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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/07/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott.ssa Maria Angela Galioto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1046/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Leone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siracusa, v.le Teocrito n. 112, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
(P.IVA. ) con sede in Comiso (RG), C.so Vittorio Emanuele n. 336, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Sallemi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa, via Roma n. 200, giusta procura in atti;
appellata pagina 1 di 9 CONTRO
e C. (P. IVA Controparte_2
) con sede in Portopalo di Capo Passero (SR), via Arno n. 12, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Carmelo Tresca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Siracusa (SR) via
Scala Greca n. 483, giusta procura in atti;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 260/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 9 febbraio 2021 (nel procedimento iscritto al n. 318/2021 R.G.), che aveva a lui ingiunto il pagamento, in favore della società CP_1 della somma di € 13.850,00 oltre interessi e spese, sulla base della fattura n. 914 del 30.11.2020 relativa al corrispettivo per la fornitura di tubolari e altro materiale necessario per la realizzazione di serre agricole.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente contestava la fornitura oggetto del decreto e disconosceva la relativa fattura, deducendo, altresì, che la stessa non fosse stata registrata nelle scritture contabili dell'azienda. In via subordinata, rilevava che le asserite “forniture eseguite”, da cui discenderebbe il credito preteso dall'ingiungente, dovessero essere eventualmente imputate alla società
quale affittuaria del terreno di sua proprietà (giusta il contratto di affitto Controparte_2 del 30/10/2018), che intratteneva già dal 2018 un rapporto commerciale con la e Controparte_3 ottenne di chiamare in giudizio l'affittuaria per essere sollevato e manlevato da ogni e più ampia responsabilità.
Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva, altresì, la società chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 principale e di quella di manleva.
Indi, precisate le conclusioni, il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1086/2024, pubblicata in data 21 giugno 2024, (resa nel procedimento iscritto al n. 921/2021 R.G.) rigettava l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermava il decreto sopra citato. Parte_1
pagina 2 di 9 Condannava, infine, l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite e CP_4 Controparte_2
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato il 22 luglio 2024, proponeva appello
, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza appellata e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n.
260/2021 emesso in favore della società In via subordinata, ha chiesto dichiarare la CP_1 responsabilità di in ordine a quanto richiesto dall'ingiungente con Controparte_2 condanna di quest'ultima al pagamento di quanto richiesto in sede monitoria.
CP_ Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel giudizio la . chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, in quanto infondato.
Costituitasi, la società nel resistere all'impugnazione contestando le Controparte_2 avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 17 gennaio 2025, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
All'udienza del 12 maggio 2025, la causa, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive ed esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia la violazione degli artt. 1176, 1470 e 2697 c.c., lamentando l'arbitraria ed erronea interpretazione del documento denominato “preventivo di spesa”.
Sostiene, in particolare, l'appellante che avrebbe errato il Tribunale a qualificare il preventivo di spesa del 13/2/2019 posto a fondamento della domanda creditoria come contratto intercorso tra le parti in causa in quanto “contenente l'indicazione dettagliata della merce fornita e del prezzo ed essendo sottoscritto da entrambi le parti” (cfr. doc. 3, fasc. opposta), facendone discendere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
A fronte della ratio decidendi della sentenza impugnata, con il motivo in esame, l'appellante osserva invece che il primo Giudice, adoperando le regole legali d'interpretazione (art. 1362 c.c. e ss.), sarebbe dovuto giungere alla diversa conclusione di ritenere che l'opponente non avesse mai intrattenuto alcun rapporto commerciale, atteso che: a) il è rimasto estraneo al rapporto di fornitura intercorso Parte_1
pagina 3 di 9 “inter alios”; b) il preventivo di spesa richiesto in data 13 febbraio 2019 era solo una mera previsione di spesa futura ed eventuale, poi non concretizzatasi, non avendo lo stesso confermato l'ordine Parte_1 di acquisto.
Sarebbe, pertanto, da considerare alla stregua di un dato inequivocabilmente acquisito quello in base al quale il contratto di fornitura non sarebbe stato mai concluso tra il e la Se ne deve Parte_1 CP_1 trarre la conseguenza, secondo l'appellante, che l'eventuale accordo sarebbe stato concluso durante la vigenza del rapporto di affitto agrario proprio tra la stessa affittuaria e Controparte_2
Occorrerebbe quindi giungere alla logica conclusione di imputare esclusivamente CP_1 all'affittuaria le somme di cui alla fattura azionata in sede monitoria.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione degli artt. 112, 115 e 116 e 210
c.p.c. in relazione al mancato accoglimento dell'ordine di esibizione dei documenti di trasporto della merce oggetto della fattura azionata in sede monitoria.
Secondo l'appellante, l'acquisizione in giudizio della sopra citata documentazione avrebbe permesso di identificare il luogo in cui la merce era stata ricevuta e quindi di acclarare gli eventuali accordi interni esistenti tra da un lato, e la dall'altro, e ciò in quanto “è CP_1 Controparte_2 incontestato che la merce è stata ricevuta da ” presso il fondo da quest'ultima Controparte_2 condotto in locazione.
Sulla scorta di ciò, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Ragusa non ha accolto la richiesta, ex art. 210 c.p.c., formulata nel giudizio di primo grado.
I motivi sopra esposti che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi infondati e vanno, quindi, rigettati.
Deve correttamente rilevarsi come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non riguarda soltanto la legittimità dell'emanazione del decreto ingiuntivo opposto, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto piuttosto l'esistenza e la consistenza del credito azionato dalla convenuta opposta.
Come affermato in più pronunce dalla Corte di Cassazione, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere
e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio
pagina 4 di 9 può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali…” (Cass. civ. 23.07.2014 n. 16767; conf. Cass. civ.
8.03.2012 n. 3649).
Ne discende che l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emesso decreto ingiuntivo, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio.
Fatta questa premessa, si rileva come l'odierna appellata proponeva ricorso monitorio in CP_1 forza della fattura n. 914 del 30.11.2020, avente ad oggetto il pagamento di fornitura di materiale per la realizzazione di serre agricole presso il fondo di proprietà del . Parte_1
A tal fine, come prova del diritto di credito, allegava anche la dichiarazione di conformità del consulente fiscale della società creditrice relativa alla presenza della fattura rimasta insoluta nel registro fatture (doc. n. 2 del procedimento monitorio).
Orbene, alla già idonea produzione documentale prodotta in fase monitoria è seguita nel giudizio di opposizione, in primo grado, la produzione di ulteriore documentazione atta a confermare (a fronte di specifica contestazione dell'opponente in merito al fondamento della pretesa creditoria) la sussistenza di un valido rapporto commerciale tra l'opposta e l'opponente.
In particolare, la ha prodotto il documento del 13.2.2019 denominato “preventivo di spesa”, CP_1 con il quale il ha richiesto all'opposta la fornitura di merci indicata nella fattura insoluta. Parte_1
Tale scrittura, con statuizione fondata su argomentazione logica e pienamente condivisibile ed in applicazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., è stata qualificata dal primo Giudice - diversamente da quanto sostenuto dall'appellante - come un vero e proprio contratto commerciale stipulato tra le parti che, con la loro sottoscrizione, si sono vincolate alle obbligazioni nascenti dallo stesso, e non quale semplice preventivo dei lavori.
Parte appellante, a sua volta, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui
“costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss.
c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata. (Nella specie, la S.C., nel confermare
pagina 5 di 9 la sentenza impugnata, ha rimarcato la mancanza di una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione e di pagamento del corrispettivo, nonché di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, ritenendo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente, non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l'assunzione di una vera e propria obbligazione)” (Cass.
n. 14006/2017).
Tuttavia, osserva il Collegio che la statuizione adottata dal Tribunale di Ragusa, qui impugnata, non contrasta con i principi come sopra enunciati dalla Corte di Cassazione, perché la richiamata pronuncia si riferisce a fattispecie - differente da quella in esame - in cui il committente aveva esercitato il recesso unilaterale dal contratto rifiutando la corresponsione di qualsiasi somma e non risultava, peraltro, che l'appalto, oggetto della scrittura, avesse avuto ancora inizio. Si poneva dunque, in quel caso, la questione di verificare, anzitutto, se le parti avessero inteso esprimere un assetto d'interessi giuridicamente vincolante.
Nel caso di specie, la questione controversa è, invece, quella di stabilire se l'ordine della fornitura ovvero l'incarico sia stato conferito dal proprietario del terreno ( ) o dall'affittuario ( Parte_1 [...]
. Viceversa, è incontestato che la abbia fornito il materiale indicato Controparte_2 CP_1 nella fattura azionata e che le serre siano state installate all'interno del fondo sito in Pachino, di proprietà del , dove sono ancora oggi presenti. La predetta scrittura peraltro reca l'indicazione Parte_1 dettagliata della merce fornita e del prezzo ed, essendo stata sottoscritta da entrambe le parti, risulta certamente idonea a determinare l'assunzione di una vera e propria obbligazione contrattuale.
L'appellante lamenta che il contratto avrebbe dovuto essere imputato alla e Controparte_2 non già al . Parte_1
Va rimarcato, in senso opposto, che dalla documentazione in atti risulta, al contrario, che le forniture poste a fondamento della pretesa creditoria sono state richieste proprio dal , il quale ha Parte_1 richiesto all'appellata il preventivo di spesa per l'installazione di impianti serricoli presso il fondo di sua proprietà, sottoscrivendo poi il documento unitamente alla (cfr. doc. 3 dell'opposta). CP_1
Tale sottoscrizione è avvenuta in data 13.02.2019, dunque quando il terreno era già nella disponibilità di in virtù dell'indicato contratto di affitto (stipulato in data 30.10.2018). Controparte_2
pagina 6 di 9 Ebbene, tale elemento temporale, ad avviso del Collegio, se, da un lato, come ha rilevato pure il primo giudice, fa presumere che il abbia agito d'intesa con la società affittuaria, Parte_1 CP_2
quando ha effettuato l'ordine del materiale necessario per la realizzazione delle serre, al
[...] tempo stesso, esclude l'asserita estraneità del medesimo dal rapporto contrattuale. Infatti, se il Parte_1 vero titolare della fornitura fosse stato realmente la società anche il sopra Controparte_2 indicato documento avrebbe dovuto, a rigore, essere sottoscritto dal suo legale rappresentante e non dal
– proprietario del fondo interessato dalla realizzazione degli impianti serricoli. E ciò – si badi Parte_1
- anche quand'anche si fosse trattato di un semplice preventivo di spesa (nel caso di specie tuttavia – come già detto – si tratta chiaramente di un atto avente contenuto negoziale, tant'è che alla sottoscrizione delle parti ha fatto seguito la consegna del materiale e la realizzazione delle serre, tuttora presenti nel fondo di proprietà del ). Parte_1
Da quanto sopra discende, pertanto, che, così come correttamente statutito dal Tribunale, un eventuale accordo tra (proprietario del fondo) e la (affittuaria), ove Parte_1 Controparte_2 esistente, non sarebbe stato opponibile nei confronti del creditore/fornitore che ha stipulato il rapporto commerciale esclusivamente con l'odierno appellante. Altresì, ne discende l'infondatezza della domanda di garanzia reiterata dall'appellante nei confronti della poiché il Controparte_2
non ha dedotto, né, tantomeno, provato, l'esistenza di eventuali accordi con l'affittuaria Parte_1 aventi ad oggetto la ripartizione interna tra i medesimi delle spese sostenute per la realizzazione delle serre. Questa Corte, rigettando l'appello, rileva dunque, conclusivamente, che il creditore ha fornito adeguata prova dell'esistenza del titolo negoziale e, quindi, della fondatezza del (preteso) credito fatto valere in sede monitoria.
Ha assolto invero l'onere gravante sul creditore che agisce per il pagamento, il quale ai sensi dell'art. 2697 c.c. “deve fornire la prova del rapporto - o del titolo - da cui deriva il suo diritto, restando a carico del debitore l'onere di provare il pagamento o altri fatti estintivi, impeditivi o modificativi del pagamento” (Cass. civile, sez. II, 04/01/2022, n. 127; Cass. civile, II sez., ord. 4/1/2022 n. 128; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240).
Quanto sopra è sufficiente per condurre al rigetto dell'istanza istruttoria reiterata da parte appellante, relativa alla richiesta dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., di per sé superflua e comunque esplorativa, avuto riguardo alle risultanze probatorie già acquisite.
pagina 7 di 9 Alla stregua delle superiori considerazioni, il proposto appello va quindi interamente rigettato, anche in relazione al capo dipendente, relativo alla condanna dell'appellante, già opponente, alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti opposte (attuali parti appellate), dal momento che, con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante, nel censurare tale capo della decisione, invoca un diverso e più favorevole regolamento delle spese solo come conseguenza dell'auspicata soccombenza delle controparti.
In applicazione del principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio in favore della e delle che CP_1 Controparte_2 si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex D.M.
Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra € 5.200,01 ad € 26.000,00). Tali spese vanno distratte in favore dei rispettivi difensori, dichiaratisi antistatari.
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1046/2024 R.G.C.A., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1086/2024, pubblicata in data 21 Parte_1 giugno 2024, del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 921/2021 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante al rimborso, in favore della società delle spese Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase istruttoria ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA come per legge, disponendo la distrazione delle somme sopra liquidate a favore del difensore antistatario;
pagina 8 di 9 condanna l'appellante al rimborso, in favore della società Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi
[...] di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase istruttoria ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA come per legge, disponendo la distrazione delle somme sopra liquidate a favore del difensore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott.ssa Maria Angela Galioto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1046/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Leone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siracusa, v.le Teocrito n. 112, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
(P.IVA. ) con sede in Comiso (RG), C.so Vittorio Emanuele n. 336, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Sallemi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa, via Roma n. 200, giusta procura in atti;
appellata pagina 1 di 9 CONTRO
e C. (P. IVA Controparte_2
) con sede in Portopalo di Capo Passero (SR), via Arno n. 12, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Carmelo Tresca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Siracusa (SR) via
Scala Greca n. 483, giusta procura in atti;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 260/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 9 febbraio 2021 (nel procedimento iscritto al n. 318/2021 R.G.), che aveva a lui ingiunto il pagamento, in favore della società CP_1 della somma di € 13.850,00 oltre interessi e spese, sulla base della fattura n. 914 del 30.11.2020 relativa al corrispettivo per la fornitura di tubolari e altro materiale necessario per la realizzazione di serre agricole.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente contestava la fornitura oggetto del decreto e disconosceva la relativa fattura, deducendo, altresì, che la stessa non fosse stata registrata nelle scritture contabili dell'azienda. In via subordinata, rilevava che le asserite “forniture eseguite”, da cui discenderebbe il credito preteso dall'ingiungente, dovessero essere eventualmente imputate alla società
quale affittuaria del terreno di sua proprietà (giusta il contratto di affitto Controparte_2 del 30/10/2018), che intratteneva già dal 2018 un rapporto commerciale con la e Controparte_3 ottenne di chiamare in giudizio l'affittuaria per essere sollevato e manlevato da ogni e più ampia responsabilità.
Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva, altresì, la società chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 principale e di quella di manleva.
Indi, precisate le conclusioni, il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1086/2024, pubblicata in data 21 giugno 2024, (resa nel procedimento iscritto al n. 921/2021 R.G.) rigettava l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermava il decreto sopra citato. Parte_1
pagina 2 di 9 Condannava, infine, l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite e CP_4 Controparte_2
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato il 22 luglio 2024, proponeva appello
, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza appellata e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n.
260/2021 emesso in favore della società In via subordinata, ha chiesto dichiarare la CP_1 responsabilità di in ordine a quanto richiesto dall'ingiungente con Controparte_2 condanna di quest'ultima al pagamento di quanto richiesto in sede monitoria.
CP_ Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel giudizio la . chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, in quanto infondato.
Costituitasi, la società nel resistere all'impugnazione contestando le Controparte_2 avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 17 gennaio 2025, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
All'udienza del 12 maggio 2025, la causa, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive ed esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia la violazione degli artt. 1176, 1470 e 2697 c.c., lamentando l'arbitraria ed erronea interpretazione del documento denominato “preventivo di spesa”.
Sostiene, in particolare, l'appellante che avrebbe errato il Tribunale a qualificare il preventivo di spesa del 13/2/2019 posto a fondamento della domanda creditoria come contratto intercorso tra le parti in causa in quanto “contenente l'indicazione dettagliata della merce fornita e del prezzo ed essendo sottoscritto da entrambi le parti” (cfr. doc. 3, fasc. opposta), facendone discendere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
A fronte della ratio decidendi della sentenza impugnata, con il motivo in esame, l'appellante osserva invece che il primo Giudice, adoperando le regole legali d'interpretazione (art. 1362 c.c. e ss.), sarebbe dovuto giungere alla diversa conclusione di ritenere che l'opponente non avesse mai intrattenuto alcun rapporto commerciale, atteso che: a) il è rimasto estraneo al rapporto di fornitura intercorso Parte_1
pagina 3 di 9 “inter alios”; b) il preventivo di spesa richiesto in data 13 febbraio 2019 era solo una mera previsione di spesa futura ed eventuale, poi non concretizzatasi, non avendo lo stesso confermato l'ordine Parte_1 di acquisto.
Sarebbe, pertanto, da considerare alla stregua di un dato inequivocabilmente acquisito quello in base al quale il contratto di fornitura non sarebbe stato mai concluso tra il e la Se ne deve Parte_1 CP_1 trarre la conseguenza, secondo l'appellante, che l'eventuale accordo sarebbe stato concluso durante la vigenza del rapporto di affitto agrario proprio tra la stessa affittuaria e Controparte_2
Occorrerebbe quindi giungere alla logica conclusione di imputare esclusivamente CP_1 all'affittuaria le somme di cui alla fattura azionata in sede monitoria.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione degli artt. 112, 115 e 116 e 210
c.p.c. in relazione al mancato accoglimento dell'ordine di esibizione dei documenti di trasporto della merce oggetto della fattura azionata in sede monitoria.
Secondo l'appellante, l'acquisizione in giudizio della sopra citata documentazione avrebbe permesso di identificare il luogo in cui la merce era stata ricevuta e quindi di acclarare gli eventuali accordi interni esistenti tra da un lato, e la dall'altro, e ciò in quanto “è CP_1 Controparte_2 incontestato che la merce è stata ricevuta da ” presso il fondo da quest'ultima Controparte_2 condotto in locazione.
Sulla scorta di ciò, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Ragusa non ha accolto la richiesta, ex art. 210 c.p.c., formulata nel giudizio di primo grado.
I motivi sopra esposti che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi infondati e vanno, quindi, rigettati.
Deve correttamente rilevarsi come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non riguarda soltanto la legittimità dell'emanazione del decreto ingiuntivo opposto, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto piuttosto l'esistenza e la consistenza del credito azionato dalla convenuta opposta.
Come affermato in più pronunce dalla Corte di Cassazione, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere
e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio
pagina 4 di 9 può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali…” (Cass. civ. 23.07.2014 n. 16767; conf. Cass. civ.
8.03.2012 n. 3649).
Ne discende che l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emesso decreto ingiuntivo, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio.
Fatta questa premessa, si rileva come l'odierna appellata proponeva ricorso monitorio in CP_1 forza della fattura n. 914 del 30.11.2020, avente ad oggetto il pagamento di fornitura di materiale per la realizzazione di serre agricole presso il fondo di proprietà del . Parte_1
A tal fine, come prova del diritto di credito, allegava anche la dichiarazione di conformità del consulente fiscale della società creditrice relativa alla presenza della fattura rimasta insoluta nel registro fatture (doc. n. 2 del procedimento monitorio).
Orbene, alla già idonea produzione documentale prodotta in fase monitoria è seguita nel giudizio di opposizione, in primo grado, la produzione di ulteriore documentazione atta a confermare (a fronte di specifica contestazione dell'opponente in merito al fondamento della pretesa creditoria) la sussistenza di un valido rapporto commerciale tra l'opposta e l'opponente.
In particolare, la ha prodotto il documento del 13.2.2019 denominato “preventivo di spesa”, CP_1 con il quale il ha richiesto all'opposta la fornitura di merci indicata nella fattura insoluta. Parte_1
Tale scrittura, con statuizione fondata su argomentazione logica e pienamente condivisibile ed in applicazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., è stata qualificata dal primo Giudice - diversamente da quanto sostenuto dall'appellante - come un vero e proprio contratto commerciale stipulato tra le parti che, con la loro sottoscrizione, si sono vincolate alle obbligazioni nascenti dallo stesso, e non quale semplice preventivo dei lavori.
Parte appellante, a sua volta, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui
“costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss.
c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata. (Nella specie, la S.C., nel confermare
pagina 5 di 9 la sentenza impugnata, ha rimarcato la mancanza di una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione e di pagamento del corrispettivo, nonché di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, ritenendo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente, non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l'assunzione di una vera e propria obbligazione)” (Cass.
n. 14006/2017).
Tuttavia, osserva il Collegio che la statuizione adottata dal Tribunale di Ragusa, qui impugnata, non contrasta con i principi come sopra enunciati dalla Corte di Cassazione, perché la richiamata pronuncia si riferisce a fattispecie - differente da quella in esame - in cui il committente aveva esercitato il recesso unilaterale dal contratto rifiutando la corresponsione di qualsiasi somma e non risultava, peraltro, che l'appalto, oggetto della scrittura, avesse avuto ancora inizio. Si poneva dunque, in quel caso, la questione di verificare, anzitutto, se le parti avessero inteso esprimere un assetto d'interessi giuridicamente vincolante.
Nel caso di specie, la questione controversa è, invece, quella di stabilire se l'ordine della fornitura ovvero l'incarico sia stato conferito dal proprietario del terreno ( ) o dall'affittuario ( Parte_1 [...]
. Viceversa, è incontestato che la abbia fornito il materiale indicato Controparte_2 CP_1 nella fattura azionata e che le serre siano state installate all'interno del fondo sito in Pachino, di proprietà del , dove sono ancora oggi presenti. La predetta scrittura peraltro reca l'indicazione Parte_1 dettagliata della merce fornita e del prezzo ed, essendo stata sottoscritta da entrambe le parti, risulta certamente idonea a determinare l'assunzione di una vera e propria obbligazione contrattuale.
L'appellante lamenta che il contratto avrebbe dovuto essere imputato alla e Controparte_2 non già al . Parte_1
Va rimarcato, in senso opposto, che dalla documentazione in atti risulta, al contrario, che le forniture poste a fondamento della pretesa creditoria sono state richieste proprio dal , il quale ha Parte_1 richiesto all'appellata il preventivo di spesa per l'installazione di impianti serricoli presso il fondo di sua proprietà, sottoscrivendo poi il documento unitamente alla (cfr. doc. 3 dell'opposta). CP_1
Tale sottoscrizione è avvenuta in data 13.02.2019, dunque quando il terreno era già nella disponibilità di in virtù dell'indicato contratto di affitto (stipulato in data 30.10.2018). Controparte_2
pagina 6 di 9 Ebbene, tale elemento temporale, ad avviso del Collegio, se, da un lato, come ha rilevato pure il primo giudice, fa presumere che il abbia agito d'intesa con la società affittuaria, Parte_1 CP_2
quando ha effettuato l'ordine del materiale necessario per la realizzazione delle serre, al
[...] tempo stesso, esclude l'asserita estraneità del medesimo dal rapporto contrattuale. Infatti, se il Parte_1 vero titolare della fornitura fosse stato realmente la società anche il sopra Controparte_2 indicato documento avrebbe dovuto, a rigore, essere sottoscritto dal suo legale rappresentante e non dal
– proprietario del fondo interessato dalla realizzazione degli impianti serricoli. E ciò – si badi Parte_1
- anche quand'anche si fosse trattato di un semplice preventivo di spesa (nel caso di specie tuttavia – come già detto – si tratta chiaramente di un atto avente contenuto negoziale, tant'è che alla sottoscrizione delle parti ha fatto seguito la consegna del materiale e la realizzazione delle serre, tuttora presenti nel fondo di proprietà del ). Parte_1
Da quanto sopra discende, pertanto, che, così come correttamente statutito dal Tribunale, un eventuale accordo tra (proprietario del fondo) e la (affittuaria), ove Parte_1 Controparte_2 esistente, non sarebbe stato opponibile nei confronti del creditore/fornitore che ha stipulato il rapporto commerciale esclusivamente con l'odierno appellante. Altresì, ne discende l'infondatezza della domanda di garanzia reiterata dall'appellante nei confronti della poiché il Controparte_2
non ha dedotto, né, tantomeno, provato, l'esistenza di eventuali accordi con l'affittuaria Parte_1 aventi ad oggetto la ripartizione interna tra i medesimi delle spese sostenute per la realizzazione delle serre. Questa Corte, rigettando l'appello, rileva dunque, conclusivamente, che il creditore ha fornito adeguata prova dell'esistenza del titolo negoziale e, quindi, della fondatezza del (preteso) credito fatto valere in sede monitoria.
Ha assolto invero l'onere gravante sul creditore che agisce per il pagamento, il quale ai sensi dell'art. 2697 c.c. “deve fornire la prova del rapporto - o del titolo - da cui deriva il suo diritto, restando a carico del debitore l'onere di provare il pagamento o altri fatti estintivi, impeditivi o modificativi del pagamento” (Cass. civile, sez. II, 04/01/2022, n. 127; Cass. civile, II sez., ord. 4/1/2022 n. 128; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240).
Quanto sopra è sufficiente per condurre al rigetto dell'istanza istruttoria reiterata da parte appellante, relativa alla richiesta dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., di per sé superflua e comunque esplorativa, avuto riguardo alle risultanze probatorie già acquisite.
pagina 7 di 9 Alla stregua delle superiori considerazioni, il proposto appello va quindi interamente rigettato, anche in relazione al capo dipendente, relativo alla condanna dell'appellante, già opponente, alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti opposte (attuali parti appellate), dal momento che, con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante, nel censurare tale capo della decisione, invoca un diverso e più favorevole regolamento delle spese solo come conseguenza dell'auspicata soccombenza delle controparti.
In applicazione del principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio in favore della e delle che CP_1 Controparte_2 si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex D.M.
Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra € 5.200,01 ad € 26.000,00). Tali spese vanno distratte in favore dei rispettivi difensori, dichiaratisi antistatari.
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1046/2024 R.G.C.A., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1086/2024, pubblicata in data 21 Parte_1 giugno 2024, del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 921/2021 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante al rimborso, in favore della società delle spese Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase istruttoria ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA come per legge, disponendo la distrazione delle somme sopra liquidate a favore del difensore antistatario;
pagina 8 di 9 condanna l'appellante al rimborso, in favore della società Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi
[...] di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase istruttoria ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA come per legge, disponendo la distrazione delle somme sopra liquidate a favore del difensore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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