Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2168/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2168 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 07/03/1961. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CALLONE SILVIA ENRICA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ) nt. a CUBA il Controparte_1 C.F._2
13/02/1970 Con il patrocinio dell'Avv. GUZZON PAOLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui al decreto del 12.10.2022 Rg. n. 2281/2021 emesso dal Tribunale di Novara:
•Confermare l'assegno divorzile a favore della IG.ra ; Controparte_1
•Revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
•Disporre che il padre, IG. si occupi del mantenimento diretto di oltre al pagamento del Parte_1 Per_2
60% delle spese straordinarie, mentre il 40% saranno a carico della madre IG.ra Controparte_1 spese che saranno stabilite secondo quanto stabilito nel Protocollo di Torino del 15.03.2016;
Pag. 1
40% a carico della madre e stabilite secondo Protocollo di Torino del 15.03.2016;
•Disporre l'affido condiviso di con collocazione prevalente presso il padre, che contribuirà integralmente al Per_4 suo mantenimento in via diretta oltre al 60% delle spese straor-dinarie, il 40% di dette spese da determinarsi secondo il Protocollo di Torino del 15.03.2016 a carico della madre, assegno unico percepito ex lege;
•La madre potrà vedere ed incontrare la figlia liberamente, previo accordo fra i genitori e, in ogni caso, a fine settimana alterni, dal venerdì alla domenica, festività alternate e quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
•Rinuncia alle altre domande proposte;
•Spese di lite compensate.
Per il P.M. Si rimette al Giudice MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2024 , adiva il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 179 emessa dal Tribunale in data 25.2.2019 e già modificata con decreto del 12.10.2022 Rg. n. 2281/2021. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che chiedeva il rigetto del ricorso e formulava domande riconvenzionali. All'udienza dell'8.4.2025 a seguito dell'interrogatorio libero, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa;
le parti hanno chiesto termine. Con note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno aderito alla proposta conciliativa. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata quindi rimessa in decisione.
* Le condizioni Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore della figlia minore della coppia. L'ascolto della minore è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni sia della figlia minorenne che del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, a modifica di quanto statuito con decreto del 12.10.2022 Rg. n. 2281/2021, così provvede: 1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
Pag. 2 2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 09/05/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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