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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1386/2019 del R.G. di questa Corte di Appello
tra in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, PEC:
con elezione di domicilio in Palermo, via Villareale n. 6; Email_1
parte appellante e
, nato il [...] nato a [...], residente a [...], in CP_1
via Chopin n. 3, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._1
Giordano Salvatore, C.F.: PEC: C.F._2
con elezione di domicilio in Partinico (PA), via Email_2
Siracusa n. 45; parte appellata
***
1 Conclusioni per la parte appellante:
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo:
- preliminarmente, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., sussistendo il grave pericolo dell'insolvenza di parte attrice alla restituzione, ove la sentenza venga eseguita con pagamento di quanto dovuto, sospendere l'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza;
- accogliere l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 2588/19 e, Parte_1
per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiarare l'infondatezza della pretesa di controparte, ovvero, in subordine decurtare nel quantum, per gli anzidetti motivi, tutte le avverse pretese risarcitorie a qualsivoglia titolo.
Con il favore delle competenze e degli onorari di giudizio, salve, beninteso, ed a parte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione, la cui liquidazione spetta, secondo la normativa in vigore, al competente ufficio amministrativo che cura la tenuta del campione
Conclusioni per la parte appellata:
voglia la Corte di Appello di Palermo, prima Sezione civile,:
1) in via preliminare ed istruttoria:
1.1) ammettere la prova testimoniale formulata, nel giudizio di primo grado, nella memoria istruttoria, ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., del 29-09-2015, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta e nella quale si insiste, previa remissione della causa sul ruolo;
1.2) dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'appello del , Parte_1
per violazione del combinato disposto rappresentato dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
1.3) dichiarare, inoltre, la nullità e/o l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con condanna della parte appellante, come sopra domiciliata, al pagamento della sanzione prevista dall'art. 283 c.p.c., come modificato dall'art. 27, L. 183/2011, nella misura
2 massima prevista dalla legge, o in quella che verrà ritenuta di giustizia da codesto Giudice.
2) Nel merito:
2.1) rigettare le domande formulate anche in questo grado di giudizio dall'odierna parte appellante, in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato e domiciliato, poiché destituite di qualsivoglia fondamento logico, giuridico e fattuale, per i motivi esposti in precedenza, con integrale conferma della sentenza impugnata;
2.2) condannare l'odierna parte appellante, in persona del legale rappresentante p.t.,
come sopra rappresentato e domiciliato, anche al pagamento delle competenze legali e delle spese non imponibili, della fase stragiudiziale e di entrambi i gradi del giudizio,
oltre il rimborso delle spese generali, la C.P.A. e l'I.V.A., da distrarre in favore di questo procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93, co. 1, c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9,
comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 2558 del 23 maggio 2019, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, dopo aver dichiarato inammissibile, con sentenza non definitiva n. 5555 del 3
novembre 2016, la domanda avanzata da nei confronti dell' e rigettato CP_1 CP_2
l'eccezione di prescrizione formulata dal e dall Parte_1 OP
, in accoglimento della domanda avanzata dall'odierno appellato, ha condannato il
[...]
, in persona del pro tempore, al pagamento della somma di € Parte_1 CP_4
60.091,03, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patito dal in conseguenza di una infezione da epatite HCV contratta per CP_1
effetto di una emotrasfusione cui lo stesso era stato sottoposto durante un ricovero ospedaliero il 17 giugno 1983 presso l'Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo.
Nell'occasione, ha invece respinto le domande risarcitorie avanzate nei confronti dell' _5
, ritenendole prive di prova, ed ha rigettato anche la richiesta avanzata dal
[...]
3 al fine di ottenere la detrazione, dagli importi dovuti a titolo di risarcimento, Parte_1
dell'indennizzo ex art. 2, co. 3, L. 210/1992 riconosciuto al danneggiato, sul rilievo che la relativa erogazione, concreta o potenziale, risultava non adeguatamente provata in giudizio.
3. Infine, il primo Giudice ha condannato il al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute da e quelle relative alla C.T.U. medico-legale. Diversamente, CP_1
condannava l'odierno appellato al pagamento delle spese processuali in favore dell' . OP
4. Con tempestivo atto di appello, notificato il 1° luglio 2019, il ha Parte_1
contestato la decisione impugnata sia nella parte in cui questa aveva affermato la sua responsabilità aquiliana per il contagio da epatite HCV subìto da controparte, sia là dove aveva rigettato la domanda di scomputo, da quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno, dell'indennizzo ex art. 2, co. 3, L. 210/1992 già corrisposto a controparte.
5. Nel contraddittorio con , costituito e resistente, il procedimento è stato CP_1
rimesso all'udienza collegiale del 5 febbraio 2025, trattata con le forme cartolari di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ., e quindi assunto in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, venuti a scadenza il giorno 28 aprile 2025.
***
6. L'appello è parzialmente fondato.
7. Col primo motivo di impugnazione, il chiede la riforma della sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui ritiene sussistente il nesso eziologico tra la malattia contratta dal e la trasfusione alla quale quest'ultimo aveva riferito di essere stato sottoposto in CP_1
occasione del ricovero ospedaliero avvenuto il 17 giugno 1983 in conseguenza di un sinistro stradale.
Al riguardo, lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ritiene responsabile il per aver omesso di vigilare sulla raccolta del sangue, la Parte_1
cui trasfusione al avrebbe, in tesi, comportato la contrazione, da parte di quest'ultimo, CP_1
del virus dell'epatite HCV. Osserva, in particolare, che, posti i principi che governano l'accertamento della causalità omissiva, secondo cui è necessario individuare una condotta
4 doverosa omessa dal soggetto agente che, laddove posta in essere, avrebbe evitato l'evento dannoso, nel caso di specie il non avrebbe potuto agire diversamente, posta Parte_1
l'inesistenza, al tempo della trasfusione – avvenuta nel 1983 -, di un efficace test diagnostico capace di individuare la presenza del virus HCV nel sangue trasfuso.
Inoltre, la stessa parte appellante sostiene come non possa escludersi la possibilità che il abbia contratto l'agente patogeno de quo attraverso altre modalità di contagio, CP_1
ritenendo carente la dimostrazione della mancanza di altre cause efficienti che sarebbero potute insorgere nel periodo intercorso tra il fatto indicato come possibile fonte di contagio e la diagnosi certa della patologia.
Infine, sostiene che il responso positivo della C.M.O. – intervenuto col verbale del 18
marzo 2011 con cui si è riconosciuta la tempestività della relativa domanda avanzata dal e il nesso eziologico tra le trasfusioni e la patologia epatica - non può essere addotto CP_1
quale «prova sicura del nesso di causalità tra la terapia trasfusionale e la patologia infettiva riportata», e ciò «proprio in funzione della diversa natura normativa della L. 210/1992 di chiara finalità solidaristica».
7.1. Il motivo è infondato.
Il ripropone senza alcuno specifico profilo di originalità la questione Parte_1
già trattata nel precedente grado di giudizio, relativa all'impredicabilità di una responsabilità
da comportamento omissivo consistente nel non aver assolto ai doveri connessi all'attività di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria e, in particolare, nella produzione e commercializzazione di prodotti emoderivati.
Non resta, pertanto, in questa sede, se non ribadire che secondo il consolidato e più recente orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. civ. n. 1566/2019, n.
3721/2019 e, da ultimo, Cass. civ. n. 14748/2022 in relazione ad emotrasfusione praticata nel
1970), costantemente condiviso da questa Corte territoriale, «in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche Parte_1
per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978,
1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di
5 epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo Parte_1
posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi».
Inoltre, occorre sottolineare l'erroneità del richiamo operato dal in merito al Parte_1
principio di causalità. Invero, così come affermato dalla Corte di Cassazione, la causalità «si collega solo alla circostanza, obiettiva e pacifica, per cui dal fatto “trasfusione” (causa) è derivato l'evento dannoso “malattia”. Ma è evidente che il non “esegue” Parte_1
direttamente le trasfusioni;
ne deriva che la sua responsabilità involge il problema della colpa e non quello della causalità, perché ciò di cui il risponde è l'omissione dei Parte_1
comportamenti doverosi da esso esigibili in considerazione dello stato delle conoscenze scientifiche in quel determinato momento storico. Il che, appunto, significa che viene in esame il profilo della colpa e non quello del nesso causale» (Cass. Sez. III Civ. n. 16808/2023).
Ciò posto, con riguardo al caso oggetto di controversia, e sequenziando gli eventi rilevanti ai fini che in questa sede interessano: il venne sottoposto a trasfusione nel 1983; a CP_1
seguito di accertamenti motivati da un persistente stato di malessere, lo stesso scoprì, il 27
marzo 2008, di essere affetto da epatite HCV;
tanto lo indusse, il 2 marzo 2009, a chiedere al i benefici di cui alla L. n. 210/1992; il 7 settembre 2010 venne Parte_1
sottoposto a visita da parte della di Palermo, la quale, con verbale Mod. ML/V n. Pt_2
06/91/210/09 del 6 giugno 2011, riconobbe la tempestività della domanda e il nesso eziologico tra le trasfusioni e la patologia epatica.
In considerazione di quanto sin qui affermato, e in assenza di fattori causali alternativi, va confermata, pertanto, la responsabilità del , soggetto tenuto, in base a una pluralità Parte_1
di fonti normative risalenti anche agli anni '50 e '60 (per l'elenco esaustivo delle quali, ex plurimis, Cass. 13-07-2018, n. 18520), a esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 cod. civ., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi (Cass. Sez. Un.
6 11/1/2008 n. 576; Cass. Sez. Un. 11/1/2008 n. 584, Cass. 27/4/2011 n. 9404; Cass. 29/8/2011 n.
17685).
8. Posta, dunque, la responsabilità extracontrattuale del per il Parte_1
danno arrecato al e rilevato che con il gravame non si contesta il percorso logico- CP_1
giuridico relativo alla determinazione del quantum del risarcimento, passando al punto relativo alla detraibilità dell'indennizzo dal risarcimento, contestata dall'appellato, ben il primo giudice, pur focalizzando la decisione sull'assenza di prova, l'ha ritenuta astrattamente consentita dall'Ordinamento. La giurisprudenza di legittimità ha infatti ripetutamente affermato - con riferimento alla compensatio lucri cum damno, costituente espressione di una eccezione in senso lato - che occorre evitare che il danneggiato consegua un vantaggio dall'illecito (Cass. sez. III, 4 dicembre 2023 n. 33900 e 13 giugno 2023 n. 16808), e ne ha inferito che l'indennizzo ex l. 210/1992 va scomputato dal risarcimento del danno.
Inoltre, appare chiaro che non può prescindersi dalla prova certa almeno in ordine all'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo, risultando altrimenti la sentenza di condanna al pagamento di un «risarcimento al netto dell'indennizzo scomputato» radicalmente ineseguibile, siccome rimessa non già alla determinazione o determinabilità di un indennizzo ontologicamente certo, bensì ad un vero e proprio accertamento sull'avvenuto riconoscimento in sede propria del diritto all'indennizzo.
Tanto premesso, nel caso di specie risulta provato il riconoscimento al dei benefici di CP_1
cui all'art. 2, co. 3, L. 210/1992, così come emerge dal citato verbale n. Parte_3
06/91/210/09 della i Palermo del 6 giugno 2011 presente in atti. Inoltre, dalla lettura Pt_2
della documentazione prodotta può evincersi che lo stesso danneggiato è titolare di una rata di pagamento riferibile al dicembre 2013 avente ad oggetto un indennizzo bimestrale CTG
6R, pari a € 126,90, e un indennizzo bimestrale aggiuntivo CTG, pari a € 1.405,38, per un totale complessivo bimestrale pari a € 1.532,28. Tali dati sono riscontrabili nel prospetto analitico della liquidazione dei benefici previsti dalla L. 210/1992, elaborato dal Ministero
dell'economia e delle Finanze, prodotto agli atti del giudizio di primo grado. Per vero, nel medesimo prospetto, oltre alle somme già descritte, si individuano ulteriori € 40.391,04 a titolo di arretrati, e tuttavia la somma non risulta mai effettivamente corrisposta al beneficiario, né lo stesso ha ammesso di averla mai ricevuta.
7 Sulla base degli elementi di giudizio che possono ritenersi “certi”, e considerando che non
è più sostenibile che il abbia l'onere di dimostrare quanto versato in Parte_1
forza della L. 210/1992, atteso che la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito che «la quantificazione del dovuto all'esito dell'applicazione del principio compensativo ben potrà essere effettuata in sede di esecuzione, consistendo in un mero calcolo aritmetico» (Cass. 7292/2024), questa Corte ritiene, pertanto, che dal quantum del risarcimento del danno dovuto a debbano essere detratte tutte le somme CP_1
dallo stesso percepite a titolo di indennizzo ex L. 210/92, pur nella mancata conoscenza del loro esatto ammontare.
Inoltre, è certo che dall'importo del risarcimento deve dedursi anche l'indennizzo
“percipiendo”, ovverosia quello che il danneggiato continuerà a percepire anche nel periodo successivo alla presente decisione. Invero, la Suprema Corte ha affermato che la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia, ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili (cfr.,
da ultimo, Cass., sent. 7345/2022 e ord. n. 8866/2021). «Se ne deduce» - ha chiosato la Corte -
«che le somme da percepire in futuro sono somme comunque riconosciute, e dunque liquidate e determinabili, al momento della pronuncia, e vanno comprese quindi nel calcolo della compensazione (cfr., sul punto, Cass., 3, ord. n. 31543/ 2018). La tesi che limita, invece, la compensazione alle somme percepite fino al momento in cui è pronunciata la compensazione stessa, fa dipendere l'ambito della compensazione da una circostanza di fatto e meramente occasionale, vale a dire da quanto fino ad un dato momento corrisposto. La compensazione avviene, invece, tra due titoli e non tra due situazioni di fatto, il che rende conto del perché la giurisprudenza di questa Corte consente la compensazione anche per le somme determinabili (e dunque, per ciò stesso, non ancora corrisposte)».
Il relativo importo può essere determinato secondo un calcolo presuntivo e consuete regole di capitalizzazione fondate sulla durata della vita media degli uomini in Italia, pari,
secondo la media calcolata dall'ISTAT, a 81,4 anni.
Sul punto, pertanto, la sentenza di primo grado va riformata, detraendosi dall'importo del risarcimento (quantificato dal primo giudice – in assenza di contestazioni delle odierne parti
– nella somma di euro 60.091,03 oltre interessi fino al soddisfo), tutte le somme riconosciute
8 al a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992, considerando sia quelle già percepite che CP_1
quelle che lo stesso danneggiato percepirà sino al compimento di 81,4 anni, età coincidente, secondo i parametri ISTAT, con l'aspettativa di vita media di un uomo in Italia.
9. Dovendosi procedere alla liquidazione delle spese processuali, va confermata quella disposta dal primo giudice, mentre quelle del presente grado di giudizio vanno compensate in considerazione del progressivo affinamento della giurisprudenza che non consente di riversarne gli effetti negativi esclusivamente sul , e tenuto conto dell'accoglimento Parte_1
dell'eccezione di compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, in riforma della sentenza n. 2588 del 23 maggio 2019 resa dal Tribunale di Palermo, dichiara che dall'importo di euro 60.091,03 oltre interessi fino al soddisfo, riconosciute a CP_1
a titolo di risarcimento del danno alla salute, vanno detratte le somme allo stesso riconosciute a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992, tenendo conto sia di quelle già percepite che di quelle ancora da percepire nei termini specificati in premessa.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso a Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di
Appello, il 7 maggio 2025.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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