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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/07/2024, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
N. 2631/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2631/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. CORSO STEFANO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI DESIREE
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI: v. verbale dell'udienza del 17.04.2024, di seguito riportate
Per la parte attrice:
pagina 1 di 7 “a) accertare e dichiarare che il testamento pubblico in data 09.11.2021 ad atti del notaio
[...]
rep.548, pubblicato il 18.03.2021. rep. 67750 rac.38128, registrato a Sassari il 23.03.2021. n. Per_1
2672 serie IT, che si impugna, costituisce un atto di disposizione contro la legge, poiché formato in violazione dell'art. 537 ss. c.c.,
e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del sopracitato atto testamentario, poiché trattasi di disposizione lesiva della quota di legittima dei pretermessi attori;
b) dichiarare e accertare che i pretermessi e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono eredi necessari di , e dunque ordinare la reintegrazione nella quota di legittima Persona_2
degli stessi pari a 1/6 ciascuno dei 2/3 dell'asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie che eccedono la quota che il de cuius poteva disporre;
c) per l'effetto assegnare a favore di e , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro qualità di eredi legittimari e di aventi diritto alla quota di legittima ai sensi di legge, la quota loro spettante dei beni comuni ereditari caduti in successione, come risultanti per gli immobili nei certificati ipocatastali e nel danaro, dalle giacenze bancarie esposte nella denuncia di successione e/o accertate in corso di procedura, per la frazione di 1/3 per ciascuno di essi.
E fermi i diritti degli attori di ottenere, anche di fronte ai terzi, la restituzione dei beni ereditari
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
Per la parte convenuta:
“- dichiarare l'inesistenza della procura di e ai fini del rigetto Parte_2 Parte_3
della domanda e soccombenza alle spese del giudizio.
-Accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, la nullità dell'atto di citazione stante la sua inammissibilità, improcedibilità e indeterminatezza dell'oggetto;
Nel merito
- Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto;
- In tutti i casi, con vittoria di diritti spese ed onorari”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.08.2022, Parte_1 Parte_2 Parte_3
esponendo di essere figli di (nato a [...] il [...] e deceduto a Celaru
[...] Persona_2
pagina 2 di 7 in Romania in data 02.03.2021) e di essere stati pretermessi dalla successione di quest'ultimo, regolata dal testamento pubblico del 9.11.2020, con il quale il padre ha nominato gli odierni convenuti eredi universali, hanno convenuto davanti questo Tribunale i sigg.ri e Controparte_1 [...]
, chiedendo di essere reintegrati nella quota di legittima (pari 2/3 del patrimonio) Controparte_3
mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie paterne.
e si sono costituiti in giudizio il 28.11.2022 Controparte_1 Controparte_3
eccependo in via preliminare (1) la pendenza di altro procedimento identico RG 1362/22 con data di iscrizione precedente;
(2) l'inesistenza delle procure e/o difetto di rappresentanza del procuratore costituito in giudizio rispetto alla posizione di e;
(3) nullità Parte_2 Parte_3 della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e/o inammissibilità, per non aver indicato la parte attrice la composizione della massa ereditaria, né il suo valore, né il valore della quota di legittima asseritamente lesa;
nel merito, hanno eccepito che il de cuius aveva effettuato in vita donazioni ai figli
(si legge infatti nel testamento impugnato che “nulla lascio ai miei tre figli, i quali hanno già avuto il loro spettante con i beni e il denaro che avevo in Canada”) rispetto alle quali gli attori non hanno fatto menzione.
Il Presidente di sezione, con ordinanza del 21.12.2022, ha assegnato il presente procedimento al
Giudice istruttore del RG 1362/22 (per identità di parti e di oggetto), procedimento che è stato estinto
(prima della riunione con il presente procedimento) per rinuncia alla domanda formulata dagli attori.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti;
il Giudice istruttore, con ordinanza del 30.01.2023, ha ordinato al procuratore di parte attrice di integrare ex art. 182 cpc la procura ovvero di dichiarare se intendeva procedere nel giudizio unicamente per la posizione dell'attore Parte_1
ha ordinato altresì all'attore di depositare in giudizio le certificazioni dei registri immobiliari e
[...]
gli atti di provenienza relativi alla titolarità dei beni caduti nella successione del de cuius (rilevando che non era ritenuto sufficiente l'allegazione della denuncia di successione, che è atto amministrativo e unilaterale); successivamente, con ordinanza del 30.05.2023, il Giudice istruttore ha ordinato al procuratore di parte attrice di produrre certificazione notarile sostitutiva sulla titolarità e consistenza dei beni caduti in successione.
All'udienza del 17.04.2024 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche.
pagina 3 di 7 *
In via preliminare, il Collegio prende atto che il procuratore di parte attrice ha sanato il difetto di procura relativamente alle posizioni di e , i quali hanno Parte_2 Parte_3 conferito procura all'avv. Corso nel marzo 2023 mediante atto sottoscritto e legalizzato all'Ambasciata
d'Italia Ottawa in Canada.
Passando al merito, osserva quanto segue.
Si discute dell'eredità di (nato a [...] il [...] e deceduto a Celaru in Persona_2
Romania in data 02.03.2021).
In particolare, i figli (tutti nati e residenti in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Canada) hanno impugnato il testamento pubblico del 9.11.2020 (repertorio 548 pubblicato il
18.03.2021 rep 67750 dal notaio , registrato a Sassari il 23.03.2021 numero 2672 serie Persona_1
1T - non trascritto), con il quale il padre ha disposto delle sue ultime volontà come segue: “nomino quali miei unici eredi universali i signori nato a [...] il Controparte_1
giorno 11 dicembre 1991 e la moglie nata a [...] il 9 Controparte_2
marzo 1993 con i quali convivo;
a loro lascio tutti i miei beni presenti e futuri, nulla escluso. Nulla lascio ai miei tre figli i quali hanno già avuto loro spettante con i beni e il denaro che avevo in Canada e che comunque da tempo non si occupano di me. Non ho altro da disporre” ritenendo di essere stati lesi nella loro quota di legittima pari a 2/3 del patrimonio.
Gli attori, nell'atto di citazione, riferendosi a quanto indicato nella denuncia di successione del
06.08.2021, hanno dedotto che il relictum sarebbe composto da:
A) -Terreno sito in Castelsardo Regione Rocca Bianca distinto al Catasto Terreni al FG 11 Mapp. 13
HA 0.82.00 -Tipo 1- Reddito dominicale 00 [bene che è stato compravenduto in data 18.05.2022, come emerso in corso di causa attraverso la lettura della relazione notarile depositata, su impulso del G.I., dagli attori con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc];
B) -Terreno sito in Sorso Loc. La Prunosa distinto al Catasto Terreni al FG 57 Mapp. 37 HA 0.53.67-
Tipo 3- Reddito dominicale 35.14;
C) -Terreno sito in Castelsardo Regione Rocca Bianca distinto al Catasto Terreni al FG 11 Mapp. 12
HA 0.45.31 -Tipo 3- Reddito dominicale 7.02 [bene che è stato compravenduto in data 18.05.20222, come emerso in corso di causa];
pagina 4 di 7 D) -Terreno sito in Sorso Loc. La Prunosa distinto al Catasto Terreni al FG 57 Mapp. 55 HA 0.00.60-
Tipo 3- Reddito dominicale 00.11;
E) -Terreno sito in Sorso Loc. La Prunosa distinto al Catasto Terreni al FG 57 Mapp. 56 HA 0.86.59-
Tipo 3- Reddito dominicale 15.65;
F) -Terreno sito in Sorso Loc. La Prunosa distinto al Catasto Terreni al FG 57 Mapp. 38 HA 0.74.59-
Tipo 3- Reddito dominicale 13.48;
G) -Terreno sito in Sorso Loc. La Prunosa distinto al Catasto Terreni al FG 57 Mapp. 159 HA 0.03.35-
Tipo 3- Reddito dominicale 0.61;
H) -Terreno sito in Sorso Loc. La Prunosa distinto al Catasto Terreni al FG 57 Mapp. 238 HA 0.38.51-
Tipo 3- Reddito dominicale 11.13;
I) -Immobile sito in Sorso Località La Prunosa Snc Pia distinto nel Catasto Urbano al FG 57 Mapp 239
Categoria C2, Cl, Vani 21-Rendita catastale 45.55;
L)-Immobile sito in Castelsardo Viale Trento N. 5A piano S1, distinto nel Catasto Urbano al FG 2
Mapp 210 sub 3 Categoria A4 Cl.2, Vani 4.50-Rendita catastale 302.13 superficie mq. 91;
M)-Immobile a Castelsardo viale Trento n.5A piano T, distinto nel Catasto Urbano al FG. 2 mapp. 210 sub 1 Categoria A4 Cl. 2 Vani 5- Rendita catastale 335,70 superficie mq. 111
N)- deposito di c/c n 70101959 presso il Banco di Sardegna filiale di Sassari di €.6.789,00 [bene mobile rispetto al quale non è stato prodotto alcun documento].
La titolarità dei predetti beni immobili in capo al de cuius è stata provata mediante la produzione di relazione notarile sostitutiva a firma del notaio dott. del 19.07.2023. Per_3
E' noto che, in tema di onere della prova nelle azioni di riduzione, “il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo,
a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius” (Cass. Civ., Sez. II, 19.1.2017,
n. 1357)
pagina 5 di 7 Gli attori sostengono di essere stati totalmente pretermessi dal testamento e di non dover quindi sostenere alcun onere della prova – alla luce del principio secondo il quale “la disposizione testamentaria a titolo universale – proprio perché comprende tutti i beni relitti – esclude la necessità di provare l'esistenza di beni ulteriori rispetto a quelli oggetto delle disposizioni da ridurre. Per queste ragioni nell'azione di riduzione deve essere riconosciuto al legittimario totalmente pretermesso un onere probatorio meno rigoroso rispetto a quello che grava sul legittimario leso essendo sufficiente che egli individui i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge” (Cassazione Civile 30 luglio 2019 n.
20535) e contestano l'esistenza di beni del de cuius in Canada e di aver mai ricevuto donazioni dal padre;
a riprova di ciò, hanno prodotto una lettera del 28.06.2023 dell'Avv. Talarico dello studio
Legale canadese Talarico che “certifica” di aver effettuato delle ricerche nei registri dei titoli immobiliari della Provincia dell'Ontario (Canada) in relazione a e che non risulta che Persona_2 quest'ultimo abbia donato alcuna proprietà immobiliare o fatto regali in Canada a nessuno dei tre figli
Parte_1 Parte_2 Parte_3
I convenuti si oppongono rilevando che gli attori con l'azione promossa non hanno adempiuto all'onere di procedere alla riunione fittizia di relictum e donatum e detratti i debiti, e che la mera negazione di non aver ricevuto donazioni dal padre non li esime da questa prova.
Il Collegio, a fronte dello scarno quadro probatorio emerso agli atti, non può che rigettare la domanda di riduzione della disposizione testamentaria impugnata (e le domande conseguenti di cui alla precisazione delle conclusioni), in quanto il principio di diritto fatto valere dagli attori (circa l'onere probatorio del legittimario totalmente pretermesso) non esime questi ultimi dall'indicazione e dalla prova della consistenza del relictum oggetto della domanda;
a tale onere1 gli attori non hanno adempiuto, essendosi gli stessi limitati a produrre le visure catastali e una relazione notarile sostitutiva riferita al patrimonio immobiliare del padre in Italia, senza provare alcunché con riferimento ai saldi dei conti correnti a lui intestati in Italia (di cui non hanno provato il saldo) o all'estero (in Canada) e senza produrre la documentazione catastale e la relazione notarile (o atti equipollenti nello Stato straniero) circa la consistenza del patrimonio del de cuius e presente in Canada, il cui indice CP_4 presuntivo (di esistenza) è emerso nel processo;
in particolare, l'esistenza di beni del padre in Canada, non dichiarati dagli attori - beni tutt'oggi esistenti e quindi rientranti nella massa ereditaria oppure beni donati ai figli e quindi da riunire fittiziamente al relictum - è desumibile per presunzioni alla luce della circostanza che il de cuius ha vissuto e lavorato per 30 anni in Canada come boscaiolo (motivo per quale è presumibile che ivi abbia accumulato un patrimonio – tanto è vero che i convenuti hanno prodotto la sua dichiarazione dei redditi 2020 canadese dalla quale risulta un reddito per l'anno 2019 di circa 18.000 euro in dollari canadesi) e della circostanza che è il testatore stesso che, nel testamento impugnato, ha dichiarato l'esistenza di beni mobili e immobili di cui ha disposto in vita a favore dei figli.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (tabelle 2022, competenza: giudizio di cognizione tribunale ordinario – scaglione: indeterminabile complessità media
– parametri minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande formulate dagli attori;
- condanna gli attori alla refusione delle spese del giudizio in favore dei convenuti liquidate in €
5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
I.v.a. e C.p.a.
Sassari, il 19 luglio 2024
Il Presidente Il Giudice
G.M. Sanna M. Guadalupi
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per Cass. 17 ottobre 1992, n. 11432, il legittimario deve anche dimostrare “l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché, in conformità del principio di cui all'art. 2697 c.c., anche i fatti negativi, quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi”. L'onere non può che essere assolto tramite visure dei registri immobiliari. 2 Ad esempio, gli attori avrebbero potuto produrre visure catastali per soggetto (o documenti equipollenti in Canada) riferite a sé, per dimostrare di non aver ricevuto donazioni immobiliari dal padre. pagina 6 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2631/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. CORSO STEFANO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI DESIREE
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI: v. verbale dell'udienza del 17.04.2024, di seguito riportate
Per la parte attrice:
pagina 1 di 7 “a) accertare e dichiarare che il testamento pubblico in data 09.11.2021 ad atti del notaio
[...]
rep.548, pubblicato il 18.03.2021. rep. 67750 rac.38128, registrato a Sassari il 23.03.2021. n. Per_1
2672 serie IT, che si impugna, costituisce un atto di disposizione contro la legge, poiché formato in violazione dell'art. 537 ss. c.c.,
e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del sopracitato atto testamentario, poiché trattasi di disposizione lesiva della quota di legittima dei pretermessi attori;
b) dichiarare e accertare che i pretermessi e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono eredi necessari di , e dunque ordinare la reintegrazione nella quota di legittima Persona_2
degli stessi pari a 1/6 ciascuno dei 2/3 dell'asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie che eccedono la quota che il de cuius poteva disporre;
c) per l'effetto assegnare a favore di e , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro qualità di eredi legittimari e di aventi diritto alla quota di legittima ai sensi di legge, la quota loro spettante dei beni comuni ereditari caduti in successione, come risultanti per gli immobili nei certificati ipocatastali e nel danaro, dalle giacenze bancarie esposte nella denuncia di successione e/o accertate in corso di procedura, per la frazione di 1/3 per ciascuno di essi.
E fermi i diritti degli attori di ottenere, anche di fronte ai terzi, la restituzione dei beni ereditari
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
Per la parte convenuta:
“- dichiarare l'inesistenza della procura di e ai fini del rigetto Parte_2 Parte_3
della domanda e soccombenza alle spese del giudizio.
-Accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, la nullità dell'atto di citazione stante la sua inammissibilità, improcedibilità e indeterminatezza dell'oggetto;
Nel merito
- Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto;
- In tutti i casi, con vittoria di diritti spese ed onorari”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.08.2022, Parte_1 Parte_2 Parte_3
esponendo di essere figli di (nato a [...] il [...] e deceduto a Celaru
[...] Persona_2
pagina 2 di 7 in Romania in data 02.03.2021) e di essere stati pretermessi dalla successione di quest'ultimo, regolata dal testamento pubblico del 9.11.2020, con il quale il padre ha nominato gli odierni convenuti eredi universali, hanno convenuto davanti questo Tribunale i sigg.ri e Controparte_1 [...]
, chiedendo di essere reintegrati nella quota di legittima (pari 2/3 del patrimonio) Controparte_3
mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie paterne.
e si sono costituiti in giudizio il 28.11.2022 Controparte_1 Controparte_3
eccependo in via preliminare (1) la pendenza di altro procedimento identico RG 1362/22 con data di iscrizione precedente;
(2) l'inesistenza delle procure e/o difetto di rappresentanza del procuratore costituito in giudizio rispetto alla posizione di e;
(3) nullità Parte_2 Parte_3 della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e/o inammissibilità, per non aver indicato la parte attrice la composizione della massa ereditaria, né il suo valore, né il valore della quota di legittima asseritamente lesa;
nel merito, hanno eccepito che il de cuius aveva effettuato in vita donazioni ai figli
(si legge infatti nel testamento impugnato che “nulla lascio ai miei tre figli, i quali hanno già avuto il loro spettante con i beni e il denaro che avevo in Canada”) rispetto alle quali gli attori non hanno fatto menzione.
Il Presidente di sezione, con ordinanza del 21.12.2022, ha assegnato il presente procedimento al
Giudice istruttore del RG 1362/22 (per identità di parti e di oggetto), procedimento che è stato estinto
(prima della riunione con il presente procedimento) per rinuncia alla domanda formulata dagli attori.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti;
il Giudice istruttore, con ordinanza del 30.01.2023, ha ordinato al procuratore di parte attrice di integrare ex art. 182 cpc la procura ovvero di dichiarare se intendeva procedere nel giudizio unicamente per la posizione dell'attore Parte_1
ha ordinato altresì all'attore di depositare in giudizio le certificazioni dei registri immobiliari e
[...]
gli atti di provenienza relativi alla titolarità dei beni caduti nella successione del de cuius (rilevando che non era ritenuto sufficiente l'allegazione della denuncia di successione, che è atto amministrativo e unilaterale); successivamente, con ordinanza del 30.05.2023, il Giudice istruttore ha ordinato al procuratore di parte attrice di produrre certificazione notarile sostitutiva sulla titolarità e consistenza dei beni caduti in successione.
All'udienza del 17.04.2024 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche.
pagina 3 di 7 *
In via preliminare, il Collegio prende atto che il procuratore di parte attrice ha sanato il difetto di procura relativamente alle posizioni di e , i quali hanno Parte_2 Parte_3 conferito procura all'avv. Corso nel marzo 2023 mediante atto sottoscritto e legalizzato all'Ambasciata
d'Italia Ottawa in Canada.
Passando al merito, osserva quanto segue.
Si discute dell'eredità di (nato a [...] il [...] e deceduto a Celaru in Persona_2
Romania in data 02.03.2021).
In particolare, i figli (tutti nati e residenti in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Canada) hanno impugnato il testamento pubblico del 9.11.2020 (repertorio 548 pubblicato il
18.03.2021 rep 67750 dal notaio , registrato a Sassari il 23.03.2021 numero 2672 serie Persona_1
1T - non trascritto), con il quale il padre ha disposto delle sue ultime volontà come segue: “nomino quali miei unici eredi universali i signori nato a [...] il Controparte_1
giorno 11 dicembre 1991 e la moglie nata a [...] il 9 Controparte_2
marzo 1993 con i quali convivo;
a loro lascio tutti i miei beni presenti e futuri, nulla escluso. Nulla lascio ai miei tre figli i quali hanno già avuto loro spettante con i beni e il denaro che avevo in Canada e che comunque da tempo non si occupano di me. Non ho altro da disporre” ritenendo di essere stati lesi nella loro quota di legittima pari a 2/3 del patrimonio.
Gli attori, nell'atto di citazione, riferendosi a quanto indicato nella denuncia di successione del
06.08.2021, hanno dedotto che il relictum sarebbe composto da:
A) -Terreno sito in Castelsardo Regione Rocca Bianca distinto al Catasto Terreni al FG 11 Mapp. 13
HA 0.82.00 -Tipo 1- Reddito dominicale 00 [bene che è stato compravenduto in data 18.05.2022, come emerso in corso di causa attraverso la lettura della relazione notarile depositata, su impulso del G.I., dagli attori con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc];
B) -Terreno sito in Sorso Loc. La Prunosa distinto al Catasto Terreni al FG 57 Mapp. 37 HA 0.53.67-
Tipo 3- Reddito dominicale 35.14;
C) -Terreno sito in Castelsardo Regione Rocca Bianca distinto al Catasto Terreni al FG 11 Mapp. 12
HA 0.45.31 -Tipo 3- Reddito dominicale 7.02 [bene che è stato compravenduto in data 18.05.20222, come emerso in corso di causa];
pagina 4 di 7 D) -Terreno sito in Sorso Loc. La Prunosa distinto al Catasto Terreni al FG 57 Mapp. 55 HA 0.00.60-
Tipo 3- Reddito dominicale 00.11;
E) -Terreno sito in Sorso Loc. La Prunosa distinto al Catasto Terreni al FG 57 Mapp. 56 HA 0.86.59-
Tipo 3- Reddito dominicale 15.65;
F) -Terreno sito in Sorso Loc. La Prunosa distinto al Catasto Terreni al FG 57 Mapp. 38 HA 0.74.59-
Tipo 3- Reddito dominicale 13.48;
G) -Terreno sito in Sorso Loc. La Prunosa distinto al Catasto Terreni al FG 57 Mapp. 159 HA 0.03.35-
Tipo 3- Reddito dominicale 0.61;
H) -Terreno sito in Sorso Loc. La Prunosa distinto al Catasto Terreni al FG 57 Mapp. 238 HA 0.38.51-
Tipo 3- Reddito dominicale 11.13;
I) -Immobile sito in Sorso Località La Prunosa Snc Pia distinto nel Catasto Urbano al FG 57 Mapp 239
Categoria C2, Cl, Vani 21-Rendita catastale 45.55;
L)-Immobile sito in Castelsardo Viale Trento N. 5A piano S1, distinto nel Catasto Urbano al FG 2
Mapp 210 sub 3 Categoria A4 Cl.2, Vani 4.50-Rendita catastale 302.13 superficie mq. 91;
M)-Immobile a Castelsardo viale Trento n.5A piano T, distinto nel Catasto Urbano al FG. 2 mapp. 210 sub 1 Categoria A4 Cl. 2 Vani 5- Rendita catastale 335,70 superficie mq. 111
N)- deposito di c/c n 70101959 presso il Banco di Sardegna filiale di Sassari di €.6.789,00 [bene mobile rispetto al quale non è stato prodotto alcun documento].
La titolarità dei predetti beni immobili in capo al de cuius è stata provata mediante la produzione di relazione notarile sostitutiva a firma del notaio dott. del 19.07.2023. Per_3
E' noto che, in tema di onere della prova nelle azioni di riduzione, “il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo,
a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius” (Cass. Civ., Sez. II, 19.1.2017,
n. 1357)
pagina 5 di 7 Gli attori sostengono di essere stati totalmente pretermessi dal testamento e di non dover quindi sostenere alcun onere della prova – alla luce del principio secondo il quale “la disposizione testamentaria a titolo universale – proprio perché comprende tutti i beni relitti – esclude la necessità di provare l'esistenza di beni ulteriori rispetto a quelli oggetto delle disposizioni da ridurre. Per queste ragioni nell'azione di riduzione deve essere riconosciuto al legittimario totalmente pretermesso un onere probatorio meno rigoroso rispetto a quello che grava sul legittimario leso essendo sufficiente che egli individui i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge” (Cassazione Civile 30 luglio 2019 n.
20535) e contestano l'esistenza di beni del de cuius in Canada e di aver mai ricevuto donazioni dal padre;
a riprova di ciò, hanno prodotto una lettera del 28.06.2023 dell'Avv. Talarico dello studio
Legale canadese Talarico che “certifica” di aver effettuato delle ricerche nei registri dei titoli immobiliari della Provincia dell'Ontario (Canada) in relazione a e che non risulta che Persona_2 quest'ultimo abbia donato alcuna proprietà immobiliare o fatto regali in Canada a nessuno dei tre figli
Parte_1 Parte_2 Parte_3
I convenuti si oppongono rilevando che gli attori con l'azione promossa non hanno adempiuto all'onere di procedere alla riunione fittizia di relictum e donatum e detratti i debiti, e che la mera negazione di non aver ricevuto donazioni dal padre non li esime da questa prova.
Il Collegio, a fronte dello scarno quadro probatorio emerso agli atti, non può che rigettare la domanda di riduzione della disposizione testamentaria impugnata (e le domande conseguenti di cui alla precisazione delle conclusioni), in quanto il principio di diritto fatto valere dagli attori (circa l'onere probatorio del legittimario totalmente pretermesso) non esime questi ultimi dall'indicazione e dalla prova della consistenza del relictum oggetto della domanda;
a tale onere1 gli attori non hanno adempiuto, essendosi gli stessi limitati a produrre le visure catastali e una relazione notarile sostitutiva riferita al patrimonio immobiliare del padre in Italia, senza provare alcunché con riferimento ai saldi dei conti correnti a lui intestati in Italia (di cui non hanno provato il saldo) o all'estero (in Canada) e senza produrre la documentazione catastale e la relazione notarile (o atti equipollenti nello Stato straniero) circa la consistenza del patrimonio del de cuius e presente in Canada, il cui indice CP_4 presuntivo (di esistenza) è emerso nel processo;
in particolare, l'esistenza di beni del padre in Canada, non dichiarati dagli attori - beni tutt'oggi esistenti e quindi rientranti nella massa ereditaria oppure beni donati ai figli e quindi da riunire fittiziamente al relictum - è desumibile per presunzioni alla luce della circostanza che il de cuius ha vissuto e lavorato per 30 anni in Canada come boscaiolo (motivo per quale è presumibile che ivi abbia accumulato un patrimonio – tanto è vero che i convenuti hanno prodotto la sua dichiarazione dei redditi 2020 canadese dalla quale risulta un reddito per l'anno 2019 di circa 18.000 euro in dollari canadesi) e della circostanza che è il testatore stesso che, nel testamento impugnato, ha dichiarato l'esistenza di beni mobili e immobili di cui ha disposto in vita a favore dei figli.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (tabelle 2022, competenza: giudizio di cognizione tribunale ordinario – scaglione: indeterminabile complessità media
– parametri minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande formulate dagli attori;
- condanna gli attori alla refusione delle spese del giudizio in favore dei convenuti liquidate in €
5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
I.v.a. e C.p.a.
Sassari, il 19 luglio 2024
Il Presidente Il Giudice
G.M. Sanna M. Guadalupi
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per Cass. 17 ottobre 1992, n. 11432, il legittimario deve anche dimostrare “l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché, in conformità del principio di cui all'art. 2697 c.c., anche i fatti negativi, quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi”. L'onere non può che essere assolto tramite visure dei registri immobiliari. 2 Ad esempio, gli attori avrebbero potuto produrre visure catastali per soggetto (o documenti equipollenti in Canada) riferite a sé, per dimostrare di non aver ricevuto donazioni immobiliari dal padre. pagina 6 di 7