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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/06/2024, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 2011/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - presidente relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
dott. Marco Pesoli - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2011/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tania Parte_1 C.F._1
Bertaggia, con domicilio eletto presso il suo studio, in Porto Viro (RO), Piazza G. Marconi n. 11/2, giusta procura allegata al ricorso;
Ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori
e in data 07.6.2003 in TA ON (MI) e trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune TA ON – Anno 2003 – Parte II- Serie A –numero 9, comandando l'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di trascrivere la emananda sentenza
a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge alle seguenti
1 condizioni: -nessun assegno dovrà essere corrisposto dai coniugi l'uno nei confronti dell'altra e viceversa a titolo di assegno divorzile;
- Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 17-10-2023 avanti il Tribunale di Rovigo, con notifica perfezionata in data
19-1-2024, ha chiesto al Tribunale di Rovigo che fosse pronunciata la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto a TA ON (MI) il 7-6-2003 con Controparte_1
con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2003, e dalla cui unione non erano nati figli.
Il ricorrente ha esposto che il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione dei coniugi in data 19-2-2015 alle condizioni indicate dai coniugi all'udienza presidenziale del 27-1-2015, e che da quel momento non vi era stata alcuna riconciliazione fra i coniugi.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto che sin dal momento della separazione la resistente aveva intrapreso una nuova convivenza more uxorio, pertanto non sussistevano i presupposti per il versamento di un assegno divorzile.
Con ordinanza del 26-10-2023 il giudice delegato ha fissato la prima udienza di comparizione alla data del 20-3-2024, all'esito della quale ha dichiarato la contumacia della ed ha emesso i CP_1
provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c. confermando quanto statuito in sede di separazione.
Infine, sulla reiterata domanda formulata dal ricorrente di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è riservato di riferire al Collegio.
Venendo al merito, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
Tribunale di Rovigo nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ragione della mancata opposizione di parte resistente, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2011/2023 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio contratto a TA ON (MI) in data 7-6-2003, con atto Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, Parte II, Serie A, anno
2003;
- dichiara che nulla è dovuto a titolo di mantenimento dei coniugi l'uno nei confronti dell'altro;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
- dispone la compensazione delle spese di lite;
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 4.06.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - presidente relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
dott. Marco Pesoli - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2011/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tania Parte_1 C.F._1
Bertaggia, con domicilio eletto presso il suo studio, in Porto Viro (RO), Piazza G. Marconi n. 11/2, giusta procura allegata al ricorso;
Ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori
e in data 07.6.2003 in TA ON (MI) e trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune TA ON – Anno 2003 – Parte II- Serie A –numero 9, comandando l'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di trascrivere la emananda sentenza
a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge alle seguenti
1 condizioni: -nessun assegno dovrà essere corrisposto dai coniugi l'uno nei confronti dell'altra e viceversa a titolo di assegno divorzile;
- Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 17-10-2023 avanti il Tribunale di Rovigo, con notifica perfezionata in data
19-1-2024, ha chiesto al Tribunale di Rovigo che fosse pronunciata la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto a TA ON (MI) il 7-6-2003 con Controparte_1
con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2003, e dalla cui unione non erano nati figli.
Il ricorrente ha esposto che il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione dei coniugi in data 19-2-2015 alle condizioni indicate dai coniugi all'udienza presidenziale del 27-1-2015, e che da quel momento non vi era stata alcuna riconciliazione fra i coniugi.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto che sin dal momento della separazione la resistente aveva intrapreso una nuova convivenza more uxorio, pertanto non sussistevano i presupposti per il versamento di un assegno divorzile.
Con ordinanza del 26-10-2023 il giudice delegato ha fissato la prima udienza di comparizione alla data del 20-3-2024, all'esito della quale ha dichiarato la contumacia della ed ha emesso i CP_1
provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c. confermando quanto statuito in sede di separazione.
Infine, sulla reiterata domanda formulata dal ricorrente di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è riservato di riferire al Collegio.
Venendo al merito, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
Tribunale di Rovigo nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ragione della mancata opposizione di parte resistente, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2011/2023 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio contratto a TA ON (MI) in data 7-6-2003, con atto Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, Parte II, Serie A, anno
2003;
- dichiara che nulla è dovuto a titolo di mantenimento dei coniugi l'uno nei confronti dell'altro;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
- dispone la compensazione delle spese di lite;
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 4.06.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
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