Accoglimento
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/09/2025, n. 7634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7634 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07634/2025REG.PROV.COLL.
N. 05653/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5653 del 2024, proposto da
Duomo 25 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Cbre Investment Management Sgr S.p.A., Pec Italy Società di Investimento a Capitale Fisso S.p.A., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 3004/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udito l’avvocato Mauro Renna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Duomo 25 S.r.l., proprietaria di un immobile sito all’interno dell’edificio di Piazza Duomo 25, censito al NCEU di MI, foglio 390, particella 61, subalterno 702, – già sottoposto a tutela indiretta - nel quale è esercita da anni la boutique di gioielleria RO 1794, ha impugnato avanti il Tar per la Lombardia il decreto prot. n. 6598 dell’11 ottobre 2022 reso ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 42/2004 in relazione agli immobili ricadenti in MI – Galleria Vittorio Emanuele II e Portici Settentrionali, Piazza del Duomo, vie G. NI, C. Cattaneo, S. Pellico, piazza della Scala, via T. Marino, G. Berchet, U. Foscolo, S. Raffaele […], con particolare riferimento alla dichiarazione “di interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 comma 1 e comma 3 lettere a) e d), 12 e 13 del Codice dei beni culturali” dell’immobile di sua proprietà.
2 – Con il ricorso di primo grado la società ha dedotto l’illegittimità del decreto: per omessa indicazione delle ragioni poste a sostegno della “perimetrazione” dell’intera area sottoposta a vincolo, anche in considerazione del fatto che in tale area vi sono sia edifici pubblici che privati, e tra questi alcuni immobili, come quello dell’appellante, che non fanno parte della Galleria, né si affacciano su di essa; assenza di motivazione in ordine all’interesse culturale “particolarmente importante” del singolo edificio, posto che risulterebbe insufficiente il richiamo al “progetto del NI”, dal momento che tale progetto, da un lato, avrebbe avuto un’estensione più ampia dell’area gravata dal vincolo, dall’altro, avrebbe riguardato soltanto “la coerenza del disegno esterno, delle facciate e dei portici”; violazione dei presupposti di legge per l’imposizione di un vincolo di tutela diretta monumentale, in relazione alla sottoposizione a tale vincolo di un’intera area; sostanziale assenza dell’interesse culturale “particolarmente importante” con riferimento all’immobile di sua proprietà, in quanto l’edificio non conserverebbe “alcunché dell’impianto originario, essendo stato interamente demolito e ricostruito nel secondo dopoguerra, a seguito delle distruzioni causate dai bombardamenti”, e gli interni sarebbero stati oggetto di “importanti interventi di redistribuzione degli spazi”; violazione del principio di proporzionalità, dal momento che le necessità di tutela perseguite con il provvedimento impugnato avrebbero potuto essere soddisfatte da vincoli meno “invasivi”, come quello paesaggistico.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
4 – Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’originaria ricorrente per i motivi di seguito esaminati.
4.1 – Con il primo motivo l’appellante lamenta l’illegittimità del decreto impugnato per omessa motivazione in ordine ai criteri di perimetrazione dell’area soggetta a vincolo.
Il provvedimento gravato afferma che sarebbe necessario “ ai fini della salvaguardia complessiva del compendio della Galleria Vittorio Emanuele II, estendere il provvedimento di tutela all’intera consistenza dello stesso, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, attesa l’omogeneità concettuale e stilistica del compendio ”.
Sul punto, l’appellante sostiene che l’Amministrazione ometterebbe di dichiarare che gli edifici di proprietà privata sarebbero diversi e diversamente collocati da quelli di proprietà pubblica. La proprietà pubblica coprirebbe infatti principalmente gli edifici che costituiscono la Galleria Vittorio Emanuele II e che su di essa si affacciano. Gli edifici di proprietà privata ai quali il vincolo viene “esteso” non comporrebbero la Galleria, né si affaccerebbero su di essa.
Da questo fraintendimento iniziale, discenderebbe la grave insufficienza delle motivazioni successive. Per l’appellante, l’Amministrazione avrebbe dovuto spiegare puntualmente le ragioni in base alle quali erano stati individuati gli edifici da includere nel vincolo monumentale.
Il richiamo al “progetto del NI” sarebbe insufficiente e fuorviante, dal momento che questo aveva un’estensione ben maggiore rispetto al “perimetro” del provvedimento qui gravato e copriva – praticamente – l’intero quartiere, dagli edifici a sud di Piazza Duomo, fino a Piazza della Scala inclusa, estendendosi anche a est e a ovest ben al di là dei confini tracciati dagli atti gravati in primo grado.
Sul punto la sentenza gravata afferma che “ i soggetti colpiti dall’apposizione del vincolo non hanno comunque alcun interesse a lamentarsi del fatto che altri beni asseritamente e astrattamente nella medesima situazione del loro immobile, ma di cui l’Amministrazione non ha in alcun modo affermato l’omogeneità strutturale con riferimento al vincolo apposto, siano stati esclusi dalla dichiarazione di interesse particolarmente importante ”.
Nel censurare il capo richiamato, l’appellante sostiene che se l’Amministrazione afferma che l’edificio vincolato rientra in un complesso e che l’unico criterio di inclusione in tale complesso è la comune afferenza al progetto NI, avrebbe dovuto spiegare perché include in tale complesso alcuni edifici del progetto e ne tiene fuori altri.
In secondo luogo, l’appellante lamenta la carenza di motivazione circa la scelta della tutela diretta in luogo della meno invasiva tutela indiretta.
L’appellante afferma che il progetto del NI, per gli immobili oggetto del presente giudizio, riguardava la coerenza del disegno esterno, delle facciate e dei portici, ma non dettava alcuna indicazione per il resto. Dunque, la mera afferenza al progetto del NI non potrebbe fondare altro che una tutela paesaggistica, che assicuri appunto la conservazione del disegno delle facciate esterne e dei porticati degli edifici in questione. L’appellante sostiene che una tale forma di tutela era già prevista: la facciata dell’edificio è sottoposta a vincolo di tutela indiretta, in quanto prospiciente il Duomo, e gli esterni non sono mai stati modificati senza il nullaosta della Soprintendenza.
L’appellante, nell’insistere sulla carenza di motivazione del provvedimento, aggiunge che, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, il Giudice di prime cure avrebbe motivato egli stesso, innovativamente, la decisione dell’Amministrazione sul punto, invece che rilevare la carenza di motivazione degli atti gravati.
L’appellante lamenta altresì la carenza di motivazione in ordine all’interesse culturale particolarmente importante dello specifico edificio.
La tutela diretta, ai sensi degli articoli 2, 10 e 13 del Codice, deve riguardare “cose” determinate: mobili, statue, edifici, non “aree”.
La valutazione compiuta dal Ministero, invece, risulterebbe incentrata esclusivamente sul valore storico complessivo della zona, senza alcuno specifico riferimento e illustrazione dei motivi che hanno indotto a sottoporre a tutela monumentale i singoli fabbricati.
Nel provvedimento gravato il Ministero si sarebbe limitato a richiamare le generali considerazioni circa il pregio della Galleria Vittorio Emanuele II, la quale però era già oggetto di tutela con provvedimenti assai risalenti; sui singoli edifici che vengono per la prima volta inclusi nel provvedimento, quelli cioè estranei alla Galleria e di proprietà privata, l’Amministrazione nulla direbbe circa un loro particolare pregio architettonico o circa la presenza di elementi decorativi artistici da preservare. La motivazione si risolverebbe nella loro generica riconduzione alla “zona” della Galleria o al “progetto del NI”.
A sostegno della propria tesi, l’appellante richiama la pronuncia n. 2630/21 del Tar Lombardia, che ha censurato l’operato del Ministero che aveva sottoposto a tutela un intero quartiere della città di MI (il “QT8”), senza argomentare in ordine alle qualità ontologiche dei singoli fabbricati, ma piuttosto richiamando qualità comuni all’intero quartiere.
Anche sotto questo aspetto, la sentenza gravata non farebbe altro che richiamare adesivamente le motivazioni dell’atto impugnato, senza però confutare le censure prospettate dall’odierna appellante.
4.2 – Con il secondo motivo, l’appellante deduce l’illegittimità del decreto impugnato per carenza di motivazione in ordine all’interesse culturale dei singoli edifici inclusi nell’atto di vincolo, limitandosi a generali considerazioni “di quartiere”.
L’atto sarebbe viziato per la sostanziale assenza dell’interesse culturale “particolarmente importante” richiesto dall’art. 10 del Codice per la sottoposizione a tutela diretta dei beni di proprietà privata. Infatti, il fabbricato di Piazza Duomo 25 non conserverebbe alcunché dell’impianto originario, essendo stato interamente demolito e ricostruito nel secondo dopoguerra, a seguito delle distruzioni causate dai bombardamenti, con modifiche radicali. L’edificio avrebbe subito decine di interventi, di impatto anche molto profondo, che ne avrebbero totalmente spezzato ogni riconducibilità all’impianto originario, pertanto, il bene non presenterebbe caratteri di antichità o di particolare interesse.
4.3 – Con il terzo motivo l’appellante lamenta la violazione del principio di proporzionalità dal momento che le necessità di tutela evocate nel provvedimento possono essere soddisfatte da vincoli meno pervasivi, come quello di tutela indiretta.
L’appellante premette che nell’immobile di Piazza Duomo 25 sarebbe stato insediato un albergo e, in seguito, numerose attività di terziario. Dai primi anni 2000, nella porzione di immobile di proprietà dell’appellante, è insediata la boutique di gioielleria RO.
L’appellante sostiene che la sottoposizione a vincolo dell’intero edificio, comprensivo anche degli spazi interni, mediante l’apposizione del vincolo monumentale, impedirebbe o renderebbe gravosa ogni eventuale futura modifica dell’assetto – anche interno – dell’immobile, impedendo così il libero svolgimento dell’iniziativa economica e un eventuale futuro cambio di destinazione d’uso. Le esigenze di tutela sarebbero efficacemente garantite sia dall’apposizione di un vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del Codice, sia dalla – già vigente – previsione di tutela indiretta per la prospicienza del Duomo.
Le necessità di tutela evocate dall’Amministrazione avrebbero potuto essere pienamente soddisfatte – e erano in concreto già soddisfatte – da provvedimenti di tutela di gran lunga meno pervasivi e gravosi sulle contrapposte posizioni di libertà dei privati.
5 – L’appello può trovare accoglimento solo limitatamente all’estensione del vincolo alle parti interne dell’edificio come di seguito meglio spiegato.
Sul piano generale, va ricordato che la scelta di porre un vincolo esercitata dall’amministrazione, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, suscettibile di sindacato giurisdizionale di legittimità solo in ipotesi di illogicità manifesta, di difetto di motivazione, ovvero di conclamato errore di fatto ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 luglio 2012, n. 3893).
Sempre sul piano generale, va rilevato che, nel caso in esame, il contenuto degli allegati al decreto dell’11 ottobre 2022 documenta in maniera puntuale (anche in forma grafica) la storia e la consistenza di un organismo edilizio complesso ma omogeneo, dotato di unitarietà e coerenza, pur nella maggiore o minore rappresentatività delle forme degli edifici che lo compongono.
Per l’amministrazione, il complesso, in quanto espressione della vita sociale e artistica post-unitaria, anche conosciuto come “il salotto di MI”, ha sia un interesse architettonico e artistico – in quanto testimonianza del mutare, nel corso del 1800, del volto neoclassico e risorgimentale della città “nelle prime espressioni eclettiche” -, sia un interesse più vasto e dinamico in connessione con la cultura sociale ed economica di MI, che ancora oggi lo identificano simbolicamente come “centro civico della città”.
Avuto riguardo alla caratteristica del vincolo in questione, giova sin da ora richiamare la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011, n. 2243) secondo cui “ la nozione di "cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico", risalente all' originario dettato dell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e riprodotta all' art. 10, comma secondo, lett. a), del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, va riferita anche ai compendi ed ai comprensori che - nella loro estensione eccedente i luoghi interessati in via immediata dalla presenza delle cose che sono espressione dei valori storici, artistici ed archeologici - concorrono a qualificare la cornice storico ambientale in cui il bene stesso è inserito. In tale ipotesi è il compendio che, nella sua struttura organica e nel suo complesso, esprime gli interessi di rilievo pubblico presi in considerazione dalle norme di tutela, oltre la dimensione fisica delle singole cose elencate per categorie dall' art. 10 del d.lgs. n. 41 del 2004 (cfr. Cons. Stato, n. 817 del 10 novembre 1993; n. 596 del 26 settembre 1991) ”.
Tale concetto è stato in seguito precisato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1942) nel senso che “ salvo che non sia diversamente stabilito, i palazzi storici - che usualmente identificano un complesso unitario, quand'anche formato da successive stratificazioni e addizioni - devono presumersi vincolati nel loro insieme, stante l'esigenza che tali beni siano assoggettati a tutela nella loro interezza, a prescindere dal maggiore o minore pregio storico e artistico delle loro singole parti. Diversamente, la storicità del vincolo - che si riferisce al valore testimoniale dell'unità complessiva del manufatto - perderebbe ragione ”.
5.1 – Alla luce delle considerazioni generali svolte innanzi, deve osservarsi come la prospettazione di parte appellante muova da un presupposto fuorviante, ovvero che il provvedimento si fondi sul pregio della sola Galleria, nonostante il proprio immobile ed altri di proprietà privata non ne facciano parte.
Seppure la relazione tecnica allegata al decreto di imposizione del vincolo effettivamente si dilunghi sugli aspetti evidenziati dall’appellante ed il pregio della Galleria, dalla lettura complessiva della relazione emerge nitidamente che si è inteso apporre il vincolo sull’area e il compendio immobiliare che sorge su di essa, considerato unitariamente, in quanto unitariamente concepito e realizzato (come ammesso dalla stessa parte appellante che contesta, invece, l’esclusione dal vincolo di parte degli immobili originariamente inclusi nel progetto).
L’oggetto del vincolo è stato non a caso individuato nella relazione storico-artistica come “complesso unitario della Galleria Vittorio Emanuele II e dei Portici Settentrionali” con una precisa individuazione perimetrica, che include anche il fabbricato di parte appellante.
Nello specifico, la relazione – prima di concentrarsi sugli aspetti relativi alla Galleria strettamente intesa - illustra che il complesso sottoposto a vincolo è sorto secondo un progetto organico di disegno della piazza del Duomo e del tracciato delle vie limitrofe alla Galleria e, dunque, del quale fa parte a tutti gli effetti l’immobile di proprietà dell’appellante (“ in quanto esempio compiuto di sistemazione del centro cittadino con un'opera unitaria che nel suo insieme ha ridefinito la fisionomia dello spazio tra il Duomo di MI e la Piazza della Scala ”).
In coerenza con le ragioni di apposizione del vincolo con il suo scopo, questo non si giustifica solo in ragione del fatto che il complesso sarebbe stato progettato dal NI; invero, la ragione dell’estensione della tutela è da rinvenirsi nell’unità concettuale del progetto dell’intero complesso della Galleria, che comprendeva non soltanto il “volume” della Galleria in senso stretto, ma anche gli edifici che lo completavano lungo il perimetro delle vie interne che ne definivano il contorno.
Ad ogni modo, in base alla relazione tecnica ed alle fonti ivi richiamate, emerge come sussistesse sin dall’origine un preciso progetto atto a definire la morfologia generale e gli allineamenti dei fabbricati della zona posta sul lato della piazza del Duomo, entro il quale è ricompreso il fabbricato oggetto di causa (l’edificio sottoposto a vincolo fa parte di fabbricati privati siti negli isolati esterni contigui alla Galleria Vittorio Emanuele II).
Il provvedimento dà conto di tali peculiarità: “ Nello specifico, il progetto di NI ha riguardato quindi non solo il volume corrispondente alla sola Galleria, ma anche un insieme di edifici che la "completavano", con il lungo prospetto dei Portici Settentrionali verso piazza Duomo-angolo via S Raffaele, e lungo i nuovi tracciati delle vie interne S. Pellico, U. Foscolo, T. Grossi ”. Sulla base di questa premesse il provvedimento di vincolo sottolinea dunque che “ non è possibile quindi ritenere, come osservano le Proprietà, che gli edifici sorti sulle aree di proprietà privata non facciano parte del complesso della Galleria. I fabbricati privati in questione ne sono inequivocabilmente una parte integrante, tanto che, anche solo ad una vista generale del complesso, appaiono architettonicamente omogenei e perfettamente integrati, tanto da permettere una continuità di lettura sia a livello volumetrico che degli alzati ”.
A conferma di tali valutazioni e dell’unitarietà del complesso, nella relazione si dà atto del fatto che la stessa committenza del Comune di MI ha fin da subito considerato l’intera realizzazione come un’unica opera, frutto di una specifica concezione di area urbana, dal momento che ha condizionato la vendita a privati di porzioni del compendio all’adempimento di precise condizioni atte a uniformare e conformare le edificazioni a un unico linguaggio compositivo, determinato dal progetto originario di US NI.
5.2 - Alla luce delle considerazioni che precedono devono essere disattesi anche gli ulteriori rilievi di parte appellante tenuto conto che il decreto di apposizione del vincolo ha accertato e dichiarato un interesse culturale particolarmente importante per l’intero complesso monumentale, riconoscendolo – secondo quanto già chiarito - come un manufatto organico, derivante da una concezione unitaria, benché costituito dalla composizione di diversi elementi. Ne consegue come non possa ritenersi imprescindibile la verifica delle singole parti che compongono il complesso, da ritenersi differenti ed ulteriori solo in ragione della diversa proprietà e del diverso loro accatastamento, ma che dal punto di vista storico-architettonico ed artistico costituiscono, come più volte rimarcato, un complesso unitario ed omogeneo.
La motivazione resa dall’amministrazione giustifica ragionevolmente l’inclusione dell’immobile dell’appellante nel complesso unitariamente inteso e ritenuto di pregio, così da giustificare il vincolo, senza che sulla legittimità di tale scelta possa incedere il fatto che l’originario progetto comprendeva anche altri immobili non inclusi nel perimetro del vincolo, tenuto conto, tra l’altro, che la riconduzione dell’intero compendio immobiliare ad un unico progetto unitario non è che un elemento, tra gli altri, preso in considerazione dall’amministrazione.
5.3 - Non rilevano neppure la destinazione d’uso dell’immobile in questione, né le trasformazioni subite e gli eventi relativi ai bombardamenti subiti durante la seconda guerra mondiale.
Al riguardo, contrariamente alla già rilevata errata prospettiva nella quale si pone l’appellante, va evidenziato che l’interesse particolarmente importante del complesso monumentale è stato riconosciuto non soltanto sotto il profilo di cui alla lett. a) dell’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 42/2004, ma anche sotto il profilo di cui alla lett. d), il quale definisce beni culturali “ le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose ”.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza, “ Il fatto che una parte dell'immobile assoggettato a vincolo storico-artistico sia andata distrutta e sia stata ricostruita in un tempo del tutto diverso rispetto al periodo in cui fu originariamente realizzata non determina l'illegittimità del decreto impositivo del vincolo (il principio è stato affermato con riguardo ad un tetto settecentesco sottoposto a vincolo ai sensi della l. 20 giugno 1909 n. 364, distrutto durante la II guerra mondiale, ricostruito in conformità all'originale e nuovamente sottoposto a vincolo ai sensi della l. 1 giugno 1939 n. 1089) ” ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 dicembre 1994, n. 1079).
5.4 - Avuto riguardo alle caratteristiche del complesso vincolato così come descritte nella relazione tecnica allegata al decreto impositivo non è neppure possibile scorgere un ingiusto e sproporzionato sacrificio dell’interesse privato, salvo quanto di seguito precisato in relazione alle parti interne dell’edificio.
Nel caso di specie, come anticipato, anche volendosi accogliere una connotazione del principio di proporzionalità non calibrato solo in una prospettiva interna, ovvero in funzione del bene da proteggere, ma estendendone la portata anche agli interessi esterni (della proprietà) con i quali l’interesse primario di preservazione del bene culturale deve confrontarsi, la motivazione del provvedimento e gli atti allo stesso allegati resistono alla critica di parte appellante, posto che la limitazione alla proprietà privata conseguente al riconoscimento del pregio culturale del bene deve ritenersi insita nello scopo per cui il legislatore ha previsto la possibilità di assoggettare determinati beni ad un regime particolare al fine di preservarne l’integrità a vantaggio della collettività.
Sul piano formale, deve rilevarsi che alle proprietà è stata riconosciuta la facoltà di interloquire in sede procedimentale con l’amministrazione, avendo di fatto presentato le proprie osservazioni al fine di perorare le proprie ragioni proprietarie.
Le controdeduzioni predisposte dalla Soprintendenza, seppure in modo sintetico, hanno preso posizione sulle obiezioni mosse dagli interessati. Per altro, al riguardo, giova ricordare che la pubblica amministrazione non è tenuta a confutare in maniera analitica ogni singolo punto, ma si può limitare ad una replica che faccia intendere le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni del privato ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3355).
5.5 – Sotto il profilo sostanziale, le ulteriori considerazioni dell’appellante si risolvono in una critica all’operato della Sovraintendenza che attengono al merito della valutazione e che, pertanto, non può essere sindacato da questo Giudice, il cui controllo, come già evidenziato, è limitato al vaglio di ragionevolezza e logicità della motivazione ( cfr . Consiglio di Sato, Sez. VI, 28 dicembre 2015, n. 5844; Consiglio di Sato, Sez. VI, 28 ottobre 2015, n. 4925; Consiglio di Sato, Sez. VI, 04 giugno 2015, n. 2751).
L’eventualità di un vincolo indiretto e/o paesaggistico, in luogo di quello apposto, non appare con immediatezza la scelta migliore, rientrando invece tale valutazione nell’ambito della discrezionalità propria dell’amministrazione, alla quale non può sostituirsi quella del giudicante, e della quale l’amministrazione ha fatto un uso ragionevole.
Deve infine osservarsi che i rilievi di ordine pratico relativi all’uso del bene costituiscono aspetti che ben possono essere presi in considerazione a valle dell’opposizione del vincolo, auspicandosi la piena collaborazione tra la proprietà e l’amministrazione al fine di trovare la soluzione, in tempi celeri, che consenta il contemperamento dell’interesse proprietario, con quello della collettività a preservare l’integrità del bene vincolato, senza che tali rilievi siano tuttavia suscettibile di incidere sul giudizio di legittimità del provvedimento di vincolo.
6 – Come anticipato può invece trovare accoglimento la censura con la quale si contesta l’estensione del vincolo anche alle parti interne del fabbricato.
Al riguardo, seppure per una parte della giurisprudenza “ il fatto che la motivazione del decreto impositivo del vincolo faccia specifico e prevalente riferimento ad alcune caratteristiche esterne dell’edificio, non è di per sé sufficiente per ritenere che il vincolo sia circoscritto alle sole parti esterne e non si estenda, invece, anche alle parti interne, e a parti esterne diverse da quelle specificamente considerate” ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 luglio 2013, n. 3545), le particolari ragioni, come innanzi richiamate, che giustificano l’estensione del vincolo al fabbricato in questione, in quanto parte di un complesso omogeneo del quale la relazione tecnica dà esaurientemente conto del pregio storico-architettonico, non appaiono idonee a coprire anche le parti interne del fabbricato.
Nello specifico, deve rilevarsi che il Decreto di vincolo e la relazione storico-artistica ad esso allegata non hanno fornito alcun elemento concreto atto a giustificare ragionevolmente la sussistenza di un interesse culturale riferibile agli interni dello specifico immobile di proprietà dell’appellante. Invero, come già sottolineato, le argomentazioni dell’amministrazione sono essenzialmente riferibili al “contesto esterno” nel quali i beni sono inseriti.
La proprietà ha dato atto dei numerosi interventi che hanno interessato le parti interne al fine di adattare il fabbricato ai diversi usi che si sono succeduti nel tempo, dovendosi per l’effetto ragionevolmente presumere, salvo che l’amministrazione non adduca elementi contrari, che lo scopo per il quale è stato apposto il vincolo all’intero complesso non debba necessariamente includere anche la parte interna degli edifici, che non sembra partecipare delle caratteristiche che hanno giustificato l’estensione del vincolo a tutto il complesso adiacente piazza Duomo.
In sintonia con le considerazioni che precedono, va osservato che per la giurisprudenza più recente (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 1961 del 14 dicembre 2022), in presenza di interesse culturale modesto rispetto agli spazi interni, non si giustifica la compressione totale dei diritti del proprietario mediante la sottoposizione dell’intero edificio a vincolo monumentale. Nel precedente citato si legge: “ l’Amministrazione non ha fornito elementi idonei a contrastare le produzioni documentali della parte ricorrente, dirette a dimostrare lo scarso interesse degli elementi architettonici e decorativi delle parti interne ”. Di conseguenza: “ Un corretto bilanciamento degli interessi in questione avrebbe, quindi, dovuto condurre l’Amministrazione a limitare il vincolo alle sole parti esterne dell’immobile, in modo da garantire le esigenze di tutela attraverso un vincolo proporzionato rispetto alla situazione dell’immobile ”.
7 – Per le ragioni esposte l’appello va accolto solo in riferimento all’estensione del vincolo alla parte interna del fabbricato, dovendosi in tal senso riformare la sentenza impugnata ed accogliere il ricorso di primo, con conseguente parziale annullamento del provvedimento impugnato. Per il resto, deve trovare conferma la sentenza impugnata.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2019, n. 3110). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7.1 – Visto l’esito del giudizio e ad una valutazione complessiva della controversia le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello nei limiti di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie negli stessi limiti il ricorso di primo grado, confermando per il resto la sentenza impugnata.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO