Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3501 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 06.05.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 6356/2024 avente ad oggetto: impugnativa di preavviso di fermo amministrativo ed avvisi di addebito;
TRA
(C.F.: ) in pers. del l.r.p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 13, presso lo studio legale dell'avv. Claps Carlo che la rappresenta e difende,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Nicola Fornelli 16/b presso lo studio dell'avv. Maria Noel Ramundo che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
1
PER LA RICORRENTE: previa sospensiva, dichiarare la illegittimità e la nullità del preavviso di fermo impugnato in quanto avente ad oggetto un bene strumentale all'attività di impresa;
dichiarare la nullità, inefficacia e la inammissibilità dei titoli esecutivi di cui al preavviso di fermo e degli avvisi di addebito;
in subordine, ridurre il credito, secondo quanto ritenuto in giustizia;
con vittoria delle spese legali, con distrazione;
PER L' : rigettare il ricorso, con vittoria di spese;
CP_3
PER L dichiarare il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva;
rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite;
in subordine, compensare le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.03.2024, la impugnava il Parte_1 preavviso di fermo amministrativo n. 07180202400018601000, notificato il 12.02.2024, sul veicolo Honda targato EZ35165, minacciato in caso di mancato pagamento della somma di €
19.993,49.
Deduceva che il suddetto preavviso di fermo era riferito ai seguenti avvisi di addebito:
n. 37120220014515211000; 37120220014552310000; 07120220175452730000;
37120230000100186000 e 37120230000449445000;
Eccepiva l'illegittimità del fermo amministrativo sul bene mobile registrato, in quanto strumentale all'attività d'impresa, ai sensi del comma 2 dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973.
Lamentava l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito e l'intervenuta decadenza per notifica tardiva nonché per tardiva iscrizione nei ruoli esattoriali dei crediti degli enti previdenziali.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del CP_ lavoro, l' e l' per chiedere, previa sospensiva, la illegittimità Controparte_2
e la nullità del preavviso di fermo impugnato in quanto avente ad oggetto un bene strumentale all'attività di impresa svolta dalla ricorrente;
dichiarare la nullità, inefficacia e la inammissibilità dei titoli esecutivi, di cui al preavviso di fermo e delle cartelle e avvisi di addebito ivi indicate in particolare per decadenza, prescrizione del diritto alla esazione, per l'omessa e/o irregolare ed illegittima notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali;
in subordine, ridurre il presunto credito previdenziale, secondo quanto ritenuto in giustizia;
condannare i resistenti in solido alle spese legali, con distrazione;
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si Controparte_2 costituiva tempestivamente in giudizio ed, in via preliminare, chiedeva di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle eccezioni che riguardano l'esclusiva competenza dell'ente impositore.
2 Nel merito, contestava l'eccezione sollevata dalla ricorrente circa il carattere strumentale del bene oggetto dell'atto di preavviso di fermo amministrativo, in quanto nel caso di specie, la società ricorrente, svolgendo attività di "stampa, tipografia, litografia e serigrafia" , non aveva dimostrato l'indispensabilità dell'utilizzo del bene rispetto all'attività svolta dalla società.
Alla prima udienza, rigettata la richiesta di sospensiva, la ricorrente veniva autorizzata CP_ alla rinotifica del ricorso introduttivo all' presso gli indirizzi PEC previsti dal 08.03.2024;
e precisava che l'impugnativa oggetto del ricorso presente era limitata agli avvisi di addebito CP_ dell' non essendo in contestazione la cartella di pagamento per crediti CP_4
CP_ Quindi, anche l' si costituiva tempestivamente in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, allegando alla propria memoria le rispettive notifiche effettuate alla ricorrente a mezzo PEC degli avvisi di addebito cui l'atto di preavviso di fermo amministrativo si riferisce.
La causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 06.05.2025 al fine di permettere alla ricorrente di depositare l'istanza di rateizzazione dedotta in giudizio.
La predetta udienza veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; acquisita la documentazione prodotta, lette le note e preso atto che non veniva documentata l'istanza di rateizzazione dedotta, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Per quanto attiene alle contestazioni sollevate relativamente agli avvisi di addebito CP_ prodromici, richiamati nel preavviso di fermo, dalla documentazione prodotta dall' questi risultano essere stati correttamente notificati a mezzo pec all'opponente.
Precisamente, l'avviso di addebito n. 37120220014515211000 è stato notificato il
20.11.2022; il n. 37120220014552310000 è stato notificato il 20.11.2022; il n.
37120230000100186000 è stato notificato il 14.01.2023; il n. 37120230000449445000 è stato notificato il 13.02.2023. CP_ Essendosi cristallizzato, dunque, il credito dell' portato negli avvisi di addebito, sono inammissibili le censure di decadenza e di merito.
Residua, tuttavia, l'esame dell'eccezione di successiva prescrizione quinquennale del credito previdenziale sino alla notifica dell'atto impugnato in questa sede.
Ebbene, nella specie, i termini prescrizionali sono stati tempestivamente interrotti dall' con la notifica del 12.02.2024 dell'atto di comunicazione di preavviso di fermo CP_5 amministrativo alla ricorrente, nella parte cui erano richiamati gli avvisi di addebito di cui supra.
Pertanto, non è maturata la prescrizione del credito previdenziale.
3 3. Parimenti, non è meritevole di accoglimento la contestazione in riferimento al carattere strumentale del bene oggetto di preavviso di fermo amministrativo, in quanto non provato.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Il giudicante sul punto evidenzia come il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente sia da considerarsi soddisfatto allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa;
in modo che il fermo amministrativo del bene mobile registrato non debba pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
La prova della strumentalità del bene grava, ovviamente, sul contribuente che deve produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività di impresa.
Nel caso di specie, la società ricorrente svolge “attività di fotocopie in bianco e nero ed a colori, copie eliografiche, fotocopie su carta ecc.”, come da visura camerale allegata, mentre il bene oggetto del preavviso di fermo amministrativo è un motociclo Honda tg.
EZ35165.
Orbene, la società ricorrente si è limitata a produrre la lista inventariale dove risulta il predetto motoveicolo tra i beni oggetto di ammortamento e il libretto di circolazione dove si evince che ne è proprietaria, non dimostrando, però, l'effettiva strumentalità del bene in relazione alla sua attività svolta.
Il motociclo, per essere considerato strumentale, sarebbe dovuto rientrare nei beni essenziali allo svolgimento dell'attività d'impresa o professionale, intendendo come tali quelli indispensabili all'esercizio dell'attività, posto che in assenza di questi, l'attività non si sarebbe potuta esercitare (in tal senso, Cassazione ord. n. 31031/2018).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
4. La complessità e la particolarità della questione costituiscono gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata, in favore di ciascuna parte resistente costituita, in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come
4 aggiornato ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva effettivamente svolta e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna la ricorrente al pagamento della rimanente parte, liquidata in € 800,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 07.5.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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