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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/04/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 19-1/2024 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott. Claudio Michelucci Presidente
Dott.ssa Antonietta Sacco Giudice
Dott.ssa Caterina Sinico Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 19-1/2024 R.G.P.U. per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso da
C.F./P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese Parte_1
di Treviso-Belluno: ), con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, P.IVA_1 avente capitale SOle di € 200.000,00, in persona del Consigliere Delegato Dr. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Piacentini in forza di procura in calce al
[...]
ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in 20124 Milano (MI), Via San
Gregorio n. 49, non in proprio, ma quale procuratrice di Controparte_2
in virtù di procura speciale del 03.08.2018 a rogito Notaio Dr. rep. n. Persona_1
53007, racc. n. 39257 (All.to A), con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, avente capitale SOle di € 10.000,00, C.F./P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno , in persona del proprio legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_3
Treviso-Belluno e per esso del procuratore;
P.IVA_3 Persona_2
ricorrente nei confronti di TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
FR DI (C.F./P.IVA ), con sede legale in Controparte_4 P.IVA_4
28026 Omegna (VB), Frazione Crusinallo, Via F.lli Cairoli n. 11, in persona del socio accomandatario IG.ra , C.F. ; CP_4 CodiceFiscale_1
società debitrice
e di
(C.F.: ), deceduta in data 26/9/2020, e, per CP_4 CodiceFiscale_2
essa, in qualità di eredi, (C.F. ), residente in _5 CodiceFiscale_3
Omegna (VB), Via Zanoia n. 3, e (C.F. ), _6 CodiceFiscale_4
residente in [...]; SO AC
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Verbania, premessi gli accertamenti di legge, voglia dichiarare la liquidazione giudiziale della società Controparte_7
C.F./P.IVA con sede legale in 28026 Omegna (VB), Frazione
[...] P.IVA_4
Crusinallo, Via F.lli Cairoli n. 11, con tutte le conseguenze di legge;
nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Verbania non ritenesse sufficienti gli elementi dedotti e prodotti per l'accoglimento della superiore istanza di liquidazione giudiziale, formula rispettosa istanza affinché l'Ill.mo Tribunale Controparte_2
di Verbania voglia convocare il creditore istante per chiarimenti in merito ed eventuale integrazione di documenti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 27 maggio 2024, Parte_1 ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
Controparte_7
Fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la società debitrice in forza della notifica a quest'ultima del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta a cura del ricorrente, in data 20 giugno 2024, ai sensi dell'art. 40, comma 8, secondo periodo,
C.C.I.I., nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41, comma 2, C.C.I.I.,
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Procedure Concorsuali
essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato il 15 luglio 2024.
Quanto alla SO AC , invece, già nel corpo del proprio CP_4
ricorso parte creditrice ha dato atto del decesso della stessa in data 26 settembre 2020, come risultante dal certificato di morte allegato al ricorso, precisando che “Dalla visura CCIAA estratta in data 27.05.2024 (doc. n. 5), risulta essere ancora attiva la società debitrice
[...] con l'indicazione dell'unico socio accomandatario nella persona Controparte_7
della IG.ra ; CP_4
17. Non è stata dunque ricostruita da parte dei soci accomandanti superstiti IGg.re _5
, C.F. , residente in [...], e
[...] CodiceFiscale_3 _6
, C.F. , residente in [...], la
[...] CodiceFiscale_4
compagine SOle come previsto ex lege entro i 6 mesi dalla morte dell'unico socio accomandatario;
18. Altresì, la società non è stata posta in liquidazione né è stata cancellata dal Registro delle Imprese”. Per tali ragioni, l'odierna ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza alla SO AC . CP_4
Tuttavia, all'udienza del 15 luglio 2024, il Giudice designato ha rilevato l'omessa notificazione del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza nei confronti degli eredi della SO AC , quali “natural[i] contraddittor[i] della CP_4
parte istante con riferimento a una domanda che, per essere diretta alla pronuncia di fallimento dell'imprenditore defunto, è idonea a spiegare effetto nei confronti del successore di questo” (Cass. ord. n. 7604/2023), rinviando – conseguentemente – l'udienza al 30 settembre 2024.
In data 24 settembre 2024, la ricorrente ha depositato prova della notificazione eseguita nei confronti dell'erede , perfezionatasi in data 8 agosto 2024. Viceversa, _6
la notificazione nei confronti si è perfezionata soltanto in data 29 _5
settembre 2024 e, dunque, in violazione del termine (ex art. 41, comma 2, C.C.I.) di giorni
15 prima dell'udienza fissata per il 30 settembre 2024. Proprio in ragione della necessità di
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Procedure Concorsuali
garantire il rispetto del predetto termine, l'udienza di comparizione delle parti è stata – pertanto – rinviata, dapprima, al 15 novembre 2024 e, in ultimo, al 24 gennaio 2025.
All'udienza del 24 gennaio 2025, il procuratore della ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di
, per l'effetto, del socio accomandatario Controparte_7 CP_4
.
[...]
La competenza territoriale.
Sussistono, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 C.C.I.I. (D.Lvo 14/2019 e s.m.i.), la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale in Omegna (VB), Frazione Crusinallo, Via F.lli Cairoli n. 11, 28026.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., come risulta da visura camerale in atti, avente per oggetto SOle, senza pretesa di esaustività, quale attività prevalente l'“esecuzione di lavori di carpenteria metallica in genere”, ecc.
Quanto al superamento delle soglie previste dalla legge necessario ai fini dell'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, occorre dare atto che, all'esito dell'istruttoria effettuata d'ufficio, risulta che non sono state presentate le dichiarazioni dei redditi riferite agli anni di imposta 2023-2022-2021. A ciò si aggiunga che dalla documentazione in atti emergono debiti contributivi e tributari scaduti, non pagati ed iscritti a ruolo per € 762.940,76, cui va aggiunto il credito vantato dalla ricorrente (pari a
€ 260.712,56, oltre interessi e spese).
In ogni caso, la società debitrice si è sottratta al contraddittorio e, dunque, ha omesso di dimostrare la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d),
C.C.I.I., risultando, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.
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Procedure Concorsuali
La legittimazione attiva del ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c.
C.C.I.I.
Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente ex art. 37 C.C.I.I., per come dettagliatamente esposto nel ricorso e debitamente documentato: infatti, vanta Parte_1
nei confronti della società debitrice un credito portato mutuo garantito da ipoteca (stipulato in data 8/2/2006, a rogito Notaio dott. , n. rep. 185051 – n. racc. 22907). Persona_3
Inoltre, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, dal momento che, oltre al credito precettato di € 260.712,56 (oltre interessi e spese) dell'odierna ricorrente, emergono debiti contributivi e tributari scaduti, non pagati ed iscritti a ruolo per € 762.940,76.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (si veda da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29913 del
20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio SOle vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”). L'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di “normalità”, ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
l'inesistenza di liquidità; il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo, ecc.
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Procedure Concorsuali
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121
C.C.I.I., come risulta desumibile in concreto:
- dalla presenza di ingentissimi debiti erariali e previdenziali, scaduti, non pagati e non rateizzati;
- dalla circostanza che, nonostante la società risulti formalmente attiva, l'unica SO AC è deceduta in data 26/9/2020 (v. certificato di morte depositato dalla ricorrente il 27/5/2024) – decesso di cui non si è dato atto nel R.I. – e non è stata ricostituita la pluralità dei soci nei sei mesi successivi (v. visura camerale in atti).
Alla luce di tali elementi univoci e concreti, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge, infatti, come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 C.C.I.I., designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 C.C.I.I. e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(C.F./P.IVA , con sede legale in 28026 Omegna Controparte_7 P.IVA_4
(VB), Frazione Crusinallo, Via F.lli Cairoli n. 11, nonché della SO AC
(C.F.: ); CP_4 CodiceFiscale_5
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Sinico;
3. NOMINA Curatore la dott.ssa , soggetto che ha i requisiti di cui agli artt. Persona_4
356, 358 e 2, comma 1, lett. n) C.C.I.I.;
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Procedure Concorsuali
4. ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri SOli, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 9/7/2025 ore 10:45;
6. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 C.C.I.I.;
7. ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.I.;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp.att.c.p.c.:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e s.m.i.;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193
C.C.I.I.;
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Procedure Concorsuali
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
11. ORDINA ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12. DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, C.C.I.I. all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Caterina Sinico Claudio Michelucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott. Claudio Michelucci Presidente
Dott.ssa Antonietta Sacco Giudice
Dott.ssa Caterina Sinico Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 19-1/2024 R.G.P.U. per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso da
C.F./P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese Parte_1
di Treviso-Belluno: ), con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, P.IVA_1 avente capitale SOle di € 200.000,00, in persona del Consigliere Delegato Dr. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Piacentini in forza di procura in calce al
[...]
ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in 20124 Milano (MI), Via San
Gregorio n. 49, non in proprio, ma quale procuratrice di Controparte_2
in virtù di procura speciale del 03.08.2018 a rogito Notaio Dr. rep. n. Persona_1
53007, racc. n. 39257 (All.to A), con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, avente capitale SOle di € 10.000,00, C.F./P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno , in persona del proprio legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_3
Treviso-Belluno e per esso del procuratore;
P.IVA_3 Persona_2
ricorrente nei confronti di TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
FR DI (C.F./P.IVA ), con sede legale in Controparte_4 P.IVA_4
28026 Omegna (VB), Frazione Crusinallo, Via F.lli Cairoli n. 11, in persona del socio accomandatario IG.ra , C.F. ; CP_4 CodiceFiscale_1
società debitrice
e di
(C.F.: ), deceduta in data 26/9/2020, e, per CP_4 CodiceFiscale_2
essa, in qualità di eredi, (C.F. ), residente in _5 CodiceFiscale_3
Omegna (VB), Via Zanoia n. 3, e (C.F. ), _6 CodiceFiscale_4
residente in [...]; SO AC
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Verbania, premessi gli accertamenti di legge, voglia dichiarare la liquidazione giudiziale della società Controparte_7
C.F./P.IVA con sede legale in 28026 Omegna (VB), Frazione
[...] P.IVA_4
Crusinallo, Via F.lli Cairoli n. 11, con tutte le conseguenze di legge;
nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Verbania non ritenesse sufficienti gli elementi dedotti e prodotti per l'accoglimento della superiore istanza di liquidazione giudiziale, formula rispettosa istanza affinché l'Ill.mo Tribunale Controparte_2
di Verbania voglia convocare il creditore istante per chiarimenti in merito ed eventuale integrazione di documenti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 27 maggio 2024, Parte_1 ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
Controparte_7
Fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la società debitrice in forza della notifica a quest'ultima del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta a cura del ricorrente, in data 20 giugno 2024, ai sensi dell'art. 40, comma 8, secondo periodo,
C.C.I.I., nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41, comma 2, C.C.I.I.,
Pag. 2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato il 15 luglio 2024.
Quanto alla SO AC , invece, già nel corpo del proprio CP_4
ricorso parte creditrice ha dato atto del decesso della stessa in data 26 settembre 2020, come risultante dal certificato di morte allegato al ricorso, precisando che “Dalla visura CCIAA estratta in data 27.05.2024 (doc. n. 5), risulta essere ancora attiva la società debitrice
[...] con l'indicazione dell'unico socio accomandatario nella persona Controparte_7
della IG.ra ; CP_4
17. Non è stata dunque ricostruita da parte dei soci accomandanti superstiti IGg.re _5
, C.F. , residente in [...], e
[...] CodiceFiscale_3 _6
, C.F. , residente in [...], la
[...] CodiceFiscale_4
compagine SOle come previsto ex lege entro i 6 mesi dalla morte dell'unico socio accomandatario;
18. Altresì, la società non è stata posta in liquidazione né è stata cancellata dal Registro delle Imprese”. Per tali ragioni, l'odierna ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza alla SO AC . CP_4
Tuttavia, all'udienza del 15 luglio 2024, il Giudice designato ha rilevato l'omessa notificazione del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza nei confronti degli eredi della SO AC , quali “natural[i] contraddittor[i] della CP_4
parte istante con riferimento a una domanda che, per essere diretta alla pronuncia di fallimento dell'imprenditore defunto, è idonea a spiegare effetto nei confronti del successore di questo” (Cass. ord. n. 7604/2023), rinviando – conseguentemente – l'udienza al 30 settembre 2024.
In data 24 settembre 2024, la ricorrente ha depositato prova della notificazione eseguita nei confronti dell'erede , perfezionatasi in data 8 agosto 2024. Viceversa, _6
la notificazione nei confronti si è perfezionata soltanto in data 29 _5
settembre 2024 e, dunque, in violazione del termine (ex art. 41, comma 2, C.C.I.) di giorni
15 prima dell'udienza fissata per il 30 settembre 2024. Proprio in ragione della necessità di
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Procedure Concorsuali
garantire il rispetto del predetto termine, l'udienza di comparizione delle parti è stata – pertanto – rinviata, dapprima, al 15 novembre 2024 e, in ultimo, al 24 gennaio 2025.
All'udienza del 24 gennaio 2025, il procuratore della ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di
, per l'effetto, del socio accomandatario Controparte_7 CP_4
.
[...]
La competenza territoriale.
Sussistono, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 C.C.I.I. (D.Lvo 14/2019 e s.m.i.), la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale in Omegna (VB), Frazione Crusinallo, Via F.lli Cairoli n. 11, 28026.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., come risulta da visura camerale in atti, avente per oggetto SOle, senza pretesa di esaustività, quale attività prevalente l'“esecuzione di lavori di carpenteria metallica in genere”, ecc.
Quanto al superamento delle soglie previste dalla legge necessario ai fini dell'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, occorre dare atto che, all'esito dell'istruttoria effettuata d'ufficio, risulta che non sono state presentate le dichiarazioni dei redditi riferite agli anni di imposta 2023-2022-2021. A ciò si aggiunga che dalla documentazione in atti emergono debiti contributivi e tributari scaduti, non pagati ed iscritti a ruolo per € 762.940,76, cui va aggiunto il credito vantato dalla ricorrente (pari a
€ 260.712,56, oltre interessi e spese).
In ogni caso, la società debitrice si è sottratta al contraddittorio e, dunque, ha omesso di dimostrare la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d),
C.C.I.I., risultando, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.
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Procedure Concorsuali
La legittimazione attiva del ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c.
C.C.I.I.
Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente ex art. 37 C.C.I.I., per come dettagliatamente esposto nel ricorso e debitamente documentato: infatti, vanta Parte_1
nei confronti della società debitrice un credito portato mutuo garantito da ipoteca (stipulato in data 8/2/2006, a rogito Notaio dott. , n. rep. 185051 – n. racc. 22907). Persona_3
Inoltre, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, dal momento che, oltre al credito precettato di € 260.712,56 (oltre interessi e spese) dell'odierna ricorrente, emergono debiti contributivi e tributari scaduti, non pagati ed iscritti a ruolo per € 762.940,76.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (si veda da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29913 del
20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio SOle vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”). L'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di “normalità”, ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
l'inesistenza di liquidità; il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo, ecc.
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Procedure Concorsuali
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121
C.C.I.I., come risulta desumibile in concreto:
- dalla presenza di ingentissimi debiti erariali e previdenziali, scaduti, non pagati e non rateizzati;
- dalla circostanza che, nonostante la società risulti formalmente attiva, l'unica SO AC è deceduta in data 26/9/2020 (v. certificato di morte depositato dalla ricorrente il 27/5/2024) – decesso di cui non si è dato atto nel R.I. – e non è stata ricostituita la pluralità dei soci nei sei mesi successivi (v. visura camerale in atti).
Alla luce di tali elementi univoci e concreti, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge, infatti, come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 C.C.I.I., designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 C.C.I.I. e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(C.F./P.IVA , con sede legale in 28026 Omegna Controparte_7 P.IVA_4
(VB), Frazione Crusinallo, Via F.lli Cairoli n. 11, nonché della SO AC
(C.F.: ); CP_4 CodiceFiscale_5
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Sinico;
3. NOMINA Curatore la dott.ssa , soggetto che ha i requisiti di cui agli artt. Persona_4
356, 358 e 2, comma 1, lett. n) C.C.I.I.;
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4. ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri SOli, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 9/7/2025 ore 10:45;
6. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 C.C.I.I.;
7. ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.I.;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp.att.c.p.c.:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e s.m.i.;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193
C.C.I.I.;
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10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
11. ORDINA ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12. DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, C.C.I.I. all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Caterina Sinico Claudio Michelucci
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