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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/09/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1291 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. D'AMICO IVANA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 01/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei benefici di cui in oggetto.
Stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, senza depositare le controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso di prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1
sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono troppo generiche.
La parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico della ricorrente, abbia raggiunto conclusioni che reputa non condivisibili.
La ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare.
In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato.
La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare, etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del
CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il
CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Invero, a supporto delle proprie argomentazioni parte ricorrente allega al ricorso introduttivo la relazione del proprio CTP, dott. , in seno alla quale è Persona_1
riportato il medesimo risultato delle scale BADL e IADL già evidenziato dal CTU nominato nel giudizio ATP.
Peraltro, pur avendo il precitato consulente di parte contestato la valutazione relativa al grave decadimento cognitivo e fisico che affliggerebbe la ricorrente, nessuna documentazione, stante la sua assenza nel fascicolo Atp, è stata successivamente offerta e allegata.
i deve quindi ritenere che i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso siano generici, in quanto il CTU, nell'operare il proprio apprezzamento, ha tenuto conto di ogni circostanza rilevante.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art.445-bis cpc. comma 6°.
2 Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L.
269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso
- Spese di lite irripetibili;
Trapani, 08/09/25
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1291 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. D'AMICO IVANA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 01/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei benefici di cui in oggetto.
Stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, senza depositare le controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso di prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1
sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono troppo generiche.
La parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico della ricorrente, abbia raggiunto conclusioni che reputa non condivisibili.
La ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare.
In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato.
La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare, etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del
CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il
CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Invero, a supporto delle proprie argomentazioni parte ricorrente allega al ricorso introduttivo la relazione del proprio CTP, dott. , in seno alla quale è Persona_1
riportato il medesimo risultato delle scale BADL e IADL già evidenziato dal CTU nominato nel giudizio ATP.
Peraltro, pur avendo il precitato consulente di parte contestato la valutazione relativa al grave decadimento cognitivo e fisico che affliggerebbe la ricorrente, nessuna documentazione, stante la sua assenza nel fascicolo Atp, è stata successivamente offerta e allegata.
i deve quindi ritenere che i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso siano generici, in quanto il CTU, nell'operare il proprio apprezzamento, ha tenuto conto di ogni circostanza rilevante.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art.445-bis cpc. comma 6°.
2 Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L.
269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso
- Spese di lite irripetibili;
Trapani, 08/09/25
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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