modifica rispetto alla pregressa situazione accertata in sede di definizione dell'assegno (Cass. 16579/2024).
In tema di revisione dell'assegno divorzile, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non è possibile procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma occorre verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. ordinanza n. 21051/2022). Le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di pagina 3 di 6 modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane, viceversa, esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Conseguentemente l'attribuzione in favore di un ex coniuge dell'assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'emissione della sentenza, ancorché ignorati da una parte (Cassazione ordinanza n. 30545/2024).
Applicando tutti i suestesi chiari principi al caso di specie, si evidenzia come le allegazioni del ricorrente non possano essere valutate come sopravvenienze atta a integrare i giustificati motivi richiesti dall'art. 473bis.29 c.p.c. per la modifica delle vigenti statuizioni.
Come allegato dalla convenuta, e comprovato dalla documentazione agli atti (cfr. doc. 6 parte convenuta estratto posizione assicurativa Inps, incontestato), la risulta avere svolto attività CP_1
lavorativa, seppur saltuaria, già in epoca successiva alla separazione, avvenuta nel 2005 (si vedano i contratti di lavoro succedutisi dal 2008 fino all'attualità). È pacifico in quanto documentalmente provato e non contestato in causa che la convenuta abbia lasciato il lavoro dopo la nascita del secondo figlio per dedicarsi alla famiglia, talché in sede di disgregazione definitiva del nucleo, è stato disposto
(peraltro su accordo delle parti) l'attribuzione di un assegno di mantenimento prima e divorzile poi
(nell'estratto Inps, coerentemente con quanto dedotto dalla parte, figurano contribuzioni fino al 1994, cui fa seguito un'interruzione fino al 2008; trattasi di contratti a tempo determinato, con salari modesti, succedutisi nel tempo). Pertanto, l'attuale condizione lavorativa della (contratto di lavoro a CP_1
tempo determinato come operaia con salario medio di euro 800 mensili) non si discosta da quanto già sussistente all'epoca del divorzio.
Lo stesso dicasi per la situazione patrimoniale della convenuta (da intendersi come depositi bancari e proprietà immobiliari), in quanto il ricorrente non allega né tantomeno dimostra (non avendo nemmeno formulato istanze di prova in tal senso) che questa sia mutata significativamente dall'epoca del divorzio. Nemmeno rileva la relazione sentimentale intrattenuta dalla convenuta con l'attuale compagno, mai sfociata in convivenza: trattasi di relazione già in essere da dopo la separazione e,
pagina 4 di 6 quindi, circostanza nota e, verosimilmente, conosciuta e tenuta in considerazione al momento del ricorso per divorzio.1
Anche il riconoscimento in capo alla convenuta di un diritto di abitazione sull'immobile precedentemente adibito a casa familiare, contenuto nell'atto notarile in data 2021 con il quale il ricorrente ha donato la proprietà dell'immobile ai figli, non integra una modifica patrimoniale atta ad incidere come sopravvenienza sull'assetto stabilito in divorzio.
Si osserva infatti che, in forza di sentenza di separazione prima e di atto di divorzio poi, l'immobile era già stato assegnato alla ricorrente, e che, pertanto, nella contemperazione delle rispettive posizioni era stato messo in conto l'utilizzo del cespite da parte della convenuta per scopi abitativi, così come, evidentemente, la necessità per il ricorrente di reperire altra abitazione. Appare chiara ed inequivocabile, a conferma della comune intenzione delle parti in tal senso, la seguente condizione contenuta nella sentenza di divorzio: quale componente dell'assegno divorzile la casa familiare di
Serravalle Sesia, di proprietà esclusiva del signor viene assegnata in godimento con tutti i Pt_1
mobili, le suppellettili e gli arredi presenti- alla signora ed ai figli ed (cfr. CP_1 Per_1 Per_2
punto 4 sentenza); nonché, a fortiori, il punto successivo 7: il signor si obbliga a destinare Pt_1
esclusivamente in favore dei figli e la nuda proprietà del predetto immobile (già Per_1 Per_2
adibito a residenza familiare) con riserva di usufrutto in favore della signora CP_1
È evidente che l'atto notarile altro non è stato che la realizzazione dell'impegno assunto in sede di divorzio, non comportando quindi né un depauperamento sopravvenuto del ricorrente, né, di conseguenza, un miglioramento patrimoniale per la convenuta;
in altre parole, non può essere considerato un fatto idoneo ad “alterare gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio” (cfr. giurisprudenza cit.).
Infine, non rileva il matrimonio contratto di recente dal ricorrente, trattandosi di scelta libera e legittima ma del tutto ininfluente ai presenti fini, non accompagnato dalla nascita di prole. 1 Cfr. anche verbale di udienza del 25.3.2025: Le parti concordemente danno atto che la relazione della convenuta sussiste da 14 anni, cioè da dopo la separazione e prima del divorzio. pagina 5 di 6 SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del ricorrente ne determina la condanna alla rifusione;
l'importo è liquidato come da dispositivo, in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto della semplicità della lite, priva di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1556/2024 r.g., respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente alla rifusione a parte convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre rimborso 15% e accessori di legge.
Così deciso in data 31.3.2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Vercelli.
Il Presidente dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice estensore dott.ssa Simona Francese
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1556/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Bolla Federica
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Buro Rosella
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
In principalità: revocare l'assegno divorzile di Euro 750,00 percepito dalla sig.ra e CP_1
versatole dal sig. per carenza dei requisiti richiesti dalla legge. Pt_1
Parte resistente: respingere la domanda formulata dal ricorrente e confermare le statuizioni della sentenza n. 151/2018
Tribunale di Vercelli di cui è chiesta la modifica (nello specifico, confermare l'onere economico posto
a carico del Signor tenuto al versamento mensile a favore dell'ex coniuge, Parte_1 dell'importo, come al dicembre 2024 rivalutato, pari ad euro 882,75).
Spese come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in SE (VC), in data 15.07.1984. Parte_1 CP_1
Da tale unione sono nati la figlia in AT (VC) in data 02.06.1987 e il figlio , in Per_1 Per_2
AT (VC), in data 07.07.1992, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti si sono dapprima separate consensualmente avanti al Tribunale di Vercelli, che ha omologato le condizioni con decreto in data 19.12.2005; è successivamente intervenuta, in data 06.04.2018, sentenza n. 151/2018 del Tribunale di Vercelli che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente -dando atto che nella Parte_1 sentenza di divorzio, il Tribunale di Vercelli ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge un assegno divorzile nella misura di euro 750 indicizzabili- ha chiesto la revoca di tale statuizione.
Con comparsa di costituzione la convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando le allegazioni avversarie.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza celebrata il 26.3.2025, ma è stato impossibile addivenire a un accordo conciliativo;
pertanto, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e discusso immediatamente la causa.
pagina 2 di 6 Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Preliminarmente, si osserva -quanto all'eccezione svolta da parte ricorrente afferente le preclusioni a suo dire derivanti dal deposito della comparsa di costituzione della convenuta oltre i 20 giorni antecedenti la prima udienza- che la comparsa depositata telematicamente in data 24.3.2025 dalla convenuta non contiene domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, rispetto alle quali sole potrebbe maturare la decadenza ex art. 167 c.p.c., richiamata dall'art. 473bis.16 c.p.c.
Nel merito, il ricorrente allega, a sostegno della propria richiesta, principalmente, il fatto che la convenuta, dopo il divorzio, abbia maturato la disponibilità di un “dignitoso reddito mensile”; a ciò aggiunge di avere concesso con atto notarile in data 2021 il diritto di abitazione a tempo indeterminato all'ex coniuge sull'ex casa familiare. Quanto alla propria situazione patrimoniale, ne allega un peggioramento per avere contratto nuovo matrimonio e per avere acquistato un'abitazione per sé; infine, allega che la convenuta starebbe da tempo intrattenendo una relazione sentimentale, sebben non connotata da stabile convivenza.
Il Collegio osserva che, in tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie con il corollario del limite invalicabile della domanda, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale (Cfr. Cass. 11795/2021); inoltre in tema di assegno divorzile, nella fase di richiesta di modifica delle condizioni economiche, è onere della parte allegare quali siano le circostanze sopravvenute che dovrebbero determinare una modifica rispetto alla pregressa situazione accertata in sede di definizione dell'assegno (Cass. 16579/2024).
In tema di revisione dell'assegno divorzile, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non è possibile procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma occorre verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. ordinanza n. 21051/2022). Le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di pagina 3 di 6 modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane, viceversa, esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Conseguentemente l'attribuzione in favore di un ex coniuge dell'assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'emissione della sentenza, ancorché ignorati da una parte (Cassazione ordinanza n. 30545/2024).
Applicando tutti i suestesi chiari principi al caso di specie, si evidenzia come le allegazioni del ricorrente non possano essere valutate come sopravvenienze atta a integrare i giustificati motivi richiesti dall'art. 473bis.29 c.p.c. per la modifica delle vigenti statuizioni.
Come allegato dalla convenuta, e comprovato dalla documentazione agli atti (cfr. doc. 6 parte convenuta estratto posizione assicurativa Inps, incontestato), la risulta avere svolto attività CP_1
lavorativa, seppur saltuaria, già in epoca successiva alla separazione, avvenuta nel 2005 (si vedano i contratti di lavoro succedutisi dal 2008 fino all'attualità). È pacifico in quanto documentalmente provato e non contestato in causa che la convenuta abbia lasciato il lavoro dopo la nascita del secondo figlio per dedicarsi alla famiglia, talché in sede di disgregazione definitiva del nucleo, è stato disposto
(peraltro su accordo delle parti) l'attribuzione di un assegno di mantenimento prima e divorzile poi
(nell'estratto Inps, coerentemente con quanto dedotto dalla parte, figurano contribuzioni fino al 1994, cui fa seguito un'interruzione fino al 2008; trattasi di contratti a tempo determinato, con salari modesti, succedutisi nel tempo). Pertanto, l'attuale condizione lavorativa della (contratto di lavoro a CP_1
tempo determinato come operaia con salario medio di euro 800 mensili) non si discosta da quanto già sussistente all'epoca del divorzio.
Lo stesso dicasi per la situazione patrimoniale della convenuta (da intendersi come depositi bancari e proprietà immobiliari), in quanto il ricorrente non allega né tantomeno dimostra (non avendo nemmeno formulato istanze di prova in tal senso) che questa sia mutata significativamente dall'epoca del divorzio. Nemmeno rileva la relazione sentimentale intrattenuta dalla convenuta con l'attuale compagno, mai sfociata in convivenza: trattasi di relazione già in essere da dopo la separazione e,
pagina 4 di 6 quindi, circostanza nota e, verosimilmente, conosciuta e tenuta in considerazione al momento del ricorso per divorzio.1
Anche il riconoscimento in capo alla convenuta di un diritto di abitazione sull'immobile precedentemente adibito a casa familiare, contenuto nell'atto notarile in data 2021 con il quale il ricorrente ha donato la proprietà dell'immobile ai figli, non integra una modifica patrimoniale atta ad incidere come sopravvenienza sull'assetto stabilito in divorzio.
Si osserva infatti che, in forza di sentenza di separazione prima e di atto di divorzio poi, l'immobile era già stato assegnato alla ricorrente, e che, pertanto, nella contemperazione delle rispettive posizioni era stato messo in conto l'utilizzo del cespite da parte della convenuta per scopi abitativi, così come, evidentemente, la necessità per il ricorrente di reperire altra abitazione. Appare chiara ed inequivocabile, a conferma della comune intenzione delle parti in tal senso, la seguente condizione contenuta nella sentenza di divorzio: quale componente dell'assegno divorzile la casa familiare di
Serravalle Sesia, di proprietà esclusiva del signor viene assegnata in godimento con tutti i Pt_1
mobili, le suppellettili e gli arredi presenti- alla signora ed ai figli ed (cfr. CP_1 Per_1 Per_2
punto 4 sentenza); nonché, a fortiori, il punto successivo 7: il signor si obbliga a destinare Pt_1
esclusivamente in favore dei figli e la nuda proprietà del predetto immobile (già Per_1 Per_2
adibito a residenza familiare) con riserva di usufrutto in favore della signora CP_1
È evidente che l'atto notarile altro non è stato che la realizzazione dell'impegno assunto in sede di divorzio, non comportando quindi né un depauperamento sopravvenuto del ricorrente, né, di conseguenza, un miglioramento patrimoniale per la convenuta;
in altre parole, non può essere considerato un fatto idoneo ad “alterare gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio” (cfr. giurisprudenza cit.).
Infine, non rileva il matrimonio contratto di recente dal ricorrente, trattandosi di scelta libera e legittima ma del tutto ininfluente ai presenti fini, non accompagnato dalla nascita di prole. 1 Cfr. anche verbale di udienza del 25.3.2025: Le parti concordemente danno atto che la relazione della convenuta sussiste da 14 anni, cioè da dopo la separazione e prima del divorzio. pagina 5 di 6 SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del ricorrente ne determina la condanna alla rifusione;
l'importo è liquidato come da dispositivo, in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto della semplicità della lite, priva di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1556/2024 r.g., respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente alla rifusione a parte convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre rimborso 15% e accessori di legge.
Così deciso in data 31.3.2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Vercelli.
Il Presidente dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice estensore dott.ssa Simona Francese
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