Decreto cautelare 24 marzo 2022
Sentenza breve 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 24/03/2022, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/03/2022
N. 00151/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00329/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2022, proposto da
I.C.M. S.r.l. Unipersonale, Angelo Marrella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Millefiori, Giovanni Giacomo Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Millefiori in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
nei confronti
Risto & Disco S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'Ordinanza n. 90 del 16.03.2022 a firma del Dirigente del Settore 3 Sviluppo del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente, SUE - Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Gallipoli, recante ad oggetto: “A0500 - Ordinanza di sgombero delle strutture stagionali in pubblico esercizio ubicato in area identificata in Catasto al fg. 25 p.lla 221”, nonché di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali ed in particolare, ove occorra, la nota prot. n. 0010127/PM del 09.02.2022 nella stessa richiamata;
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA
del diritto dei ricorrenti al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 - ex art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii. - delle strutture presenti sull'area interessata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che le censure dedotte dalla parte ricorrente necessitano di adeguato approfondimento in sede collegiale e che appare pertanto opportuno pervenire re adhuc integra alla decisione sull’istanza cautelare, atteso che l’esecuzione dell’impugnato provvedimento nelle more pregiudicherebbe definitivamente la pretesa azionata.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare monocratica e, per l’effetto, sospende interinalmente l’efficacia dell’impugnato provvedimento.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 aprile 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 24 marzo 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO