Articolo 2 della Legge 19 luglio 1894, n. 338
Articolo 1Articolo 3
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8 agosto 1894
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28 luglio 1895
Art. 2. ((Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 potranno, per espressa deliberazione delle amministrazioni comunali, essere applicate cosi' per la costruzione e sistemazione come per la manutenzione delle strade comunali che cadono sotto la disposizione dell'art. 39 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato F))

Il regolamento per l'attuazione delle prestazioni d'opera, deliberato dai Consigli comunali, sara' approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.
Entrata in vigore il 28 luglio 1895