Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1988, n. 565
Articolo 2Articolo 4
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17 gennaio 1989
Art. 3. 1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo e dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, e' esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione suddetta.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1989