TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato il [...] a [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Alfano giusto mandato in calce
[...] all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Caltanissetta via Turati n. 100;
Attore Opponente
CONTRO
, con sede legale in Milano (MI), con sede legale in Controparte_1
Milano, Via Caldera 21, C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino giusta procura giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata in
Caltanissetta, via Pulci 9/C presso lo studio dell'Avv. Carlo Marotta,
Convenuta Opposta
Nonché contro
per essa con sede legale in Controparte_2 Controparte_3
Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63 (P.IVA. ), in persona in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura del 4.11.2022 per atto a rogito del Notaio di Mestre, rep. rep. N. 44582 e racc. n. 16957,, Persona_1 registrato a Venezia il giorno 8.11.2022 al nr. 28565 di serie IT , dall'Avv. Antonio
Christian Faggella Pellegrino con domicilio eletto in Caltanissetta via Pulci 9/C presso lo studio dell'Avv. Carlo Marotta,
Terza Intervenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
1 Conclusioni: le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 13.11.2024 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualemente notificato, promuoveva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2022 emesso nei suoi confronti da questo
Tribunale in data a 13.01.2022, e notificato in data 28.03.2022, su ricorso di
[...]
, per il pagamento dell'importo di €. 8.099,29 oltre interessi moratori e spese CP_1
della procedura, quale saldo del piano rateale del finanziamento n. 6450189, contratto di finanziamento acceso da parte del sig. con la società in Controparte_4 Controparte_5 forza del quale si obbligava alla restituzione dell'intero importo finanziato mediante la corresponsione di 24 rate mensili dal 15.05.2007 al 15.04.2009.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
-la mancata prova della titolarità del credito in capo all'opposta;
- l'assenza di prova dell'ammontare del credito e dei pagamenti effettuati;
-la mancata comunicazione della cessione del credito;
- la prescrizione dello stesso,
- nonché la presenza di interessi di mora superiori al tasso soglia usurario.
Si costituiva ritualmente nel giudizio respingendo ogni avversa Controparte_1
doglianza. Deduceva che il credito oggetto di causa rispetta tutti i criteri di inclusione previsti per la cessione e, che l'inclusione del credito è documentata come risulta dal contratto di cessione e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sul quantum rilevava di avere già fornito piena prova sia del credito che della sua corretta quantificazione col il ricorso monitorio e con la documentazione allegata agli atti. Contestava la prescrizione del credito assumendo che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla diffida di pagamento. Quanto gli interessi di mora rilevava che la controparte non aveva fornito elementi concreti e verificabili per sostenere la sua affermazione di usura.
Si costituiva in giudizio e per essa Controparte_2 Controparte_3
divenuta cessionaria del diritto di credito oggetto del presente procedimento, terzo
[...]
intervenuto ex art. 111 c.p.c., aderendo e riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito da in sede di comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
nonché a tutti gli atti e documenti da questa versati, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto in quanto palesemente infondato, e chiedendo l'estromissione di
Controparte_1
Si procedeva ad istruttoria soltanto con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del giorno 13.11.2024 celebratasi in modalità cartolare, la causa era posta in decisione sulle
2 conclusioni in epigrafe trascritte, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
L'opposizione merita accoglimento.
Occorre innanzitutto precisare che riveste carattere assorbente la questione relativa al difetto di prova della titolarità del credito e della legittimazione attiva sollevata dagli opponenti;
ciò
è peraltro rispettoso di quanto ritenuto relativamente al principio della c.d. ragione più liquida, che impone al giudice di eseguire “… l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé, a sorreggere la decisione”, (SS.UU. sentenze nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014). costituendosi in giudizio, ha depositato un estratto della Controparte_1
Gazzetta Ufficiale che contiene il mero riferimento ad un avviso di cessione senza, tuttavia, individuare quali siano gli specifici contratti ceduti ed il relativo contenuto degli stessi.
Sul punto si osserva che secondo la più recente giurisprudenza di merito, occorre dar prova nello specifico della cessione del credito vantato indicando dettagliatamente i rapporti ceduti e la loro specifica enumerazione. Ed, invece, nel caso di specie, parte avversa neppure indica, con un richiamo o un riferimento, gli effettivi debitori ceduti, le posizioni oggetto della cessione e gli estremi degli eventuali contratti che possano consentire di identificare i debitori ceduti, restando incerta la loro identificazione concreta.
Si rammenta sul punto la sentenza di Cassazione n. 22268/2018 e Cass. n. 2780/2019 secondo la quale “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”. La pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, pertanto, solo la cessionaria dal notificare la cessione del credito al titolare del debito ceduto e a null'altro. Con Sentenza n.
2780/2019 la Corte di Cassazione ha addirittura richiesto la produzione in giudizio del contratto di cessione in originale.
Numerosa giurisprudenza di merito ha dato seguito al suddetto orientamento. Il Tribunale di
Rimini con ordinanza del 27.02.2020 ha affermato che la mancanza della certezza documentale che un credito sia stato ceduto produce l'effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della banca.
Al riguardo questo decidente non si esime dal rilevare la diffusione, sempre maggiore, di un orientamento più “severo”, che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non sia bastevole a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se
3 non individui il contenuto del contratto di cessione (V. Cass. Civ., Sez. III, 13.09.2018, n.
22268). In base a una valutazione “più rigorosa”, la prova della titolarità del credito transita necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione;
non basterebbe la dichiarazione della cessionaria contenente l'elenco delle posizioni cedute, individuate con codici numerici. Secondo altra valutazione, la prova può essere raggiunta mediante il contratto di cessione, o, in alternativa, una liberatoria rilasciata dall'Istituto di credito cedente.
Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Nel caso che qui ci occpua, l'unico documento ritualmente prodotto dalla convenuta è stato l'estratto della Gazzetta Ufficiale. Non vi è alcun atto, neppure stragiudiziale, a mezzo del quale può ritenersi che gli opponenti abbiano riconosciuto la titolarità del credito dell'opposta
Controparte_1
L'assenza di tale riconoscimento impedisce di ricondurre validamente la titolarità del credito alla suddetta società.
Ciò determina la revoca del decreto ingiuntivo.
Considerata la particolarità e la complessità della questione sottoposta all'esame del giudice, nonché la presenza di profili di incertezza giuridica che hanno reso difficoltosa la definizione delle reciproche posizioni, e ritenuto che le circostanze del caso giustifichino una decisione in tal senso, dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della peculiarità della controversia."
P.Q.M.
Il Giudice Unico definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa, sulla opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo, n. 88/2022 Parte_2
emesso nei suoi confronti da questo Tribunale 13.01.2022, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, Lì 29 marzo 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'ALEO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato il [...] a [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Alfano giusto mandato in calce
[...] all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Caltanissetta via Turati n. 100;
Attore Opponente
CONTRO
, con sede legale in Milano (MI), con sede legale in Controparte_1
Milano, Via Caldera 21, C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino giusta procura giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata in
Caltanissetta, via Pulci 9/C presso lo studio dell'Avv. Carlo Marotta,
Convenuta Opposta
Nonché contro
per essa con sede legale in Controparte_2 Controparte_3
Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63 (P.IVA. ), in persona in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura del 4.11.2022 per atto a rogito del Notaio di Mestre, rep. rep. N. 44582 e racc. n. 16957,, Persona_1 registrato a Venezia il giorno 8.11.2022 al nr. 28565 di serie IT , dall'Avv. Antonio
Christian Faggella Pellegrino con domicilio eletto in Caltanissetta via Pulci 9/C presso lo studio dell'Avv. Carlo Marotta,
Terza Intervenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
1 Conclusioni: le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 13.11.2024 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualemente notificato, promuoveva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2022 emesso nei suoi confronti da questo
Tribunale in data a 13.01.2022, e notificato in data 28.03.2022, su ricorso di
[...]
, per il pagamento dell'importo di €. 8.099,29 oltre interessi moratori e spese CP_1
della procedura, quale saldo del piano rateale del finanziamento n. 6450189, contratto di finanziamento acceso da parte del sig. con la società in Controparte_4 Controparte_5 forza del quale si obbligava alla restituzione dell'intero importo finanziato mediante la corresponsione di 24 rate mensili dal 15.05.2007 al 15.04.2009.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
-la mancata prova della titolarità del credito in capo all'opposta;
- l'assenza di prova dell'ammontare del credito e dei pagamenti effettuati;
-la mancata comunicazione della cessione del credito;
- la prescrizione dello stesso,
- nonché la presenza di interessi di mora superiori al tasso soglia usurario.
Si costituiva ritualmente nel giudizio respingendo ogni avversa Controparte_1
doglianza. Deduceva che il credito oggetto di causa rispetta tutti i criteri di inclusione previsti per la cessione e, che l'inclusione del credito è documentata come risulta dal contratto di cessione e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sul quantum rilevava di avere già fornito piena prova sia del credito che della sua corretta quantificazione col il ricorso monitorio e con la documentazione allegata agli atti. Contestava la prescrizione del credito assumendo che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla diffida di pagamento. Quanto gli interessi di mora rilevava che la controparte non aveva fornito elementi concreti e verificabili per sostenere la sua affermazione di usura.
Si costituiva in giudizio e per essa Controparte_2 Controparte_3
divenuta cessionaria del diritto di credito oggetto del presente procedimento, terzo
[...]
intervenuto ex art. 111 c.p.c., aderendo e riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito da in sede di comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
nonché a tutti gli atti e documenti da questa versati, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto in quanto palesemente infondato, e chiedendo l'estromissione di
Controparte_1
Si procedeva ad istruttoria soltanto con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del giorno 13.11.2024 celebratasi in modalità cartolare, la causa era posta in decisione sulle
2 conclusioni in epigrafe trascritte, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
L'opposizione merita accoglimento.
Occorre innanzitutto precisare che riveste carattere assorbente la questione relativa al difetto di prova della titolarità del credito e della legittimazione attiva sollevata dagli opponenti;
ciò
è peraltro rispettoso di quanto ritenuto relativamente al principio della c.d. ragione più liquida, che impone al giudice di eseguire “… l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé, a sorreggere la decisione”, (SS.UU. sentenze nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014). costituendosi in giudizio, ha depositato un estratto della Controparte_1
Gazzetta Ufficiale che contiene il mero riferimento ad un avviso di cessione senza, tuttavia, individuare quali siano gli specifici contratti ceduti ed il relativo contenuto degli stessi.
Sul punto si osserva che secondo la più recente giurisprudenza di merito, occorre dar prova nello specifico della cessione del credito vantato indicando dettagliatamente i rapporti ceduti e la loro specifica enumerazione. Ed, invece, nel caso di specie, parte avversa neppure indica, con un richiamo o un riferimento, gli effettivi debitori ceduti, le posizioni oggetto della cessione e gli estremi degli eventuali contratti che possano consentire di identificare i debitori ceduti, restando incerta la loro identificazione concreta.
Si rammenta sul punto la sentenza di Cassazione n. 22268/2018 e Cass. n. 2780/2019 secondo la quale “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”. La pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, pertanto, solo la cessionaria dal notificare la cessione del credito al titolare del debito ceduto e a null'altro. Con Sentenza n.
2780/2019 la Corte di Cassazione ha addirittura richiesto la produzione in giudizio del contratto di cessione in originale.
Numerosa giurisprudenza di merito ha dato seguito al suddetto orientamento. Il Tribunale di
Rimini con ordinanza del 27.02.2020 ha affermato che la mancanza della certezza documentale che un credito sia stato ceduto produce l'effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della banca.
Al riguardo questo decidente non si esime dal rilevare la diffusione, sempre maggiore, di un orientamento più “severo”, che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non sia bastevole a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se
3 non individui il contenuto del contratto di cessione (V. Cass. Civ., Sez. III, 13.09.2018, n.
22268). In base a una valutazione “più rigorosa”, la prova della titolarità del credito transita necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione;
non basterebbe la dichiarazione della cessionaria contenente l'elenco delle posizioni cedute, individuate con codici numerici. Secondo altra valutazione, la prova può essere raggiunta mediante il contratto di cessione, o, in alternativa, una liberatoria rilasciata dall'Istituto di credito cedente.
Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Nel caso che qui ci occpua, l'unico documento ritualmente prodotto dalla convenuta è stato l'estratto della Gazzetta Ufficiale. Non vi è alcun atto, neppure stragiudiziale, a mezzo del quale può ritenersi che gli opponenti abbiano riconosciuto la titolarità del credito dell'opposta
Controparte_1
L'assenza di tale riconoscimento impedisce di ricondurre validamente la titolarità del credito alla suddetta società.
Ciò determina la revoca del decreto ingiuntivo.
Considerata la particolarità e la complessità della questione sottoposta all'esame del giudice, nonché la presenza di profili di incertezza giuridica che hanno reso difficoltosa la definizione delle reciproche posizioni, e ritenuto che le circostanze del caso giustifichino una decisione in tal senso, dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della peculiarità della controversia."
P.Q.M.
Il Giudice Unico definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa, sulla opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo, n. 88/2022 Parte_2
emesso nei suoi confronti da questo Tribunale 13.01.2022, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, Lì 29 marzo 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'ALEO
4