Art. 2. ((Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 potranno, per espressa deliberazione delle amministrazioni comunali, essere applicate cosi' per la costruzione e sistemazione come per la manutenzione delle strade comunali che cadono sotto la disposizione dell'art. 39 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato F))
Il regolamento per l'attuazione delle prestazioni d'opera, deliberato dai Consigli comunali, sara' approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.
Il regolamento per l'attuazione delle prestazioni d'opera, deliberato dai Consigli comunali, sara' approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.