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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/07/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3931/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUCCHETTI RAMONA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUCCHETTI RAMONA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito negli opportuni registri di Stato Civile;
2. Entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e indipendenti e pertanto affermando di non volere nulla l'uno dall'altro;
3. Entrambi i coniugi dichiarano e confermano di aver già provveduto alla divisione di tutti i loro beni acquisiti ed acquistati durante il proprio matrimonio: pertanto affermano di non pretendere nulla l'uno dall'altro;
4. Entrambi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con per separazione, con domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Toronto (Canada) il 08/11/2014;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova (MN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 63 e art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.07.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3931/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUCCHETTI RAMONA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUCCHETTI RAMONA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito negli opportuni registri di Stato Civile;
2. Entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e indipendenti e pertanto affermando di non volere nulla l'uno dall'altro;
3. Entrambi i coniugi dichiarano e confermano di aver già provveduto alla divisione di tutti i loro beni acquisiti ed acquistati durante il proprio matrimonio: pertanto affermano di non pretendere nulla l'uno dall'altro;
4. Entrambi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con per separazione, con domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Toronto (Canada) il 08/11/2014;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova (MN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 63 e art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.07.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
2