Versione
7 aprile 1942
7 aprile 1942
Art. 1.
I proprietari, dei fondi inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.
Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori all'uopo occorrenti, puo' provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire nuove opere, o dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura se trattasi di spese di manutenzione, il Consorzio di bonifica, in nome e per conto dei proprietari interessati.
Alla ripartizione della spesa tra i proprietari che vi hanno interesse alla garanzia del corrispondente credito per contributo ed alla esazione di esso si provvede con le stesse norme che regolano il concorso dei proprietari nella spesa delle opere di bonifica, di competenza statale.
I proprietari, dei fondi inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.
Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori all'uopo occorrenti, puo' provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire nuove opere, o dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura se trattasi di spese di manutenzione, il Consorzio di bonifica, in nome e per conto dei proprietari interessati.
Alla ripartizione della spesa tra i proprietari che vi hanno interesse alla garanzia del corrispondente credito per contributo ed alla esazione di esso si provvede con le stesse norme che regolano il concorso dei proprietari nella spesa delle opere di bonifica, di competenza statale.
Giurisprudenza • 3
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