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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 707 /2024 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 707 /2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Parte_1 Pt_1
ricorrente contro
, con l'avv. Grignolio, Controparte_1
, con l'avv. Bonanno Controparte_2
resistenti
pagina 1 di 7 Premesso che:
- il sig. agisce in giudizio nei confronti di e Pt_1 Controparte_3
proponendo opposizione alla Controparte_4
cartella di pagamento n. 12420220001015282504 notificatagli da
[...]
, incaricata della riscossione di un credito rivendicato dalla Controparte_5
nei propri confronti, in qualità di erede del Controparte_6
defunto avv. ; Persona_1
- egli chiede l'annullamento della cartella nonché la condanna delle controparti alla restituzione delle somme eventualmente percepite, nonché alla rifusione delle spese di giudizio;
- , costituitasi in giudizio, domanda il rigetto della Controparte_5
domanda eccependo in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva, da intendersi come difetto di titolarità del rapporto creditorio da cui la notifica della cartella di pagamento trae origine, essendo l'ente incaricato della mera riscossione del credito che, per quanto oggetto del presente giudizio, ha natura contributiva;
- si è costituita in giudizio Controparte_4
eccependo, parimenti, preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in via principale, nonché in via subordinata e riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento del complessivo importo di € 18.365,67, maggiorato di sanzioni ed interessi;
rilevato che:
- l'opposizione trae origine dall'intervenuta notifica al ricorrente, in data 20/03/2024, di una cartella di pagamento avente ad oggetto debiti contributivi riferiti al defunto avv. nei confronti della , a cui quest'ultimo Persona_1 Controparte_4
è stato iscritto in vita, per gli anni 1998, 1999, 2004, 2005, 2006 e 2007. Essendo
l'avv. deceduto nell'anno 2010, la pretesa è infatti oggi avanzata nei confronti Pt_1 degli eredi, tra cui l'odierno ricorrente;
- le difese svolte dal ricorrente si fondano su due argomenti:
1) l'intervenuta decadenza per tardiva iscrizione a ruolo;
pagina 2 di 7 2) la prescrizione dei crediti rivendicati;
- quanto all'eccezione di decadenza, va rilevato che parte ricorrente non ha invocato alcuna previsione normativa a sostegno della propria pretesa, e che come rilevato dalla resistente il dettato normativo di cui all'art. 25 d. lgs. n. 46/1999 (Termini CP_4
di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali) è chiaro nel limitare la previsione di decadenza dall'iscrizione a “contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali”;
- quanto all'eccezione di prescrizione, invece, si premette innanzitutto che l'art. 19 della l. n. 576/1980 prevedeva che “La prescrizione dei contributi dovuti alla cassa
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.”;
- come noto è tuttavia intervenuta la l. n. 335/95, che ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni, abolendo pertanto il primo comma dell'art. 19, ma lasciando invariato – così come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità – il secondo comma della disposizione, il quale fissa il dies a quo alla data in cui l'obbligato provvede a comunicare i redditi prodotti (Cass. 3586/2012). La
Cassazione ha precisato, quindi, che “L'obbligazione contributiva in relazione alle somme dovute […] non vede mutato il dies a quo per la decorrenza della prescrizione in base alla circostanza dell'infedeltà dei dati riportati nella dichiarazione annuale
e l'accertamento di maggiori redditi. Pertanto, il termine decorre dalla data della trasmissione della comunicazione annuale” (Cass. Civ. Sez. VI Ordinanza
4107/2012);
- ininfluente ai fini della decisione, per le ragioni che si diranno, risulta l'ulteriore modifica normativa che ha ristabilito la durata decennale del termine in questione, introdotta a partire dal 2014 dall'art. 66 l. n. 247/2012;
- la prescrizione inizia dunque a decorrere dalla data di trasmissione delle dichiarazioni da parte del professionista;
- considerando quindi in primo luogo i crediti riferiti agli anni 1998 e 1999, il decorso pagina 3 di 7 della prescrizione va collocato rispettivamente alla data del 7 settembre 1999 e alla data del 29 agosto 2000, come precisato dalla resistente;
CP_4
- in proposito, una prima interruzione è provata dalla dichiarazione di imputazione dei pagamenti dell'avv. , datata 26.11.2003 (doc. 14 . Dalla missiva si Pt_1 CP_4
evince la ricezione in data 17.5.2002, da parte di quest'ultimo, della cartella di pagamento n. 12420020023655490, con cui la ha rivendicato il pagamento di CP_4
somme dovute a titolo di contributi per gli anni fino al 2000;
- alla successiva domanda di condono previdenziale presentata dall'avv. in data Pt_1
5/12/2003 (e datata 26/11/2003), inoltre, è seguita (doc. 15) la risposta della CP_4
datata 31 marzo 2006 e ricevuta in data 10 aprile 2006 (come indicato nell'avviso di ricevimento), nella quale si legge che relativamente ai contributi oggetto di domanda
(quelli dovuti e non pagati fino al 2002) l'Ente aveva provveduto fin dall'istanza del debitore alla sospensione di ogni azione recuperatoria coattiva, ribadendo tuttavia, anche attraverso il prospetto di dettaglio, la posizione debitoria dell'avv. e Pt_1
così chiaramente manifestando l'intento di soddisfare, almeno tramite la procedura di condono, la propria pretesa. D'altra parte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Cass. n. 24280/2008 ha ritenuto che la domanda di condono, pur non assumendo valore di riconoscimento del debito, determina ugualmente la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l'interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste” (Cass. n. 10715/2010);
- il 10 ottobre 2006, poi, essendo decorsi sei mesi dalla comunicazione predetta (doc.
15, ricevuta in data 10 aprile 2006) l'avv. è incorso in decadenza dal diritto al Pt_1
condono per le somme oggetto della propria domanda del 2003 di cui al doc. 14, e si
è così riattivata l'obbligazione originaria per scadenza del termine di adempimento di quella alternativa di cui alla definizione agevolata;
- appare idoneo ed ulteriore atto interruttivo della prescrizione, il cui decorso a partire dalla notifica del 2002 era stato sospeso dalla domanda di condono, il cui effetto è stato interrotto dalla decadenza dell'ottobre 2006, la comunicazione sub doc. 16 della datata febbraio 2009 e inviata all'avv. , in cui l'ente ha comunicato al CP_4 Pt_1
proprio iscritto la decadenza (alla data del 10 ottobre 2006, come si è detto) dal diritto pagina 4 di 7 al pagamento della somma definita secondo la procedura del condono manifestando al contempo, in modo inequivoco, l'intenzione di riscuotere il credito ancora esistente e già oggetto di ripetuti scambi col proprio iscritto-debitore;
- se pertanto fino al 2009 appare utilmente interrotto ogni termine di prescrizione del credito vantato dalla con riferimento ad ogni debito sotteso alla domanda di CP_4
condono del 2003, va rilevato che il primo atto di rivendicazione del credito successivo a tale data, notificato all'erede odierno ricorrente (essendo medio tempore deceduto l'avv. ) risale al 2013; Pt_1
- va infatti considerato che secondo l'art. 754 c.c. dispone che “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria […]”, pertanto nessuna comunicazione diretta a persone diverse dall'opponente, quand'anche coeredi, può ritenersi aver prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione nei suoi confronti;
- ciò chiarito, la prima rivendicazione del credito portato dalla cartella opposta che sia stata notificata all'odierno opponente in qualità di erede del padre, debitore originario dei contributi nei confronti della risale al 26.2.2013, come si evince dal doc. 4 CP_4
allegato alla memoria di quest'ultima;
- la comunicazione, tuttavia, appare generica;
- in essa, infatti, è precisamente indicato l'ammontare della somma di cui la ha CP_4 richiesto il pagamento all'opponente, in qualità di erede dell'avv. , ma il titolo Pt_1
è solo vagamente indicato, mancando ogni riferimento alle annualità oggetto di inadempimento;
- sul punto, vale rammentare che in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod. civ. la Suprema Corte “ha statuito che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di
pagina 5 di 7 formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.” (Cass. n. 17123/2015, Cass. n. 3371/2010);
- per questa ragione, in assenza di alcun richiamo da cui possa ricostruirsi, ancorché per relationem, lo specifico diritto che la ha fatto valere con la comunicazione CP_4
inviata al ricorrente, che così non è stato messo in grado nemmeno di verificare la fondatezza della pretesa mancando l'indicazione delle annualità interessate dall'inadempimento, l'atto va ritenuto inidoneo a produrre gli effetti pretesi dalla resistente;
CP_4
- per la stessa ragione, considerata l'inefficacia a tal fine della comunicazione del febbraio 2013 sub doc. 4 della e l'assenza di idonei atti interruttivi anteriori a CP_4
quest'ultima e successivi a quella del 2009, riferita - come già si è detto - ai contributi iscritti fino all'anno 2002, deve escludersi che la prescrizione dei crediti portati dalla cartella opposta sia stata efficacemente interrotta anche con riferimento agli anni 2004
e 2005 – con termine rispettivamente decorrente dal 27/9/2005 e 21/9/2006 (docc.
10-11) – e agli anni 2006 e 2007 (dichiarazioni del 31/7/2007 e del 9/7/2008);
- non vale in tal senso, infatti, nemmeno la comunicazione di debito (doc. 03 CP_4 inviata in risposta all'istanza di pensione di reversibilità della sig.ra in CP_7
quanto diretta soltanto a quest'ultima (e da quest'ultima regolarmente ricevuta);
- ne consegue che il ricorso va integralmente accolto essendo intervenuta per ciascuna delle annualità oggetto della cartella, prima che potesse rilevare l'allungamento normativo del termine, l'estinzione del credito per prescrizione quinquennale;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- la complessità della vicenda, anche in relazione alla intervenuta successione mortis causa nella posizione debitoria, ancora sussistente al momento della morte dell'avv.
, giustifica la compensazione delle spese tra le parti. Pt_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa pagina 6 di 7 o assorbita:
- dichiara non dovute le somme portate dalla cartella opposta;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 22/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 707 /2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Parte_1 Pt_1
ricorrente contro
, con l'avv. Grignolio, Controparte_1
, con l'avv. Bonanno Controparte_2
resistenti
pagina 1 di 7 Premesso che:
- il sig. agisce in giudizio nei confronti di e Pt_1 Controparte_3
proponendo opposizione alla Controparte_4
cartella di pagamento n. 12420220001015282504 notificatagli da
[...]
, incaricata della riscossione di un credito rivendicato dalla Controparte_5
nei propri confronti, in qualità di erede del Controparte_6
defunto avv. ; Persona_1
- egli chiede l'annullamento della cartella nonché la condanna delle controparti alla restituzione delle somme eventualmente percepite, nonché alla rifusione delle spese di giudizio;
- , costituitasi in giudizio, domanda il rigetto della Controparte_5
domanda eccependo in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva, da intendersi come difetto di titolarità del rapporto creditorio da cui la notifica della cartella di pagamento trae origine, essendo l'ente incaricato della mera riscossione del credito che, per quanto oggetto del presente giudizio, ha natura contributiva;
- si è costituita in giudizio Controparte_4
eccependo, parimenti, preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in via principale, nonché in via subordinata e riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento del complessivo importo di € 18.365,67, maggiorato di sanzioni ed interessi;
rilevato che:
- l'opposizione trae origine dall'intervenuta notifica al ricorrente, in data 20/03/2024, di una cartella di pagamento avente ad oggetto debiti contributivi riferiti al defunto avv. nei confronti della , a cui quest'ultimo Persona_1 Controparte_4
è stato iscritto in vita, per gli anni 1998, 1999, 2004, 2005, 2006 e 2007. Essendo
l'avv. deceduto nell'anno 2010, la pretesa è infatti oggi avanzata nei confronti Pt_1 degli eredi, tra cui l'odierno ricorrente;
- le difese svolte dal ricorrente si fondano su due argomenti:
1) l'intervenuta decadenza per tardiva iscrizione a ruolo;
pagina 2 di 7 2) la prescrizione dei crediti rivendicati;
- quanto all'eccezione di decadenza, va rilevato che parte ricorrente non ha invocato alcuna previsione normativa a sostegno della propria pretesa, e che come rilevato dalla resistente il dettato normativo di cui all'art. 25 d. lgs. n. 46/1999 (Termini CP_4
di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali) è chiaro nel limitare la previsione di decadenza dall'iscrizione a “contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali”;
- quanto all'eccezione di prescrizione, invece, si premette innanzitutto che l'art. 19 della l. n. 576/1980 prevedeva che “La prescrizione dei contributi dovuti alla cassa
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.”;
- come noto è tuttavia intervenuta la l. n. 335/95, che ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni, abolendo pertanto il primo comma dell'art. 19, ma lasciando invariato – così come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità – il secondo comma della disposizione, il quale fissa il dies a quo alla data in cui l'obbligato provvede a comunicare i redditi prodotti (Cass. 3586/2012). La
Cassazione ha precisato, quindi, che “L'obbligazione contributiva in relazione alle somme dovute […] non vede mutato il dies a quo per la decorrenza della prescrizione in base alla circostanza dell'infedeltà dei dati riportati nella dichiarazione annuale
e l'accertamento di maggiori redditi. Pertanto, il termine decorre dalla data della trasmissione della comunicazione annuale” (Cass. Civ. Sez. VI Ordinanza
4107/2012);
- ininfluente ai fini della decisione, per le ragioni che si diranno, risulta l'ulteriore modifica normativa che ha ristabilito la durata decennale del termine in questione, introdotta a partire dal 2014 dall'art. 66 l. n. 247/2012;
- la prescrizione inizia dunque a decorrere dalla data di trasmissione delle dichiarazioni da parte del professionista;
- considerando quindi in primo luogo i crediti riferiti agli anni 1998 e 1999, il decorso pagina 3 di 7 della prescrizione va collocato rispettivamente alla data del 7 settembre 1999 e alla data del 29 agosto 2000, come precisato dalla resistente;
CP_4
- in proposito, una prima interruzione è provata dalla dichiarazione di imputazione dei pagamenti dell'avv. , datata 26.11.2003 (doc. 14 . Dalla missiva si Pt_1 CP_4
evince la ricezione in data 17.5.2002, da parte di quest'ultimo, della cartella di pagamento n. 12420020023655490, con cui la ha rivendicato il pagamento di CP_4
somme dovute a titolo di contributi per gli anni fino al 2000;
- alla successiva domanda di condono previdenziale presentata dall'avv. in data Pt_1
5/12/2003 (e datata 26/11/2003), inoltre, è seguita (doc. 15) la risposta della CP_4
datata 31 marzo 2006 e ricevuta in data 10 aprile 2006 (come indicato nell'avviso di ricevimento), nella quale si legge che relativamente ai contributi oggetto di domanda
(quelli dovuti e non pagati fino al 2002) l'Ente aveva provveduto fin dall'istanza del debitore alla sospensione di ogni azione recuperatoria coattiva, ribadendo tuttavia, anche attraverso il prospetto di dettaglio, la posizione debitoria dell'avv. e Pt_1
così chiaramente manifestando l'intento di soddisfare, almeno tramite la procedura di condono, la propria pretesa. D'altra parte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Cass. n. 24280/2008 ha ritenuto che la domanda di condono, pur non assumendo valore di riconoscimento del debito, determina ugualmente la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l'interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste” (Cass. n. 10715/2010);
- il 10 ottobre 2006, poi, essendo decorsi sei mesi dalla comunicazione predetta (doc.
15, ricevuta in data 10 aprile 2006) l'avv. è incorso in decadenza dal diritto al Pt_1
condono per le somme oggetto della propria domanda del 2003 di cui al doc. 14, e si
è così riattivata l'obbligazione originaria per scadenza del termine di adempimento di quella alternativa di cui alla definizione agevolata;
- appare idoneo ed ulteriore atto interruttivo della prescrizione, il cui decorso a partire dalla notifica del 2002 era stato sospeso dalla domanda di condono, il cui effetto è stato interrotto dalla decadenza dell'ottobre 2006, la comunicazione sub doc. 16 della datata febbraio 2009 e inviata all'avv. , in cui l'ente ha comunicato al CP_4 Pt_1
proprio iscritto la decadenza (alla data del 10 ottobre 2006, come si è detto) dal diritto pagina 4 di 7 al pagamento della somma definita secondo la procedura del condono manifestando al contempo, in modo inequivoco, l'intenzione di riscuotere il credito ancora esistente e già oggetto di ripetuti scambi col proprio iscritto-debitore;
- se pertanto fino al 2009 appare utilmente interrotto ogni termine di prescrizione del credito vantato dalla con riferimento ad ogni debito sotteso alla domanda di CP_4
condono del 2003, va rilevato che il primo atto di rivendicazione del credito successivo a tale data, notificato all'erede odierno ricorrente (essendo medio tempore deceduto l'avv. ) risale al 2013; Pt_1
- va infatti considerato che secondo l'art. 754 c.c. dispone che “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria […]”, pertanto nessuna comunicazione diretta a persone diverse dall'opponente, quand'anche coeredi, può ritenersi aver prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione nei suoi confronti;
- ciò chiarito, la prima rivendicazione del credito portato dalla cartella opposta che sia stata notificata all'odierno opponente in qualità di erede del padre, debitore originario dei contributi nei confronti della risale al 26.2.2013, come si evince dal doc. 4 CP_4
allegato alla memoria di quest'ultima;
- la comunicazione, tuttavia, appare generica;
- in essa, infatti, è precisamente indicato l'ammontare della somma di cui la ha CP_4 richiesto il pagamento all'opponente, in qualità di erede dell'avv. , ma il titolo Pt_1
è solo vagamente indicato, mancando ogni riferimento alle annualità oggetto di inadempimento;
- sul punto, vale rammentare che in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod. civ. la Suprema Corte “ha statuito che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di
pagina 5 di 7 formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.” (Cass. n. 17123/2015, Cass. n. 3371/2010);
- per questa ragione, in assenza di alcun richiamo da cui possa ricostruirsi, ancorché per relationem, lo specifico diritto che la ha fatto valere con la comunicazione CP_4
inviata al ricorrente, che così non è stato messo in grado nemmeno di verificare la fondatezza della pretesa mancando l'indicazione delle annualità interessate dall'inadempimento, l'atto va ritenuto inidoneo a produrre gli effetti pretesi dalla resistente;
CP_4
- per la stessa ragione, considerata l'inefficacia a tal fine della comunicazione del febbraio 2013 sub doc. 4 della e l'assenza di idonei atti interruttivi anteriori a CP_4
quest'ultima e successivi a quella del 2009, riferita - come già si è detto - ai contributi iscritti fino all'anno 2002, deve escludersi che la prescrizione dei crediti portati dalla cartella opposta sia stata efficacemente interrotta anche con riferimento agli anni 2004
e 2005 – con termine rispettivamente decorrente dal 27/9/2005 e 21/9/2006 (docc.
10-11) – e agli anni 2006 e 2007 (dichiarazioni del 31/7/2007 e del 9/7/2008);
- non vale in tal senso, infatti, nemmeno la comunicazione di debito (doc. 03 CP_4 inviata in risposta all'istanza di pensione di reversibilità della sig.ra in CP_7
quanto diretta soltanto a quest'ultima (e da quest'ultima regolarmente ricevuta);
- ne consegue che il ricorso va integralmente accolto essendo intervenuta per ciascuna delle annualità oggetto della cartella, prima che potesse rilevare l'allungamento normativo del termine, l'estinzione del credito per prescrizione quinquennale;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- la complessità della vicenda, anche in relazione alla intervenuta successione mortis causa nella posizione debitoria, ancora sussistente al momento della morte dell'avv.
, giustifica la compensazione delle spese tra le parti. Pt_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa pagina 6 di 7 o assorbita:
- dichiara non dovute le somme portate dalla cartella opposta;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 22/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
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