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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI RA TT Presidente dott. EN IG DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2039/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Claudia Malandrino, Flavia Bruschi e Filippo Aiello Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Raffaella Piergentili CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1179/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2023 ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere stato dipendente di
[...] dal 16 novembre 2009; di essere stato licenziato con lettera datata 31 ottobre 2014 CP_2 nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata dal datore di lavoro ai sensi della legge n. 223/1991; di avere impugnato il licenziamento con ricorso infine accolto in grado di appello con la sentenza n. 3944/2018, che aveva disposto la sua reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità; che già all'esito del giudizio di primo grado – che aveva
Pag. 1 di 8 Contr dichiarato la risoluzione del rapporto – veva corrisposto la somma di € 25.530,48 a titolo di indennità risarcitoria pari a 14 mensilità; che IA SA, subentrata nel rapporto, lo aveva reintegrato formalmente in data 25 ottobre 2018, con effettiva ripresa del lavoro solo in data 4 marzo 2019; che le competenze arretrate versategli indicavano un'anzianità di servizi decorrente dal 25 ottobre 2018 invece che dal 16 novembre 2009; che IA SA lo aveva successivamente informato che dal 1° novembre 2020 sarebbe stato sospeso a rotazione con diritto alla CIGS per un numero massimo di 15 giornate mensili;
che dal luglio 2022 aveva cessato il rapporto con IA SA essendo stato assunto da di avere percepito, nelle more del giudizio intentato avverso il CP_3 licenziamento e al pari di numerosi altri colleghi ugualmente licenziati, l'indennità di mobilità cat. MOB n. 2014/460064, riconosciuta con provvedimento dell' datato CP_1
26 novembre 2014 a seguito della sua domanda risalente al 5 novembre 2014 per il periodo dal 13 novembre 2014 al 13 novembre 2015, nonché la correlativa prestazione integrativa dell'indennità di mobilità erogata dal Fondo di solidarietà per il trasporto aereo, cat. FTA n. 2017/600008 per il periodo dal 14 novembre 2015 al 13 novembre
2017; di avere conservato continuativamente in tali periodi il suo stato di disoccupazione involontaria;
che tuttavia l' con due distinte note ricevute il 10 marzo 2020, lo CP_1 aveva informato che nel periodo dal 13 novembre 2014 al 13 novembre 2015 gli erano stato versati € 20.387,60 non dovuti sulla prestazione di mobilità n. 2014/460064 con motivazione “Prestazione non dovuta per reintegro su sentenza n. R.G. 1410/2018” e che nel periodo dal 14 novembre 2015 al 13 novembre 2017 gli erano stati pagati ulteriori €
40.888,80 ugualmente non dovuti sulla sua prestazione di Fondo trasporto Aereo cat. FTA
n. 2017/600008 con motivazione “Indebita percezione di integrazione FTA su integrazione salariale straordinaria pagata direttamente al lavoratore”; che i ricorsi amministrativi proposti non avevano sortito effetto.
Argomentato in ordine alla natura risarcitoria e non retributiva della pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro e in ordine alla ricorrenza dei presupposti del diritto alla percezione delle prestazioni asseritamente indebite, alla luce del suo stato di disoccupazione nel periodo in questione, ha dedotto l'irripetibilità delle somme erogate evidenziando in particolare l'inesistenza di qualsiasi sovrapposizione tra percezione della retribuzione (decorrente dal 25 ottobre 2018) e della prestazione a carico del Fondo
(cessata il 13 novembre 2017), o al più la sua ripetibilità al netto di quanto percepito e non già al lordo, come preteso dall' CP_1
Pag. 2 di 8 Ha quindi concluso richiedendo di “a) accertare e dichiarare che le somme di € 20.387,60 per prestazione di mobilità cat. MOB n. 2014/460064 e di € 40.888,80 per prestazione di
Fondo Trasporto Aereo cat. FTA n. 2017/600008, di cui alla comunicazioni di debito dell' datate 17.2.2020, richieste in restituzione dall' al ricorrente, non sono CP_1 CP_4 dovute e/o interamente irripetibili, ovvero parzialmente non dovute e/o irripetibili in relazione agli importi eccedenti quello dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità disposta a seguito del licenziamento illegittimo (complessivi € 20.168,98 netti), ovvero parzialmente non dovute e/o irripetibili in relazione agli importi eccedenti quelli delle mensilità relative ai periodi per i quali il ricorrente, con la sentenza ex art. 18 comma 4°
L. 300/1970, ha ottenuto l'indennità risarcitoria dal datore di lavoro, o per i diversi importi che saranno accertati in corso di causa, comunque al netto delle somme per oneri fiscali e contributivi, e conseguente annullamento totale o parziale dei provvedimenti di indebito;
b) per l'effetto condannare l' convenuto alla restituzione delle somme CP_4 nel frattempo trattenute a recupero del suddetto debito”, con vittoria di spese e loro distrazione.
Radicato il contraddittorio, si è costituito l' deducendo l'infondatezza delle CP_1 domande stante il rilievo che il rapporto di lavoro non si era mai interrotto in virtù della condanna della datrice di lavoro alla reintegra, con le conseguenze che ne derivavano sul rapporto contributivo, richiamando giurisprudenza di merito a suffragio dell'assunto.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 1179/2024, depositata il 31 gennaio 2024, che ha respinto il ricorso, ritenendo venuti meno i presupposti dell'erogazione sia dell'indennità di mobilità, sia dell'indennità integrativa
FTA, a seguito della sentenza che aveva annullato il licenziamento con reintegrazione, ma compensando le spese processuali per via dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul punto.
Con atto depositato il 22 luglio 2024 il ha impugnato la sentenza citata in forza Pt_1 dei motivi riassunti di seguito.
Con il primo ha stigmatizzato il travisamento dei principi giurisprudenziali emergenti da numerose pronunce della Corte di cassazione circa la legittimità della percezione dell'indennità di mobilità e della relativa integrazione a carico del FTA e circa la loro irripetibilità in caso di reintegra senza integrale ripristino de facto del rapporto di lavoro, come nel caso di specie. Segnatamente, ha richiamato la sentenza n. 24950/2021 della
Suprema Corte, che aveva statuito con chiarezza che l'indennità (in quel caso di
Pag. 3 di 8 disoccupazione) andava restituita solo se nel periodo della sua percezione il lavoratore aveva ricevuto anche la retribuzione. Pertanto, un'incompatibilità tra le prestazioni e la reintegrazione poteva ravvisarsi solo nel caso di integrale versamento di tutte le retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, ciò che non era avvenuto nel presente caso, ove il lavoratore si era palesemente trovato in una situazione di involontaria disoccupazione. Diversamente opinando, le conseguenze del licenziamento illegittimo sarebbero restate a carico dell'incolpevole lavoratore, già assoggettato alla tutela reintegratoria attenuata introdotta dalla legge Fornero. Era erroneo, dunque, il riferimento alla mera continuità giuridica del rapporto contenuta in sentenza, senza che si valutasse la situazione reale venutasi a creare, mancando l'integrale soddisfacimento delle poste retributive. Né aveva rilievo la circostanza, pure valorizzata dal primo giudice, che l'erogazione dell'indennità di mobilità comporta altresì il diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa atteso che nessuna disposizione di legge prevedeva l'inscindibilità tra l'erogazione economica della prestazione a tutela della disoccupazione e l'accredito figurativo della relativa contribuzione, con la conseguenza che non veniva meno il diritto alla percezione dell'indennità. Ha richiamato inoltre recente pronuncia di questa Corte che in caso del tutto analogo ha condannato l' alla restituzione di CP_1 quanto recuperato in eccedenza rispetto a quanto percepito dal lavoratore a titolo di indennità risarcitoria dal proprio datore di lavoro.
Con il secondo ha censurato la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, che non si era avveduto della circostanza che il rapporto di lavoro non era stato ricostituito ab origine, ma solo dalla data della sentenza di reintegra, ciò che dimostrava che quest'ultima non era stata realizzata appieno, come confermato dal rilievo che il era privo di Pt_1 contribuzione per il periodo dal 1° novembre 2014 al 22 luglio 2018, con la conseguenza dell'illegittimità dell'azione di recupero.
Con il terzo motivo ha lamentato omissione di pronuncia sulla addotta irripetibilità delle provvidenze in questione anche ai sensi dell'art. 4 della legge n. 92/2012 e 52 della legge n. 88/1989, con particolare riferimento alla carenza di dolo e alla salvezza di quanto percepito fino al momento dell'accertamento del venir meno del requisito di legge.
Con il quarto motivo si è doluto di omissione di pronuncia circa l'illegittimità della pretesa restitutoria al lordo invece che al netto di quanto percepito, evidenziando che l' non aveva mai contestato di avere proceduto al recupero delle somme lorde CP_1 erogate, ciò che contrastava con la costante giurisprudenza sul punto.
Pag. 4 di 8 Sulla base di tanto ha concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata e di “a) accertare e dichiarare che le somme di € 20.387,60 per prestazione di mobilità cat. MOB
n. 2014/460064 e di € 40.888,80 per prestazione di Fondo Trasporto Aereo cat. FTA n.
2017/600008, di cui alla comunicazioni di debito dell' datate 17.2.2020, richieste CP_1 in restituzione dall'Istituto all'appellante, non sono dovute e/o interamente irripetibili, ovvero parzialmente non dovute e/o irripetibili in relazione agli importi eccedenti quello dell'indennità risarcitoria paria 12 mensilità disposta a seguito del licenziamento illegittimo (complessivi € 20.168,98 netti) o per i diversi importi che saranno accertati in corso di causa, comunque al netto delle somme per oneri fiscali e contributivi, e conseguente annullamento totale o parziale dei provvedimenti di indebito;
b) per l'effetto condannare l' alla restituzione all'appellante delle somme nel frattempo trattenute CP_1
a recupero del suddetto debito. Qualora l'On.le Corte di Appello ritenga poi di non poter accedere alla interpretazione adeguatrice sopra proposta e, pertanto, che la decisione del presente ricorso debba essere preceduta dalla soluzione di questione di legittimità costituzionale sui disposti di cui agli artt. 7 e 16 della L. 223/1991, art. 4, commi 40 e 41 ed art. 2 comma 71, L. 92/2012, disciplinanti la materia dell'indennità di mobilità e comunque delle altre e diverse norme disciplinanti la suddetta materia e quella dell'indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo e reintegra pari al massimo a 12 mensilità - , si formula sin da ora e si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale, ex artt. 23 e segg. L. n. 87/53, dei suddetti articoli e disposizioni normative, per violazione degli art. 3 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana nella parte in cui non prevedono che permangano i requisiti per beneficiare dell'indennità di mobilità e relative prestazioni integrative, in caso di successiva disposta reintegra dei beneficiari nel posto di lavoro con attribuzione ad essi, ex art. 18 L. 300/70 come modificato dalla L. 92/2012, dell'indennità risarcitoria commisurata a sole 12 mensilità e non a tutte le mensilità dal licenziamento alla effettiva reintegra ovvero che permanga il diritto alla prestazione in relazione agli importi eccedenti quelli dell'indennità risarcitoria per illegittimo licenziamento corrisposti dal datore di lavoro.
E/o che comunque non prevedano, in questi casi, la integrale irripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di mobilità e relative prestazioni integrative ovvero, quanto meno, la loro parziale irripetibilità per gli importi eccedenti l'indennità risarcitoria corrisposta dal datore di lavoro”, il tutto, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e loro distrazione.
Pag. 5 di 8 Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l deducendo CP_1
l'infondatezza delle doglianze, delle quali ha richiesto il rigetto, richiamando copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si espongono di seguito.
La complessa questione sottoposta dalla cognizione del collegio è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte che, con pronuncia a Sezioni Unite, ha risolto un contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine alla possibilità o meno di assoggettare a restituzione in favore dell' le somme erogate al lavoratore licenziato per lo stato di CP_1 disoccupazione (indennità di mobilità o di disoccupazione), allorché intervenga sentenza di condanna alla reintegrazione.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23476/2025, ha preso le mosse dalle finalità dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione da perseguirsi a mezzo degli istituti giuridici menzionati, cui è evidentemente accomunabile anche il sostegno previsto dal
FTA.
Ha dunque evidenziato che “L'art. 38 Cost. nel suo secondo comma racchiude i principi di tutela dei lavoratori che, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, si trovino privi di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita” e che “La disposizione raccoglie nel suo dictum i principi di solidarietà sociale che informano il sistema normativo di previdenza ed assistenza e ne direzionano l'operatività”, ponendo sullo stesso piano sia le condizioni legate alla disabilità fisica o per età, sia la disoccupazione involontaria, così considerando tutta una serie di situazioni che siano tali da privare concretamente il lavoratore di mezzi adeguati al proprio sostentamento.
Ha sottolineato che “La finalità da realizzare è dunque prospettata nell'ottica di garantire effettivamente forme di adeguatezza economica in situazioni oggettive che non la consentano. L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati, deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento” e che “I principi contenuti nell'art. 38 Cost., assorbiti dalle specifiche disposizioni di legge e dagli strumenti in discussione, danno evidente rilievo al requisito
Pag. 6 di 8 della disoccupazione involontaria quale condizione di fatto priva di ulteriori connotazioni, e soltanto caratterizzata dalla situazione di bisogno cui apprestare rimedio. Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione”.
Ne discende che le tutele da apprestare in tali situazioni “non potranno che essere dirette
a compensare l'assenza della retribuzione e così garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore”.
Fatte tali premesse, la Corte ha tratto la logica conseguenza “che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della AS), è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale”. Ha dunque precisato che “La persistenza dello stato di disoccupazione, come sopra inteso, pur a seguito dell'ordine reintegratorio, non potrà che determinare il CP_ legittimo pagamento dell'indennità in questione e l'insussistenza del diritto dell' al recupero”; ciò, anche sulla base di recenti pronunce della Corte costituzionale in tema di
AS (segnatamente, Corte cost. n. 90/2024; Corte cost. 194/2021), ove si era affermato che l'obbligo restitutorio doveva essere proporzionato alla durata del rapporto di lavoro coperto da AS, poiché solo per esso l'indennità risultava priva di causa e quindi indebita, così ritenendosi incassata in maniera illegittima “solo la somma che, sovrapponendosi alla retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato instaurato, determinava un effettivo indebito, non avendo, in tale circostanza, il lavoratore, necessità di sostegno, in quanto occupato”: Dunque, “Per il precedente periodo, diversamente, l'indennità era dovuta e non poteva essere oggetto di restituzione CP_ all' , così stabilendosi il principio di diritto secondo il quale la mancata concreta reintegrazione del lavoratore ed il conseguente permanere dello stato di bisogno economico nella situazione di oggettiva disoccupazione involontaria in cui questi si sia trovato non fa venir meno le ragioni tipiche del sostegno economico previdenziale che costituisce la ratio e la finalità delle indennità di sostegno al reddito.
Pag. 7 di 8 Trasponendo i principi enunciati dalla Suprema Corte al caso oggetto del presente giudizio, non vi è dubbio che le somme percepite dal a titolo di indennità di Pt_1 mobilità, anche a carico del FTA, per il periodo dal 13 novembre 2014 al 13 novembre
2017 non debba essere restituita, come preteso dall' CP_1
Infatti, è pacifico tra le parti, siccome non contestato neanche dall'istituto, che il rapporto Contr di lavoro del con i sia effettivamente ricostituito solo il 25 ottobre 2018, Pt_1 momento a partire dal quale questi ebbe a ricevere nuovamente la retribuzione, di guisa che nessuna sovrapposizione tra percezione delle indennità e percezione della retribuzione si è in effetti verificato.
In ragione di quanto fino a questo punto esposto l'appello merita in conclusione di essere accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze proposte, dovendosi dichiarare la irripetibilità delle somme percepite dal a titolo di prestazione di mobilità cat. Pt_1
MOB n. 2014/460064 e a titolo di prestazione di Fondo Trasporto Aereo cat. FTA n.
2017/600008.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio vanno compensate alla luce del rilievo che è stato necessario il recentissimo intervento delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 22 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
1179/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara non ripetibili le somme percepite da a titolo di prestazione di Parte_1 mobilità cat. MOB n. 2014/460064 e a titolo di prestazione di Fondo Trasporto
Aereo cat. FTA n. 2017/600008;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN IG DE VI RA TT
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI RA TT Presidente dott. EN IG DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2039/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Claudia Malandrino, Flavia Bruschi e Filippo Aiello Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Raffaella Piergentili CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1179/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2023 ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere stato dipendente di
[...] dal 16 novembre 2009; di essere stato licenziato con lettera datata 31 ottobre 2014 CP_2 nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata dal datore di lavoro ai sensi della legge n. 223/1991; di avere impugnato il licenziamento con ricorso infine accolto in grado di appello con la sentenza n. 3944/2018, che aveva disposto la sua reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità; che già all'esito del giudizio di primo grado – che aveva
Pag. 1 di 8 Contr dichiarato la risoluzione del rapporto – veva corrisposto la somma di € 25.530,48 a titolo di indennità risarcitoria pari a 14 mensilità; che IA SA, subentrata nel rapporto, lo aveva reintegrato formalmente in data 25 ottobre 2018, con effettiva ripresa del lavoro solo in data 4 marzo 2019; che le competenze arretrate versategli indicavano un'anzianità di servizi decorrente dal 25 ottobre 2018 invece che dal 16 novembre 2009; che IA SA lo aveva successivamente informato che dal 1° novembre 2020 sarebbe stato sospeso a rotazione con diritto alla CIGS per un numero massimo di 15 giornate mensili;
che dal luglio 2022 aveva cessato il rapporto con IA SA essendo stato assunto da di avere percepito, nelle more del giudizio intentato avverso il CP_3 licenziamento e al pari di numerosi altri colleghi ugualmente licenziati, l'indennità di mobilità cat. MOB n. 2014/460064, riconosciuta con provvedimento dell' datato CP_1
26 novembre 2014 a seguito della sua domanda risalente al 5 novembre 2014 per il periodo dal 13 novembre 2014 al 13 novembre 2015, nonché la correlativa prestazione integrativa dell'indennità di mobilità erogata dal Fondo di solidarietà per il trasporto aereo, cat. FTA n. 2017/600008 per il periodo dal 14 novembre 2015 al 13 novembre
2017; di avere conservato continuativamente in tali periodi il suo stato di disoccupazione involontaria;
che tuttavia l' con due distinte note ricevute il 10 marzo 2020, lo CP_1 aveva informato che nel periodo dal 13 novembre 2014 al 13 novembre 2015 gli erano stato versati € 20.387,60 non dovuti sulla prestazione di mobilità n. 2014/460064 con motivazione “Prestazione non dovuta per reintegro su sentenza n. R.G. 1410/2018” e che nel periodo dal 14 novembre 2015 al 13 novembre 2017 gli erano stati pagati ulteriori €
40.888,80 ugualmente non dovuti sulla sua prestazione di Fondo trasporto Aereo cat. FTA
n. 2017/600008 con motivazione “Indebita percezione di integrazione FTA su integrazione salariale straordinaria pagata direttamente al lavoratore”; che i ricorsi amministrativi proposti non avevano sortito effetto.
Argomentato in ordine alla natura risarcitoria e non retributiva della pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro e in ordine alla ricorrenza dei presupposti del diritto alla percezione delle prestazioni asseritamente indebite, alla luce del suo stato di disoccupazione nel periodo in questione, ha dedotto l'irripetibilità delle somme erogate evidenziando in particolare l'inesistenza di qualsiasi sovrapposizione tra percezione della retribuzione (decorrente dal 25 ottobre 2018) e della prestazione a carico del Fondo
(cessata il 13 novembre 2017), o al più la sua ripetibilità al netto di quanto percepito e non già al lordo, come preteso dall' CP_1
Pag. 2 di 8 Ha quindi concluso richiedendo di “a) accertare e dichiarare che le somme di € 20.387,60 per prestazione di mobilità cat. MOB n. 2014/460064 e di € 40.888,80 per prestazione di
Fondo Trasporto Aereo cat. FTA n. 2017/600008, di cui alla comunicazioni di debito dell' datate 17.2.2020, richieste in restituzione dall' al ricorrente, non sono CP_1 CP_4 dovute e/o interamente irripetibili, ovvero parzialmente non dovute e/o irripetibili in relazione agli importi eccedenti quello dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità disposta a seguito del licenziamento illegittimo (complessivi € 20.168,98 netti), ovvero parzialmente non dovute e/o irripetibili in relazione agli importi eccedenti quelli delle mensilità relative ai periodi per i quali il ricorrente, con la sentenza ex art. 18 comma 4°
L. 300/1970, ha ottenuto l'indennità risarcitoria dal datore di lavoro, o per i diversi importi che saranno accertati in corso di causa, comunque al netto delle somme per oneri fiscali e contributivi, e conseguente annullamento totale o parziale dei provvedimenti di indebito;
b) per l'effetto condannare l' convenuto alla restituzione delle somme CP_4 nel frattempo trattenute a recupero del suddetto debito”, con vittoria di spese e loro distrazione.
Radicato il contraddittorio, si è costituito l' deducendo l'infondatezza delle CP_1 domande stante il rilievo che il rapporto di lavoro non si era mai interrotto in virtù della condanna della datrice di lavoro alla reintegra, con le conseguenze che ne derivavano sul rapporto contributivo, richiamando giurisprudenza di merito a suffragio dell'assunto.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 1179/2024, depositata il 31 gennaio 2024, che ha respinto il ricorso, ritenendo venuti meno i presupposti dell'erogazione sia dell'indennità di mobilità, sia dell'indennità integrativa
FTA, a seguito della sentenza che aveva annullato il licenziamento con reintegrazione, ma compensando le spese processuali per via dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul punto.
Con atto depositato il 22 luglio 2024 il ha impugnato la sentenza citata in forza Pt_1 dei motivi riassunti di seguito.
Con il primo ha stigmatizzato il travisamento dei principi giurisprudenziali emergenti da numerose pronunce della Corte di cassazione circa la legittimità della percezione dell'indennità di mobilità e della relativa integrazione a carico del FTA e circa la loro irripetibilità in caso di reintegra senza integrale ripristino de facto del rapporto di lavoro, come nel caso di specie. Segnatamente, ha richiamato la sentenza n. 24950/2021 della
Suprema Corte, che aveva statuito con chiarezza che l'indennità (in quel caso di
Pag. 3 di 8 disoccupazione) andava restituita solo se nel periodo della sua percezione il lavoratore aveva ricevuto anche la retribuzione. Pertanto, un'incompatibilità tra le prestazioni e la reintegrazione poteva ravvisarsi solo nel caso di integrale versamento di tutte le retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, ciò che non era avvenuto nel presente caso, ove il lavoratore si era palesemente trovato in una situazione di involontaria disoccupazione. Diversamente opinando, le conseguenze del licenziamento illegittimo sarebbero restate a carico dell'incolpevole lavoratore, già assoggettato alla tutela reintegratoria attenuata introdotta dalla legge Fornero. Era erroneo, dunque, il riferimento alla mera continuità giuridica del rapporto contenuta in sentenza, senza che si valutasse la situazione reale venutasi a creare, mancando l'integrale soddisfacimento delle poste retributive. Né aveva rilievo la circostanza, pure valorizzata dal primo giudice, che l'erogazione dell'indennità di mobilità comporta altresì il diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa atteso che nessuna disposizione di legge prevedeva l'inscindibilità tra l'erogazione economica della prestazione a tutela della disoccupazione e l'accredito figurativo della relativa contribuzione, con la conseguenza che non veniva meno il diritto alla percezione dell'indennità. Ha richiamato inoltre recente pronuncia di questa Corte che in caso del tutto analogo ha condannato l' alla restituzione di CP_1 quanto recuperato in eccedenza rispetto a quanto percepito dal lavoratore a titolo di indennità risarcitoria dal proprio datore di lavoro.
Con il secondo ha censurato la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, che non si era avveduto della circostanza che il rapporto di lavoro non era stato ricostituito ab origine, ma solo dalla data della sentenza di reintegra, ciò che dimostrava che quest'ultima non era stata realizzata appieno, come confermato dal rilievo che il era privo di Pt_1 contribuzione per il periodo dal 1° novembre 2014 al 22 luglio 2018, con la conseguenza dell'illegittimità dell'azione di recupero.
Con il terzo motivo ha lamentato omissione di pronuncia sulla addotta irripetibilità delle provvidenze in questione anche ai sensi dell'art. 4 della legge n. 92/2012 e 52 della legge n. 88/1989, con particolare riferimento alla carenza di dolo e alla salvezza di quanto percepito fino al momento dell'accertamento del venir meno del requisito di legge.
Con il quarto motivo si è doluto di omissione di pronuncia circa l'illegittimità della pretesa restitutoria al lordo invece che al netto di quanto percepito, evidenziando che l' non aveva mai contestato di avere proceduto al recupero delle somme lorde CP_1 erogate, ciò che contrastava con la costante giurisprudenza sul punto.
Pag. 4 di 8 Sulla base di tanto ha concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata e di “a) accertare e dichiarare che le somme di € 20.387,60 per prestazione di mobilità cat. MOB
n. 2014/460064 e di € 40.888,80 per prestazione di Fondo Trasporto Aereo cat. FTA n.
2017/600008, di cui alla comunicazioni di debito dell' datate 17.2.2020, richieste CP_1 in restituzione dall'Istituto all'appellante, non sono dovute e/o interamente irripetibili, ovvero parzialmente non dovute e/o irripetibili in relazione agli importi eccedenti quello dell'indennità risarcitoria paria 12 mensilità disposta a seguito del licenziamento illegittimo (complessivi € 20.168,98 netti) o per i diversi importi che saranno accertati in corso di causa, comunque al netto delle somme per oneri fiscali e contributivi, e conseguente annullamento totale o parziale dei provvedimenti di indebito;
b) per l'effetto condannare l' alla restituzione all'appellante delle somme nel frattempo trattenute CP_1
a recupero del suddetto debito. Qualora l'On.le Corte di Appello ritenga poi di non poter accedere alla interpretazione adeguatrice sopra proposta e, pertanto, che la decisione del presente ricorso debba essere preceduta dalla soluzione di questione di legittimità costituzionale sui disposti di cui agli artt. 7 e 16 della L. 223/1991, art. 4, commi 40 e 41 ed art. 2 comma 71, L. 92/2012, disciplinanti la materia dell'indennità di mobilità e comunque delle altre e diverse norme disciplinanti la suddetta materia e quella dell'indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo e reintegra pari al massimo a 12 mensilità - , si formula sin da ora e si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale, ex artt. 23 e segg. L. n. 87/53, dei suddetti articoli e disposizioni normative, per violazione degli art. 3 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana nella parte in cui non prevedono che permangano i requisiti per beneficiare dell'indennità di mobilità e relative prestazioni integrative, in caso di successiva disposta reintegra dei beneficiari nel posto di lavoro con attribuzione ad essi, ex art. 18 L. 300/70 come modificato dalla L. 92/2012, dell'indennità risarcitoria commisurata a sole 12 mensilità e non a tutte le mensilità dal licenziamento alla effettiva reintegra ovvero che permanga il diritto alla prestazione in relazione agli importi eccedenti quelli dell'indennità risarcitoria per illegittimo licenziamento corrisposti dal datore di lavoro.
E/o che comunque non prevedano, in questi casi, la integrale irripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di mobilità e relative prestazioni integrative ovvero, quanto meno, la loro parziale irripetibilità per gli importi eccedenti l'indennità risarcitoria corrisposta dal datore di lavoro”, il tutto, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e loro distrazione.
Pag. 5 di 8 Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l deducendo CP_1
l'infondatezza delle doglianze, delle quali ha richiesto il rigetto, richiamando copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si espongono di seguito.
La complessa questione sottoposta dalla cognizione del collegio è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte che, con pronuncia a Sezioni Unite, ha risolto un contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine alla possibilità o meno di assoggettare a restituzione in favore dell' le somme erogate al lavoratore licenziato per lo stato di CP_1 disoccupazione (indennità di mobilità o di disoccupazione), allorché intervenga sentenza di condanna alla reintegrazione.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23476/2025, ha preso le mosse dalle finalità dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione da perseguirsi a mezzo degli istituti giuridici menzionati, cui è evidentemente accomunabile anche il sostegno previsto dal
FTA.
Ha dunque evidenziato che “L'art. 38 Cost. nel suo secondo comma racchiude i principi di tutela dei lavoratori che, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, si trovino privi di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita” e che “La disposizione raccoglie nel suo dictum i principi di solidarietà sociale che informano il sistema normativo di previdenza ed assistenza e ne direzionano l'operatività”, ponendo sullo stesso piano sia le condizioni legate alla disabilità fisica o per età, sia la disoccupazione involontaria, così considerando tutta una serie di situazioni che siano tali da privare concretamente il lavoratore di mezzi adeguati al proprio sostentamento.
Ha sottolineato che “La finalità da realizzare è dunque prospettata nell'ottica di garantire effettivamente forme di adeguatezza economica in situazioni oggettive che non la consentano. L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati, deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento” e che “I principi contenuti nell'art. 38 Cost., assorbiti dalle specifiche disposizioni di legge e dagli strumenti in discussione, danno evidente rilievo al requisito
Pag. 6 di 8 della disoccupazione involontaria quale condizione di fatto priva di ulteriori connotazioni, e soltanto caratterizzata dalla situazione di bisogno cui apprestare rimedio. Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione”.
Ne discende che le tutele da apprestare in tali situazioni “non potranno che essere dirette
a compensare l'assenza della retribuzione e così garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore”.
Fatte tali premesse, la Corte ha tratto la logica conseguenza “che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della AS), è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale”. Ha dunque precisato che “La persistenza dello stato di disoccupazione, come sopra inteso, pur a seguito dell'ordine reintegratorio, non potrà che determinare il CP_ legittimo pagamento dell'indennità in questione e l'insussistenza del diritto dell' al recupero”; ciò, anche sulla base di recenti pronunce della Corte costituzionale in tema di
AS (segnatamente, Corte cost. n. 90/2024; Corte cost. 194/2021), ove si era affermato che l'obbligo restitutorio doveva essere proporzionato alla durata del rapporto di lavoro coperto da AS, poiché solo per esso l'indennità risultava priva di causa e quindi indebita, così ritenendosi incassata in maniera illegittima “solo la somma che, sovrapponendosi alla retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato instaurato, determinava un effettivo indebito, non avendo, in tale circostanza, il lavoratore, necessità di sostegno, in quanto occupato”: Dunque, “Per il precedente periodo, diversamente, l'indennità era dovuta e non poteva essere oggetto di restituzione CP_ all' , così stabilendosi il principio di diritto secondo il quale la mancata concreta reintegrazione del lavoratore ed il conseguente permanere dello stato di bisogno economico nella situazione di oggettiva disoccupazione involontaria in cui questi si sia trovato non fa venir meno le ragioni tipiche del sostegno economico previdenziale che costituisce la ratio e la finalità delle indennità di sostegno al reddito.
Pag. 7 di 8 Trasponendo i principi enunciati dalla Suprema Corte al caso oggetto del presente giudizio, non vi è dubbio che le somme percepite dal a titolo di indennità di Pt_1 mobilità, anche a carico del FTA, per il periodo dal 13 novembre 2014 al 13 novembre
2017 non debba essere restituita, come preteso dall' CP_1
Infatti, è pacifico tra le parti, siccome non contestato neanche dall'istituto, che il rapporto Contr di lavoro del con i sia effettivamente ricostituito solo il 25 ottobre 2018, Pt_1 momento a partire dal quale questi ebbe a ricevere nuovamente la retribuzione, di guisa che nessuna sovrapposizione tra percezione delle indennità e percezione della retribuzione si è in effetti verificato.
In ragione di quanto fino a questo punto esposto l'appello merita in conclusione di essere accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze proposte, dovendosi dichiarare la irripetibilità delle somme percepite dal a titolo di prestazione di mobilità cat. Pt_1
MOB n. 2014/460064 e a titolo di prestazione di Fondo Trasporto Aereo cat. FTA n.
2017/600008.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio vanno compensate alla luce del rilievo che è stato necessario il recentissimo intervento delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 22 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
1179/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara non ripetibili le somme percepite da a titolo di prestazione di Parte_1 mobilità cat. MOB n. 2014/460064 e a titolo di prestazione di Fondo Trasporto
Aereo cat. FTA n. 2017/600008;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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