Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/06/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2572/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2572/2024 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Posillipo, n. 406, presso Parte_1 lo studio dell'avvocato Fernando Ludione, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Santa Maria la Carità, alla via Scafati n.
11, presso lo studio dell'avvocato Anna Rosanova, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e riposta.
CONVENUTO
E
– ufficio di zona 529 Controparte_1 ente 033, in persona del responsabile , elettivamente domiciliato in Controparte_2
Santa Maria la Carità, alla via Scafati n. 11, presso lo studio dell'avvocato Anna Rosanova, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e riposta.
pag. 1
Oggetto: azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Conclusioni:
Attore: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell nel giudizio in CP_1 oggetto e, per l'effetto condannare l' al pagamento dell'importo di euro 11.673,50 CP_1 per il mancato introito di euro 315,50 dal 1°-6-2021 al 23-5-2024, oltre interessi e rivalutazione;
condannare l' al pagamento dell'importo di euro 70.000,00 o in quel CP_1 maggiore e/o minor importo che verrà ritenuto di giustizia anche a seguito dell'espletanda
CTU contabile, per aver percepito il una pensione di vecchiaia inferiore a quella Pt_1 dovuta, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
condannare l' al CP_1 pagamento di spese e competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario, c.p.a. ed iva come per legge, da attribuire al difensore che si dichiara antistatario.
Convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.: in via istruttoria, laddove ritenuto utile o necessario, si richiede ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione all'INPS del fascicolo relativo al ricorso amministrativo inoltrato da e dell'esito dello stesso, come dell'eventuale prosieguo Parte_1 giurisdizionale o, in alternativa, si richiede di acquisire le dette informazioni dal medesimo
Istituto ex art. 213 c.p.c., in uno alla richiesta di informazioni circa l'eventuale inoltro di ulteriori istanze ad oggetto il trattamento pensionistico dell'attore, ad es. istanze di riliquidazione, ricalcolo, ricostituzione della pensione, istanza di pensione supplementare etc. e sugli esiti delle stesse;
nel merito, rigettare la domanda per le motivazioni illustrate in comparsa, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi alla procuratrice, per fattone anticipo.
Convenuto – ufficio di zona 529 Controparte_1 ente 033, in persona del responsabile : 1) dichiarare la domanda Controparte_2 improcedibile ed in ogni caso rigettarla per carenza di soggettività autonoma/rappresentanza dell' in capo all'articolazione zonale Ufficio 529, ente 033, CP_1 nonché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione alla procuratrice, per fattone anticipo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 29-5-2024 mediante p.e.c., ex art. 3 bis legge 53/1994, evocava in giudizio Parte_1 Controparte_3
[...]
[...] [...]
nonché , quale responsabile di
[...] Controparte_2 [...]
033, al fine di accertarne e Controparte_4 dichiararne la responsabilità contrattuale e, per l'effetto, condannarli al pagamento dell'importo di euro 11.673, 50, per il mancato introito di euro 315,50 dal 1-6-2021 al
23/05/2024, oltre interessi e rivalutazione, nonché dell'importo di euro 70.000,00 o di quel maggiore e/o minor importo che verrà ritenuto di giustizia anche a seguito di c.t.u., per aver percepito l'attore una pensione di vecchiaia inferiore a quella dovuta, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo.
A tal fine deduceva che: aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia a mezzo del Patronato ufficio 529 – ente 033, con sede in Castellammare di Stabia, in data CP_1
5-7-2021, al quale aveva inviato a tal fine tutta la documentazione richiesta dall'ente stesso, tra cui l'estratto contributivo;
in data 6-7-2021 l'Inps informava l'attore della liquidazione della pensione di vecchiaia n. 01280940 cat. con decorrenza dal 1°-6- Per_1
2021; dal dettaglio allegato a tale comunicazione, si evinceva che nella determinazione dell'importo non si era tenuto conto dei contributi versati per lavoro dipendete dal 1981 al
1989; segnalava immediatamente al Patronato l'anomalia riscontrata e, al contempo, prenotava appuntamento presso la sede dell'Inps competente al fine di ottenere spiegazioni;
non avendo avuto risposta allo sportello Inps, in data 14-9-20.21, l'attore trasmetteva pec all'Inps al fine di ottenere chiarimenti in merito alla propria pensione;
solo a seguito di successivo appuntamento presso la sede Inps, in data 29-9-2021, veniva informato dall'Inps che, nel calcolo della propria pensione non si era tenuto conto dei contributi versati dal 1981 al 1989 quale lavoratore dipendente in quanto, nella trasmessa domanda di pensione, non si era effettuato il cumulo contributivo;
alla luce di ciò, in data
30-9-2021, presentava, a mezzo dell'intermediario consulente del lavoro dott.
[...]
nei 90 giorni previsti, ricorso all'Inps – Comitato Centrale – Comitato Per_2
Amministratore del Fondo per la Gestione Speciale dei Lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/95, affinché ricalcolasse la propria pensione con il metodo del cumulo contributivo considerando l'intera contribuzione versata in tutte le gestioni Inps;
inoltre, sempre a mezzo del succitato studio di consulenza del lavoro, l'attore comunicava all' la revoca della sua iscrizione al sindacato Federdat, a causa dell'errore grave CP_1 commesso dal Patronato nell'inoltro della propria domanda di pensione;
in data 10-4-2024,
a mezzo del procuratore, trasmetteva sollecito all' col quale lo stesso veniva CP_1
pag. 3 diffidato e messo in mora e, al contempo, si richiedeva, con riferimento alla questione in esame, di addivenire alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Senza ricevere alcun riscontro;
sussisteva la responsabilità contrattuale in capo al Patronato
CP_1
Instauratosi il contraddittorio, Controparte_4 contestava la domanda nel merito, chiedendone il rigetto con vittoria di spese da attribuire al difensore.
Si costituiva anche – ufficio di Controparte_1 zona 529 ente 033, in persona del responsabile che contestava la Controparte_2 domanda in rito e nel merito per le medesime ragioni esposte dall'altro convenuto.
In particolare, in rito, eccepiva l'improcedibilità della domanda, non avendo ricevuto la convocazione per la procedura di negoziazione assistita nonché la propria carenza di autonoma soggettività giuridica e di capacità sostanziale e processuale, osservando che gli
Enti di Patronato, ai sensi dell'art. 1 legge n. 152/2021, sono persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità e che la rappresentanza in sede contenziosa dell'Ente spetta esclusivamente al legale rappresentante p.t. dello stesso
( ). Controparte_5
Pertanto, chiedeva che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda e, in ogni caso, il suo rigetto.
2. Deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Invero, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l.
162/2014, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nella specie, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di una somma superiore a quella ora indicata, per cui è evidente che non occorreva esperire il procedimento in parola.
3. Fondata, invece, è la questione proposta in ordine alla legittimazione processuale del convenuto . Controparte_6
pag. 4 Sul punto, occorre sottolineare che l' come si evince dal relativo Statuto allegato CP_1 agli atti, è costituito quale persona giuridica di diritto privato;
esso ha sede legale a Roma, ed assicura l'assistenza e la tutela ai lavoratori, dipendenti e autonomi, per il conseguimento di prestazioni, di qualsiasi genere, normativamente previste in materia di previdenza e assistenza sociale, nazionale, regionale e locale.
Ai sensi dell'art. 2, per lo svolgimento delle attività istituzionali, la struttura organizzativa dell'ente si articola in diverse sedi: sede centrale, sedi regionali, sedi provinciali, sedi zonali, sedi all'estero.
In particolare, le sedi zonali “provvedono al funzionamento dei servizi assistenziali del
Patronato in via autonoma nell'ambito territoriale di propria competenza;
l'ufficio è retto dal responsabile zonale.
Le sedi elencate sono coordinate dalla sede centrale e sono strutturalmente e funzionalmente autonome da questa nonché l'una dall'altra con propria rappresentanza e dotati di una distinta responsabilità di gestione.
Orbene, alla luce della normativa in esame, gli uffici zonali devono intendersi concepiti quali mere articolazioni operative dell'ente nazionale, funzionalmente autonome in merito all'erogazione dei servizi assistenziali di Patronato, ma pur sempre dipendenti dall'ente nazionale, e rappresentanti di questo il quale solo è munito di personalità giuridica e al quale vengono imputati (come unico centro di imputazione di diritti ed obblighi) gli effetti dell'attività compiuta dalle varie articolazioni di cui si compone.
Conseguentemente, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di
– ufficio di zona 529 ente 033, in Controparte_1 persona del responsabile , poiché la domanda è stata proposta nei Controparte_2 confronti del Patronato e la sede zonale è una sua articolazione. CP_1
Va, in proposito, rammentato che la legittimazione passiva - come quella attiva -, deve essere valutata in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-2016).
L'attore ha proposto la sua domanda allegando l'inadempimento contrattuale del
, che ha citato in giudizio sia in proprio - indicandone la sede legale - sia quale CP_6 ufficio di zona.
pag. 5 Poiché questo ultimo, come evidenziato, non è un soggetto diverso dal primo ma ne costituisce una sua articolazione interna, con un proprio rappresentante, non essendo stata proposta alcuna domanda nei confronti di questi, la domanda in tali limiti deve essere dichiarata inammissibile.
4. Nel merito, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 7 della legge 30 marzo 2001,
n. 152, gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni (di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione), previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi e altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero (comma 1). Rientra, inoltre, tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici (comma 2).
Inoltre, ai sensi del successivo art. 8 della medesima legge, le attività di consulenza e assistenza riguardano il conseguimento delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 34475/2023, n.
18057/2018, n. 18814/2008 e 17997/2002), gli Istituti di Patronato assumono nei confronti dei propri assistiti una responsabilità contrattuale, riconducibile al conferimento di un mandato che abilita i suddetti Istituti a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni. Quanto alla diligenza richiesta nell'adempimento del mandato, stante la specifica natura dell'attività esercitata, va valutata ai sensi del comma secondo dell'art. 1176 (cfr. Cass. n. 34475/2023).
Vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, dunque, il riparto dell'onere probatorio è retto dal principio di diritto secondo il quale colui il quale agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione pag. 6 dell'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa. Ed eguale principio vale nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, pertanto, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001).
Ciò posto, non è contestata tra le parti la circostanza che l'attore abbia conferito all' mandato per presentare la domanda di pensione all'Inps e, quindi, la CP_1 sussistenza del titolo negoziale del diritto alla prestazione.
L'attore ha allegato l'inesattezza dell'adempimento asserendo che, nel presentare la suddetta domanda in data 5-7-2021, l'ufficio di zona 529 – ente 033 non aveva usato la diligenza richiesta dalla natura dell'attività espletata, non avendo verificato correttamente la posizione contributiva del mandante, in tal guisa omettendo il cumulo tra i contributi versati nelle due gestioni separate INPS, ovvero gestione parasubordinati (anno 1996 e dal
2000 al 2021) e gestione lavoro dipendente (dal 1981 al 1989). Questo errore, ovvero la mancata richiesta di liquidazione della pensione di vecchiaia con cumulo contributivo, secondo la sua prospettazione, aveva comportato la liquidazione della pensione, da parte dell'Inps, senza tenere conto delle annualità contributive 1981-1989 versate per il lavoro dipendente, determinando una perdita mensile della pensione di euro 315,00.
In ossequio al descritto riparto dell'onere probatorio, spettava dunque all' CP_1
(mandatario) provare di aver esattamente eseguito la prestazione affidatagli ovvero l'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile.
Prova che, tuttavia, non risulta essere stata fornita dal convenuto che, nella comparsa di costituzione e risposta, si è limitato ad allegare che l'operatore zonale aveva “operato diligentemente in conformità alle indicazioni ed alla documentazione fornita”.
Irrilevante in proposito, poi, è la circostanza dedotta dal convenuto relativa alla revoca, da parte del , dell'iscrizione alla sigla sindacale cui è riconducibile il Patronato, dalla Pt_1 quale sarebbe venuto meno ogni potere di rappresentanza in capo all'ente e, pertanto, ogni responsabilità per le attività poste in essere a seguito della liquidazione parziale della pag. 7 pensione. Difatti, la responsabilità invocata dall'attore si riferisce alle attività poste in essere prima, e non dopo, la liquidazione della pensione da parte dell'ente previdenziale.
Può, quindi, ritenersi provato che il Patronato sia rimasto inadempiente, non avendo provato il proprio esatto adempimento.
5. L'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del descritto inadempimento.
Al riguardo giova rammentare il principio secondo il quale: “nell'ipotesi di inadempimento contrattuale non basta dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento, ma è necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo. In tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve anche essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass. civ., 24632/2015).
Ancora, si ritiene che nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento alla responsabilità contrattuale di per il mancato recapito di numerose Controparte_7 raccomandate assicurate, contenenti altrettante smart card) – Cass. civ., ordinanza n.
3689, del 13-2-2025 -.
Inoltre, va rammentato l'ulteriore principio secondo il quale “Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare l'« an debeatur » del diritto al risarcimento” (Cass. civ., n. 24146 del 30-10-2020).
, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma Parte_1 di euro 11.673,00, corrispondente al multiplo di euro 315,50 mensilmente a lui dovuto dal pag. 8 1-6-2021 al 23-5-2024, nonché al pagamento della somma (di euro 70.000,00 o altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia) calcolata in base alla vita media, quantificando in tale misura il danno emergente prospettato.
Il convenuto ha però osservato che la giurisprudenza riconosce a carico dell'Inps il diritto di rettifica dell'avente diritto e che l'art. 52, comma I, della legge n. 88/1989 stabilisce che: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.”.
In proposito si evidenzia che l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 ha abrogato tacitamente, per incompatibilità ai sensi dell'art. 15 delle Preleggi, la precedente norma dell'art. 80, comma terzo, del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, in quanto ha riconosciuto agli enti previdenziali la facoltà di provvedere alla correzione, o all'annullamento totale o parziale, di qualsiasi provvedimento contenente un errore (ancorché indotto - non dolosamente - dall'interessato), senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto, e non ha posto limite alcuno al divieto di ripetizione, eccettuandone solo il caso del dolo dell'interessato (cfr., Cass. civ., Sez. lavoro, 13-7-1993, n. 7714).
Tenuto conto delle illustrate coordinate, poiché l'attore ha allegato di aver proposto, mediante il proprio consulente del lavoro, ricorso all'Inps in data 30-9-2021 per il ricalcolo della propria pensione (la cui liquidazione era stata a lui comunicata in data 6-7-2021) con il metodo del cumulo contributivo, considerando l'intera contribuzione versata in tutte le gestioni Inps, ma non ha allegato né l'esito di questo, né l'eventuale ulteriore e diverso pregiudizio economico subito prima del riconoscimento della differenza della pensione non calcolata, non può ritenersi provato alcun danno.
Invero, l'attore ha diritto al riconoscimento, da parte dell'Inps, della pensione nella misura determinata dai contributi effettivamente versati, la normativa esistente riconosce la possibilità di rettificare gli errori e, prima della proposizione del giudizio, ha anche richiesto il ricalcolo all'Inps.
pag. 9 Ne consegue, che alcuna prova di danno (conseguenza) è stata fornita dall'attore, risultando quello allegato insussistente, atteso che l'attore ha diritto al riconoscimento e liquidazione degli importi vantati e non vi è prova che il comportamento del convenuto abbia pregiudicato tale diritto (con eventuale decadenza o estinzione di esso).
Pertanto, non essendo stato assolto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice, la domanda non merita accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate unitariamente in favore dei due convenuti alla stregua dei parametri di cui al d.m.
n. 55 del 2014, secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 2, in ragione del quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può (essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti...".
Nel caso di specie, infatti, i convenuti hanno la medesima posizione processuale e sono stati assistiti dal medesimo legale (l'avv. Anna Rosanova), con la conseguenza che ai sensi della prima delle disposizioni menzionate sarà dovuto un compenso unico, che si maggiorerà nella percentuale indicata, senza che abbia rilievo - nei rapporti con la parte soccombente - la circostanza che il legale abbia depositato distinti atti difensivi.
In difetto del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., le spese di lite si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014 tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate nonché del valore indeterminato della controversia (indeterminabile, complessiva bassa: fase studio, euro 851,00; fase introduttiva, euro 602,00; fase istruttoria, euro 903,00; fase decisoria, euro 1.453,00; ed euro 1.142,70 quale aumento del 20% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, poi, va ricordato che ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche pag. 10 in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Cass. civ., ordinanza n. 10984 del 26-4-2021).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e di Controparte_1
– ufficio di zona 529 ente 033, in persona del responsabile D'Auria Raffaele, ogni
[...] altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara inammissibile la domanda proposta contro Controparte_1
– ufficio di zona 529 ente 033, in persona del responsabile
[...] CP_2
;
[...]
B) rigetta la domanda proposta contro Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
C) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
– in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., ed in favore di – ufficio di zona 529 ente 033 in persona del responsabile CP_1
p.t., che liquida in euro 4,951,70 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Anna
Rosanova, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Torre Annunziata, 31 maggio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 11