TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/07/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1941/2025 Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. TAMARA LORENZI Parte_1
e
, con l'Avv. TAMARA LORENZI Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La SI.ra e il SI. , premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio religioso in -L (TN), in data 16.01.1999, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al N.1, P. 2,
S. A, anno 1999, in costanza del quale sono nati i figli , il 24.08.2003, ed Per_1 Per_
, in data 27.01.2005, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Le parti, con ricorso depositato il 23.04.2025, esponevano il venir meno dell'affectio coniugalis e la cessazione della loro convivenza dal 2023 e, pertanto, chiedevano a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa sita in 38040 -L (TN) in Via Sottolona n. 9, per l'effetto della pattuizione di cui al p.to 3 del presente atto, rimarrà in proprietà ed uso esclusivo della IG.ra , ove manterrà residenza anagrafica;
Parte_1
3) Il IG. cede la propria quota di proprietà dell'immobile Parte_2 familiare, sito in 38040 -L (TN) in Via Sottolona n. 9 alla IG.ra che accetta, divenendo quindi proprietaria ed utilizzatore in Parte_1 via esclusiva. La presente cessione, formalizzata nel presente procedimento di separazione, secondo le prescrizioni di legge di seguito indicate ai fini dell'intavolazione e senza corresponsione di prezzo, costituisce accordo indispensabile e funzionale ad una risoluzione in via definitiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi. La casa familiare rimarrà in ogni caso utilizzata in via esclusiva alla IG. , con gli arredi e corredi ivi esistenti anche Parte_1 prima dell'ultimazione del procedimento di intavolazione della presente pattuizione;
4) Il pagamento della rata del mutuo contratto con la Cassa Rurale di Lavis e Valle di Cembra – ora Banca per il Trentino Alto Adige, per l'acquisto e ristrutturazione della casa familiare, ammontante ad oggi ad Euro 760,00 mensili, che incrementeranno ad Euro 860,00 mensili successivamente al 2025, sarà a carico per intero, a partire dal gennaio 2024, della IG.ra , Parte_1 impegnandosi quest'ultima a manlevare il IG. da qualsivoglia Parte_2 richiesta di pagamento dovesse allo stesso pervenire per tale titolo da parte dell'Istituto Bancario.
5) In caso di vendita volontaria a terzi dell'immobile ex familiare da parte della IG.ra dopo che la stessa ne sarà divenuta proprietaria per l'intero, Parte_1 non necessitata da situazioni di salute e/o da gravi problematiche economiche non risolvibili in altro modo, escludendosi in ogni caso l'operatività di detta pattuizione, in caso di vendita coattiva e/o indotta dall'Istituto Bancario mutuante, la stessa provvederà a corrispondere ai figli l'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila) ciascuno;
6) La IG.ra ed il IG. prestano reciprocamente il consento al Parte_1 Pt_2 rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
7) Il veicolo Citroen Berlingo tg. CT532ZM, già di proprietà della IG.ra
, rimane in proprietà esclusiva alla stessa;
Parte_1
Pag. 2 di 4 8) Il veicolo Citroen C4 Picasso tg. EY912ZW di proprietà del IG. Pt_2
viene dallo stesso ceduto per effetto della presente separazione a titolo
[...] gratuito alla IG.ra che ne diverrà quindi proprietaria ed Parte_1 utilizzatrice in via esclusiva;
9) La IG.ra ed il IG. si dichiarano Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti senza attribuzioni dell'uno a favore dell'altra e viceversa, a titolo di mantenimento nonché per questioni economico- patrimoniali, all'esito positivo del presente accordo di cessione immobiliare di cui al p.to 3 del presente atto. Il Presidente del Tribunale con provvedimento del 29.04.2025 fissava la comparizione delle parti all'udienza del 02.07.2025. All'udienza 02.07.2025, alla presenza del Cancelliere Esperto, il SI. Pt_2
, nato a [...], il [...], cod. fisc. ,
[...] C.F._1 trasferiva alla SI.ra , nata a [...], il Parte_1
09/05/1975, cod. fisc. , il diritto di proprietà, che veniva C.F._2 accettato dalla stessa, della quota di 1/2 dell'immobile in C.C. -L – distretto Trento, identificato tavolarmente in p.ed. 347 in P.T. 688, composta da appartamento e garage nonché orto di pertinenza p.f. 1980 in P.T. 139 nella consistenza, parti comuni, consortalità, diritti e servitù risultanti dal Libro Fondiario. Le parti concordavano altresì che il trasferimento della casa familiare costituiva accordo funzionale per la risoluzione definitiva dei loro rapporti economici e patrimoniali. La SI.ra e il SI. dichiaravano di Parte_1 Parte_2 non volersi conciliare ed insistevano per l'accoglimento del ricorso di separazione consensuale alle condizioni in esso indicate, che venivano lette e sottoscritte e considerate parte integrante del verbale d'udienza. Il procuratore delle parti insisteva per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento. In merito all'accordo di trasferimento immobiliare le SS.UU. della Cassazione
(CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del tale negozio in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole di riconoscimento, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento della separazione, rinvenendo ivi la propria causa.
Pag. 3 di 4 Nulla osta quindi alla ricezione delle conclusioni congiuntamente presentate, compreso il trasferimento immobiliare avvenuto mediante atto di cessione sottoscritto alla presenza del Cancelliere Esperto. Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse. Il Tribunale, dato atto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge,
P.Q.M
visti gli artt.158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, Così deciso in Trento, nella camera di conIGlio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1941/2025 Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. TAMARA LORENZI Parte_1
e
, con l'Avv. TAMARA LORENZI Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La SI.ra e il SI. , premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio religioso in -L (TN), in data 16.01.1999, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al N.1, P. 2,
S. A, anno 1999, in costanza del quale sono nati i figli , il 24.08.2003, ed Per_1 Per_
, in data 27.01.2005, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Le parti, con ricorso depositato il 23.04.2025, esponevano il venir meno dell'affectio coniugalis e la cessazione della loro convivenza dal 2023 e, pertanto, chiedevano a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa sita in 38040 -L (TN) in Via Sottolona n. 9, per l'effetto della pattuizione di cui al p.to 3 del presente atto, rimarrà in proprietà ed uso esclusivo della IG.ra , ove manterrà residenza anagrafica;
Parte_1
3) Il IG. cede la propria quota di proprietà dell'immobile Parte_2 familiare, sito in 38040 -L (TN) in Via Sottolona n. 9 alla IG.ra che accetta, divenendo quindi proprietaria ed utilizzatore in Parte_1 via esclusiva. La presente cessione, formalizzata nel presente procedimento di separazione, secondo le prescrizioni di legge di seguito indicate ai fini dell'intavolazione e senza corresponsione di prezzo, costituisce accordo indispensabile e funzionale ad una risoluzione in via definitiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi. La casa familiare rimarrà in ogni caso utilizzata in via esclusiva alla IG. , con gli arredi e corredi ivi esistenti anche Parte_1 prima dell'ultimazione del procedimento di intavolazione della presente pattuizione;
4) Il pagamento della rata del mutuo contratto con la Cassa Rurale di Lavis e Valle di Cembra – ora Banca per il Trentino Alto Adige, per l'acquisto e ristrutturazione della casa familiare, ammontante ad oggi ad Euro 760,00 mensili, che incrementeranno ad Euro 860,00 mensili successivamente al 2025, sarà a carico per intero, a partire dal gennaio 2024, della IG.ra , Parte_1 impegnandosi quest'ultima a manlevare il IG. da qualsivoglia Parte_2 richiesta di pagamento dovesse allo stesso pervenire per tale titolo da parte dell'Istituto Bancario.
5) In caso di vendita volontaria a terzi dell'immobile ex familiare da parte della IG.ra dopo che la stessa ne sarà divenuta proprietaria per l'intero, Parte_1 non necessitata da situazioni di salute e/o da gravi problematiche economiche non risolvibili in altro modo, escludendosi in ogni caso l'operatività di detta pattuizione, in caso di vendita coattiva e/o indotta dall'Istituto Bancario mutuante, la stessa provvederà a corrispondere ai figli l'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila) ciascuno;
6) La IG.ra ed il IG. prestano reciprocamente il consento al Parte_1 Pt_2 rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
7) Il veicolo Citroen Berlingo tg. CT532ZM, già di proprietà della IG.ra
, rimane in proprietà esclusiva alla stessa;
Parte_1
Pag. 2 di 4 8) Il veicolo Citroen C4 Picasso tg. EY912ZW di proprietà del IG. Pt_2
viene dallo stesso ceduto per effetto della presente separazione a titolo
[...] gratuito alla IG.ra che ne diverrà quindi proprietaria ed Parte_1 utilizzatrice in via esclusiva;
9) La IG.ra ed il IG. si dichiarano Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti senza attribuzioni dell'uno a favore dell'altra e viceversa, a titolo di mantenimento nonché per questioni economico- patrimoniali, all'esito positivo del presente accordo di cessione immobiliare di cui al p.to 3 del presente atto. Il Presidente del Tribunale con provvedimento del 29.04.2025 fissava la comparizione delle parti all'udienza del 02.07.2025. All'udienza 02.07.2025, alla presenza del Cancelliere Esperto, il SI. Pt_2
, nato a [...], il [...], cod. fisc. ,
[...] C.F._1 trasferiva alla SI.ra , nata a [...], il Parte_1
09/05/1975, cod. fisc. , il diritto di proprietà, che veniva C.F._2 accettato dalla stessa, della quota di 1/2 dell'immobile in C.C. -L – distretto Trento, identificato tavolarmente in p.ed. 347 in P.T. 688, composta da appartamento e garage nonché orto di pertinenza p.f. 1980 in P.T. 139 nella consistenza, parti comuni, consortalità, diritti e servitù risultanti dal Libro Fondiario. Le parti concordavano altresì che il trasferimento della casa familiare costituiva accordo funzionale per la risoluzione definitiva dei loro rapporti economici e patrimoniali. La SI.ra e il SI. dichiaravano di Parte_1 Parte_2 non volersi conciliare ed insistevano per l'accoglimento del ricorso di separazione consensuale alle condizioni in esso indicate, che venivano lette e sottoscritte e considerate parte integrante del verbale d'udienza. Il procuratore delle parti insisteva per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento. In merito all'accordo di trasferimento immobiliare le SS.UU. della Cassazione
(CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del tale negozio in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole di riconoscimento, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento della separazione, rinvenendo ivi la propria causa.
Pag. 3 di 4 Nulla osta quindi alla ricezione delle conclusioni congiuntamente presentate, compreso il trasferimento immobiliare avvenuto mediante atto di cessione sottoscritto alla presenza del Cancelliere Esperto. Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse. Il Tribunale, dato atto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge,
P.Q.M
visti gli artt.158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, Così deciso in Trento, nella camera di conIGlio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4