Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4205/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice delegato dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4205/2024 V.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente domiciliato a CATANIA, VIA FRANCESCO RISO
N. 39, presso lo Studio dell'avv. URSULA RANIOLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliata ad
AUGUSTA, VIA CITRUS N. 17, presso lo studio dell'avv. DARIO FAZIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti trasmessi in data 3.12.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 738/2017 emessa il 21.04.2017 e pubblicata in data 24.04.2017, il Tribunale di
Siracusa ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti alle seguenti condizioni:
- il figlio , nato a [...] in data [...], viene affidato congiuntamente ad Persona_1
- Il figlio minore viene collocato presso l'abitazione della madre che provvederà ad accudirlo Per_1
e ad occuparsi delle esigenze quotidiane dello stesso.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00, ciò compatibilmente con le esigenze scolastiche, di svago e con le condizioni di salute del figlio.
- Il medesimo regime di visita si applicherà per le festività di Natale e Pasqua e durante le ferie estive, restando tuttavia salva la possibilità di diversa modalità, previo espresso accordo tra i coniugi e compatibilmente con le esigenze degli stessi e nel rispetto degli impegni scolastici e di svago del figlio, e comunque nel rispetto del preminente interesse del minore.
- La casa coniugale di proprietà della IG.ra resterà assegnata alla moglie che Parte_3
vi abita con il figlio . Per_1
- Il IG. , verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento della stessa e Pt_1 del figlio la complessiva somma di € 300,00 (trecento/00 euro mensili, di cui € 250,00
(duecentocinquanta/00) per il figlio ed € 50,00 (cinquanta/00) mensili per la coniuge. Tali Per_1
somme andranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Il IG. , altresì, provvederà al versamento del 50% delle spese scolastiche, mediche non Pt_1
coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle per la pratica di sport e di quelle altre spese straordinarie concordate dai genitori, salvo comprovate urgenze. Queste somme, debitamente documentate, andranno versate dal IG. entro 10 gg dalla loro richiesta. Pt_1
- Circa i beni mobili registrati: l'autovettura Hunday 30 CT targata DJ207ZB intestata alla GN
rimane nella disponibilità del IG. , che effettuerà il passaggio Parte_2 Parte_1
di proprietà a propria cura e spese e nelle more per la formalizzazione del passaggio, lo stesso provvederà ad affrontare i costi di assicurazione, bollo e quant'altro necessario.
- La GN da atto di avere ricevuto dal IG. la somma di € 5.000,00 utilizzata per Parte_2 Pt_1
incrementare il capitale assicurato afferente alla polizza vita contraddistinta dal n. 50004975099
(Posta futuro forza 4) intestata alla IG.ra , convenendosi che tali somme alla scadenza Parte_2
della polizza unitamente agli interessi sulla stessa maturati, verranno utilizzati per l'apertura di un libretto nominativo o altro prodotto finanziario da intestare al figlio , vincolando le relative Per_1
somme fino al compimento della maggiore età a favore dello stesso.
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 30.10.2024 le parti in causa congiuntamente hanno rappresentato la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche sia del sig. che, Pt_1
dalla pronuncia del divorzio, ha contratto nuove nozze e generato altra prole, sia della sig.ra Pt_2 che, invece, ha raggiunto l'indipendenza economica avendo, quest'ultima, trovato uno stabile impiego.
Per cui, chiedevano la modifica della sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
- il figlio , nato a [...] in data [...], viene affidato congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori che potranno espletare anche disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse saranno adottate previo accordo scritto tra le parti.
- Il figlio minore viene collocato presso l'abitazione della madre che provvederà ad accudirlo Per_1
e ad occuparsi delle esigenze quotidiane dello stesso.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00, ciò compatibilmente con le esigenze scolastiche, di svago e con le condizioni di salute del figlio.
- Il medesimo regime di visita si applicherà per le festività di Natale e Pasqua e durante le ferie estive, restando tuttavia salva la possibilità di diversa modalità, previo espresso accordo tra i coniugi e compatibilmente con le esigenze degli stessi e nel rispetto degli impegni scolastici e di svago del figlio, e comunque nel rispetto del preminente interesse del minore.
- La casa coniugale di proprietà della IG.ra resterà assegnata alla moglie che Parte_3
vi abita con il figlio . Per_1
- Il IG. , verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento della stessa e Pt_1 del figlio la complessiva somma di € 300,00 (trecento/00 euro mensili, di cui € 250,00
(duecentocinquanta/00) per il figlio ed € 50,00 (cinquanta/00) mensili per la coniuge. Tali Per_1
somme andranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Il IG. , altresì, provvederà al versamento del 50% delle spese scolastiche, mediche non Pt_1
coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle per la pratica di sport e di quelle altre spese straordinarie concordate dai genitori, salvo comprovate urgenze. Queste somme, debitamente documentate, andranno versate dal IG. entro 10 gg dalla loro richiesta. Pt_1
- Circa i beni mobili registrati: l'autovettura Hunday 30 CT targata DJ207ZB intestata alla GN
rimane nella disponibilità del IG. , che effettuerà il passaggio Parte_2 Parte_1
di proprietà a propria cura e spese e nelle more per la formalizzazione del passaggio, lo stesso provvederà ad affrontare i costi di assicurazione, bollo e quant'altro necessario.
- La GN da atto di avere ricevuto dal IG. la somma di € 5.000,00 utilizzata per Parte_2 Pt_1 incrementare il capitale assicurato afferente alla polizza vita contraddistinta dal n. 50004975099
(Posta futuro forza 4) intestata alla IG.ra , convenendosi che tali somme alla scadenza Parte_2
della polizza unitamente agli interessi sulla stessa maturati, verranno utilizzati per l'apertura di un libretto nominativo o altro prodotto finanziario da intestare al figlio , vincolando le relative Per_1
somme fino al compimento della maggiore età a favore dello stesso.
All'udienza del 3.4.2025 le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso congiunto ed il Giudice, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico che la situazione economica delle parti sia mutata.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4205/2024 V.G., a parziale modifica della sentenza n. 738/2017 emessa da questo Tribunale il 21.04.2017 e pubblicata in data 24.04.2017, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 3.04.2025, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone