CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 371 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 24 febbraio 2021, promossa con atto di citazione da
(C.F. e Parte_1 C.F._1
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Schiavon;
P.IVA_1
appellante contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Siotto;
appellata
Oggetto: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n. 24/2021 emessa in data 19 dicembre 2020 e pubblicata in data 12 gennaio 2021 a definizione del giudizio iscritto al n. 3144/2016 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
NEL MERITO
In via principale
- accertate le irregolarità e illegittimità degli addebiti sul conto corrente di cui è causa, sia per oneri non pattuiti sia per superamento del tasso soglia ai sensi della
L. 108/96, dichiarare l'illegittimità e/o nullità degli addebiti medesimi posti a carico della ditta nel corso dei rapporti Parte_1 Parte_1
contrattuali per i periodi oggetto di esame e, conseguentemente:
• ricalcolare il saldo effettivo del conto corrente de quo alla data del 31/12/2013 enucleando tutte le competenze illegittimamente addebitate dalla convenuta CP_2
(interessi, commissioni e spese) per tutti i trimestri sui movimenti c/c, per un totale di € 119.878,86 - o la diversa maggiore o minore somma che la Corte riterrà provata - riconoscendo spettanti all'attrice gli interessi legali maturati e maturandi sulle somme accertate come irregolarità, dal 01/01/2014 al saldo;
In via istruttoria:
2 Disporsi integrazione della CTU al fine di:
- accertare il superamento del tasso soglia confrontando il TEG con i tassi soglia pro tempore vigenti per le operazioni “Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese oltre i 5.000,00 euro” trattandosi, nel caso di specie, di un conto “unico” (o di utilizzo promiscuo) comprensivo di un piccolo fido “per cassa” e di un più consistente fido “SBF” (o anticipi), così come si evince dagli estratti conto in atti i quali riportano anche gli elementi per il conteggio delle competenze e ricalcolare conseguentemente il saldo effettivo del conto corrente di cui è causa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre
15% spese generali e accessori di legge e restituzione delle spese legali corrisposte
a in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_1
- per parte appellata:
- Respingere l'appello ex adverso proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 24/2021, n. 3144/2016 R.G.
e n. 73 / 2021 emessa in data 30.05.2019 e resa pubblica dal Tribunale di Vicenza,
Giudice dott. Melania Schirru, in data 19.12.2020 pubblicata in data 12.01.2021 e notificata il 15.01.2021;
- Con vittoria delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio.
3 Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2016, l'impresa individuale
[...]
conveniva in giudizio affinché si Parte_1 Controparte_1
accertasse l'illegittimità di addebiti operati nel corso dei rapporti di conto corrente bancario n. 8143/5/97, aperto in data 20 aprile 1995 presso l'agenzia di Montecchio
Maggiore dell'allora Controparte_3
ora e di mutuo ipotecario n. 1472892, acceso in data 14
[...] Controparte_1
agosto 2009, con conseguente domanda di rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
L'attrice esponeva che la aveva applicato sul predetto conto interessi CP_2
anatocistici, spese fisse di chiusura trimestrale illegittime, interessi ultralegali nonché interessi creditori e commissioni di massimo scoperto non dovuti;
chiedeva, quindi, previo accertamento delle predette illegittimità, che venissero dichiarati illegittimi e/o nulli gli addebiti posti a suo carico e, conseguentemente, che venissero ricalcolati i saldi effettivi dei due rapporti.
Precisamente, l'attrice lamentava:
A) quanto al rapporto di conto corrente, un complessivo addebito competenze di euro 96.590,94 di cui:
- euro 63.916,71 per interessi debitori;
- euro 19.758,82 per commissioni di massimo scoperto;
- euro 12.915,40 per spese (incluse commissioni per messa a disposizione fondi);
4 addebiti ritenuti illegittimi e determinanti il superamento delle soglie di usura in 37 trimestri su un totale di 39 trimestri esaminati;
B) quanto al rapporto di mutuo ipotecario, la pattuizione di condizioni usurarie con superamento del tasso soglia di riferimento dello 4,61404%, con un totale oneri pagati alla e non dovuti di € 21.252,62 alla data del 31 agosto 2014. CP_2
si costituiva in giudizio e si opponeva all'accoglimento delle domande CP_1
avversarie, eccependo l'inammissibilità delle domande ripetitorie e restitutorie in presenza di rapporti ancora in essere, nonché l'intervenuta prescrizione di ogni domanda connessa al decennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale.
Veniva disposta CTU tecnico-contabile sui rapporti controversi e veniva nominato il dott. per l'espletamento dell'incarico; il Giudice, all'esito del deposito Per_1
dell'elaborato peritale, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la sentenza n. 24/2021, pubblicata in data 12 gennaio 2021, il Tribunale di
Vicenza così statuiva:
“1) dichiara l'inammissibilità della domanda attorea;
2) pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte attrice;
3) Condanna , in persona del titolare, a rifondere Parte_1
a in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali Controparte_1
del presente procedimento che si liquidano in euro 7'795,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex
5 DM 55/2014.”
In particolare, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme ritenute illegittimamente addebitate sul conto corrente oggetto di causa, poiché la controversia aveva ad oggetto “un rapporto conto corrente […] ed un mutuo ipotecario […] ancora attualmente entrambe aperti e regolarmente in essere”, ribadendo che “il correntista-mutuatario può agire per la nullità del titolo su cui si basano gli addebiti, ma non può agire per la ripetizione di pagamenti che, in quanto tali, da parte sua non hanno ancora avuto luogo”.
Inoltre, il Tribunale riteneva che parte attrice aveva l'onere di provare la nullità di clausole contrattuali, l'illegittimità degli addebiti nonché la carenza di causa debendi del pagamento, producendo non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, mentre “Nel caso di specie, quanto al conto corrente 8143/5/97, il modulo contrattuale, prodotto dalla convenuta, è datato 20 marzo 1995 e gli estratti CP_2
conto sono prodotti solo a far data dal 1 giugno 2004”. Infine, il Giudice riteneva
“superflua la decisione delle residue domande ed eccezioni delle parti in conseguenza della ragione più liquida”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 14 febbraio 2021, Parte_1
ha proposto tempestivo appello chiedendone la riforma.
[...]
L'appellante ha tuttavia circoscritto l'impugnazione alla fondatezza delle domande relative al contratto di conto corrente, con rinuncia alle domande relative al contratto di mutuo (“l'odierna appellante non chiede che la Corte esamini il merito
6 della domanda relativa al contratto di mutuo, ma chiede che si pronunci esclusivamente sulla fondatezza delle domande relative al rapporto di conto corrente”).
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale nel qualificare la domanda attorea come domanda di ripetizione dell'indebito, dal momento che aveva chiesto: a) l'accertamento delle irregolarità
e dell'illegittimità degli addebiti sia quanto al conto corrente sia quanto al mutuo ipotecario;
b) la declaratoria di illegittimità e/o nullità di tali addebiti posti a carico della ditta nel corso dei rapporti contrattuali per il periodo in Parte_1
considerazione, e conseguentemente il ricalcolo del saldo effettivo del conto corrente;
c) il riconoscimento, in favore dell'attrice, degli interessi legali maturati sulle somme illegittimamente addebitate nel corso della durata dei rapporti contrattuali ai singoli addebiti al saldo.
Col secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi nel merito delle pretese attoree, ritenendo “superflua la decisione delle residue domande ed eccezioni delle parti in conseguenza della ragione più liquida” ed ha affermato che “la parte attrice era gravata, oltre che della produzione documentale (onere non evaso, neppure attivandosi preventivamente ex art.119 TUB), anche dall'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali “nulle”.”, ritenendo di avere assolto pienamente al proprio onere probatorio in relazione al conto corrente n. 8143/5/97, avendo prodotto gli estratti conto relativi al periodo per cui ha chiesto accertamento e declaratoria di illegittimità (1° giugno 2004/31 dicembre 2013), i prospetti scalari trimestrali,
7 nonché la perizia tecnico-contabile elaborata sui movimenti ivi risultanti, partendo dal primo saldo disponibile.
Quanto all'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali “nulle”,
l'appellante ha dedotto che non potrebbe imporsi alla correntista l'onere di provare un fatto negativo quale la mancata pattuizione di condizioni contrattuali (c.m.s., competenze e spese) risultanti dagli estratti conto e prospetti scalari prodotti in giudizio. Indi, la parte ha chiesto di pronunciarsi esclusivamente sulla fondatezza delle domande relative al rapporto di conto corrente e di tralasciare la domanda relativa al contratto di mutuo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27 aprile 2021, parte appellata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. poiché controparte non avrebbe preso posizione sulla pronuncia di inammissibilità, ovvero il fatto che i due rapporti oggetto di causa erano aperti e regolarmente in essere. In relazione alla qualificazione delle domande attoree, parte appellata ne ha ribadito la natura ripetitoria e che l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi dell'azione sarebbe gravato su parte attrice. Quanto al contratto di conto corrente, la riliquidazione come operata dal CTU non sarebbe corretta né sotto il profilo probatorio (sarebbe stato il correntista a dover allegare il contratto e tutta la movimentazione del rapporto contrattuale sin dalla sua origine) né sotto il profilo matematico/finanziario, ribadendo che non vi sarebbero interessi usurari, né usura, né somme ripetibili a titolo di interessi anatocistici. Quanto al mutuo ipotecario, ha escluso la presenza di interessi usurari e ne ha affermato il regolare ammortamento.
8 In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata da ai Controparte_4
sensi dell'art. 342 c.p.c., va rigettata, posto che l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione ed ha riproposto la domanda dichiarata inammissibile (v.
Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024, n.1932).
Nel merito l'appello è infondato, per non avere la società attrice, odierna appellante, assolto all'onere della prova, come eccepito dalla CP_2
Il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro o la rideterminazione del saldo del conto, sul presupposto che la abbia compiuto CP_2
addebiti illegittimi, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all'intera durata del rapporto. Se la documentazione non
è completa, il Giudice è tenuto alla ricostruzione del conto “a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (v., ad esempio, Cass. civ. 7 dicembre 2022, n. 35979), purché da quel momento in poi vi siano in causa gli estratti o documenti equivalenti. Quando invece non è possibile “una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data
9 in poi” (cfr. Cass. civ. 5 agosto 2021, n. 22387), la necessaria conclusione è che il correntista-attore non ha assolto all'onere della prova. In mancanza degli estratti conto degli ultimi anni di rapporto, il Giudice (anche se gli fosse richiesto) non potrebbe rideterminare il saldo con riferimento all'ultimo estratto disponibile, ignorando tutte le movimentazioni degli anni successive. Tale accertamento sarebbe inammissibile poiché ad esso non corrisponde un interesse del correntista, in quanto né sarebbe esplicativo del suo debito né gli metterebbe a disposizione una maggiore provvista.
Nel caso che ci occupa: - mancano gli estratti ab origine, in quanto il conto è del
1995, gli estratti prodotti decorrono dal 1° giugno 2004 e mancano gli estratti successivi al 31 dicembre 2013, nonostante la causa sia iniziata ad aprile 2016, a conto dichiaratamente aperto.
Se è vero, infatti, che la giurisprudenza, per consolidato orientamento, riconosce l'interesse del correntista alla rettifica del saldo di un rapporto di conto corrente ancora aperto, e ciò per stabilire la consistenza del suo debito o per recuperare una maggiore disponibilità di credito (v., ad esempio, Cass. civ. 5 settembre 2018, n.
21646), è altrettanto vero che ciò presuppone che l'accertamento avvenga all'attualità, ossia con riferimento alla data della domanda giudiziale. Ignorandosi le movimentazioni di conto degli anni successivi, un accertamento riferito a un periodo passato di un rapporto ancora in essere (nella specie, oltre due anni e mezzo precedenti all'inizio del giudizio) non è idoneo né a determinare la consistenza del debito del correntista, né a determinare l'ammontare della maggiore provvista di cui può disporre.
10 Inoltre, la mancanza degli estratti conto degli ultimi anni di rapporto dichiaratamente ancora in essere, pur facilmente recuperabili, rileva sotto il profilo dell'inammissibilità perché ciò rappresenta una chiara intenzione di parcellizzare l'asserito credito, che configura un'ipotesi di abuso del processo e sarebbe comunque confliggente con il principio per cui la giurisdizione è una risorsa statuale limitata.
La domanda di rideterminazione del saldo non può pertanto trovare accoglimento e l'appello pertanto va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento e delle fasi effettivamente svolte
(studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n.73/2021;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida in euro 9.900,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
11 Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico dell'appellante.
Venezia, 4 febbraio 2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 24 febbraio 2021, promossa con atto di citazione da
(C.F. e Parte_1 C.F._1
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Schiavon;
P.IVA_1
appellante contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Siotto;
appellata
Oggetto: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n. 24/2021 emessa in data 19 dicembre 2020 e pubblicata in data 12 gennaio 2021 a definizione del giudizio iscritto al n. 3144/2016 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
NEL MERITO
In via principale
- accertate le irregolarità e illegittimità degli addebiti sul conto corrente di cui è causa, sia per oneri non pattuiti sia per superamento del tasso soglia ai sensi della
L. 108/96, dichiarare l'illegittimità e/o nullità degli addebiti medesimi posti a carico della ditta nel corso dei rapporti Parte_1 Parte_1
contrattuali per i periodi oggetto di esame e, conseguentemente:
• ricalcolare il saldo effettivo del conto corrente de quo alla data del 31/12/2013 enucleando tutte le competenze illegittimamente addebitate dalla convenuta CP_2
(interessi, commissioni e spese) per tutti i trimestri sui movimenti c/c, per un totale di € 119.878,86 - o la diversa maggiore o minore somma che la Corte riterrà provata - riconoscendo spettanti all'attrice gli interessi legali maturati e maturandi sulle somme accertate come irregolarità, dal 01/01/2014 al saldo;
In via istruttoria:
2 Disporsi integrazione della CTU al fine di:
- accertare il superamento del tasso soglia confrontando il TEG con i tassi soglia pro tempore vigenti per le operazioni “Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese oltre i 5.000,00 euro” trattandosi, nel caso di specie, di un conto “unico” (o di utilizzo promiscuo) comprensivo di un piccolo fido “per cassa” e di un più consistente fido “SBF” (o anticipi), così come si evince dagli estratti conto in atti i quali riportano anche gli elementi per il conteggio delle competenze e ricalcolare conseguentemente il saldo effettivo del conto corrente di cui è causa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre
15% spese generali e accessori di legge e restituzione delle spese legali corrisposte
a in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_1
- per parte appellata:
- Respingere l'appello ex adverso proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 24/2021, n. 3144/2016 R.G.
e n. 73 / 2021 emessa in data 30.05.2019 e resa pubblica dal Tribunale di Vicenza,
Giudice dott. Melania Schirru, in data 19.12.2020 pubblicata in data 12.01.2021 e notificata il 15.01.2021;
- Con vittoria delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio.
3 Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2016, l'impresa individuale
[...]
conveniva in giudizio affinché si Parte_1 Controparte_1
accertasse l'illegittimità di addebiti operati nel corso dei rapporti di conto corrente bancario n. 8143/5/97, aperto in data 20 aprile 1995 presso l'agenzia di Montecchio
Maggiore dell'allora Controparte_3
ora e di mutuo ipotecario n. 1472892, acceso in data 14
[...] Controparte_1
agosto 2009, con conseguente domanda di rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
L'attrice esponeva che la aveva applicato sul predetto conto interessi CP_2
anatocistici, spese fisse di chiusura trimestrale illegittime, interessi ultralegali nonché interessi creditori e commissioni di massimo scoperto non dovuti;
chiedeva, quindi, previo accertamento delle predette illegittimità, che venissero dichiarati illegittimi e/o nulli gli addebiti posti a suo carico e, conseguentemente, che venissero ricalcolati i saldi effettivi dei due rapporti.
Precisamente, l'attrice lamentava:
A) quanto al rapporto di conto corrente, un complessivo addebito competenze di euro 96.590,94 di cui:
- euro 63.916,71 per interessi debitori;
- euro 19.758,82 per commissioni di massimo scoperto;
- euro 12.915,40 per spese (incluse commissioni per messa a disposizione fondi);
4 addebiti ritenuti illegittimi e determinanti il superamento delle soglie di usura in 37 trimestri su un totale di 39 trimestri esaminati;
B) quanto al rapporto di mutuo ipotecario, la pattuizione di condizioni usurarie con superamento del tasso soglia di riferimento dello 4,61404%, con un totale oneri pagati alla e non dovuti di € 21.252,62 alla data del 31 agosto 2014. CP_2
si costituiva in giudizio e si opponeva all'accoglimento delle domande CP_1
avversarie, eccependo l'inammissibilità delle domande ripetitorie e restitutorie in presenza di rapporti ancora in essere, nonché l'intervenuta prescrizione di ogni domanda connessa al decennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale.
Veniva disposta CTU tecnico-contabile sui rapporti controversi e veniva nominato il dott. per l'espletamento dell'incarico; il Giudice, all'esito del deposito Per_1
dell'elaborato peritale, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la sentenza n. 24/2021, pubblicata in data 12 gennaio 2021, il Tribunale di
Vicenza così statuiva:
“1) dichiara l'inammissibilità della domanda attorea;
2) pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte attrice;
3) Condanna , in persona del titolare, a rifondere Parte_1
a in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali Controparte_1
del presente procedimento che si liquidano in euro 7'795,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex
5 DM 55/2014.”
In particolare, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme ritenute illegittimamente addebitate sul conto corrente oggetto di causa, poiché la controversia aveva ad oggetto “un rapporto conto corrente […] ed un mutuo ipotecario […] ancora attualmente entrambe aperti e regolarmente in essere”, ribadendo che “il correntista-mutuatario può agire per la nullità del titolo su cui si basano gli addebiti, ma non può agire per la ripetizione di pagamenti che, in quanto tali, da parte sua non hanno ancora avuto luogo”.
Inoltre, il Tribunale riteneva che parte attrice aveva l'onere di provare la nullità di clausole contrattuali, l'illegittimità degli addebiti nonché la carenza di causa debendi del pagamento, producendo non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, mentre “Nel caso di specie, quanto al conto corrente 8143/5/97, il modulo contrattuale, prodotto dalla convenuta, è datato 20 marzo 1995 e gli estratti CP_2
conto sono prodotti solo a far data dal 1 giugno 2004”. Infine, il Giudice riteneva
“superflua la decisione delle residue domande ed eccezioni delle parti in conseguenza della ragione più liquida”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 14 febbraio 2021, Parte_1
ha proposto tempestivo appello chiedendone la riforma.
[...]
L'appellante ha tuttavia circoscritto l'impugnazione alla fondatezza delle domande relative al contratto di conto corrente, con rinuncia alle domande relative al contratto di mutuo (“l'odierna appellante non chiede che la Corte esamini il merito
6 della domanda relativa al contratto di mutuo, ma chiede che si pronunci esclusivamente sulla fondatezza delle domande relative al rapporto di conto corrente”).
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale nel qualificare la domanda attorea come domanda di ripetizione dell'indebito, dal momento che aveva chiesto: a) l'accertamento delle irregolarità
e dell'illegittimità degli addebiti sia quanto al conto corrente sia quanto al mutuo ipotecario;
b) la declaratoria di illegittimità e/o nullità di tali addebiti posti a carico della ditta nel corso dei rapporti contrattuali per il periodo in Parte_1
considerazione, e conseguentemente il ricalcolo del saldo effettivo del conto corrente;
c) il riconoscimento, in favore dell'attrice, degli interessi legali maturati sulle somme illegittimamente addebitate nel corso della durata dei rapporti contrattuali ai singoli addebiti al saldo.
Col secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi nel merito delle pretese attoree, ritenendo “superflua la decisione delle residue domande ed eccezioni delle parti in conseguenza della ragione più liquida” ed ha affermato che “la parte attrice era gravata, oltre che della produzione documentale (onere non evaso, neppure attivandosi preventivamente ex art.119 TUB), anche dall'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali “nulle”.”, ritenendo di avere assolto pienamente al proprio onere probatorio in relazione al conto corrente n. 8143/5/97, avendo prodotto gli estratti conto relativi al periodo per cui ha chiesto accertamento e declaratoria di illegittimità (1° giugno 2004/31 dicembre 2013), i prospetti scalari trimestrali,
7 nonché la perizia tecnico-contabile elaborata sui movimenti ivi risultanti, partendo dal primo saldo disponibile.
Quanto all'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali “nulle”,
l'appellante ha dedotto che non potrebbe imporsi alla correntista l'onere di provare un fatto negativo quale la mancata pattuizione di condizioni contrattuali (c.m.s., competenze e spese) risultanti dagli estratti conto e prospetti scalari prodotti in giudizio. Indi, la parte ha chiesto di pronunciarsi esclusivamente sulla fondatezza delle domande relative al rapporto di conto corrente e di tralasciare la domanda relativa al contratto di mutuo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27 aprile 2021, parte appellata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. poiché controparte non avrebbe preso posizione sulla pronuncia di inammissibilità, ovvero il fatto che i due rapporti oggetto di causa erano aperti e regolarmente in essere. In relazione alla qualificazione delle domande attoree, parte appellata ne ha ribadito la natura ripetitoria e che l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi dell'azione sarebbe gravato su parte attrice. Quanto al contratto di conto corrente, la riliquidazione come operata dal CTU non sarebbe corretta né sotto il profilo probatorio (sarebbe stato il correntista a dover allegare il contratto e tutta la movimentazione del rapporto contrattuale sin dalla sua origine) né sotto il profilo matematico/finanziario, ribadendo che non vi sarebbero interessi usurari, né usura, né somme ripetibili a titolo di interessi anatocistici. Quanto al mutuo ipotecario, ha escluso la presenza di interessi usurari e ne ha affermato il regolare ammortamento.
8 In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata da ai Controparte_4
sensi dell'art. 342 c.p.c., va rigettata, posto che l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione ed ha riproposto la domanda dichiarata inammissibile (v.
Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024, n.1932).
Nel merito l'appello è infondato, per non avere la società attrice, odierna appellante, assolto all'onere della prova, come eccepito dalla CP_2
Il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro o la rideterminazione del saldo del conto, sul presupposto che la abbia compiuto CP_2
addebiti illegittimi, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all'intera durata del rapporto. Se la documentazione non
è completa, il Giudice è tenuto alla ricostruzione del conto “a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (v., ad esempio, Cass. civ. 7 dicembre 2022, n. 35979), purché da quel momento in poi vi siano in causa gli estratti o documenti equivalenti. Quando invece non è possibile “una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data
9 in poi” (cfr. Cass. civ. 5 agosto 2021, n. 22387), la necessaria conclusione è che il correntista-attore non ha assolto all'onere della prova. In mancanza degli estratti conto degli ultimi anni di rapporto, il Giudice (anche se gli fosse richiesto) non potrebbe rideterminare il saldo con riferimento all'ultimo estratto disponibile, ignorando tutte le movimentazioni degli anni successive. Tale accertamento sarebbe inammissibile poiché ad esso non corrisponde un interesse del correntista, in quanto né sarebbe esplicativo del suo debito né gli metterebbe a disposizione una maggiore provvista.
Nel caso che ci occupa: - mancano gli estratti ab origine, in quanto il conto è del
1995, gli estratti prodotti decorrono dal 1° giugno 2004 e mancano gli estratti successivi al 31 dicembre 2013, nonostante la causa sia iniziata ad aprile 2016, a conto dichiaratamente aperto.
Se è vero, infatti, che la giurisprudenza, per consolidato orientamento, riconosce l'interesse del correntista alla rettifica del saldo di un rapporto di conto corrente ancora aperto, e ciò per stabilire la consistenza del suo debito o per recuperare una maggiore disponibilità di credito (v., ad esempio, Cass. civ. 5 settembre 2018, n.
21646), è altrettanto vero che ciò presuppone che l'accertamento avvenga all'attualità, ossia con riferimento alla data della domanda giudiziale. Ignorandosi le movimentazioni di conto degli anni successivi, un accertamento riferito a un periodo passato di un rapporto ancora in essere (nella specie, oltre due anni e mezzo precedenti all'inizio del giudizio) non è idoneo né a determinare la consistenza del debito del correntista, né a determinare l'ammontare della maggiore provvista di cui può disporre.
10 Inoltre, la mancanza degli estratti conto degli ultimi anni di rapporto dichiaratamente ancora in essere, pur facilmente recuperabili, rileva sotto il profilo dell'inammissibilità perché ciò rappresenta una chiara intenzione di parcellizzare l'asserito credito, che configura un'ipotesi di abuso del processo e sarebbe comunque confliggente con il principio per cui la giurisdizione è una risorsa statuale limitata.
La domanda di rideterminazione del saldo non può pertanto trovare accoglimento e l'appello pertanto va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento e delle fasi effettivamente svolte
(studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n.73/2021;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida in euro 9.900,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
11 Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico dell'appellante.
Venezia, 4 febbraio 2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
12