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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1977/2022 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. N. Parte_1
CELLINI;
Opponente
E
in Controparte_1 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M.
VARANI, M. CARNOVALE, C. FILICE, U. FERRATO;
Opposto
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. proponeva Pt_1 opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni nn. OI-
000021429, OI-000021430 e OI-000021604 con cui l' - in CP_1 forza degli atti di accertamento del 2.3.2017 - ingiungeva il pagamento delle somma pari ad € 83.500,00 (oltre spese di notifica) per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 2, co.
1- bis del D.L. n. 463/1983. Deduceva l'omessa notifica degli atti di accertamento posti a base delle ordinanze opposte, la violazione degli artt. 14 e 18 della L. n. 689/1981 nonché
l'intervenuta prescrizione delle pretese ivi contenute ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/1981 e concludeva per l'annullamento dei provvedimento opposti e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità CP_1 del ricorso per scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 6, co. 6 D. Lgs. n.
150/2011 nonché la sua infondatezza in fatto ed in diritto.
Istruita documentalmente la causa, le parti – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso rispetto al termine di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 L. n. 689/1981, considerato che il deposito dell'atto introduttivo è avvenuto in data
28.3.2022 e la notifica delle ordinanze ingiunzione è avvenuta in data 8.3.2022 dunque entro il termine di 30 giorni previsto per legge.
Relativamente al motivo di opposizione sull'intervenuta decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, si osserva quanto segue.
L'art. 2, co. 1 bis del D.L. n. 463/1983 ha stabilisce che
“l'omesso versamento delle ritenute di cui l comma 1 [i.e. ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,
21 e 22 della L. n. 153/1969], per un importo superiore a euro 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale ultimo comma, così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'art. 3, co. 6 del D. Lgs. n. 8/2016, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2 della L. n. 67/2014. L'art. 6 del citato Decreto Legislativo prevede che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare n. 32/2022 secondo CP_1 cui “in particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: […] omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981; decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge
n. 689/1981”.
Ciò premesso, nel merito il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 della L. n. 689/1981 prevede che “la violazione, quando è possibile, dev'essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora
o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria
e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, co. 6 bis del D.L. n. 18/2020 il termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevole necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (cfr. Cass., SS.UU.,
n. 28210/2019).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte di contributi che scadevano entro il 16.2.2014 (per ciò che concerne la mancata contribuzione - annualità 2013), il 16.2.2015 (per ciò che concerne la mancata contribuzione - annualità 2014) ed il
16.2.2016 (per ciò che concerne la mancata contribuzione - annualità 2015) deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data 2.3.2017 (cfr. documentazione prodotta dall' ), con evidente violazione CP_1 del prescritto termine di 90 giorni, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, non potendo rilevare ai fini della complessità degli accertamenti da eseguire nel singolo caso, considerazioni che attengono alla necessità di valutare un rilevante numero di posizioni a livello nazionale e regionale ed alla dotazione di risorse umane e strumentali dell'ente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della L. n. 689/1981 secondo cui “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto sopra esposto e con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'opposizione è fondata e va accolta, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni opposte.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in € 4.638,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
Cosenza, 8/1/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino