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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4144/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 04.02.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4144/2022 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a intimazione di pagamento”;
PROMOSSO DA
e Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Biagio Parmaliana;
- RICORRENTE -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura CP_1 generale alle liti, dall'avv. Oliviero Atzeni;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2022 i ricorrenti esponevano: che Parte_3
era socio - lavoratore della “F.lli Munafò Autocarrozzeria società cooperativa” e svolgeva attività lavorativa in favore della predetta società, con vincolo di subordinazione, a far data dal 27.11.2006 ; che lo stesso era stato assunto con contratto di lavoro a tempo
1 indeterminato, qualifica di verniciatore, III livello del CCNL Metalmeccanici;
che svolgeva, a tutt'oggi, l'orario contrattuale di lavoro su 5 giorni settimanali (8 ore al giorno dal lunedì al venerdì); che era pertanto dipendente della cooperativa artigiana e svolgeva la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione, assoggettato alle direttive ed al CP_ potere disciplinare della cooperativa;
che in data 12.04.2021 l' – Direzione Provinciale di Messina – gli aveva notificato provvedimento Mod. AC/DEL01 del 30.03.2021, avente ad oggetto “Iscrizione titolare d'impresa”, mediante il quale l'Istituto previdenziale lo informava di averlo iscritto alla Gestione autonoma artigiani con decorrenza dalla data del
01.03.2021 e con il conseguente obbligo previdenziale contributivo a decorrere dalla stessa data;
che, sebbene nel predetto provvedimento si faccia riferimento ad una generica
“domanda presentata in data 01.03.2021”, lo stesso non aveva mai richiesto all'istituto previdenziale detta iscrizione alla gestione speciale lavoratori autonomi;
che detta iscrizione, pertanto, era avvenuta d'ufficio e non su istanza di parte;
che in definitiva, a CP_ decorrere dalla data del 01.03.2021, l' considerava non più Parte_3
lavoratore dipendente della bensì lavoratore Parte_2
autonomo, avendolo iscritto alla Gestione Artigiani, modificato conseguentemente il cassetto previdenziale del lavoratore (da subordinato ad autonomo) ed imponendo il pagamento dei relativi contributi previdenziali a carico del lavoratore anziché della società cooperativa.
Deducevano l'illegittimità del provvedimento di iscrizione d'ufficio, essendo il Pt_3 legato da un vincolo di subordinazione alla società cooperativa, e che l'iscrizione discendeva da un'errata interpretazione della circolare n. 29/2021, la cui ratio non CP_1 era l'automatica iscrizione alla gestione autonomi dei soci di cooperativa artigiana sic et simpliciter, bensì l'introduzione di una specifica tutela previdenziale per i lavoratori autonomi che svolgono in favore di cooperative artigiane lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 c.c.
CP_ Aggiungevano che l'iscrizione non era neanche stata preceduta da un'ispezione dell' o CP_ dell'ITL, per cui l' non aveva dimostrato i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo.
Tanto premesso chiedeva: “
1. Accertare e dichiarare che il Sig. lavora Parte_3 alle dipendenze della “F.lli Munafò Autocarrozzeria Società Cooperativa” con contratto di lavoro subordinato e mansione di verniciatore (III livello del CCNL Metalmeccanici – op. artigiani) sin dal 27.11.2006. 2. Per l'effetto, accertare e dichiarare illegittima e/o nulla e/o invalida e/o inefficace ed errata l'iscrizione officiosa, con decorrenza
01.03.2021, alla Gestione autonoma artigiani del Sig. comunicata con Parte_3
nota del 31.03.2021. 3. Conseguentemente annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo
2 e/o errato e/o privo di efficacia il relativo provvedimento di iscrizione del 30.03.2021. 4.
Per l'effetto ordinare all' funzionalmente competente di mantenere la precedente CP_1
iscrizione e/o iscrivere nuovamente il lavoratore nella gestione Parte_3
lavoratori dipendenti quale lavoratore dipendente della Parte_2 dal 01.03.2021. 5. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da lavoratore all'
[...] CP_1 in virtù dell'illegittima iscrizione”. CP_ Si costituiva in giudizio l' rappresentando che la posizione assicurativa del ricorrente era stata annullata in autotutela e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
La causa veniva documentalmente istruita.
Sostituita l'udienza del 4 febbraio 2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
****
Preliminarmente, sulla base di quanto dichiarato dalle parti, di quanto dalle stesse documentato e chiesto negli atti di causa, va dichiarata cessata la materia del contendere.
CP_ Su invito del giudice l' ha infatti prodotto il provvedimento di annullamento in autotutela dell'iscrizione d'ufficio di alla gestione artigiani. Parte_3
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Tenuto conto che l'annullamento dell'iscrizione è avvenuto in data 10 febbraio 2023, CP_ successivamente al deposito del ricorso, le spese vanno poste a carico dell' secondo il principio di soccombenza virtuale, e liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.636,50, oltre spese generali, Iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
3 Messina, 05.02.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Aurora La Face
4
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 04.02.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4144/2022 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a intimazione di pagamento”;
PROMOSSO DA
e Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Biagio Parmaliana;
- RICORRENTE -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura CP_1 generale alle liti, dall'avv. Oliviero Atzeni;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2022 i ricorrenti esponevano: che Parte_3
era socio - lavoratore della “F.lli Munafò Autocarrozzeria società cooperativa” e svolgeva attività lavorativa in favore della predetta società, con vincolo di subordinazione, a far data dal 27.11.2006 ; che lo stesso era stato assunto con contratto di lavoro a tempo
1 indeterminato, qualifica di verniciatore, III livello del CCNL Metalmeccanici;
che svolgeva, a tutt'oggi, l'orario contrattuale di lavoro su 5 giorni settimanali (8 ore al giorno dal lunedì al venerdì); che era pertanto dipendente della cooperativa artigiana e svolgeva la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione, assoggettato alle direttive ed al CP_ potere disciplinare della cooperativa;
che in data 12.04.2021 l' – Direzione Provinciale di Messina – gli aveva notificato provvedimento Mod. AC/DEL01 del 30.03.2021, avente ad oggetto “Iscrizione titolare d'impresa”, mediante il quale l'Istituto previdenziale lo informava di averlo iscritto alla Gestione autonoma artigiani con decorrenza dalla data del
01.03.2021 e con il conseguente obbligo previdenziale contributivo a decorrere dalla stessa data;
che, sebbene nel predetto provvedimento si faccia riferimento ad una generica
“domanda presentata in data 01.03.2021”, lo stesso non aveva mai richiesto all'istituto previdenziale detta iscrizione alla gestione speciale lavoratori autonomi;
che detta iscrizione, pertanto, era avvenuta d'ufficio e non su istanza di parte;
che in definitiva, a CP_ decorrere dalla data del 01.03.2021, l' considerava non più Parte_3
lavoratore dipendente della bensì lavoratore Parte_2
autonomo, avendolo iscritto alla Gestione Artigiani, modificato conseguentemente il cassetto previdenziale del lavoratore (da subordinato ad autonomo) ed imponendo il pagamento dei relativi contributi previdenziali a carico del lavoratore anziché della società cooperativa.
Deducevano l'illegittimità del provvedimento di iscrizione d'ufficio, essendo il Pt_3 legato da un vincolo di subordinazione alla società cooperativa, e che l'iscrizione discendeva da un'errata interpretazione della circolare n. 29/2021, la cui ratio non CP_1 era l'automatica iscrizione alla gestione autonomi dei soci di cooperativa artigiana sic et simpliciter, bensì l'introduzione di una specifica tutela previdenziale per i lavoratori autonomi che svolgono in favore di cooperative artigiane lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 c.c.
CP_ Aggiungevano che l'iscrizione non era neanche stata preceduta da un'ispezione dell' o CP_ dell'ITL, per cui l' non aveva dimostrato i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo.
Tanto premesso chiedeva: “
1. Accertare e dichiarare che il Sig. lavora Parte_3 alle dipendenze della “F.lli Munafò Autocarrozzeria Società Cooperativa” con contratto di lavoro subordinato e mansione di verniciatore (III livello del CCNL Metalmeccanici – op. artigiani) sin dal 27.11.2006. 2. Per l'effetto, accertare e dichiarare illegittima e/o nulla e/o invalida e/o inefficace ed errata l'iscrizione officiosa, con decorrenza
01.03.2021, alla Gestione autonoma artigiani del Sig. comunicata con Parte_3
nota del 31.03.2021. 3. Conseguentemente annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo
2 e/o errato e/o privo di efficacia il relativo provvedimento di iscrizione del 30.03.2021. 4.
Per l'effetto ordinare all' funzionalmente competente di mantenere la precedente CP_1
iscrizione e/o iscrivere nuovamente il lavoratore nella gestione Parte_3
lavoratori dipendenti quale lavoratore dipendente della Parte_2 dal 01.03.2021. 5. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da lavoratore all'
[...] CP_1 in virtù dell'illegittima iscrizione”. CP_ Si costituiva in giudizio l' rappresentando che la posizione assicurativa del ricorrente era stata annullata in autotutela e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
La causa veniva documentalmente istruita.
Sostituita l'udienza del 4 febbraio 2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
****
Preliminarmente, sulla base di quanto dichiarato dalle parti, di quanto dalle stesse documentato e chiesto negli atti di causa, va dichiarata cessata la materia del contendere.
CP_ Su invito del giudice l' ha infatti prodotto il provvedimento di annullamento in autotutela dell'iscrizione d'ufficio di alla gestione artigiani. Parte_3
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Tenuto conto che l'annullamento dell'iscrizione è avvenuto in data 10 febbraio 2023, CP_ successivamente al deposito del ricorso, le spese vanno poste a carico dell' secondo il principio di soccombenza virtuale, e liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.636,50, oltre spese generali, Iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
3 Messina, 05.02.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Aurora La Face
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