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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3774/2014
Il Giudice, all'esito della Camera di ConSIlio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 13.03.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 10726 del R.G. dell'anno 2022, all'esito della discussione orale nell'udienza del 13.03.2025 vertente t r a in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], con sede in Milano al C.so Bueno Aires n.77 codice fiscale , P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Salerno alla via G.A.Aurofino n.12 presso lo studio dell' Avv. Luca De Ciuceis che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
- attrice -
e nata il [...] Voznesensk e residente a [...]
F. TR n 6 cf rappresentata e difesa, in virtù di mandato conferito su foglio CodiceFiscale_1 separato, dall' avv. Gerardo Coralluzzo presso il cui studio elett.te dom.ta in Battipaglia Via Olevano 267;
- Convenuta – nonchè
(CF e PI in persona del lrpt rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. Giuseppe Sollazzo presso il quale elegge domicilio come da procura in atti;
- Terza chiamata - nonchè
., nata a [...] il [...] ed ivi residente in c.so S. Giovanni n.635 CF CP_3 [...]
, Amministratore di sostegno di nato a [...] il [...] e C.F._2 Controparte_4
pagina 1 di 20 residente in [...], rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in allegato al presente atto, dall'avv. Gerardo Coralluzzo e dom.ta presso il suo studio in Battipaglia (SA) via
Olevano n.267;
- Interveniente -
OGGETTO: proprietà / azione di rilascio / usucapione.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo e deduzioni a verbale nonché discussione orale nell'udienza odierna da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 per vedere accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la detenzione sine titulo CP_1 dell'immobile di proprietà accertata della sito in Pontecagnano Faiano alla via Francesco TR Parte_1 gia' via ER CI, al piano terzo, numero interno 3 (tre), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto Fabbricati di Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella 557, subalterno 3, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25 posta in essere dalla SI.ra ; - per l'effetto, condannare la CP_1 medesima SI.ra al rilascio dell'immobile sito in in Pontecagnano Faiano alla via Francesco TR gia' via CP_1
ER CI, al piano terzo, numero interno 3 (tre), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto Fabbricati di Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella 557, subalterno 3,via Francesco
TR gia' via ER CI, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25 libero da cose e persone, in favore dell'attrice condannandola altresì a corrispondere dal mese di Aprile 2022 all'effettivo rilascio Parte_1
l'importo mensile a titolo di indennità di illegittima occupazione pari ad Euro 1000,00 (mille/00) o, comunque, la minore o maggiore somma che meglio emergerà in corso di giudizio o da liquidarsi anche in via equitativa secondo il prudente ed equo apprezzamento dell'Ill.mo Signor Giudice adìto”.
Adduceva a sostegno che:
- la Società di leasing, all'epoca " COMMERCIO E FINANZA S.p.A.", nell'esercizio della propria attività sociale, su scelta ed indicazione dell'Utilizzatore, con atto in data 7 febbraio 2002, repertorio n. 6682, raccolta n. 3475, a rogito del notaio registrato a Napoli il 27 febbraio 2002 al n. 4143/1V Persona_1
e trascritto a Salerno il 4 marzo 2002 ai nn. 7549/5691, ha acquistato gli Immobili di cui in seguito al solo fine di farli utilizzare direttamente all'originario utilizzatore “RI SE SR”;
- con scrittura in data 1 febbraio 2002 registrata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1, il 24 novembre 2006 al n. 1510 serie 3T, la Società di leasing e l'originario "FRIGO SERVICE Parte_3
S.r.l.", con sede in Pontecagnano (SA), codice fiscale , hanno stipulato i relativi contratti di P.IVA_4 locazione finanziaria (n. 2020638 - n. 2008711), che prevedevano la facoltà dell'Utilizzatore di acquistare gli
Immobili stessi, versando un corrispettivo prestabilito;
pagina 2 di 20 - in data 23 dicembre 2001 la "FRIGO SERVICE S.r.l." ha ceduto il diritto di riscatto dei due contratti di locazione finanziaria alla società "AZZURRO IMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE";
- la società "AZZURRO IMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE" ha esercitato il diritto di riscatto con dichiarazione in data 15 marzo 2018;
- con atto per notaio del 26 luglio 2016, repertorio n. 52672, raccolta n. 22249, registrato Persona_2 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 5, il 29 luglio 2016 al n. 11214/1T e trascritto a Napoli 1 il 5 agosto 2016 ai nn. 22492/17102 la società Controparte_5 con sede in Napoli si è fusa per incorporazione nella società " Controparte_6
; con atto per notaio dell'8 novembre 2017, repertorio n. 46294, raccolta n. 14108,
[...] Persona_3 registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Modena, il 9 novembre 2017 al n. 16278/1T la società
" con sede in Napoli si è fusa per incorporazione Controparte_6 nella società " ; Controparte_2
- con atto del 12 ottobre 2018 (Repertorio n. 139104 Raccolta n. 31127) dinanzi al Dott
[...]
Notaio in Napoli, la ha riscattato e dunque acquistato Per_4 Parte_1 dalla la piena proprietà dei seguenti immobili in Pontecagnano Faiano (SA) gia' oggetto di CP_2 locazione finanziaria:
A) nel fabbricato alla Via Francesco TR civico numero 6 (sei), già Via ER CI:
1) appartamento al piano secondo, numero interno 2 (due), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto Fabbricati di Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella 557, subalterno 2, , categoria A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25;
2) appartamento al piano terzo, numero interno 3 (tre), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto Fabbricati di Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella
557, subalterno 3, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25;
B) porzione di complesso immobiliare alla Via Francesco TR civici numeri 4 (quattro), 6 (sei) ed 8
(otto), composto da:
1) capannone prefabbricato sviluppantesi ai piani terra e primo con annesse area scoperta pertinenziale e tettoia,; riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pontecagnano Faiano, al foglio 6, particella 557, subalterno 6 (derivante dai subalterni 1 e 4, come da variazione n. 15707.1/2005 dell'1 luglio 2005), Via
Francesco TR ( gia'via ER CI ) n. 4, n. 6, n. 8, piano T-1, categoria D/8, rendita euro
8.605,20;
2) appartamento al piano primo, della consistenza catastale di vani 5,5 (cinque virgola cinque, riportato nel
Catasto Fabbricati di Pontecagnano Faiano, al foglio 6, particella 557, subalterno 5 (derivante dai subalterni
1 e 4, come da variazione n. 15707.1/2005 dell'1 luglio 2005), Via Francesco TR n. 6, n. 8, piano 1, categoria A/2, classe 6, vani 5,5, rendita euro 695,93. pagina 3 di 20 - ad oggi parte del complesso immobiliare e precisamente: appartamento al piano terzo, numero interno 3
(tre), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto Fabbricati di
Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella 557, subalterno 3,via Francesco TR gia' via ER CI, piano 3, interno 3, scala U, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25 risulta occupata senza titolo dalla SI.ra ; CP_1
- che i tributi collegati all'immobile in questioni sono sempre state corrisposte dalla societa' attrice;
- con racc. a/r del 28.3.2022 l'odierna attrice chiedeva alla SI.ra l'immediato rilascio, libero da CP_1 persone e cose, dell'immobile in questione, ma senza esito.
L'atto di citazione veniva ritualmente alla convenuta che si costituiva eccependo che: CP_1
- non corrisponderebbe al vero che la avrebbe esercitato il diritto di riscatto e Parte_4 quindi acquistato, in data 12.10.2018, dalla il compensio in quanto nulla aveva versato ai CP_2 soci della soc RI SE SR per la presunta cessione del diritto di riscatto, quindi Parte_5 trasferendo i beni dalla RI SE SR, di cui era socio anche il defunto , Parte_5 RS marito della convenuta, che non ha ricevuto mai la liquidazione della propria quota, al quale sono succeduti la moglie e la figlia, alla soc unipersonale arricchendone il patrimonio senza Parte_1 versare alcun corrispettivo. Con la predetta operazione si sarebbe consumato quindi un indebito arricchimento ovvero un arricchimento senza causa a danno di e la figlia CP_1 CP_7
eredi di titolare della quota del 14% di
[...] RS Parte_5
- che in dettaglio la soc . ha detenuto gli immobili al 2 e 3 piano siti in Controparte_8
Potecagnano Faiano frazione S. Antonio via Via TR n 6; La soc . , Controparte_8 con atto pubblico rep n 16660 del 18.10.1999 notaio dr , ha provveduto ad acquistare l'intero Per_6 fabbricato con corte precisamente: 1) Abitazione fogl 6 part 557 sub 2 cat A/2 consistenza 6,5 vani;
2)
Abitazione fogl 6 part 557 sub 3 cat A/2 consistenza 6,5 vani , 3) Abitazione fogl 6 part 557 sub 1 cat A/2 consistenza 5,5 vani ( attualmente detenuto dalla SI.ra e la figlia) ; 4) locale deposito d8 fgl 6 part CP_1
577 sub 4 tutti i predetti beni siti in Potecagnano Faiano Via Francesco TR al civico n 4-6-8; che il SI socio della è deceduto 2003, quindi la sua quota 4% transitava ai figli CP_8 Parte_5 [...]
e , , , CP_9 Controparte_4 RS CP_10 CP_3 Controparte_11 Parte_2
Co e alla che erano soci per trasformazione della soc da in CP_12 Per_7 Parte_6 Pt_5
Pa Co
quindi la SR è divenuta proprietaria dei suddetti beni acquistati dalla che (che ha RS contratto matrimonio, in data 10.11.2005, con SI.ra e dall'unione è nata CP_1 CP_7 nell'anno 2004 precedente al matrimonio), era socio nella on una quota del 14% (come si Parte_5 evince dalla visura camerale della;
che la soc in persona del lrpt stipulava Parte_5 Parte_5 locazione finanziaria contestualmente cedeva a garanzia i suddetti beni immobili alla BN Commercio e
Finanza Spa, riservandosi il diritto di riscatto;
che comunque non risulta agli atti che la predetta società pagina 4 di 20 avrebbe ceduto il suo diritto di riscatto, in data 23.12.2001, la soc RI SE SR relativo ai contratti n
2020638- 2998711 del 01.02.2002, che a sua volta avrebbe ceduto il diritto di riscatto, quindi prima della stipula dei suddetti contratti, alla soc che dalla suddetta ricostruzione è pacifico che i Parte_1 beni sono rimasti sempre nella disponibilità e proprietà della famiglia ed eredi. CP_8
- La SI.ra e la figlia , (nata a [...] il [...] e residente con la madre), CP_1 CP_7 hanno ereditato la quota del 14% detenuta dal marito nato a [...] il [...] e RS deceduto il 17.05.2009 residente a [...] dal 16.09.2002, dell'intero complesso immobiliare, che ad oggi è rimasto comune e indiviso;
- La SI.ra ha depositato denuncia di successione, in data 07.05.2010, a seguito del decesso del CP_1 marito (si allega copia); pertanto la SI.ra e la figlia sono stati chiamati RS CP_1 CP_7 all'eredità, che è stata accettata dalla SI. con la presentazione della denuncia di successione mentre la CP_1 figlia all'epoca della morte del padre minorenne, può accettarla entro dieci anni dal CP_7 compimento del 18 anno di età, relativamente ai seguenti beni: 1) Abitazione fogl 6 part 557 sub 2 cat A/2 consistenza 6,5 vani;
2) Abitazione fogl 6 part 557 sub 3 cat A/2 consistenza 6,5 vani , 3) Abitazione fogl
6 part 557 sub 1 cat A/2 consistenza 5,5 vani ( attualmente detenuto dalla SI.ra e la figlia) ; 4) locale CP_1 deposito d8 fgl 6 part 577 sub 4 tutti i predetti beni siti in Potecagnano Faiano Via Francesco TR al civico n 4-6-8;
- che essa unitamente alla figlia ed al marito, prima del decesso, ha sempre abitato nell'immobile rivendicato da controparte.
Sulla base di tali argomentazioni, la rassegnava le seguenti conclusioni: “Preliminarmente - CP_1 dichiarare la nullità della citazione per violazione dei termini a comparire. In tema di mancata osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto;
tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa (Cass civ n 2673/2021); - dichiarare la domanda di parte attrice improcedibile per violazione dell'obbligo di mediazione obbligatoria. Il procedimento di rilascio dell'immobile occupato senza titolo è soggetto all'obbligatoria procedura di mediazione quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs 28/10, in quanto concernente materie quali quella locatizia e dei diritti reali;
- Disporre ai sensi dell'art 102 cpc l' integrazione del contraddittorio anche nei confronti del SI , , , nonché eredi Controparte_4 CP_10 CP_3 Controparte_11 Parte_2 CP_12 deceduto (figlia e moglie SI.ra – deceduta) oltre agli eredi CP_9 Parte_2 Per_8 RS
(figlia perché la moglie è parte convenuta nel presente procedimento), perché litisconsorti necessari;
- Autorizzare CP_7 la chiamata in causa della in persona del lrpt pt con sede a Modena Via S. Carlo 8/20, al fine di accertare e CP_2 dichiarare la nullità dell'atto pubblico del 12.10.2018 rep n 139104 racc 31127 notaio dr. con NA [...]
, per carenza di legittimazione da parte di quest'ultima ad esercitare il diritto di riscatto, mai ceduto dalla soc Parte_1 pagina 5 di 20 In subordine, annullare l'atto pubblico predetto, per violazione dei diritti dei soci e RI SE SR ed Parte_5 Parte_5 aventi causa, che hanno subito un danno patrimoniale senza ricevere un corrispettivo in denaro, pertanto si chiede il risarcimento dei danni nella misura del valore dell'intero complesso immobiliare decurtato dal corrispettivo di riscatto se versato dalla soc anche ex art 1226, considerato la particolarità della fattispecie. Nel Merito - dichiarare Parte_1 la domanda attrice inammissibile per carenza di titolo di proprietà, in quanto agli atti non risulta acquisto a titolo originario , considerato la sua domanda di rivendica, quindi non provata, comunque infondata (la parte attrice non ha depositato neppure una relazione notarile ipocatastale degli ultimi 20 anni) . L'azione deve qualificarsi come reale (cass civ sez. Unite
28.03.2014 n 7305) secondo cui l'azione diretta ad ottenere la consegna o il rilascia del bene nei confronti di chi ne dispone di fatto deve essere qualificata come azione di rivendicazione e non di restituzione, pertanto la parte attrice è onerata della prova dell'acquisto a titolo originario dei beni in conformità al principio per cui “ l'Onere della così detta “ probatio diaboliga” , facendo capo al rivendicante, consiste nella dimostrazione che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario, ovvero che è a lui pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti avente origine da chi lo abbia acquistato a titolo originario. - Accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione ex art 1158 cod. civ . a favore della SI.ra CP_1 nata il [...] cf per possesso continuato da oltre venti anni dell'immobile sito in Pontecagnano Faiano (SA) Via
TR n 6 piano 3 catasto urbano fogl 6 part 557 , sub 3 scala U cat A/2 vani 6,5 rendita 604,25. - Accogliere la domanda di scioglimento di comunione e dichiarare la divisione giudiziale degli immobili descritti in premessa precisamente: 1)
Abitazione fogl 6 part 557 sub 2 cat A/2 consistenza 6,5 vani;
2) Abitazione fogl 6 part 557 sub 3 cat A/2 consistenza
6,5 vani , 3) Abitazione fogl 6 part 557 sub 1 cat A/2 consistenza 5,5 vani ( attualmente detenuto dalla SI.ra e la CP_1 figlia) ; 4) locale deposito d8 fgl 6 part 577 sub 4 tutti i predetti beni siti in Potecagnano Faiano Via Francesco TR al civico n 4-6-8 . Laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ex art 720 c.c. attribuire l'immobile Abitazione fogl 6 part 557 sub 1 cat A/2 consistenza 5,5 vani oggetto di divisione alla convenuta che detiene il possesso da oltre venti anni con la figlia , per successione al defunto marito Accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa CP_7 RS ovvero indebito arricchimento della soc nei confronti degli eredi di (SI.ra Parte_1 RS CP_1
e la figlia ), con la liquidazione della propria quota, previo ripristino dell'asse ereditario ed eventuale
[...] CP_7 riduzione per lesione di legittima , così come rimarrà accertata nel corso di causa, anche, tramite CTU da disporre sul punto.
In alternativa, condannare la soc alla somma di danaro corrispondente a titolo di risarcimento Parte_1 danni, anche, ai sensi dell'art 2043 c.c e per indebito arricchimento e/o arricchimento senza causa, oltre rivalutazione ed interessi di legge se dovuti. In via ancora subordinata Ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art 788 cpc a mezzo professionista, all'uopo delegato, a provvedere alla ripartizione delle somme ricavata in proporzione delle rispettive quote. -
Ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Salerno di procedere alla relativa trascrizione della sentenza di divisione giudiziale, con esonero da responsabilità al riguardo”.
Alla luce delle copiose questioni e numerose domande formulate da parte convenuta, lo scrivente giudicante, assegnatario della causa, disponeva con ordinanza del 13.01.23 “ autorizza parte convenuta a chiamare in causa la curando che siano rispettati i termini a comparire ex art 163 bis c.p.c. e fissa l'udienza CP_2 pagina 6 di 20 di prima comparizione e trattazione per il 05.04.2023, che verrà celebrata in presenza delle parti, con convocazione per le ore
10.00, per una preliminare discussione in contraddittorio sulle numerosi questioni ed eccezioni dedotte da parte convenuta, tra cui la invocata richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri coeredi”.
Con note scritte del 29.03.23 il difensore della convenuta chiedeva unicamente CP_1 concedersi nuovo termine per rinotificare l'atto di citazione al terzo CP_2
In accoglimento dell'istanza si autorizzava la rinotifica e si rinviava al 20.09.23. Si costituiva la eccependo l'infondatezza delle questioni e domande dedotte da parte convenuta chiedendone CP_2 il rigetto.
Nell'udienza di prima comparizione del 20.09.23 si concedevano su istanza delle parti i termini ex art 183 co 6 c.p.c. con rinvio al 06.03.24.
In pendenza dei termini ex art 183 cpc, parte convenuta in data 20.12.23 depositava un ricorso cautelare in corso di causa finalizzato ad ottenere un provvedimento che ordinasse alla
[...] di autorizzare accesso agli addetti per allaccio ed istallazione del nuovo contatore Parte_1 Parte_7 autonomo sia per energia elettrica e sia per Gas, come da contratti allegati, conseguentemente ordinare
Mercato libero dell'energia Casella Postale 8080 - 85100 Potenza - , in persona del lrpt Parte_7
l'istallazione dei contatori energia elettrica e Gas come da contratti stipulati.
Interveniva nel procedimento cautelare anche quale Amministratore di sostegno di CP_3 [...]
che occupa l'appartamento posto al piano 2° del complesso immobiliare di cui si discute e che CP_4 stava subendo la medesima problematica di che occupa l'appartamento al 3° piano. CP_1
Veniva ammesso l'intervento volontario e dopo lo svolgimento dell'istruttoria il ricorso cautelare veniva accolto con ordinanza del 19.05.24, confermata in sede di reclamo.
spiegava intervento volontario con atto del 24.05.24 anche nel giudizio di merito CP_3 chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione dell'appartamento da lui occupato al 2° piano ed associandosi alle altre domande di CP_1
Nel frattempo, con ordinanza riservata del 7.3.24 veniva ammessa la prova testimoniale rispettivamente richiesta da parte attrice e convenuta;
prova orale che veniva espletata nelle udienze del
18.9.24 e 19.12.24. Indi, esaurita l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 13.3.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc autorizzandosi le parti al deposito di memorie conclusionali.
Così ricostruiti sinteticamente i fatti processuali salienti, innanzitutto si rileva che parte attrice ha spiegato una domanda di rivendica di proprietà con contestuale domanda di rilascio dell'immobile nei confronti della convenuta, asseritamente detentrice sine titulo dell'appartamento posto in via TR al 3° piano;
tuttavia non è necessaria la probatio diabolica del diritto di proprietà, a cagione delle difese spiegate dalla convenuta che ha proposto domanda di acquisto dell'appartamento per usucapione. pagina 7 di 20 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la rigorosa prova della proprietà di cui è onerato chi agisce in rivendica risulta attenuata quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. 28865/21 e Ord. del 12 dicembre 2024, n. 32074). Applicando il principio al caso di specie, l'onere della prova della proprietà risulta attenuato, perché la convenuta, come detto, ha eccepito l'acquisto del bene per usucapione ex art 1158 c.c.
Tale domanda riconvenzionale è fondata e merita accoglimento, essendo emersi i presupposti dell'acquisto a titolo originario per usucapione dalla prova orale svolta.
In dettaglio venivano escussi i seguenti testimoni per parte attrice Parte_8
che rendeva le seguenti dichiarazioni
[...] sul cap. 1: vero e' che il SI. ha sempre sofferto di disturbi psichici per cui non RS poteva badare a se stesso e vivere da solo;
A.d.r. “Vero, aveva anche dipendenze da sostanze stupefacenti fin dall'adolescenza. Così anche il fratello
[...]
Per_9 sul cap 2) vero è che il SI. fino al giorno in cui ha contratto il suo matrimonio RS
(10.11.2005) ha abitato con la mamma, e il fratello al piano secondo della Parte_6 CP_4 medesima palazzina sita in Pontecagnano Faiano via F. TR n. 6
A.d.r. “vero. Si è sposato con una ragazza straniera che mi pare si chiami e si è trasferito con lei a CP_1
Bellizzi”.
ADR: “l'immobile di via TR è un capannone industriale dove vi sono solo tre alloggi di servizio. Al 2 piano un locale fu adibito ad abitazione della SI.ra che aveva in custodia gli ultimi due figli per i problemi di tossicodipendenza Pt_6 che ho riferito”
ADR “so per certo che dopo il matrimonio si è trasferito a Bellizzi;
non so se poi abbia fatto ritorno RS nell'immobile di via TR”
ADR “l'immobile di tre piani di cui sto parlando è una pertinenza di servizio del capannone industriale. Il piano 2 era occupato dalla SI.ra e dai figli. Anche il terzo piano era usato per fini abitativi temporanei;
nel senso che il custode Pt_6
o qualche autista vi si appoggiava di notte”
ADR: “Sono cose che non ho visto di persona ma sono circostanze che conosco bene in quanto seguo l'azienda e le sue dinamiche da 40 anni”
ADR “non so se vi fosse un collegamento tra l'alloggio del 2 piano e quello del terzo”
che sulle medesime circostanze sopra riportate riferiva Persona_10
“Vero, viveva con la madre. Ciò lo ricordo sin dal 2001 anno della mia assunzione. vero. Si è sposato con una ragazza straniera che si chiama e si è trasferito con lei nell'appartamento posto al 3 piano. Fino al 2005 questo CP_1 pagina 8 di 20 appartamento era vuoto;
era usato all'occorrenza da noi autisti. Questo immobile era vuoto non ammobiliato. C'era solo un letto. Il mio titolare all'occorrenza mi diceva che potevo starci di notte di ritorno da un lungo viaggio. Lo stesso vale per il magazziniere. Quindi era un appartamento al servizio dei dipendenti della società. Invece dal 2005 da quando Per_5 si è sposato ha occupato questo appartamento con la famiglia. io abito a Pontecagnano in un immobile che dista 4 km
[...] dall'opificio della MLT”
Per parte convenuta venivano escussi i seguenti testi
che sui capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria di parte convenuta Testimone_1 dichiarava:
“vero. Io lavoro presso il deposito di Pontecagnano della Parmalat ubicato nel capannone. L'immobile è adiacente e pertinente al capannone, trattandosi di un'unica struttura. Io andavo a trovare mia nonna, che abitava al 2 Parte_6 piano. abitava con la madre al 2 piano mentre si trasferì al 3° piano dal 2000 ed è sempre rimasto lì CP_4 Per_5 anche se saliva e scendeva da casa della madre. Quando si è sposato con si è stabilito al 3° piano. Preciso che la nonna CP_1 aveva una casa a Bellizzi ma non ci è mai andato. Per decisione del nonno a lui era destinato l'appartamento al
Per_5 terzo piano. Io ho sempre visto fisicamente e la moglie nell'appartamento posto al 3° piano. Prima di andare a
Per_5 lavorare, mi recavo da mia nonna mediamente una volta ogni 2 settimane ed ho sempre visto con la moglie al terzo
Per_5 piano. è deceduto uno, due anni dopo che io ho cominciato a lavorare nell'opificio. Dopo che è deceduto
Per_5 Per_5
è rimasta lì al 3 piano. Hanno avuto una figlia che abita nell'appartamento al 3 piano con la CP_1 CP_7 madre» Per_ A.d.r. “Prima del 2000 la famiglia non abitava in un posto fisso;
la maggior parte del periodo dell'anno la trascorreva a Pontecagnano ma in altri periodi occupavano altri immobili a Napoli dove i miei nonni avevano un'altra attività. Preciso che tra il 1990 ed il 1995 io stesso ho abitato con la mia famiglia nell'appartamento al 3° piano occupato poi da perché mio padre lavorava per mio zio Ricordo che i due gemelli vivevano nel piano RS CP_9 sotto con la nonna”
Adr: “escludo che abbia abitato nell'altro immobile della nonna in Bellizzi. L'immobile era affittato a CP_1 terzi”
Parte_2
Vero che il SI ha provveduto a possedere ed abitare l'unità immobiliare sita in RS
Pontecagnano Faiano Via F. TR n 6 piano terzo fogl catasto urbano fogl 6 part 557 , sub 3 scala U cat
A/2 vani 6,5 rendita 604,25 , dall'anno 2000 e successivamente dal 2004 con la moglie e CP_1 la figlia;
CP_7
A.d.r. “vero. Sono sempre andato a trovarlo, almeno una volta a settimana in quanto lì abitavano anche i miei genitori e mio fratello che occupavano l'appartamento posto al 2° piano. Inizialmente mio fratello conviveva con nel CP_4 CP_1 predetto immobile;
poi hanno avuto una bambina e si sono sposati. La coabitazione è perdurata senza soluzione di continuità.
Quando andavo a trovare i miei genitori e ho sempre visto la Mio fratello è deceduto nel 2010; io Per_5 CP_1 Per_5 pagina 9 di 20 ho continuato a frequentare l'immobile per recare visita a mia madre, deceduta nel 2019 e la SI.a dopo il decesso di CP_1 mio fratello ha continuato ad occupare l'immobile del 3°piano. Preciso definitivamente quindi che la convivenza tra i 2 c'è sempre stata dal 2000 in poi e dal 2004 sotto il vincolo coniugale”
“Vero che la SI.ra ha continuato, con la figlia , dopo la morte del marito CP_1 CP_7
(anno 2009) ad abitare l'appartamento sito in Potecagnano Faiano Via F. TR n 6 piano RS terzo fogl catasto urbano fogl 6 part 557 , sub 3 scala U cat A/2 vani 6,5 rendita 604,25 in modo interrotto ed indisturbata;
.
A.d.r “vero. L'ho già detto”.
ADR a chiarimenti
“furono fatti dei lavori nell'immobile al 2°e 3° piano;
li fece mio fratello quale socio della società. Andai io a Per_5 scegliere i rivestimenti con lui”
ADR a chiarimenti
“l'area è unica ma all'interno vi è un capannone e un fabbricato separato ove sono gli immobili di cui ho parlato. Gli immobili al 2 e 3° piano sono stati adibiti ad abitazione dei miei congiunti. Furono fatti lavori per questo scopo”
ADR a chiarimenti
“prima del 2000, nel 1999 durante i lavori di ristrutturazione degli immobili al 2° e 3° piano i miei genitori ed CP_4 si trasferirono in altro immobile di proprietà della nostra famiglia a Bellizzi. Anche con la compagna veniva lì; Per_5 aveva un posto dove stare a Bellizzi. Poi finiti i lavori si sono trasferiti definitivamente a Pontecagnano, dal 2000 in poi”.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta sono molto SInificative e rilevanti. I due testi, essendo ben a conoscenza dei fatti, trattandosi di parenti, hanno dichiarato che ha sempre CP_1 abitato nell'appartamento conteso, posto al 3° piano, con senza soluzione di RS continuità, dapprima come mera convivente (ed in questo lasso di tempo hanno avuto una figlia) e successivamente dal 2005 sotto vincolo coniugale. Le dichiarazioni sono state complete esaustive, molto dettagliate.
Di converso, le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice sono risultate generiche ed approssimative;
il primo teste, , dopo aver reso dichiarazioni sulle domande formulategli Parte_8 ha aggiunto “Sono cose che non ho visto di persona…”; se ne deduce che non era realmente a conoscenza delle vicende dell'appartamento al 3° piano;
per quanto riguarda il secondo teste ha dichiarato che “Fino al 2005 questo appartamento era vuoto;
era usato all'occorrenza da noi autisti. Questo immobile era vuoto non ammobiliato. C'era solo un letto. Il mio titolare all'occorrenza mi diceva che potevo starci di notte di ritorno da un lungo viaggio. Lo stesso vale per il magazziniere. Quindi era un appartamento al servizio dei dipendenti della società”, ma il teste non ha dichiarato espressamente di averci effettivamente dormito, né di averci visto dormire qualche altro dipendente.
pagina 10 di 20 Diversamente, i testi di parte convenuta hanno dichiarato espressamente di avere sempre visto e abitare l'appartamento de qua agitur; che la ha continuato ad occuparlo RS CP_1 CP_1 anche dopo il decesso del marito avvenuto nel 2009.
Peraltro, nella premessa del ricorso cautelare la ha evidenziato che la , CP_1 Parte_1 con il pretesto di eseguire lavori di ristrutturazione energetica, interrompeva l'erogazione dell'energia elettrica e del gas alla famiglia della ricorrente, determinando un grave ed irreparabile pregiudizio, per cui chiedeva un provvedimento d'urgenza finalizzato ad ottenere l'accesso ai tecnici dell' presso la cabina Pt_7 di proprietà della controparte per riattivare le utenze;
si tratta di un'impostazione che presuppone l'occupazione dell'immobile, da parte della ad uso abitativo. CP_1
Inoltre, sebbene ebbe a contrarre il matrimonio con in data RS CP_1
10.11.2005, precedentemente dalla loro unione è nata nell'anno 2004; ed appare verosimile CP_7 quanto riferito da secondo cui il nucleo familiare viveva nell'appartamento al 3° piano già Parte_2 prima del matrimonio;
anche perché si trattava di un immobile destinato a proprio a fini RS abitativi, per decisione del nonno, come riferito dal teste . Tes_1
Parte attrice non ha dimostrato quindi che tra il 2000 ed il 2004 insieme alla RS convivente ad alla loro neonata abbiano vissuto altrove per poi trasferirsi nell'appartamento CP_1 in via TR al 3° piano solo dopo il matrimonio;
appare invece verosimile quanto riferito dai due testi di parte convenuta secondo cui i due hanno sempre occupato l'immobile de quo sin dall'inizio della loro convivenza, e precisamente dall'anno 2000 dopo il completamento dei lavori necessari a rendere il predetto immobile idoneo al fine abitativo di a cui era stato destinato. Poi i due testi di parte RS convenuta hanno dichiarato di aver visto fisicamente la sempre in questo immobile con la figlia CP_1 anche dopo il decesso del marito . RS
Anche se l'immobile era intestato alla società di cui era socio il defunto marito, la vi ha CP_1 abitato e lo ha posseduto come se fosse proprio, e non vi è motivo per ritenere il contrario, dal momento che era la moglie di , al quale l'appartamento fu destinato dal proprio nucleo famigliare per RS uso abitativo.
Sussistono quindi tutti i requisiti temporali (possesso ultraventennale dall'anno 2000 fino al 2022 in cui è stata formulata la domanda riconvenzionale) e normativi per l'acquisto per usucapione ex art 1158
c.c., avendo la convenuta dimostrato la sussistenza del potere di fatto sul bene ad excludedum alios ad immagine del diritto di proprietà, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni;
comportandosi come proprietaria.
Parte convenuta ha dedotto in comparsa costitutiva una serie di circostanze per resistere alla domanda avversaria, tra le quali di essere coerede per una quota del 14% dell'immobile de qua agitur chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi e formulando anche pagina 11 di 20 domanda riconvenzionale di scioglimento di comunione e dichiarazione di divisione giudiziale degli immobili descritti in premessa.
Lo scrivente con ordinanza del 13.01.23 aveva fissato udienza in presenza per interloquire in contraddittorio sulle numerose questioni ed eccezioni, di natura petitoria ed ereditaria, dedotte da parte convenuta, tra cui la invocata richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri coeredi.
Tuttavia, il difensore della parte convenuta, con note scritte depositate il 29.03.23, richiamando la predetta ordinanza del 13.01.23, chiedeva l'autorizzazione alla rinotifica della comparsa alla CP_2
Pertanto, la convenuta non ha integrato il contraddittorio nei confronti dei coeredi, necessario per delibare sulla domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione ereditaria e divisione.
Inoltre, nella memoria conclusionale in ausilio alla discussione orale ex art 281 sexies cpc parte convenuta formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“-Accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione ex art 1158 cod. civ . a favore della SI.ra CP_1 nata il [...] cf per possesso continuato da oltre venti anni dell'immobile sito in CodiceFiscale_3
Pontecagnano Faiano (SA) Via TR n 6 piano 3 catasto urbano fogl 6 part 557 , sub 3 scala U cat A/2 vani 6,5 rendita 604,25 , considerato dal certificato di residenza del defunto risulta dal 16.09.2002 residente a [...]
Pontecagnano Faiano con abitazione Via F TR n 6 , ritenuto che la citazione di rilascio è stata notificata alla moglie in data 23.12.2022, sono trascorsi venti anni. Sul punto si osserva che la lettera racc a/r del 28.03.22 inviata dalla soc non è idonea ad interrompere il possesso, perché necessario l'azione giudiziaria ( vedi cass civ 10 Parte_1
.03.2011 n 5739). Comunque, dalla prova testi di e emerge in modo pacifico che il suddetto Testimone_1 Parte_2 immobile attualmente abitato dalla SI.ra e figlia è stato posseduto dal marito addirittura prima dell'anno 2000 poi CP_1 dal 2000 in convivenza con la SI.ra , che hanno regolarizzato il rapporto con il matrimonio il 2005 a seguito della CP_1 nascita della figlia nel 2004, pertanto la domanda di usucapione ventennale è fondata considerato che il primo atto interruttivo da parte attrice è l'atto di citazione di rilascio notificato nel 2022.
In Subordine
- Accogliere la domanda di scioglimento di comunione e dichiarare la divisione giudiziale degli immobili descritti in premessa precisamente: 1) Abitazione fogl 6 part 557 sub 2 cat A/2 consistenza 6,5 vani;
2)
Abitazione fogl 6 part 557 sub 3 cat A/2 consistenza 6,5 vani , 3) Abitazione fogl 6 part 557 sub 1 cat A/2 consistenza
5,5 vani ( attualmente detenuto dalla SI.ra e la figlia) ; 4) locale deposito d8 fgl 6 part 577 sub 4 tutti i predetti beni CP_1 siti in Potecagnano Faiano Via Francesco TR al civico n 4-6-8 .
In Via ancora subordinata
-Accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa ovvero ingiustificato arricchimento della soc
[...] in danno e nei confronti degli eredi di ex socio e RI SE SR ( SI.ra Parte_1 RS Parte_5 CP_1
e la figlia ), con accertamento della liquidazione della propria quota di eredità, previo ripristino dell'asse
[...] CP_7 ereditario ed eventuale riduzione per lesione di legittima , così come rimarrà accertata nel corso di causa, anche, tramite CTU pagina 12 di 20 da disporre sul punto. In alternativa, condannare la soc alla somma di danaro corrispondente a Parte_1 titolo di risarcimento danni, anche, ai sensi dell'art 2043 c.c e per ingistificato arricchimento e/o arricchimento senza causa .
In Via ulteriormente subordinata
- Accertare e dichiarare la nullità dell'atto pubblico del 12.10.2018 rep n 139104 racc 31127 notaio dr.
[...] tra in persona del lrpt pt e soc , per carenza di legittimazione da parte di Per_4 CP_2 Parte_1 quest'ultima ad esercitare il diritto di riscatto, mai ceduto dalla soc In subordine, annullare l'atto pubblico Parte_5 predetto, per violazione dei diritti degli ex soci e RI SE SR ed aventi causa, che hanno subito un danno Parte_5 patrimoniale, perche non hanno ricevuto un corrispettivo in denaro, pertanto si chiede il risarcimento dei danni nella misura del valore dell'intero complesso immobiliare decurtato dal corrispettivo di riscatto se versato dalla soc Parte_1 anche ex art 1226, considerando i valori di mercato immobiliare della zona (OMI)”.
Ne consegue che, accogliendo il Tribunale la domanda riconvenzionale di usucapione dell'appartamento, le rimanenti domande proposte dalla convenuta solo in via subordinata, restano assorbite.
Pertanto, se permane interesse, la potrà intentare un autonomo giudizio per lo CP_1 scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni.
Al contempo è divenuta priva di interesse la eccezione afferente alla carenza di legittimazione attiva della e la domanda di nullità dell'atto pubblico del 12.10.18; infatti la domanda Parte_1 di parte attrice è finalizzata soltanto ad ottenere il rilascio dell'appartamento posto al 3 piano dell'edificio sito in via TR 6; la declaratoria di avvenuto acquisto del predetto immobile a titolo originario per usucapione, in capo alla convenuta, determina, sul profilo processuale, il venir meno dell'interesse ex art
100 c.p.c. della convenuta medesima, in questo giudizio, alle sorti del contratto del 12.10.18.
Passando ora alla posizione del terzo interveniente, , rappresentato Controparte_4 dall'Amministrato di sostegno il difensore ha chiesto la conferma dell'ordinanza cautelare e CP_3 nonché nel merito “Accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione ex art 1158 cod. civ . a favore del SI
[...] nato a [...] il [...] e residente in [...] per possesso CP_4 continuato da oltre venti dell'immobile al piano secondo, numero interno 2 (due), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto Fabbricati di Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella 557, subalterno 2, , categoria A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25”.
Orbene, nella qualità di AdS di , aveva interesse a proporre CP_3 Controparte_4
l'intervento per ottenere in sentenza la conferma del giudicato cautelare favorevole;
e stante il principio di strumentalità del procedimento cautelare ad una pronuncia in merito, ha dovuto formulare una domanda giudiziale alla quale fosse appunto strumentale la cautela invocata, ed in tal senso ha spiegato domanda di accertamento dell'acquisto a titolo originario per usucapione dell'appartamento in via TR, posto al 2° piano. pagina 13 di 20 La è proprietaria formalmente di tutto il fabbricato, e , Parte_1 Controparte_4
Cont rappresentato dall' essendo venuto a conoscenza di questo giudizio, ed avendo patito la stessa problematica di relativa al distacco delle utenze, è intervenuto nel processo cautelare, e poi CP_1 nel giudizio di merito;
è portatore di un interesse oppositivo alle ragioni petitorie della società attrice, ma analogo a quello di parte convenuta, ma ha chiesto l'accertamento dell'usucapione con riferimento ad un altro appartamento, per cui il suo intervento va configurato come adesivo autonomo.
L'intervento è pienamente ammissibile alla luce delle considerazioni svolte nei due capoversi precedenti.
Parte attrice ha eccepito l'improcedibilità della domanda spiegata dal con l'atto di intervento Per_5 per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art 5 D lgs 28/10.
Tuttavia il rilievo non è fondato;
l'esperimento del tentativo di mediazione non è condizione di procedibilità per le domande spiegate in un giudizio già iniziato;
tale conclusione è stata affermata dalle
S.U. della Cass. in sentenza n 3452/2024 con riferimento alle domande riconvenzionali “pure”, confermando sul punto la posizione su cui la giurisprudenza precedente si era già assestata, ma estendendo tale principio anche alle domande riconvenzionali c.d. “eccentriche”.
Occorre richiamare qualche passo della motivazione di tale pronuncia, da cui si traggono spunti per estendere ulteriormente la non necessità del previo esperimento della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità, anche alle domande formulate da soggetti intervenienti.
Le S.U. richiamano le domande riconvenzionali “eccentriche”, definendole come quelle che allargano l'oggetto del giudizio, senza connessione con quello già introdotto dalla parte attrice. Dopo aver ripercorso diversi orientamenti delle Sezioni semplici volti in alcune pronunce a ritenere necessario l'esperimento del tentativo di mediazione poiché con la domanda riconvenzionale eccentrica ed in altre a ritenerlo non necessario perché le parti hanno manifestato l'intento di non conciliare la lite già in occasione della mediazione obbligatoria esperita da parte attrice prima dell'introduzione del giudizio, le S.U. hanno evidenziato che la proposizione di un ulteriore tentativo di mediazione dopo l'inizio della causa finisce con lo snaturare il fine deflattivo delle liti giudiziarie, nell'an e nel tempus, proprio dell'istituto in commento.
Già l' “eccesso di mediazione” è stato temuto e scongiurato dal legislatore mediante previsioni normative in cui escludono l'ipotesi del concorso di diverse procedure di conciliazione o mediazione obbligatoria, o altre condizioni di procedibilità «comunque denominate»: dettando una disciplina che risolve, in tal modo, il concorso tra la mediazione obbligatoria e le altre condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, escludendo un doppio e contemporaneo filtro alla giurisdizione ma optando, invece, per l'alternatività di procedure. Una diversa soluzione, invero, avrebbe determinato una gravosa duplicazione di costi superflui per le parti, attesa la necessità di assistenza difensiva in tutte le procedure,
pagina 14 di 20 onde avrebbe finito per costituire, piuttosto, un serio ostacolo al raggiungimento di una soluzione conciliativa e causa di ritardo nella soluzione della lite insorta.
Le S.U. ricordano poi l'insegnamento della Corte Costituzionale, che, se è costante nel ritenere non violato dalla mediazione obbligatoria l'art. 24 Cost., laddove questo tutela il diritto di azione, in quanto detto principio «non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare “interessi generali”, con le dilazioni conseguenti», interessi individuati nell'evitare «che l'aumento delle controversie attribuite al giudice dice ordinario… provochi un sovraccarico dell'apparato giudiziario, con conseguenti difficoltà per il suo funzionamento» e nel favorire «la composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella conseguita attraverso il processo» (Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276), resta tuttavia il rilievo del principio generale di ragionevolezza delle restrizioni a tale diritto, in ispecie in comparazione con un reale effetto positivo dell'istituto conciliativo: ossia per gli scopi, ora ricordati, di non investire affatto il giudice della lite e di dare presto a questa soluzione stragiudiziale, nei limiti, quindi, in cui tale effetto positivo verosimilmente sussista, e non sia, invece, irragionevolmente ed inevitabilmente soppiantato da ritardi non più giustificabili, perché non idonei a realizzare detti scopi.
Per la Corte costituzionale, dunque, la mediazione obbligatoria non viola il diritto di azione, sancito dalla Costituzione, soltanto laddove risulti idoneo a produrre il risultato vantaggioso del c.d. effetto deflattivo, senza mai divenire tale da provocare un inutile prolungamento dei tempi del giudizio.
Le indicazioni del giudice delle leggi additano, in sostanza, una linea di equilibrio fra il principio di azione di ordine costituzionale e le deroghe che possono esservi apportate in funzione di interessi di estrema rilevanza, ma confermano il carattere eccezionale delle ipotesi limitative: ne deriva che le condizioni di procedibilità stabilite dalla legge non possono essere aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata (Cass. 21 gennaio 2004, n. 967, con riguardo alla conciliazione lavoristica).
Tutto quanto esposto indica l'esistenza un bilanciamento degli interessi, già operato dal legislatore positivo e confermato come legittimo dal giudice delle leggi: in quanto, se è vero che anche un ripetuto strumento conciliativo extragiudiziale potrebbe condurre, a volte, ad una soluzione favorevole della lite al secondo, al terzo o ulteriore tentativo, è pur vero che così si finirebbe per contraddire l'intento di rendere più rapida e meno onerosa per tutti la risoluzione della controversia, quando questa sia ormai comunque instaurata. Effetto deflattivo, ragionevole durata e divieto di inutili intralci sono, dunque, principî ampiamente presenti anche innanzi al giudice delle leggi.
L'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 estende a numerose materie la mediazione obbligatoria, al fine di evitare l'introduzione della lite ed assicurare una maggiore celerità al processo, non di ostacolarla oltre il ragionevole. Dovendosi dunque, piuttosto, secondo il legislatore pervenire – è la ratio sottesa – al processo ordinario, una volta infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione in via obbligatoria senza che esso pagina 15 di 20 sia andato a buon fine, quale condizione di procedibilità da applicare al solo atto introduttivo, non a tutte le
“domande” proposte nel processo;
con il fine di auspicata riduzione dei generali tempi di definizione del contenzioso civile si porrebbe in irrimediabile contrasto l'effetto di estendere alla domanda riconvenzionale un ulteriore e ripetuto analogo tentativo. Invero, l'art. 5, comma 2, terzo periodo, d.lgs. n. 28 del 2010 prevede che il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi (più tre, su accordo delle parti) di cui all'art. 6: con un inevitabile, ma dal legislatore ponderato, allungamento dei tempi processuali. In tal modo, se si reputasse obbligato anche il convenuto in riconvenzionale ad esperire la mediazione, i tempi si allungherebbero, però, in modo non prevedibile. Il differimento della trattazione, previsto dal legislatore quale strumento per contrastare l'elusione della condizione di procedibilità prescritta per la domanda introduttiva, si dilaterebbe oltre ogni modo.
Evidenziano ancora gli che la mediazione obbligatoria svolge un ruolo proficuo, solo se Parte_9 non si presti ad eccessi o abusi. La mediazione, più che accertamento di diritti, è “contemperamento di interessi”, con semplicità di forme e rapidità di trattazione, anche senza verifiche fattuali: è una sorta di
“esperimento” finalizzato ad un accordo negoziale, che va certamente tentato, nella prospettiva assunta dal legislatore, ma prima di intraprendere la causa in funzione di scongiurare la originaria iscrizione a ruolo, e che non avrebbe senso diluire e prolungare oltre misura.
Indi le S.U. esprimono un obiter dictum che rileva nell'odierna controversia: “…Ma la soluzione che volesse sottoporre la domanda riconvenzionale a mediazione obbligatoria dovrebbe – per coerenza – essere estesa ad ogni altra domanda fatta valere in giudizio, diversa ed ulteriore rispetto a quella inizialmente introdotta dall'attore: non solo, quindi, la domanda riconvenzionale, ma anche la riconvenzionale a riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis), la domanda proposta da un convenuto verso l'altro, oppure da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata. Del pari, potrebbero esperirsi tante successive mediazioni non simultanee, con una assai poco efficiente gestione separata dei conflitti, che difficilmente condurrebbe ad un proficuo ed unitario accordo fra tutte le parti;
mentre il processo necessariamente vedrebbe una trattazione disordinata e disarticolata, in attesa dell'esperimento di tanti tentativi di conciliazione stragiudiziali”. Per l'effetto concludono gli che “la mediazione obbligatoria ha la sua ratio Parte_9 nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” sull'efficienza della risposta di giustizia”.
Pertanto, le S.U. nella sentenza commentata, hanno confermato l'orientamento giurisprudenziale, che già si era affermato nelle Corti italiane e nelle sezioni semplici, secondo cui in caso di proposizione di pagina 16 di 20 domanda riconvenzionale pura, non fosse necessario esperire il tentativo di mediazione obbligatoria;
hanno esteso tale conclusioni alle domande riconvenzionali c.d “eccentriche”, nell'accezione sopra riportata e in obiter dictum hanno evidenziato che, per ragioni di coerenza, la mediazione obbligatoria non andrebbe esperita in tutti i casi di domande formulate in corso di giudizio, anche quelle formulate da o contro intervenienti in giudizio.
Applicando il principio sancito in questo obiter al caso di specie, ritiene il Tribunale che la domanda di accertamento di usucapione avanzata dal interveniente volontario, non debba essere Per_5 preceduta dalla mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità, per non vanificare le eSIenze di celerità e buon andamento del processo richiamate dalle S.U. Infatti, la società attrice, proprietaria dell'intero fabbricato per effetto dell'atto di riscatto del 12.10.18 ha interesse a liberare coloro che occupano i suoi immobili;
in tal senso ha formulato domanda di rilascio nei confronti di ma CP_1 ha resistito anche alla domanda di accertamento di usucapione formulata dall'interveniente
[...]
con comparsa di costituzione del 16.09.24 eccependone la infondatezza, ed adducendo diverse CP_4 argomentazioni a sostegno. Pertanto, l'eccezione formulata dalla difesa dell'attrice relativa alla mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione appare finalizzata ad un inutile perdita di tempo;
ad un dispendio di energie processuali teso solo alla procrastinazione della durata del giudizio, senza aver alcun intento alla conciliazione della lite, come si desume dalla inconciliabilità tra le due domante e posizioni (la fa valere il suo titolo di proprietà dell'appartamento posto al 2° piano, Parte_1 mentre il oppone un acquisto del medesimo bene a titolo originario per cui le due posizioni non Per_5 sarebbero in alcun caso conciliabili in via transattiva) e dalle difese esposte nella comparsa costitutiva.
In definitiva, dopo che la mediazione obbligatoria prioritariamente attivata da parte attrice si è conclusa con un verbale negativo;
dopo che il processo è iniziato;
dopo che si è svolta un'attività istruttoria finalizzata alla definizione di un procedimento cautelare in corso di causa, in cui è intervenuto anche
[...]
; dopo che il ha presentato atto di intervento anche nel giudizio di merito, in piena fase CP_4 Per_5 istruttoria, in pendenza dei termini ex art 183 co 6 c.p.c., la sospensione provvisoria della causa per onerarlo di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria si sarebbe tradotta in una mera perdita di tempo, in un aggravamento dei costi, delle risorse e dei tempi processuali, in evidente contrasto con lo spirito deflattivo che permea l'istituto giuridico introdotto dal D. Lgs n 28/10. Di conseguenza il l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in questo caso non costituisce condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto.
Passando al merito, naturalmente l'interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova;
e l'atto di intervento è stato depositato il 24.05.24 dopo la scadenza dei termini ex art 183 co 6 c.p.c; ma è pur vero che nel medesimo atto si è chiesta prova testimoniale con i medesimi testi indicati dalla pagina 17 di 20 convenuta su capitoli di prova dal contenuto analogo a quelli formulati nella memoria istruttoria di CP_1 parte convenuta.
Ed in tal senso, si evidenzia che i testi intimati da parte convenuta, hanno reso CP_1 dichiarazioni favorevoli anche al terzo interveniente. In dettaglio, il teste ha dichiarato che “Io Tes_1 andavo a trovare mia nonna, che abitava al 2 piano. abitava con la madre al 2 piano”; Parte_6 CP_4 la teste ha dichiarato “Sono sempre andato a trovarlo, almeno una volta a settimana in quanto lì Parte_2 abitavano anche i miei genitori e mio fratell che occupavano l'appartamento posto al CP_4
2° piano … prima del 2000, nel 1999 durante i lavori di ristrutturazione degli immobili al 2° e 3° piano i miei genitori ed si trasferirono in altro immobile di proprietà della nostra famiglia a Bellizzi. Anche con la compagna CP_4 Per_5 veniva lì; aveva un posto dove stare a Bellizzi. Poi finiti i lavori si sono trasferiti definitivamente a Pontecagnano, dal 2000 in poi”. Poiché dal procedimento cautelare in corso di causa è emerso che occupa Controparte_4 attualmente l'appartamento posto al 2° piano di via TR n 6, se ne presume che lo abbia occupato anche nel periodo intermedio ai sensi dell'art 1142 c.c. che prevede che “Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio”.
Più in dettaglio, è emerso dall'istruttoria che ha vissuto nell'appartamento posto Controparte_4 al 2° piano insieme alla madre dal 2000 in poi;
che è affetto da “psicosi schizofrenica cronica grave” per cui non era nelle condizioni di poter vivere da solo;
che ha vissuto insieme alla madre fino al decesso di lei, avvenuto nel 2019; che attualmente si trova ancora nell'immobile, per cui si presume che abbia posseduto l'appartamento per tutto il periodo;
né parte attrice ha fornito con i testimoni una prova sufficiente a superare tale presunzione.
Va quindi accolta la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione anche da parte del terzo interveniente.
Valgono per la domanda di scioglimento di comunione ereditaria e di divisione formulata in via subordinata dal terzo le stesse considerazioni già rese con riguardo alla posizione della convenuta Il CP_1 terzo non ha esteso il contraddittorio a tutti i coeredi e tale domanda, proposta in via subordinata, è risultata assorbita dal riconoscimento dell'acquisto a titolo originario dell'appartamento posto al 2° piano per usucapione.
Per quanto concerne il provvedimento reso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., confermato in sede di reclamo, avendo natura strumentale, provvisoria e non definitiva, è destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito (ex pluribus Cass., sentenza n. 16894 del 10/08/2016) e pertanto l'enunciato reso in via cautelare resta confermato per effetto dell'accoglimento della domanda di usucapione formulata sia dalla convenuta che dal terzo interveniente.
Parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza. Ai fini della liquidazione Ai fini della liquidazione deve trovare applicazione il criterio di cui all'art 15 cpc che stabilisce pagina 18 di 20 “Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù”. Dagli atti di causa si evince che la rendita catastale dell'immobile conteso è pari ad € 604,25. Moltiplicando detto valore per 200 si ottiene l'importo di € 120.850,00. Ai fini della liquidazione si applicheranno i parametri mediani tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore corrispondente, da € 52.000,00 ad € 260.000,00. Inoltre, tenuto conto che parte convenuta e interveniente sono difese dallo stesso avvocato, che ha svolto difese praticamente analoghe ed ha formulato le stesse domande sia in sede cautelare che di merito per entrambe, ancorchè per due appartamenti differenti, si procederà ad una liquidazione unitaria in favore di una sola parte, ma con incrementato del 30% ex art 4 DM 55/14.
Spese compensate tra la e la convenuta che l'ha evocata in giudizio;
ciò in considerazione sia CP_2 della posizione marginale avuta nel processo dalla , sia perché parte convenuta è risultata vittoriosa e CP_2 non può essere condannata al rimborso delle spese di lite nei confronti di altre parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in pers. del Giudice dr. Gustavo Danise definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e con l'intervento di Parte_1 CP_1 CP_3
, quale Amministratore di sostegno di ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
[...] Controparte_4 disattesa, così definitivamente dispone:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Previo accertamento dei presupposti di cui all'art 1158 c.c. accoglie la domanda riconvenzionale proposta da dichiarando l'avvenuto acquisto, a favore della CP_1 predetta, a titolo originario, per usucapione, dell'immobile sito in Pontecagnano Faiano alla via Francesco TR gia' via ER CI, al piano terzo, numero interno 3 (tre), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto Fabbricati di
Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella 557, subalterno 3, categoria
A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25;
3) Previo accertamento dei presupposti di cui all'art 1158 c.c. accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal terzo intervenuto, , rappresentata Controparte_4 dall'amministratore di sostegno, , dichiarando l'avvenuto acquisto, a favore di CP_3 [...]
, a titolo originario, per usucapione, dell'immobile sito in Pontecagnano Faiano alla CP_4 via Francesco TR gia' via ER CI, al piano - al piano secondo, numero interno
2 (due), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto
pagina 19 di 20 Fabbricati di Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella 557, subalterno 2, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25;
4) Dichiara assorbite tutte le ulteriori domande avanzate in via subordinata dalla parte convenuta e dal terzo interveniente;
5) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta e del terzo interveniente che si liquidano in € 12.000,00 per onorari (già applicato l'aumento del
30% ex art 4 dm 55/14), oltre spese vive, IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura di legge, con attribuzione ex art 93 cpc;
6) Condanna la al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 CP_1
e del terzo interveniente per l'intera fase cautelare, in corso di causa, che si liquidano
[...] complessivamente in € 7.000,00 per onorari (già applicato l'aumento del 30% ex art 4 dm
55/14), oltre spese vive, IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura di legge, con attribuzione ex art 93 cpc;
7) Compensa le spese di lite tra parte convenuta e la chiamata in causa;
CP_2
8) Ordina la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Salerno, nonché le conseguenti e necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di ogni responsabilità a carico del Conservatore;
Salerno
13.03.2025
Il Giudice
Dr Gustavo Danise
pagina 20 di 20
Il Giudice, all'esito della Camera di ConSIlio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 13.03.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 10726 del R.G. dell'anno 2022, all'esito della discussione orale nell'udienza del 13.03.2025 vertente t r a in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], con sede in Milano al C.so Bueno Aires n.77 codice fiscale , P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Salerno alla via G.A.Aurofino n.12 presso lo studio dell' Avv. Luca De Ciuceis che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
- attrice -
e nata il [...] Voznesensk e residente a [...]
F. TR n 6 cf rappresentata e difesa, in virtù di mandato conferito su foglio CodiceFiscale_1 separato, dall' avv. Gerardo Coralluzzo presso il cui studio elett.te dom.ta in Battipaglia Via Olevano 267;
- Convenuta – nonchè
(CF e PI in persona del lrpt rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. Giuseppe Sollazzo presso il quale elegge domicilio come da procura in atti;
- Terza chiamata - nonchè
., nata a [...] il [...] ed ivi residente in c.so S. Giovanni n.635 CF CP_3 [...]
, Amministratore di sostegno di nato a [...] il [...] e C.F._2 Controparte_4
pagina 1 di 20 residente in [...], rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in allegato al presente atto, dall'avv. Gerardo Coralluzzo e dom.ta presso il suo studio in Battipaglia (SA) via
Olevano n.267;
- Interveniente -
OGGETTO: proprietà / azione di rilascio / usucapione.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo e deduzioni a verbale nonché discussione orale nell'udienza odierna da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 per vedere accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la detenzione sine titulo CP_1 dell'immobile di proprietà accertata della sito in Pontecagnano Faiano alla via Francesco TR Parte_1 gia' via ER CI, al piano terzo, numero interno 3 (tre), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto Fabbricati di Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella 557, subalterno 3, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25 posta in essere dalla SI.ra ; - per l'effetto, condannare la CP_1 medesima SI.ra al rilascio dell'immobile sito in in Pontecagnano Faiano alla via Francesco TR gia' via CP_1
ER CI, al piano terzo, numero interno 3 (tre), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto Fabbricati di Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella 557, subalterno 3,via Francesco
TR gia' via ER CI, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25 libero da cose e persone, in favore dell'attrice condannandola altresì a corrispondere dal mese di Aprile 2022 all'effettivo rilascio Parte_1
l'importo mensile a titolo di indennità di illegittima occupazione pari ad Euro 1000,00 (mille/00) o, comunque, la minore o maggiore somma che meglio emergerà in corso di giudizio o da liquidarsi anche in via equitativa secondo il prudente ed equo apprezzamento dell'Ill.mo Signor Giudice adìto”.
Adduceva a sostegno che:
- la Società di leasing, all'epoca " COMMERCIO E FINANZA S.p.A.", nell'esercizio della propria attività sociale, su scelta ed indicazione dell'Utilizzatore, con atto in data 7 febbraio 2002, repertorio n. 6682, raccolta n. 3475, a rogito del notaio registrato a Napoli il 27 febbraio 2002 al n. 4143/1V Persona_1
e trascritto a Salerno il 4 marzo 2002 ai nn. 7549/5691, ha acquistato gli Immobili di cui in seguito al solo fine di farli utilizzare direttamente all'originario utilizzatore “RI SE SR”;
- con scrittura in data 1 febbraio 2002 registrata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1, il 24 novembre 2006 al n. 1510 serie 3T, la Società di leasing e l'originario "FRIGO SERVICE Parte_3
S.r.l.", con sede in Pontecagnano (SA), codice fiscale , hanno stipulato i relativi contratti di P.IVA_4 locazione finanziaria (n. 2020638 - n. 2008711), che prevedevano la facoltà dell'Utilizzatore di acquistare gli
Immobili stessi, versando un corrispettivo prestabilito;
pagina 2 di 20 - in data 23 dicembre 2001 la "FRIGO SERVICE S.r.l." ha ceduto il diritto di riscatto dei due contratti di locazione finanziaria alla società "AZZURRO IMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE";
- la società "AZZURRO IMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE" ha esercitato il diritto di riscatto con dichiarazione in data 15 marzo 2018;
- con atto per notaio del 26 luglio 2016, repertorio n. 52672, raccolta n. 22249, registrato Persona_2 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 5, il 29 luglio 2016 al n. 11214/1T e trascritto a Napoli 1 il 5 agosto 2016 ai nn. 22492/17102 la società Controparte_5 con sede in Napoli si è fusa per incorporazione nella società " Controparte_6
; con atto per notaio dell'8 novembre 2017, repertorio n. 46294, raccolta n. 14108,
[...] Persona_3 registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Modena, il 9 novembre 2017 al n. 16278/1T la società
" con sede in Napoli si è fusa per incorporazione Controparte_6 nella società " ; Controparte_2
- con atto del 12 ottobre 2018 (Repertorio n. 139104 Raccolta n. 31127) dinanzi al Dott
[...]
Notaio in Napoli, la ha riscattato e dunque acquistato Per_4 Parte_1 dalla la piena proprietà dei seguenti immobili in Pontecagnano Faiano (SA) gia' oggetto di CP_2 locazione finanziaria:
A) nel fabbricato alla Via Francesco TR civico numero 6 (sei), già Via ER CI:
1) appartamento al piano secondo, numero interno 2 (due), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto Fabbricati di Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella 557, subalterno 2, , categoria A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25;
2) appartamento al piano terzo, numero interno 3 (tre), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto Fabbricati di Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella
557, subalterno 3, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25;
B) porzione di complesso immobiliare alla Via Francesco TR civici numeri 4 (quattro), 6 (sei) ed 8
(otto), composto da:
1) capannone prefabbricato sviluppantesi ai piani terra e primo con annesse area scoperta pertinenziale e tettoia,; riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pontecagnano Faiano, al foglio 6, particella 557, subalterno 6 (derivante dai subalterni 1 e 4, come da variazione n. 15707.1/2005 dell'1 luglio 2005), Via
Francesco TR ( gia'via ER CI ) n. 4, n. 6, n. 8, piano T-1, categoria D/8, rendita euro
8.605,20;
2) appartamento al piano primo, della consistenza catastale di vani 5,5 (cinque virgola cinque, riportato nel
Catasto Fabbricati di Pontecagnano Faiano, al foglio 6, particella 557, subalterno 5 (derivante dai subalterni
1 e 4, come da variazione n. 15707.1/2005 dell'1 luglio 2005), Via Francesco TR n. 6, n. 8, piano 1, categoria A/2, classe 6, vani 5,5, rendita euro 695,93. pagina 3 di 20 - ad oggi parte del complesso immobiliare e precisamente: appartamento al piano terzo, numero interno 3
(tre), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto Fabbricati di
Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella 557, subalterno 3,via Francesco TR gia' via ER CI, piano 3, interno 3, scala U, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25 risulta occupata senza titolo dalla SI.ra ; CP_1
- che i tributi collegati all'immobile in questioni sono sempre state corrisposte dalla societa' attrice;
- con racc. a/r del 28.3.2022 l'odierna attrice chiedeva alla SI.ra l'immediato rilascio, libero da CP_1 persone e cose, dell'immobile in questione, ma senza esito.
L'atto di citazione veniva ritualmente alla convenuta che si costituiva eccependo che: CP_1
- non corrisponderebbe al vero che la avrebbe esercitato il diritto di riscatto e Parte_4 quindi acquistato, in data 12.10.2018, dalla il compensio in quanto nulla aveva versato ai CP_2 soci della soc RI SE SR per la presunta cessione del diritto di riscatto, quindi Parte_5 trasferendo i beni dalla RI SE SR, di cui era socio anche il defunto , Parte_5 RS marito della convenuta, che non ha ricevuto mai la liquidazione della propria quota, al quale sono succeduti la moglie e la figlia, alla soc unipersonale arricchendone il patrimonio senza Parte_1 versare alcun corrispettivo. Con la predetta operazione si sarebbe consumato quindi un indebito arricchimento ovvero un arricchimento senza causa a danno di e la figlia CP_1 CP_7
eredi di titolare della quota del 14% di
[...] RS Parte_5
- che in dettaglio la soc . ha detenuto gli immobili al 2 e 3 piano siti in Controparte_8
Potecagnano Faiano frazione S. Antonio via Via TR n 6; La soc . , Controparte_8 con atto pubblico rep n 16660 del 18.10.1999 notaio dr , ha provveduto ad acquistare l'intero Per_6 fabbricato con corte precisamente: 1) Abitazione fogl 6 part 557 sub 2 cat A/2 consistenza 6,5 vani;
2)
Abitazione fogl 6 part 557 sub 3 cat A/2 consistenza 6,5 vani , 3) Abitazione fogl 6 part 557 sub 1 cat A/2 consistenza 5,5 vani ( attualmente detenuto dalla SI.ra e la figlia) ; 4) locale deposito d8 fgl 6 part CP_1
577 sub 4 tutti i predetti beni siti in Potecagnano Faiano Via Francesco TR al civico n 4-6-8; che il SI socio della è deceduto 2003, quindi la sua quota 4% transitava ai figli CP_8 Parte_5 [...]
e , , , CP_9 Controparte_4 RS CP_10 CP_3 Controparte_11 Parte_2
Co e alla che erano soci per trasformazione della soc da in CP_12 Per_7 Parte_6 Pt_5
Pa Co
quindi la SR è divenuta proprietaria dei suddetti beni acquistati dalla che (che ha RS contratto matrimonio, in data 10.11.2005, con SI.ra e dall'unione è nata CP_1 CP_7 nell'anno 2004 precedente al matrimonio), era socio nella on una quota del 14% (come si Parte_5 evince dalla visura camerale della;
che la soc in persona del lrpt stipulava Parte_5 Parte_5 locazione finanziaria contestualmente cedeva a garanzia i suddetti beni immobili alla BN Commercio e
Finanza Spa, riservandosi il diritto di riscatto;
che comunque non risulta agli atti che la predetta società pagina 4 di 20 avrebbe ceduto il suo diritto di riscatto, in data 23.12.2001, la soc RI SE SR relativo ai contratti n
2020638- 2998711 del 01.02.2002, che a sua volta avrebbe ceduto il diritto di riscatto, quindi prima della stipula dei suddetti contratti, alla soc che dalla suddetta ricostruzione è pacifico che i Parte_1 beni sono rimasti sempre nella disponibilità e proprietà della famiglia ed eredi. CP_8
- La SI.ra e la figlia , (nata a [...] il [...] e residente con la madre), CP_1 CP_7 hanno ereditato la quota del 14% detenuta dal marito nato a [...] il [...] e RS deceduto il 17.05.2009 residente a [...] dal 16.09.2002, dell'intero complesso immobiliare, che ad oggi è rimasto comune e indiviso;
- La SI.ra ha depositato denuncia di successione, in data 07.05.2010, a seguito del decesso del CP_1 marito (si allega copia); pertanto la SI.ra e la figlia sono stati chiamati RS CP_1 CP_7 all'eredità, che è stata accettata dalla SI. con la presentazione della denuncia di successione mentre la CP_1 figlia all'epoca della morte del padre minorenne, può accettarla entro dieci anni dal CP_7 compimento del 18 anno di età, relativamente ai seguenti beni: 1) Abitazione fogl 6 part 557 sub 2 cat A/2 consistenza 6,5 vani;
2) Abitazione fogl 6 part 557 sub 3 cat A/2 consistenza 6,5 vani , 3) Abitazione fogl
6 part 557 sub 1 cat A/2 consistenza 5,5 vani ( attualmente detenuto dalla SI.ra e la figlia) ; 4) locale CP_1 deposito d8 fgl 6 part 577 sub 4 tutti i predetti beni siti in Potecagnano Faiano Via Francesco TR al civico n 4-6-8;
- che essa unitamente alla figlia ed al marito, prima del decesso, ha sempre abitato nell'immobile rivendicato da controparte.
Sulla base di tali argomentazioni, la rassegnava le seguenti conclusioni: “Preliminarmente - CP_1 dichiarare la nullità della citazione per violazione dei termini a comparire. In tema di mancata osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto;
tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa (Cass civ n 2673/2021); - dichiarare la domanda di parte attrice improcedibile per violazione dell'obbligo di mediazione obbligatoria. Il procedimento di rilascio dell'immobile occupato senza titolo è soggetto all'obbligatoria procedura di mediazione quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs 28/10, in quanto concernente materie quali quella locatizia e dei diritti reali;
- Disporre ai sensi dell'art 102 cpc l' integrazione del contraddittorio anche nei confronti del SI , , , nonché eredi Controparte_4 CP_10 CP_3 Controparte_11 Parte_2 CP_12 deceduto (figlia e moglie SI.ra – deceduta) oltre agli eredi CP_9 Parte_2 Per_8 RS
(figlia perché la moglie è parte convenuta nel presente procedimento), perché litisconsorti necessari;
- Autorizzare CP_7 la chiamata in causa della in persona del lrpt pt con sede a Modena Via S. Carlo 8/20, al fine di accertare e CP_2 dichiarare la nullità dell'atto pubblico del 12.10.2018 rep n 139104 racc 31127 notaio dr. con NA [...]
, per carenza di legittimazione da parte di quest'ultima ad esercitare il diritto di riscatto, mai ceduto dalla soc Parte_1 pagina 5 di 20 In subordine, annullare l'atto pubblico predetto, per violazione dei diritti dei soci e RI SE SR ed Parte_5 Parte_5 aventi causa, che hanno subito un danno patrimoniale senza ricevere un corrispettivo in denaro, pertanto si chiede il risarcimento dei danni nella misura del valore dell'intero complesso immobiliare decurtato dal corrispettivo di riscatto se versato dalla soc anche ex art 1226, considerato la particolarità della fattispecie. Nel Merito - dichiarare Parte_1 la domanda attrice inammissibile per carenza di titolo di proprietà, in quanto agli atti non risulta acquisto a titolo originario , considerato la sua domanda di rivendica, quindi non provata, comunque infondata (la parte attrice non ha depositato neppure una relazione notarile ipocatastale degli ultimi 20 anni) . L'azione deve qualificarsi come reale (cass civ sez. Unite
28.03.2014 n 7305) secondo cui l'azione diretta ad ottenere la consegna o il rilascia del bene nei confronti di chi ne dispone di fatto deve essere qualificata come azione di rivendicazione e non di restituzione, pertanto la parte attrice è onerata della prova dell'acquisto a titolo originario dei beni in conformità al principio per cui “ l'Onere della così detta “ probatio diaboliga” , facendo capo al rivendicante, consiste nella dimostrazione che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario, ovvero che è a lui pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti avente origine da chi lo abbia acquistato a titolo originario. - Accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione ex art 1158 cod. civ . a favore della SI.ra CP_1 nata il [...] cf per possesso continuato da oltre venti anni dell'immobile sito in Pontecagnano Faiano (SA) Via
TR n 6 piano 3 catasto urbano fogl 6 part 557 , sub 3 scala U cat A/2 vani 6,5 rendita 604,25. - Accogliere la domanda di scioglimento di comunione e dichiarare la divisione giudiziale degli immobili descritti in premessa precisamente: 1)
Abitazione fogl 6 part 557 sub 2 cat A/2 consistenza 6,5 vani;
2) Abitazione fogl 6 part 557 sub 3 cat A/2 consistenza
6,5 vani , 3) Abitazione fogl 6 part 557 sub 1 cat A/2 consistenza 5,5 vani ( attualmente detenuto dalla SI.ra e la CP_1 figlia) ; 4) locale deposito d8 fgl 6 part 577 sub 4 tutti i predetti beni siti in Potecagnano Faiano Via Francesco TR al civico n 4-6-8 . Laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ex art 720 c.c. attribuire l'immobile Abitazione fogl 6 part 557 sub 1 cat A/2 consistenza 5,5 vani oggetto di divisione alla convenuta che detiene il possesso da oltre venti anni con la figlia , per successione al defunto marito Accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa CP_7 RS ovvero indebito arricchimento della soc nei confronti degli eredi di (SI.ra Parte_1 RS CP_1
e la figlia ), con la liquidazione della propria quota, previo ripristino dell'asse ereditario ed eventuale
[...] CP_7 riduzione per lesione di legittima , così come rimarrà accertata nel corso di causa, anche, tramite CTU da disporre sul punto.
In alternativa, condannare la soc alla somma di danaro corrispondente a titolo di risarcimento Parte_1 danni, anche, ai sensi dell'art 2043 c.c e per indebito arricchimento e/o arricchimento senza causa, oltre rivalutazione ed interessi di legge se dovuti. In via ancora subordinata Ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art 788 cpc a mezzo professionista, all'uopo delegato, a provvedere alla ripartizione delle somme ricavata in proporzione delle rispettive quote. -
Ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Salerno di procedere alla relativa trascrizione della sentenza di divisione giudiziale, con esonero da responsabilità al riguardo”.
Alla luce delle copiose questioni e numerose domande formulate da parte convenuta, lo scrivente giudicante, assegnatario della causa, disponeva con ordinanza del 13.01.23 “ autorizza parte convenuta a chiamare in causa la curando che siano rispettati i termini a comparire ex art 163 bis c.p.c. e fissa l'udienza CP_2 pagina 6 di 20 di prima comparizione e trattazione per il 05.04.2023, che verrà celebrata in presenza delle parti, con convocazione per le ore
10.00, per una preliminare discussione in contraddittorio sulle numerosi questioni ed eccezioni dedotte da parte convenuta, tra cui la invocata richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri coeredi”.
Con note scritte del 29.03.23 il difensore della convenuta chiedeva unicamente CP_1 concedersi nuovo termine per rinotificare l'atto di citazione al terzo CP_2
In accoglimento dell'istanza si autorizzava la rinotifica e si rinviava al 20.09.23. Si costituiva la eccependo l'infondatezza delle questioni e domande dedotte da parte convenuta chiedendone CP_2 il rigetto.
Nell'udienza di prima comparizione del 20.09.23 si concedevano su istanza delle parti i termini ex art 183 co 6 c.p.c. con rinvio al 06.03.24.
In pendenza dei termini ex art 183 cpc, parte convenuta in data 20.12.23 depositava un ricorso cautelare in corso di causa finalizzato ad ottenere un provvedimento che ordinasse alla
[...] di autorizzare accesso agli addetti per allaccio ed istallazione del nuovo contatore Parte_1 Parte_7 autonomo sia per energia elettrica e sia per Gas, come da contratti allegati, conseguentemente ordinare
Mercato libero dell'energia Casella Postale 8080 - 85100 Potenza - , in persona del lrpt Parte_7
l'istallazione dei contatori energia elettrica e Gas come da contratti stipulati.
Interveniva nel procedimento cautelare anche quale Amministratore di sostegno di CP_3 [...]
che occupa l'appartamento posto al piano 2° del complesso immobiliare di cui si discute e che CP_4 stava subendo la medesima problematica di che occupa l'appartamento al 3° piano. CP_1
Veniva ammesso l'intervento volontario e dopo lo svolgimento dell'istruttoria il ricorso cautelare veniva accolto con ordinanza del 19.05.24, confermata in sede di reclamo.
spiegava intervento volontario con atto del 24.05.24 anche nel giudizio di merito CP_3 chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione dell'appartamento da lui occupato al 2° piano ed associandosi alle altre domande di CP_1
Nel frattempo, con ordinanza riservata del 7.3.24 veniva ammessa la prova testimoniale rispettivamente richiesta da parte attrice e convenuta;
prova orale che veniva espletata nelle udienze del
18.9.24 e 19.12.24. Indi, esaurita l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 13.3.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc autorizzandosi le parti al deposito di memorie conclusionali.
Così ricostruiti sinteticamente i fatti processuali salienti, innanzitutto si rileva che parte attrice ha spiegato una domanda di rivendica di proprietà con contestuale domanda di rilascio dell'immobile nei confronti della convenuta, asseritamente detentrice sine titulo dell'appartamento posto in via TR al 3° piano;
tuttavia non è necessaria la probatio diabolica del diritto di proprietà, a cagione delle difese spiegate dalla convenuta che ha proposto domanda di acquisto dell'appartamento per usucapione. pagina 7 di 20 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la rigorosa prova della proprietà di cui è onerato chi agisce in rivendica risulta attenuata quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. 28865/21 e Ord. del 12 dicembre 2024, n. 32074). Applicando il principio al caso di specie, l'onere della prova della proprietà risulta attenuato, perché la convenuta, come detto, ha eccepito l'acquisto del bene per usucapione ex art 1158 c.c.
Tale domanda riconvenzionale è fondata e merita accoglimento, essendo emersi i presupposti dell'acquisto a titolo originario per usucapione dalla prova orale svolta.
In dettaglio venivano escussi i seguenti testimoni per parte attrice Parte_8
che rendeva le seguenti dichiarazioni
[...] sul cap. 1: vero e' che il SI. ha sempre sofferto di disturbi psichici per cui non RS poteva badare a se stesso e vivere da solo;
A.d.r. “Vero, aveva anche dipendenze da sostanze stupefacenti fin dall'adolescenza. Così anche il fratello
[...]
Per_9 sul cap 2) vero è che il SI. fino al giorno in cui ha contratto il suo matrimonio RS
(10.11.2005) ha abitato con la mamma, e il fratello al piano secondo della Parte_6 CP_4 medesima palazzina sita in Pontecagnano Faiano via F. TR n. 6
A.d.r. “vero. Si è sposato con una ragazza straniera che mi pare si chiami e si è trasferito con lei a CP_1
Bellizzi”.
ADR: “l'immobile di via TR è un capannone industriale dove vi sono solo tre alloggi di servizio. Al 2 piano un locale fu adibito ad abitazione della SI.ra che aveva in custodia gli ultimi due figli per i problemi di tossicodipendenza Pt_6 che ho riferito”
ADR “so per certo che dopo il matrimonio si è trasferito a Bellizzi;
non so se poi abbia fatto ritorno RS nell'immobile di via TR”
ADR “l'immobile di tre piani di cui sto parlando è una pertinenza di servizio del capannone industriale. Il piano 2 era occupato dalla SI.ra e dai figli. Anche il terzo piano era usato per fini abitativi temporanei;
nel senso che il custode Pt_6
o qualche autista vi si appoggiava di notte”
ADR: “Sono cose che non ho visto di persona ma sono circostanze che conosco bene in quanto seguo l'azienda e le sue dinamiche da 40 anni”
ADR “non so se vi fosse un collegamento tra l'alloggio del 2 piano e quello del terzo”
che sulle medesime circostanze sopra riportate riferiva Persona_10
“Vero, viveva con la madre. Ciò lo ricordo sin dal 2001 anno della mia assunzione. vero. Si è sposato con una ragazza straniera che si chiama e si è trasferito con lei nell'appartamento posto al 3 piano. Fino al 2005 questo CP_1 pagina 8 di 20 appartamento era vuoto;
era usato all'occorrenza da noi autisti. Questo immobile era vuoto non ammobiliato. C'era solo un letto. Il mio titolare all'occorrenza mi diceva che potevo starci di notte di ritorno da un lungo viaggio. Lo stesso vale per il magazziniere. Quindi era un appartamento al servizio dei dipendenti della società. Invece dal 2005 da quando Per_5 si è sposato ha occupato questo appartamento con la famiglia. io abito a Pontecagnano in un immobile che dista 4 km
[...] dall'opificio della MLT”
Per parte convenuta venivano escussi i seguenti testi
che sui capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria di parte convenuta Testimone_1 dichiarava:
“vero. Io lavoro presso il deposito di Pontecagnano della Parmalat ubicato nel capannone. L'immobile è adiacente e pertinente al capannone, trattandosi di un'unica struttura. Io andavo a trovare mia nonna, che abitava al 2 Parte_6 piano. abitava con la madre al 2 piano mentre si trasferì al 3° piano dal 2000 ed è sempre rimasto lì CP_4 Per_5 anche se saliva e scendeva da casa della madre. Quando si è sposato con si è stabilito al 3° piano. Preciso che la nonna CP_1 aveva una casa a Bellizzi ma non ci è mai andato. Per decisione del nonno a lui era destinato l'appartamento al
Per_5 terzo piano. Io ho sempre visto fisicamente e la moglie nell'appartamento posto al 3° piano. Prima di andare a
Per_5 lavorare, mi recavo da mia nonna mediamente una volta ogni 2 settimane ed ho sempre visto con la moglie al terzo
Per_5 piano. è deceduto uno, due anni dopo che io ho cominciato a lavorare nell'opificio. Dopo che è deceduto
Per_5 Per_5
è rimasta lì al 3 piano. Hanno avuto una figlia che abita nell'appartamento al 3 piano con la CP_1 CP_7 madre» Per_ A.d.r. “Prima del 2000 la famiglia non abitava in un posto fisso;
la maggior parte del periodo dell'anno la trascorreva a Pontecagnano ma in altri periodi occupavano altri immobili a Napoli dove i miei nonni avevano un'altra attività. Preciso che tra il 1990 ed il 1995 io stesso ho abitato con la mia famiglia nell'appartamento al 3° piano occupato poi da perché mio padre lavorava per mio zio Ricordo che i due gemelli vivevano nel piano RS CP_9 sotto con la nonna”
Adr: “escludo che abbia abitato nell'altro immobile della nonna in Bellizzi. L'immobile era affittato a CP_1 terzi”
Parte_2
Vero che il SI ha provveduto a possedere ed abitare l'unità immobiliare sita in RS
Pontecagnano Faiano Via F. TR n 6 piano terzo fogl catasto urbano fogl 6 part 557 , sub 3 scala U cat
A/2 vani 6,5 rendita 604,25 , dall'anno 2000 e successivamente dal 2004 con la moglie e CP_1 la figlia;
CP_7
A.d.r. “vero. Sono sempre andato a trovarlo, almeno una volta a settimana in quanto lì abitavano anche i miei genitori e mio fratello che occupavano l'appartamento posto al 2° piano. Inizialmente mio fratello conviveva con nel CP_4 CP_1 predetto immobile;
poi hanno avuto una bambina e si sono sposati. La coabitazione è perdurata senza soluzione di continuità.
Quando andavo a trovare i miei genitori e ho sempre visto la Mio fratello è deceduto nel 2010; io Per_5 CP_1 Per_5 pagina 9 di 20 ho continuato a frequentare l'immobile per recare visita a mia madre, deceduta nel 2019 e la SI.a dopo il decesso di CP_1 mio fratello ha continuato ad occupare l'immobile del 3°piano. Preciso definitivamente quindi che la convivenza tra i 2 c'è sempre stata dal 2000 in poi e dal 2004 sotto il vincolo coniugale”
“Vero che la SI.ra ha continuato, con la figlia , dopo la morte del marito CP_1 CP_7
(anno 2009) ad abitare l'appartamento sito in Potecagnano Faiano Via F. TR n 6 piano RS terzo fogl catasto urbano fogl 6 part 557 , sub 3 scala U cat A/2 vani 6,5 rendita 604,25 in modo interrotto ed indisturbata;
.
A.d.r “vero. L'ho già detto”.
ADR a chiarimenti
“furono fatti dei lavori nell'immobile al 2°e 3° piano;
li fece mio fratello quale socio della società. Andai io a Per_5 scegliere i rivestimenti con lui”
ADR a chiarimenti
“l'area è unica ma all'interno vi è un capannone e un fabbricato separato ove sono gli immobili di cui ho parlato. Gli immobili al 2 e 3° piano sono stati adibiti ad abitazione dei miei congiunti. Furono fatti lavori per questo scopo”
ADR a chiarimenti
“prima del 2000, nel 1999 durante i lavori di ristrutturazione degli immobili al 2° e 3° piano i miei genitori ed CP_4 si trasferirono in altro immobile di proprietà della nostra famiglia a Bellizzi. Anche con la compagna veniva lì; Per_5 aveva un posto dove stare a Bellizzi. Poi finiti i lavori si sono trasferiti definitivamente a Pontecagnano, dal 2000 in poi”.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta sono molto SInificative e rilevanti. I due testi, essendo ben a conoscenza dei fatti, trattandosi di parenti, hanno dichiarato che ha sempre CP_1 abitato nell'appartamento conteso, posto al 3° piano, con senza soluzione di RS continuità, dapprima come mera convivente (ed in questo lasso di tempo hanno avuto una figlia) e successivamente dal 2005 sotto vincolo coniugale. Le dichiarazioni sono state complete esaustive, molto dettagliate.
Di converso, le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice sono risultate generiche ed approssimative;
il primo teste, , dopo aver reso dichiarazioni sulle domande formulategli Parte_8 ha aggiunto “Sono cose che non ho visto di persona…”; se ne deduce che non era realmente a conoscenza delle vicende dell'appartamento al 3° piano;
per quanto riguarda il secondo teste ha dichiarato che “Fino al 2005 questo appartamento era vuoto;
era usato all'occorrenza da noi autisti. Questo immobile era vuoto non ammobiliato. C'era solo un letto. Il mio titolare all'occorrenza mi diceva che potevo starci di notte di ritorno da un lungo viaggio. Lo stesso vale per il magazziniere. Quindi era un appartamento al servizio dei dipendenti della società”, ma il teste non ha dichiarato espressamente di averci effettivamente dormito, né di averci visto dormire qualche altro dipendente.
pagina 10 di 20 Diversamente, i testi di parte convenuta hanno dichiarato espressamente di avere sempre visto e abitare l'appartamento de qua agitur; che la ha continuato ad occuparlo RS CP_1 CP_1 anche dopo il decesso del marito avvenuto nel 2009.
Peraltro, nella premessa del ricorso cautelare la ha evidenziato che la , CP_1 Parte_1 con il pretesto di eseguire lavori di ristrutturazione energetica, interrompeva l'erogazione dell'energia elettrica e del gas alla famiglia della ricorrente, determinando un grave ed irreparabile pregiudizio, per cui chiedeva un provvedimento d'urgenza finalizzato ad ottenere l'accesso ai tecnici dell' presso la cabina Pt_7 di proprietà della controparte per riattivare le utenze;
si tratta di un'impostazione che presuppone l'occupazione dell'immobile, da parte della ad uso abitativo. CP_1
Inoltre, sebbene ebbe a contrarre il matrimonio con in data RS CP_1
10.11.2005, precedentemente dalla loro unione è nata nell'anno 2004; ed appare verosimile CP_7 quanto riferito da secondo cui il nucleo familiare viveva nell'appartamento al 3° piano già Parte_2 prima del matrimonio;
anche perché si trattava di un immobile destinato a proprio a fini RS abitativi, per decisione del nonno, come riferito dal teste . Tes_1
Parte attrice non ha dimostrato quindi che tra il 2000 ed il 2004 insieme alla RS convivente ad alla loro neonata abbiano vissuto altrove per poi trasferirsi nell'appartamento CP_1 in via TR al 3° piano solo dopo il matrimonio;
appare invece verosimile quanto riferito dai due testi di parte convenuta secondo cui i due hanno sempre occupato l'immobile de quo sin dall'inizio della loro convivenza, e precisamente dall'anno 2000 dopo il completamento dei lavori necessari a rendere il predetto immobile idoneo al fine abitativo di a cui era stato destinato. Poi i due testi di parte RS convenuta hanno dichiarato di aver visto fisicamente la sempre in questo immobile con la figlia CP_1 anche dopo il decesso del marito . RS
Anche se l'immobile era intestato alla società di cui era socio il defunto marito, la vi ha CP_1 abitato e lo ha posseduto come se fosse proprio, e non vi è motivo per ritenere il contrario, dal momento che era la moglie di , al quale l'appartamento fu destinato dal proprio nucleo famigliare per RS uso abitativo.
Sussistono quindi tutti i requisiti temporali (possesso ultraventennale dall'anno 2000 fino al 2022 in cui è stata formulata la domanda riconvenzionale) e normativi per l'acquisto per usucapione ex art 1158
c.c., avendo la convenuta dimostrato la sussistenza del potere di fatto sul bene ad excludedum alios ad immagine del diritto di proprietà, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni;
comportandosi come proprietaria.
Parte convenuta ha dedotto in comparsa costitutiva una serie di circostanze per resistere alla domanda avversaria, tra le quali di essere coerede per una quota del 14% dell'immobile de qua agitur chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi e formulando anche pagina 11 di 20 domanda riconvenzionale di scioglimento di comunione e dichiarazione di divisione giudiziale degli immobili descritti in premessa.
Lo scrivente con ordinanza del 13.01.23 aveva fissato udienza in presenza per interloquire in contraddittorio sulle numerose questioni ed eccezioni, di natura petitoria ed ereditaria, dedotte da parte convenuta, tra cui la invocata richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri coeredi.
Tuttavia, il difensore della parte convenuta, con note scritte depositate il 29.03.23, richiamando la predetta ordinanza del 13.01.23, chiedeva l'autorizzazione alla rinotifica della comparsa alla CP_2
Pertanto, la convenuta non ha integrato il contraddittorio nei confronti dei coeredi, necessario per delibare sulla domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione ereditaria e divisione.
Inoltre, nella memoria conclusionale in ausilio alla discussione orale ex art 281 sexies cpc parte convenuta formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“-Accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione ex art 1158 cod. civ . a favore della SI.ra CP_1 nata il [...] cf per possesso continuato da oltre venti anni dell'immobile sito in CodiceFiscale_3
Pontecagnano Faiano (SA) Via TR n 6 piano 3 catasto urbano fogl 6 part 557 , sub 3 scala U cat A/2 vani 6,5 rendita 604,25 , considerato dal certificato di residenza del defunto risulta dal 16.09.2002 residente a [...]
Pontecagnano Faiano con abitazione Via F TR n 6 , ritenuto che la citazione di rilascio è stata notificata alla moglie in data 23.12.2022, sono trascorsi venti anni. Sul punto si osserva che la lettera racc a/r del 28.03.22 inviata dalla soc non è idonea ad interrompere il possesso, perché necessario l'azione giudiziaria ( vedi cass civ 10 Parte_1
.03.2011 n 5739). Comunque, dalla prova testi di e emerge in modo pacifico che il suddetto Testimone_1 Parte_2 immobile attualmente abitato dalla SI.ra e figlia è stato posseduto dal marito addirittura prima dell'anno 2000 poi CP_1 dal 2000 in convivenza con la SI.ra , che hanno regolarizzato il rapporto con il matrimonio il 2005 a seguito della CP_1 nascita della figlia nel 2004, pertanto la domanda di usucapione ventennale è fondata considerato che il primo atto interruttivo da parte attrice è l'atto di citazione di rilascio notificato nel 2022.
In Subordine
- Accogliere la domanda di scioglimento di comunione e dichiarare la divisione giudiziale degli immobili descritti in premessa precisamente: 1) Abitazione fogl 6 part 557 sub 2 cat A/2 consistenza 6,5 vani;
2)
Abitazione fogl 6 part 557 sub 3 cat A/2 consistenza 6,5 vani , 3) Abitazione fogl 6 part 557 sub 1 cat A/2 consistenza
5,5 vani ( attualmente detenuto dalla SI.ra e la figlia) ; 4) locale deposito d8 fgl 6 part 577 sub 4 tutti i predetti beni CP_1 siti in Potecagnano Faiano Via Francesco TR al civico n 4-6-8 .
In Via ancora subordinata
-Accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa ovvero ingiustificato arricchimento della soc
[...] in danno e nei confronti degli eredi di ex socio e RI SE SR ( SI.ra Parte_1 RS Parte_5 CP_1
e la figlia ), con accertamento della liquidazione della propria quota di eredità, previo ripristino dell'asse
[...] CP_7 ereditario ed eventuale riduzione per lesione di legittima , così come rimarrà accertata nel corso di causa, anche, tramite CTU pagina 12 di 20 da disporre sul punto. In alternativa, condannare la soc alla somma di danaro corrispondente a Parte_1 titolo di risarcimento danni, anche, ai sensi dell'art 2043 c.c e per ingistificato arricchimento e/o arricchimento senza causa .
In Via ulteriormente subordinata
- Accertare e dichiarare la nullità dell'atto pubblico del 12.10.2018 rep n 139104 racc 31127 notaio dr.
[...] tra in persona del lrpt pt e soc , per carenza di legittimazione da parte di Per_4 CP_2 Parte_1 quest'ultima ad esercitare il diritto di riscatto, mai ceduto dalla soc In subordine, annullare l'atto pubblico Parte_5 predetto, per violazione dei diritti degli ex soci e RI SE SR ed aventi causa, che hanno subito un danno Parte_5 patrimoniale, perche non hanno ricevuto un corrispettivo in denaro, pertanto si chiede il risarcimento dei danni nella misura del valore dell'intero complesso immobiliare decurtato dal corrispettivo di riscatto se versato dalla soc Parte_1 anche ex art 1226, considerando i valori di mercato immobiliare della zona (OMI)”.
Ne consegue che, accogliendo il Tribunale la domanda riconvenzionale di usucapione dell'appartamento, le rimanenti domande proposte dalla convenuta solo in via subordinata, restano assorbite.
Pertanto, se permane interesse, la potrà intentare un autonomo giudizio per lo CP_1 scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni.
Al contempo è divenuta priva di interesse la eccezione afferente alla carenza di legittimazione attiva della e la domanda di nullità dell'atto pubblico del 12.10.18; infatti la domanda Parte_1 di parte attrice è finalizzata soltanto ad ottenere il rilascio dell'appartamento posto al 3 piano dell'edificio sito in via TR 6; la declaratoria di avvenuto acquisto del predetto immobile a titolo originario per usucapione, in capo alla convenuta, determina, sul profilo processuale, il venir meno dell'interesse ex art
100 c.p.c. della convenuta medesima, in questo giudizio, alle sorti del contratto del 12.10.18.
Passando ora alla posizione del terzo interveniente, , rappresentato Controparte_4 dall'Amministrato di sostegno il difensore ha chiesto la conferma dell'ordinanza cautelare e CP_3 nonché nel merito “Accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione ex art 1158 cod. civ . a favore del SI
[...] nato a [...] il [...] e residente in [...] per possesso CP_4 continuato da oltre venti dell'immobile al piano secondo, numero interno 2 (due), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto Fabbricati di Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella 557, subalterno 2, , categoria A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25”.
Orbene, nella qualità di AdS di , aveva interesse a proporre CP_3 Controparte_4
l'intervento per ottenere in sentenza la conferma del giudicato cautelare favorevole;
e stante il principio di strumentalità del procedimento cautelare ad una pronuncia in merito, ha dovuto formulare una domanda giudiziale alla quale fosse appunto strumentale la cautela invocata, ed in tal senso ha spiegato domanda di accertamento dell'acquisto a titolo originario per usucapione dell'appartamento in via TR, posto al 2° piano. pagina 13 di 20 La è proprietaria formalmente di tutto il fabbricato, e , Parte_1 Controparte_4
Cont rappresentato dall' essendo venuto a conoscenza di questo giudizio, ed avendo patito la stessa problematica di relativa al distacco delle utenze, è intervenuto nel processo cautelare, e poi CP_1 nel giudizio di merito;
è portatore di un interesse oppositivo alle ragioni petitorie della società attrice, ma analogo a quello di parte convenuta, ma ha chiesto l'accertamento dell'usucapione con riferimento ad un altro appartamento, per cui il suo intervento va configurato come adesivo autonomo.
L'intervento è pienamente ammissibile alla luce delle considerazioni svolte nei due capoversi precedenti.
Parte attrice ha eccepito l'improcedibilità della domanda spiegata dal con l'atto di intervento Per_5 per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art 5 D lgs 28/10.
Tuttavia il rilievo non è fondato;
l'esperimento del tentativo di mediazione non è condizione di procedibilità per le domande spiegate in un giudizio già iniziato;
tale conclusione è stata affermata dalle
S.U. della Cass. in sentenza n 3452/2024 con riferimento alle domande riconvenzionali “pure”, confermando sul punto la posizione su cui la giurisprudenza precedente si era già assestata, ma estendendo tale principio anche alle domande riconvenzionali c.d. “eccentriche”.
Occorre richiamare qualche passo della motivazione di tale pronuncia, da cui si traggono spunti per estendere ulteriormente la non necessità del previo esperimento della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità, anche alle domande formulate da soggetti intervenienti.
Le S.U. richiamano le domande riconvenzionali “eccentriche”, definendole come quelle che allargano l'oggetto del giudizio, senza connessione con quello già introdotto dalla parte attrice. Dopo aver ripercorso diversi orientamenti delle Sezioni semplici volti in alcune pronunce a ritenere necessario l'esperimento del tentativo di mediazione poiché con la domanda riconvenzionale eccentrica ed in altre a ritenerlo non necessario perché le parti hanno manifestato l'intento di non conciliare la lite già in occasione della mediazione obbligatoria esperita da parte attrice prima dell'introduzione del giudizio, le S.U. hanno evidenziato che la proposizione di un ulteriore tentativo di mediazione dopo l'inizio della causa finisce con lo snaturare il fine deflattivo delle liti giudiziarie, nell'an e nel tempus, proprio dell'istituto in commento.
Già l' “eccesso di mediazione” è stato temuto e scongiurato dal legislatore mediante previsioni normative in cui escludono l'ipotesi del concorso di diverse procedure di conciliazione o mediazione obbligatoria, o altre condizioni di procedibilità «comunque denominate»: dettando una disciplina che risolve, in tal modo, il concorso tra la mediazione obbligatoria e le altre condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, escludendo un doppio e contemporaneo filtro alla giurisdizione ma optando, invece, per l'alternatività di procedure. Una diversa soluzione, invero, avrebbe determinato una gravosa duplicazione di costi superflui per le parti, attesa la necessità di assistenza difensiva in tutte le procedure,
pagina 14 di 20 onde avrebbe finito per costituire, piuttosto, un serio ostacolo al raggiungimento di una soluzione conciliativa e causa di ritardo nella soluzione della lite insorta.
Le S.U. ricordano poi l'insegnamento della Corte Costituzionale, che, se è costante nel ritenere non violato dalla mediazione obbligatoria l'art. 24 Cost., laddove questo tutela il diritto di azione, in quanto detto principio «non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare “interessi generali”, con le dilazioni conseguenti», interessi individuati nell'evitare «che l'aumento delle controversie attribuite al giudice dice ordinario… provochi un sovraccarico dell'apparato giudiziario, con conseguenti difficoltà per il suo funzionamento» e nel favorire «la composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella conseguita attraverso il processo» (Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276), resta tuttavia il rilievo del principio generale di ragionevolezza delle restrizioni a tale diritto, in ispecie in comparazione con un reale effetto positivo dell'istituto conciliativo: ossia per gli scopi, ora ricordati, di non investire affatto il giudice della lite e di dare presto a questa soluzione stragiudiziale, nei limiti, quindi, in cui tale effetto positivo verosimilmente sussista, e non sia, invece, irragionevolmente ed inevitabilmente soppiantato da ritardi non più giustificabili, perché non idonei a realizzare detti scopi.
Per la Corte costituzionale, dunque, la mediazione obbligatoria non viola il diritto di azione, sancito dalla Costituzione, soltanto laddove risulti idoneo a produrre il risultato vantaggioso del c.d. effetto deflattivo, senza mai divenire tale da provocare un inutile prolungamento dei tempi del giudizio.
Le indicazioni del giudice delle leggi additano, in sostanza, una linea di equilibrio fra il principio di azione di ordine costituzionale e le deroghe che possono esservi apportate in funzione di interessi di estrema rilevanza, ma confermano il carattere eccezionale delle ipotesi limitative: ne deriva che le condizioni di procedibilità stabilite dalla legge non possono essere aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata (Cass. 21 gennaio 2004, n. 967, con riguardo alla conciliazione lavoristica).
Tutto quanto esposto indica l'esistenza un bilanciamento degli interessi, già operato dal legislatore positivo e confermato come legittimo dal giudice delle leggi: in quanto, se è vero che anche un ripetuto strumento conciliativo extragiudiziale potrebbe condurre, a volte, ad una soluzione favorevole della lite al secondo, al terzo o ulteriore tentativo, è pur vero che così si finirebbe per contraddire l'intento di rendere più rapida e meno onerosa per tutti la risoluzione della controversia, quando questa sia ormai comunque instaurata. Effetto deflattivo, ragionevole durata e divieto di inutili intralci sono, dunque, principî ampiamente presenti anche innanzi al giudice delle leggi.
L'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 estende a numerose materie la mediazione obbligatoria, al fine di evitare l'introduzione della lite ed assicurare una maggiore celerità al processo, non di ostacolarla oltre il ragionevole. Dovendosi dunque, piuttosto, secondo il legislatore pervenire – è la ratio sottesa – al processo ordinario, una volta infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione in via obbligatoria senza che esso pagina 15 di 20 sia andato a buon fine, quale condizione di procedibilità da applicare al solo atto introduttivo, non a tutte le
“domande” proposte nel processo;
con il fine di auspicata riduzione dei generali tempi di definizione del contenzioso civile si porrebbe in irrimediabile contrasto l'effetto di estendere alla domanda riconvenzionale un ulteriore e ripetuto analogo tentativo. Invero, l'art. 5, comma 2, terzo periodo, d.lgs. n. 28 del 2010 prevede che il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi (più tre, su accordo delle parti) di cui all'art. 6: con un inevitabile, ma dal legislatore ponderato, allungamento dei tempi processuali. In tal modo, se si reputasse obbligato anche il convenuto in riconvenzionale ad esperire la mediazione, i tempi si allungherebbero, però, in modo non prevedibile. Il differimento della trattazione, previsto dal legislatore quale strumento per contrastare l'elusione della condizione di procedibilità prescritta per la domanda introduttiva, si dilaterebbe oltre ogni modo.
Evidenziano ancora gli che la mediazione obbligatoria svolge un ruolo proficuo, solo se Parte_9 non si presti ad eccessi o abusi. La mediazione, più che accertamento di diritti, è “contemperamento di interessi”, con semplicità di forme e rapidità di trattazione, anche senza verifiche fattuali: è una sorta di
“esperimento” finalizzato ad un accordo negoziale, che va certamente tentato, nella prospettiva assunta dal legislatore, ma prima di intraprendere la causa in funzione di scongiurare la originaria iscrizione a ruolo, e che non avrebbe senso diluire e prolungare oltre misura.
Indi le S.U. esprimono un obiter dictum che rileva nell'odierna controversia: “…Ma la soluzione che volesse sottoporre la domanda riconvenzionale a mediazione obbligatoria dovrebbe – per coerenza – essere estesa ad ogni altra domanda fatta valere in giudizio, diversa ed ulteriore rispetto a quella inizialmente introdotta dall'attore: non solo, quindi, la domanda riconvenzionale, ma anche la riconvenzionale a riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis), la domanda proposta da un convenuto verso l'altro, oppure da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata. Del pari, potrebbero esperirsi tante successive mediazioni non simultanee, con una assai poco efficiente gestione separata dei conflitti, che difficilmente condurrebbe ad un proficuo ed unitario accordo fra tutte le parti;
mentre il processo necessariamente vedrebbe una trattazione disordinata e disarticolata, in attesa dell'esperimento di tanti tentativi di conciliazione stragiudiziali”. Per l'effetto concludono gli che “la mediazione obbligatoria ha la sua ratio Parte_9 nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” sull'efficienza della risposta di giustizia”.
Pertanto, le S.U. nella sentenza commentata, hanno confermato l'orientamento giurisprudenziale, che già si era affermato nelle Corti italiane e nelle sezioni semplici, secondo cui in caso di proposizione di pagina 16 di 20 domanda riconvenzionale pura, non fosse necessario esperire il tentativo di mediazione obbligatoria;
hanno esteso tale conclusioni alle domande riconvenzionali c.d “eccentriche”, nell'accezione sopra riportata e in obiter dictum hanno evidenziato che, per ragioni di coerenza, la mediazione obbligatoria non andrebbe esperita in tutti i casi di domande formulate in corso di giudizio, anche quelle formulate da o contro intervenienti in giudizio.
Applicando il principio sancito in questo obiter al caso di specie, ritiene il Tribunale che la domanda di accertamento di usucapione avanzata dal interveniente volontario, non debba essere Per_5 preceduta dalla mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità, per non vanificare le eSIenze di celerità e buon andamento del processo richiamate dalle S.U. Infatti, la società attrice, proprietaria dell'intero fabbricato per effetto dell'atto di riscatto del 12.10.18 ha interesse a liberare coloro che occupano i suoi immobili;
in tal senso ha formulato domanda di rilascio nei confronti di ma CP_1 ha resistito anche alla domanda di accertamento di usucapione formulata dall'interveniente
[...]
con comparsa di costituzione del 16.09.24 eccependone la infondatezza, ed adducendo diverse CP_4 argomentazioni a sostegno. Pertanto, l'eccezione formulata dalla difesa dell'attrice relativa alla mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione appare finalizzata ad un inutile perdita di tempo;
ad un dispendio di energie processuali teso solo alla procrastinazione della durata del giudizio, senza aver alcun intento alla conciliazione della lite, come si desume dalla inconciliabilità tra le due domante e posizioni (la fa valere il suo titolo di proprietà dell'appartamento posto al 2° piano, Parte_1 mentre il oppone un acquisto del medesimo bene a titolo originario per cui le due posizioni non Per_5 sarebbero in alcun caso conciliabili in via transattiva) e dalle difese esposte nella comparsa costitutiva.
In definitiva, dopo che la mediazione obbligatoria prioritariamente attivata da parte attrice si è conclusa con un verbale negativo;
dopo che il processo è iniziato;
dopo che si è svolta un'attività istruttoria finalizzata alla definizione di un procedimento cautelare in corso di causa, in cui è intervenuto anche
[...]
; dopo che il ha presentato atto di intervento anche nel giudizio di merito, in piena fase CP_4 Per_5 istruttoria, in pendenza dei termini ex art 183 co 6 c.p.c., la sospensione provvisoria della causa per onerarlo di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria si sarebbe tradotta in una mera perdita di tempo, in un aggravamento dei costi, delle risorse e dei tempi processuali, in evidente contrasto con lo spirito deflattivo che permea l'istituto giuridico introdotto dal D. Lgs n 28/10. Di conseguenza il l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in questo caso non costituisce condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto.
Passando al merito, naturalmente l'interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova;
e l'atto di intervento è stato depositato il 24.05.24 dopo la scadenza dei termini ex art 183 co 6 c.p.c; ma è pur vero che nel medesimo atto si è chiesta prova testimoniale con i medesimi testi indicati dalla pagina 17 di 20 convenuta su capitoli di prova dal contenuto analogo a quelli formulati nella memoria istruttoria di CP_1 parte convenuta.
Ed in tal senso, si evidenzia che i testi intimati da parte convenuta, hanno reso CP_1 dichiarazioni favorevoli anche al terzo interveniente. In dettaglio, il teste ha dichiarato che “Io Tes_1 andavo a trovare mia nonna, che abitava al 2 piano. abitava con la madre al 2 piano”; Parte_6 CP_4 la teste ha dichiarato “Sono sempre andato a trovarlo, almeno una volta a settimana in quanto lì Parte_2 abitavano anche i miei genitori e mio fratell che occupavano l'appartamento posto al CP_4
2° piano … prima del 2000, nel 1999 durante i lavori di ristrutturazione degli immobili al 2° e 3° piano i miei genitori ed si trasferirono in altro immobile di proprietà della nostra famiglia a Bellizzi. Anche con la compagna CP_4 Per_5 veniva lì; aveva un posto dove stare a Bellizzi. Poi finiti i lavori si sono trasferiti definitivamente a Pontecagnano, dal 2000 in poi”. Poiché dal procedimento cautelare in corso di causa è emerso che occupa Controparte_4 attualmente l'appartamento posto al 2° piano di via TR n 6, se ne presume che lo abbia occupato anche nel periodo intermedio ai sensi dell'art 1142 c.c. che prevede che “Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio”.
Più in dettaglio, è emerso dall'istruttoria che ha vissuto nell'appartamento posto Controparte_4 al 2° piano insieme alla madre dal 2000 in poi;
che è affetto da “psicosi schizofrenica cronica grave” per cui non era nelle condizioni di poter vivere da solo;
che ha vissuto insieme alla madre fino al decesso di lei, avvenuto nel 2019; che attualmente si trova ancora nell'immobile, per cui si presume che abbia posseduto l'appartamento per tutto il periodo;
né parte attrice ha fornito con i testimoni una prova sufficiente a superare tale presunzione.
Va quindi accolta la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione anche da parte del terzo interveniente.
Valgono per la domanda di scioglimento di comunione ereditaria e di divisione formulata in via subordinata dal terzo le stesse considerazioni già rese con riguardo alla posizione della convenuta Il CP_1 terzo non ha esteso il contraddittorio a tutti i coeredi e tale domanda, proposta in via subordinata, è risultata assorbita dal riconoscimento dell'acquisto a titolo originario dell'appartamento posto al 2° piano per usucapione.
Per quanto concerne il provvedimento reso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., confermato in sede di reclamo, avendo natura strumentale, provvisoria e non definitiva, è destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito (ex pluribus Cass., sentenza n. 16894 del 10/08/2016) e pertanto l'enunciato reso in via cautelare resta confermato per effetto dell'accoglimento della domanda di usucapione formulata sia dalla convenuta che dal terzo interveniente.
Parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza. Ai fini della liquidazione Ai fini della liquidazione deve trovare applicazione il criterio di cui all'art 15 cpc che stabilisce pagina 18 di 20 “Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù”. Dagli atti di causa si evince che la rendita catastale dell'immobile conteso è pari ad € 604,25. Moltiplicando detto valore per 200 si ottiene l'importo di € 120.850,00. Ai fini della liquidazione si applicheranno i parametri mediani tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore corrispondente, da € 52.000,00 ad € 260.000,00. Inoltre, tenuto conto che parte convenuta e interveniente sono difese dallo stesso avvocato, che ha svolto difese praticamente analoghe ed ha formulato le stesse domande sia in sede cautelare che di merito per entrambe, ancorchè per due appartamenti differenti, si procederà ad una liquidazione unitaria in favore di una sola parte, ma con incrementato del 30% ex art 4 DM 55/14.
Spese compensate tra la e la convenuta che l'ha evocata in giudizio;
ciò in considerazione sia CP_2 della posizione marginale avuta nel processo dalla , sia perché parte convenuta è risultata vittoriosa e CP_2 non può essere condannata al rimborso delle spese di lite nei confronti di altre parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in pers. del Giudice dr. Gustavo Danise definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e con l'intervento di Parte_1 CP_1 CP_3
, quale Amministratore di sostegno di ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
[...] Controparte_4 disattesa, così definitivamente dispone:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Previo accertamento dei presupposti di cui all'art 1158 c.c. accoglie la domanda riconvenzionale proposta da dichiarando l'avvenuto acquisto, a favore della CP_1 predetta, a titolo originario, per usucapione, dell'immobile sito in Pontecagnano Faiano alla via Francesco TR gia' via ER CI, al piano terzo, numero interno 3 (tre), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto Fabbricati di
Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella 557, subalterno 3, categoria
A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25;
3) Previo accertamento dei presupposti di cui all'art 1158 c.c. accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal terzo intervenuto, , rappresentata Controparte_4 dall'amministratore di sostegno, , dichiarando l'avvenuto acquisto, a favore di CP_3 [...]
, a titolo originario, per usucapione, dell'immobile sito in Pontecagnano Faiano alla CP_4 via Francesco TR gia' via ER CI, al piano - al piano secondo, numero interno
2 (due), della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportato nel Catasto
pagina 19 di 20 Fabbricati di Pontecagnano Faiano, proprietà per 1/1, al foglio 6, particella 557, subalterno 2, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, rendita euro 604,25;
4) Dichiara assorbite tutte le ulteriori domande avanzate in via subordinata dalla parte convenuta e dal terzo interveniente;
5) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta e del terzo interveniente che si liquidano in € 12.000,00 per onorari (già applicato l'aumento del
30% ex art 4 dm 55/14), oltre spese vive, IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura di legge, con attribuzione ex art 93 cpc;
6) Condanna la al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 CP_1
e del terzo interveniente per l'intera fase cautelare, in corso di causa, che si liquidano
[...] complessivamente in € 7.000,00 per onorari (già applicato l'aumento del 30% ex art 4 dm
55/14), oltre spese vive, IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura di legge, con attribuzione ex art 93 cpc;
7) Compensa le spese di lite tra parte convenuta e la chiamata in causa;
CP_2
8) Ordina la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Salerno, nonché le conseguenti e necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di ogni responsabilità a carico del Conservatore;
Salerno
13.03.2025
Il Giudice
Dr Gustavo Danise
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