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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 21169/2023 R.G.L. su A.T.P. n. 959/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to BONAGURA Parte_1
ANT domiciliato, come in atti;
- ricorrente -
Contro
, in Controparte_1 perso o e difeso, come in atti;
-resistente - All'udienza del 28/03/2025 svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate in atti, ha pronunciato S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione ordinaria di inabilità). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dich insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato. In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in s ccertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici e contributivi, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova. All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale telematica. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo,
1 deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Orbene, nella specie, il primo c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione del beneficio della pensione ordinaria di inabilità, ritenendo che le sue patologie non determinassero una invalidità tale da ridurre la capacità di lavoro a meno di un terzo. Orbene, a fronte di tali ragioni e considerati, tuttavia, i rilievi specifici formulati dall' opponente, in particolare, sotto il profilo della sottostimata percentuale invalidante attribuita nella prima fase di a.t.p. a fronte delle diagnosticate gravi patologie in rapporto alle specifiche mansioni disimpegnate dalla parte ricorrente (operaio metalmeccanico) ed all' erroneità dei codici invalidanti attribuiti, anche alla luce dei nuovi documenti prodotti, il c.t.u. nominato in questa sede ha approfondito le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che il periziato è affetto da un quadro clinico complessivo di entità tale da non incidere sulla capacità lavorativa riducendola a meno di un terzo. Il c.t.u. ha concluso la sua perizia statuendo che: In tema di valutazione di invalidità ai sensi della L. 222/84 e quindi di “attività confacenti le proprie attitudini” (concetto, come noto, con il quale non si intende il lavoro –non usurante né aggravante la patologia di cui il P. è affetto- concretamente svolto, ma l'insieme dei lavori che la persona può teoricamente svolgere in virtù di sesso, età, titolo di studio, condizioni fisiche) riteniamo che le condizioni morbose descritte incidano in misura globalmente significativa sull'integrità psico- fisica del soggetto e, soprattutto, sulla capacità lavorativa di “operaio saldatore presso ditta privata”., dell'età attuale di anni 46, NON DIANO luogo al riconoscimento della riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Tanto dall'epoca della domanda amministrativa, così come documentato in Atti. In conclusione riteniamo: i) NON sussistono motivazioni medico-legali per riconoscere l'assegno di invalidità ordinaria ai sensi della L. 222/82; ii) NON sussistono motivazioni medico-legali per riconoscere la pensione di inabilità ai sensi della L. 222/82. Il c.t.u. della fase di opposizione ha fornito, quindi, un giudizio più attendibile ed approfondito avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione che hanno più chiaramente cristallizzato le gravi patologie da cui è affetta la parte ricorrente eppure è giunto a conclusioni sovrapponibili nella sostanza a quelle della prima fase. L' opposizione va quindi rigettata ma, attese le condizioni reddituali autocertificate, le spese vanno compensate. Le spese di c.t.u., a carico dell' istituto previdenziale, sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
2 a) rigetta l'opposizione; b) compensa le spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico dell' CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 28/03/2025
le spese delle consulenze
IL GIUDICE
Dott.ssa Clara Ruggiero.
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DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to BONAGURA Parte_1
ANT domiciliato, come in atti;
- ricorrente -
Contro
, in Controparte_1 perso o e difeso, come in atti;
-resistente - All'udienza del 28/03/2025 svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate in atti, ha pronunciato S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione ordinaria di inabilità). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dich insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato. In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in s ccertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici e contributivi, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova. All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale telematica. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo,
1 deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Orbene, nella specie, il primo c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione del beneficio della pensione ordinaria di inabilità, ritenendo che le sue patologie non determinassero una invalidità tale da ridurre la capacità di lavoro a meno di un terzo. Orbene, a fronte di tali ragioni e considerati, tuttavia, i rilievi specifici formulati dall' opponente, in particolare, sotto il profilo della sottostimata percentuale invalidante attribuita nella prima fase di a.t.p. a fronte delle diagnosticate gravi patologie in rapporto alle specifiche mansioni disimpegnate dalla parte ricorrente (operaio metalmeccanico) ed all' erroneità dei codici invalidanti attribuiti, anche alla luce dei nuovi documenti prodotti, il c.t.u. nominato in questa sede ha approfondito le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che il periziato è affetto da un quadro clinico complessivo di entità tale da non incidere sulla capacità lavorativa riducendola a meno di un terzo. Il c.t.u. ha concluso la sua perizia statuendo che: In tema di valutazione di invalidità ai sensi della L. 222/84 e quindi di “attività confacenti le proprie attitudini” (concetto, come noto, con il quale non si intende il lavoro –non usurante né aggravante la patologia di cui il P. è affetto- concretamente svolto, ma l'insieme dei lavori che la persona può teoricamente svolgere in virtù di sesso, età, titolo di studio, condizioni fisiche) riteniamo che le condizioni morbose descritte incidano in misura globalmente significativa sull'integrità psico- fisica del soggetto e, soprattutto, sulla capacità lavorativa di “operaio saldatore presso ditta privata”., dell'età attuale di anni 46, NON DIANO luogo al riconoscimento della riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Tanto dall'epoca della domanda amministrativa, così come documentato in Atti. In conclusione riteniamo: i) NON sussistono motivazioni medico-legali per riconoscere l'assegno di invalidità ordinaria ai sensi della L. 222/82; ii) NON sussistono motivazioni medico-legali per riconoscere la pensione di inabilità ai sensi della L. 222/82. Il c.t.u. della fase di opposizione ha fornito, quindi, un giudizio più attendibile ed approfondito avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione che hanno più chiaramente cristallizzato le gravi patologie da cui è affetta la parte ricorrente eppure è giunto a conclusioni sovrapponibili nella sostanza a quelle della prima fase. L' opposizione va quindi rigettata ma, attese le condizioni reddituali autocertificate, le spese vanno compensate. Le spese di c.t.u., a carico dell' istituto previdenziale, sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
2 a) rigetta l'opposizione; b) compensa le spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico dell' CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 28/03/2025
le spese delle consulenze
IL GIUDICE
Dott.ssa Clara Ruggiero.
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