Sentenza 29 settembre 2008
Massime • 1
In tema di condono previdenziale (nella specie, quello disciplinato dal d.l. n. 79 del 1997, convertito nella legge n. 140 del 1997), l'esigenza pubblicistica di garantire all'ente creditore una rapida realizzazione dei suoi diritti, riducendo il contenzioso attraverso una parziale remissione dei debiti, comporta, ove il contribuente acceda al condono, la parziale sottrazione del rapporto obbligatorio al regime civilistico attribuendo al termine per l'adempimento un carattere decadenziale, non prorogabile quali siano le ragioni dell'inadempimento o del ritardo, e precludendo all'ente, fino a che la procedura è pendente, di far valere l'originaria pretesa creditoria e di porre in essere atti interruttivi del termine di prescrizione. Conseguentemente, la domanda di condono, pur non assumendo valore di riconoscimento del debito, determina ugualmente la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l'interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando che non risultava accertato se i versamenti effettuati dal contribuente - e documentati dall'INPS - si inserissero effettivamente tra quelli previsti in conseguenza della domanda di condono, e, quindi, avessero efficacia sospensiva della prescrizione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/2008, n. 24280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24280 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2008 |
Testo completo
IT R D TE EN S I-E LL Aula 'B' BO E ENT ES 242 80 .08 E N AZIO R REPUBBLICA ITALIAN A2 9 SET. 2008 T IS EG R 29 SET.2008 E T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 12872/05 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron. 24280 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 07/05/08 Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CECOT SONIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO BASSI 3, presso lo studio dell'avvocato MAZZOCCO ENNIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASTORELLI IVAN, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. ISTITUTO SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLAtempore, FREZZA 17, presso 1 'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2008 CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, COSSU BENEDETTA, 1792 -1- ↑ giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato
contro
ESATRI ESAZIONI TRIBUTI S.P.A.; - intimata avverso la sentenza n. 523/04 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 09/07/04 r.g.n. 990/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/08 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito 1'Avvocato BONGIORNO GALLEGRA per delega MAZZOCCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. M -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1704 del 2003 il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione, proposta da NI CO, alla cartella di pagamento di €. 4.887,92 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti dell'INPS in relazione alla prima rata del 1994, al 1995, alle prime tre rate del 1996, e relativi accessori. Avverso tale decisione proponeva appello la CO, sostenendo che il Tribunale aveva errato nel non ritenere prescritti i debiti in questione, dando valore alla domanda di condono e a successivi pagamenti dei quali non era provata la riferibilità al debito predetto. L'INPS si costituiva, resistendo al gravame. Con sentenza del 16 giugno-9 luglio 2004, l'adita Corte d'appello di Milano, ritenuto che la presentazione della domanda di condono era idonea ad interrompere la prescrizione del debito contributivo, così come i conseguenti bp versamenti relativi al condono stesso, rigettava il gravame. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre NI CO con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. L'INPS ha depositato procura mentre l'ESATRI non si è costitutita. MOTIVI DELLA DECISIONE Va rimarcato, a maggior chiarimento di quanto esposto in narrativa, che la "cartella" di € 4.887,92, con cui fu fatta richiesta di pagamento per contributi non corrisposti relativi alla prima rata del 1994, al 1995, alle prime tre rate del 1996, e relativi accessori, venne notificata il 18 novembre 2002; che l'opposizione alla cartella si è fondata sulla eccepita prescrizione quinquennale;
che i Giudici di merito hanno escluso la prescrizione per la sussistenza di atti interruttivi, ravvisati in una domanda di condono del 27 maggio 1997, pervenuta all'Istituto il 3 giugno successivo, ed in successivi cinque versamenti, avvenuti dal 27 maggio al 3 febbraio 1999, attestati da un estratto informatico della posizione contributiva 1 dell'interessata, formato internamente dall'INPS, ma costituente -a parere del Giudice d'appello - atto pubblico, come tale assistito da una particolare forza probatoria. Con il proposto ricorso per cassazione, la CO, dopo aver chiarito che, ai fini della interruzione della prescrizione, eventuali atti interruttivi sarebbero dovuti intevenire nell'arco di tempo compreso tra il 18 novembre 1997 ed il 18 novembre 2002 (data della notifica della cartella esattoriale), denuncia, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699, 2700 e 2712 c.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Più in dettaglio, lamenta che la Corte d'appello di Milano abbia riconosciuto, in violazione della richiamata normativa, particolare valore probatorio alla "fotocopia stampata" prodotta dall'INPS, adducendo che il documento predetto, essendo l'estratto informatico della posizione contributiva, costituisce atto pubblico, idoneo, per ciò stesso, ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale relativamente alla contribuzione previdenziale. Al contrario, trattandosi di “fotocopia stampata", priva delle caratteristiche di atto pubblico, come previste dall'art. 2699 c.c.,, contestata "durante l'udienza di discussione", nulla proverebbe ad avviso della CO- circa i pretesi avvenuti versamenti, e, segnatamente gli ultimi, che sarebbero avvenuti 1'1.12.1998 e 1 3.02.1999. Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c. 2944 c.c. dell'art. all'art. 3 comma 9 e 10 L. 335/1995, ' ' nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che, anche a voler considerare per eseguiti gli opposti versamenti, ad essi non può essere attribuita alcuna efficacia interruttiva;
così come non può attribuirsi detta efficacia alla 2 domanda di condono presentata in data 27 maggio 1997 e pervenuta alla controparte il 3 giugno successivo. Più precisamente ad avviso della ricorrente- la domanda di condono, non costituendo come ammesso dallo stesso Giudice d'appello- riconoscimento del debito, non avrebbe efficacia interruttiva della prescrizione;
in ogni caso, anche a volerne riconoscere tale effetto, l'interruzione sarebbe priva di rilevanza perché antecedente al quinquennio a partire dal 18 novembre 2002, così come sarebbero privi di rilevanza i "pretesi versamenti" contestati "durante l'udienza di discussione in primo grado"- che sarebbero stati effettuati in pari data. Detti pretesi pagamenti, del resto, essendo "parziali" non potevano, comunque, essere espressione di riconoscimento del debito. Il ricorso, valutato nelle sue diverse articolazioni, va accolto nei termini e nei limiti di cui qui di seguito. -Deve azitutto chiarirsi che il condono previdenziale – nella specie, disciplinato dal d.l. n. 79/97- è stato voluto dal legislatore per assicurare all'ente creditore una rapida realizzazione dei suoi diritti, eliminando per quanto possibile il contenzioso attraverso la concessione di una parziale remissione dei debiti;
pertanto, una volta scelta dal contribuente la via del condono, la detta esigenza pubblicistica, che giustifica il beneficio, sottrae in parte il rapporto obbligatorio alle norme civilistiche ed attribuisce al termine per l'adempimento un carattere decadenziale, come tale non prorogabile quali che siano le ragioni dell'inadempimento o del ritardo (nel senso di tale natura decadenziale Cass. 5 novembre 1990 n. 10591, 1° febbraio 1992 n. 1040). Tenuto conto di siffatte caratteristiche, non può dubitarsi che la procedura instauratasi con la domanda di condono, finché è in atto, impedisce l'esercizio della originaria la pretesa creditoria e, quindi, il perfezionamento della relativa fattispecie è di ostacolo all'esercizio del diritto, non potendo l'Istituto 3 previdenziale prendere iniziative volte a farlo valere, stante l'impedimento a porre in essere alcuno dei classici atti interruttivi del termine di prescrizione. Va in proposito rammentato che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente e condivisibilmente affermato che la disposizione di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, non tiene conto della impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto, ma si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto medesimo (v. Cass. 10 settembre 2007 n. 19012: Cass. 3.5.1999, n 4389; 18.9.1997, n 9291; 19.2.1995, n 1490). La domanda di condono, pertanto, determinando un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto, determina una sorta di sospensione della decorrenza della prescrizione sino a ве quando l'interessato rispetta le modalità di pagamento delle somme richieste. Nel caso in esame, il Giudice d'appello, ponendosi in diversa prospettiva, ha fondato il decisum su un documento informatico, sulla cui validità sotto il profilo probatorio ha sufficientemente argomentato, mettendone in risalto, per un verso, il collegamento dello stesso ad un ente pubblico e, per altro verso, lasciando intendere, in maniera implicita, ma non per questo poco chiara, l'inidoneità della contestazione, effettuata dalla CO, in ordine alla sua efficacia probatoria, effettuata come riconosciuto dalla stessa ricorrente- solo nel corso dell'udienza di discussione, senza ulteriore specificazione, si da consentire a questa Corte delibarne la tempestività. Le unsure rivolti all'efficacia probatorin di tale documents informatic si rivelaus, utaut, infeculate - P.A- se brent ly Non ha, tuttavia, il Giudice a quo esplicitato se i pagamenti ricavabili da detto documento fossero i puntuali versamenti, previsti in seguito alla domanda di condono, o versamenti effettuati al di fuori dei prescritto programma di pagamento, inidonei, come tali a costituire riconoscimento del debito con efficacia interruttiva della prescrizione;
sicché riesce non scrutinabile per quanto tempo l'effetto sospensivo della domanda di condono si sia protratto. 4 Il ricorso va, pertanto, accolto nei suddetti termini. Conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata in relazione al profilo di censura accolta e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione affinché accerti l'arco di tempo in cui la domanda di condono ha prodotto i suoi effetti sospensivi della invocata prescrizione, procedendo, all'esito di detto accertamento, al computo della decorrenza del quinquennio rispetto alle dedotte pretese contributive. La stessa Corte provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata il relazione al profilo di censura accolta e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Roma, 7 maggio 2008. Il Presidente Il Consigliere est. my Veeftile CANCELL Music Depositato in Cancelleria P002.9 SET,2008 CANCELLIERECELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 5