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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 18.09.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9337 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Claudio Porto ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione della pensione d'inabilità civile, ex l. n. 118/1971 e succ. mod. e integraz., oltre che dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, entrambe negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 28.11.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 20.12.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che il nominato ausiliare tecnico, anche in sede di chiarimenti alla consulenza disposti nella presente fase di opposizione, ha ritenuto di poter confermare il giudizio diagnostico già espresso nel precedente elaborato, evidenziando in particolare che:
“… Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, dall'unico certificato specialistico allegato in atti (Relazione psichiatrica ASL di Caserta U.O.S.M. 21-22 di Capua (CE) del
07/06/2023) si evince chiaramente che il ricorrente non soffre affatto di un Disturbo
Depressivo Maggiore Grave come affermato dal legale rappresentante dello stesso, ma di aver semplicemente avuto un Episodio Depressivo Maggiore Grave. Nello stesso certificato è ben specificata la diagnosi correttamente riportata dal sottoscritto di Disturbo
Post Traumatico da Stress …
In merito alla gravità della cardiopatia ischemica, si fa presente che il sottoscritto ha appositamente attribuito un valore intermedio tra quello previsto per il massimo della II ed il minimo della III classe YH non potendosi giammai attribuire quanto previsto addirittura per la enfatizzata IV classa YH …
Il ricorrente, ancorché riferito, ha accennato solo ad affanno per brevi tratti e dispnea per sforzi non abituali per cui, considerati i parametri strumentali rilevati, l'assenza di edemi declivi o di affanno nelle normali attività, la valutazione YH trova il suo fondamento nel rilievo di una patologia allo stato attuale efficacemente controllata farmacologicamente, determinate un danno d'organo e pertanto collocabile tra la CLASSE II YH - Codice
6442 (MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA
MODERATA 41-50) e la CLASSE III YH – Codice 6443 (MIOCARDIOPATIE O
VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE 71-80) con una valutazione del 60% così come fatto dal sottoscritto. D'altra parte, pur volendo attribuire una piena classe III YH ed assegnare una percentuale del 75%, col calcolo previsto dalla legge
l'invalidità totale non andrebbe oltre l'85%. …
Alla luce di quanto esposto, in scienza e coscienza, non resta che ribadire ulteriormente quanto riportato nelle genuine considerazioni conclusive della relazione a suo tempo depositata in sede di ATP sottolineando che il quadro morboso complessivo, incide in misura tale da causare una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al
99%: massimo 85% (att. 2 e 13 della L.118/1971 e art.9 DL 509/88) oltre che “portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.104/92…” (cfr. chiarimenti ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza dei contestati requisiti sanitari – sia da condividere, siccome logicamente e congruamente argomentata, in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, CP_ mentre restano definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
S.M.C.V., 27.10.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino