Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11021 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 2 19 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0.212 LA CORTE SUTRE A CA SAZIONE* Oggetto peliarusic a depictive SEZIONE SECONDA CIV qualification dria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 1329/00 Cron.28627 Dott. Ugo Consigliere RIGGIO Rep. 2817 ConsigliereA Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 09/04/02 - Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere- Richiesta copia studie IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti 29 LUGT 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: STEMA SRL IN LIQ., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra MARIA LF, domiciliata in ROMA VIA DEI CONDOTTI 9, elettivamente presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PICOZZI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALL. OL NC & MA ON, quale socio limitatamente responsabile, in persona del suo curatore avv. ROSA ROMANO, elettivamente domiciliata2002 547 in ROMA VIA F SIACCI 2/B, presso lo studio -1- dell'avvocato CORRADO DE MARTINI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente - A nonchè
contro
IN RO;
- intimato avverso la sentenza n. 2673/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Corrado DE MARTINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 3 e 5 aprile 1985, PI Vincen- zi, dichiarando di agire in surrogatoria, a tutela delle ragioni di credito vantate nei confronti di IO CA, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la società STE.MA a resp. lim. e IO CA perché, in via principale, si disponesse dalla società STE.MA al CA il trasferimento della proprietà di due unità immobi- liari, site in S. Marinella, oggetto del contratto concluso tra costoro, con scrittura privata del 1° agosto 1981, ovvero, in via subordinata, perché si ordinasse la trascrizione di tale contratto presso la competente Conservatoria RR.II., previo accerta- mento dell'autenticità delle relative sottoscrizio- ni. La società STE.MA si costituiva e resisteva alla domanda, eccependone l'improponibilità (per illi- quidità del credito dedotto a fini di surrogatoria) e l'inammissibilità (per inesistenza del diritto esercitato, non avendo il CA adempiuto l'obbligo di pagamento del mutuo gravante sulle unità immobiliari). In via riconvenzionale, chiede- va la condanna del CA al risarcimento del danno per la mancata stipula, nei termini previsti, 3 del contratto di compravendita. Nel corso del processo, interveniva la curatela del EN della società ZO e di IO domanda analoga a quella CA e proponeva formulata dal VI. Con sentenza n. 15910 del 1995, il Tribunale di Roma accertava che tra il CA e la società STE.MA era stato concluso un contratto definitivo di compravendita delle unità immobiliari e ne alla Conservatoria deiordinava la trascrizione RR.II. di Civitavecchia. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno era rigettata. La società STE.MA interponeva gravame, cui resiste- vano le controparti. Con sentenza del 15 aprile/21 settembre 1999, la Corte d'appello di Roma respingeva il gravame. A motivo della decisione, per quel che rileva in questa sede, esponeva che la scrittura privata del 1° agosto 1981 era stata ben interpretata dal giudice di primo grado quale contratto definitivo di compravendita. Sottolineava, poi, come non potesse essere disposto l'invocato pagamento del prezzo residuo della compravendita, in mancanza di proposta in specifica domanda in tal senso, mai primo grado. Chiariva, infine, che, difformemente da quanto raffigurato dall'appellante, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, proposta in via riconven- zionale dalla società STE.MA, non essendosi attiva- ta quest'ultima -come in sua facoltà affinché il contratto concluso con il CA fosse riprodot- to in forma pubblica 0, comunque, sottoposto a trascrizione. Per la cassazione di tale sentenza, la società STE.MA ha proposto ricorso in forza di tre motivi. Il EN della società ZO e di IO CA ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. PI VI non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 C.C., la ricorrente si duole dell'interpretazione resa in ordine alla scrittura privata del 1° agosto 1981, appunto intesa come contratto definitivo di compra- vendita, quando, invece, secondo i suoi stessi rilievi, letterali e logici, allora precisati, avrebbe dovuto intendersi come contratto prelimina- re di compravendita. Al riguardo, dopo aver chiarito il tenore di quei کو rilievi (sul nomen iuris, sull'intenzione delle parti e sull'uso del formulario), la ricorrente espone che "la mancata disamina della volontà delle chiaro disposto degli artt. parti alla luce del come pure delle circostanze 1362 e 1363 C.C., accessorie che hanno cospirato alla formazione del contratto, rende la sentenza della Corte d'Appello censurabile e degna di integrale cassazione." Il motivo non ha pregio. Ed invero, la censura esposta, se mai censura effettiva sul punto voglia ravvisarsi nelle dedu- zioni della ricorrente, investe il merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale e, in quanto tale, non è ammissibile in sede di legitti- mità, secondo conforme e consolidato orientamento di questa Corte in materia (v. ex plurimis Cass. n. 3249/99, n. 5346/98, n. 914/96 e n. 7641/94). La ricorrente, infatti, che pure si duole dell'interpretazione resa con riguardo alla citata scrittura, non specifica i canoni ermeneutici, in concreto violati, e, soprattutto, non indica il punto ed il modo in cui la Corte territoriale da tali canoni si sia discostata, limitandosi, invece, in sostanza, a formulare una ipotesi di diversa interpretazione di quella scrittura, come tale 6 inapprezzabile in sede di legittimità. Con il secondo motivo, denunciando omessa e insuf- ficiente motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente si duole del mancato accoglimento della propria domanda di condanna del resistente EN all'accollo del mutuo ed al risarcimento del danno. Sostiene, al riguardo, che non si capisce perché il giudice di appello abbia ritenuto inconferente con le ragioni espresse nella propria difesa dalla società ST la richiesta di quest'ultima di veder condannato il EN all'accollo del mutuo ed al risarcimento del danno.. Il Giudicante ha omesso originario era il di considerare che l'attore surrogatoria facendo VI che agiva in via valere le ragioni asseritamente del CA nei confronti della ST e che quest'ultima era soltanto convenuta. Da convenuta ha chiesto che le avverse domande fossero rigettate e da attrice in via riconvenzionale ha chiesto che il proprio acquirente fosse condannato ad adempiere le obbli- gazioni assunte nel contratto e a risarcire i danni procurati con il proprio inadempimento.. Il motivo non ha pregio. Ed invero, al di là della genericità, che nel complesso lo caratterizza, per quanto non chiara- mente giustificato negli stessi elementi di fatto, sorreggerlo, il motivo in esameche dovrebbero denuncia vizi di omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, che neppure spiega, puntualmente, risolvendosi ad affermare di non comprendere il perché della decisione adottata in ordine alla domanda di condanna del resistente EN al pagamento dell'accollo di mutuo ed al risarcimento del danno, decisione -questa- che, invece, risulta essere stata specificamente e sufficientemente motivata dalla Corte territoriale, : in forza del rilievo (incensurato) che una domanda siffatta era nuova (e, quindi, in sede di gravame, nient'affatto proposta in primo inammissibile), grado allorché la società tendeva ad ottenere, non già, come ora, la controprestazione dovutale dal CA, bensì il rigetto dell'avversa domanda." Con il terzo motivo, infine, rubricato *violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Art. 360 c.p.c. e art. 2932 c.c.", la ricorrente si duole che la Corte di merito, errando nella quali- ficazione della citata scrittura del 1° agosto 1981 come contratto definitivo di compravendita, abbia omesso 'di porre a carico dell'acquirente l'adempimento alle obbligazioni assunte.” che il Non v'è dubbio, precisa la ricorrente, prima, e il EN, poi, abbiano VI, omesso di offrire il proprio adempimento: "Va da sé che il mancato, esatto adempimento delle obbliga- zioni assunte nel contratto (e sul punto, poco importa che esso sia definitivo о preliminare) giustifichi tanto la richiesta di adempimento che quella di risarcimento del danno. Dal momento che tali domande sono state fatte in via riconvenziona- le, i giudici avrebbero dovuto rigettarle unicamen- affermando che l'inadempimento non sussistete che i danni non sono stati procurati. Sul punto già è stato detto. Circa ildell'inadempimento risarcimento del danno, i giudici osservano che la ST avrebbe dovuto attivarsi perché il contratto fosse riprodotto in forma pubblica. E' singolare che i giudici ritengano meritevole di tutela solo la richiesta di chi, avendo titolo per ottenere i danni, si sia attivato in sede stragiudiziale.. .” Il motivo non ha pregio. Esso motivo, invero, non solo si presenta caratte- rizzato all'evidenza- da una non chiara esposizio- ne di contenuto, ai limiti della possibilità di comprendere la misura ed il limite delle stesse १ questioni, che la ricorrente ha inteso portare all'esame di questa Corte, ma, altresì, a quanto è dato comprendere dall'espresso riferimento all'art. 2932 C.C. (che si assume violato о falsamente applicato) e dal supposto errore di interpretazione della scrittura privata del 1° agosto 1981, come contratto definitivo di compravendita (in luogo, di contratto preliminare), è motivo logicamente connesSO e dipendente rispetto al primo, relativo all'interpretazione di tale scrittura, che si è accertato essere non accoglibile, laddove prospet- interpretativo della scrittura,tava quell'errore e, quindi, non può avere che analoga valutazione di inaccoglibilità. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. Principio di soccombenza determina la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore del resistente EN, nulla dovendo invece disporsi con riguardo all'intimato PI VI, che non ha svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- 01 zione in favore del resistente, liquidate in euro 296,00, oltre euro 2.000,00 per onorari. Così deciso il 9 aprile 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Ilgons. fest. Il presidente Пашева Каврые Jadon IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 26 LUG. 2002 IL CANCELLIERE C 109T129.11 456T sess TOT. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in do 1.0.11.2002 Serie 4. al n 10930 versato €.. 160,10 (euro...CENTOSESSANTA/10 p. 11 Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia D EPPO) E Responsabile Servizia A udiziari T A (Dr. M. RACCICHINI) R C L E D И