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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4016 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c.;
considerato che le parti sono state invitate, con decreto regolarmente comunicato, al deposito telematico delle predette note scritte;
preso atto del fatto che i procuratori delle parti hanno depositato le proprie note di trattazione scritta, il cui contenuto si intende integralmente trascritto nel presente verbale;
lette le deduzioni delle parti, ritenuta esaurita la discussione della causa avvenuta mediante il deposito delle note di trattazione scritta ed esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Potenza,05/06/2025
Il Giudice dott.ssa Angela Alborino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Angela
Alborino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, nato a [...],il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Spera, in virtù di procura C.F._1 in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Melfi (PZ), al vico Taverna
Nuova n. 8;
OPPONENTE
E
, nato a [...], il [...], C.F. , P_ C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Vita Genovese, in virtù di procura ni atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in studio in Potenza (PZ), alla via del Gallitello n. 47;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 3.10.2024, notificato in data 9.10.2024, con cui l'avv. gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 8.478,88, P_ oltre interessi e spese successive, sulla scorta del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza del 19.09.2024, notificato unitamente all'atto di precetto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via principale, dichiarare la inesistenza, invalidità, inefficacia del titolo esecutivo - Parere di congruità del 19.09.2024 - posto a fondamento dell'atto di precetto di cui in premessa notificato in data 09.10.2024, per le ragioni di cui in citazione, e per l'effetto dichiarare insussistente il diritto dell'Avv. nato a [...], il [...], residente in [...]
(Pz), alla via Risorgimento, 23, C.F. a procedere ad esecuzione C.F._2 forzata in forza del precetto intimato;
- Dichiarare inefficace, nullo e di nessun effetto
l'atto di precetto di cui in premessa, notificato in data 09.10.2024, unitamente al Parere di congruità del 19.09.2024, all'odierno opponente, per le ragioni di cui in citazione, e per l'effetto accertare e dichiarare che l'Avv. , nato a [...], il P_
23.12.1977, residente in [...], C.F.
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti C.F._2 dell'opponente;- In ogni caso, dichiarare la erroneità, la esorbitanza della pretesa intimata dall' dell'Avv. nato a [...], il [...], residente in [...]
Avigliano (Pz), alla via Risorgimento, 23, C.F. al sig. C.F._2 Parte_1
, in forza dell'atto di precetto notificato il 09.10.2024, per i motivi di cui in
[...] citazione, e per l'effetto dichiarare insussistente il diritto dell'Avv. , a P_ procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato”.
L'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi ai fini della declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto di precetto: 1) inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata/inesistenza del titolo esecutivo, poiché la procedura semplificata per il recupero dei crediti professionali introdotta con la L. n. 49/2023 non è applicabile al caso in esame, non rientrando l'opponente nella categoria dei cosiddetti “clienti forti” e in quanto trattasi di prestazioni rese prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, e poiché non è decorso il termine di 40 giorni previsto dall'art. 7 L. cit. ai fini dell'opposizione, eseendo stato il parere di congruità notificato unitamente all'atto di precetto, sicché non ha ancora efficacia esecutiva;
2) irregolarità del titolo esecutivo, per carenza della nota dettagliata del compenso professionale richiesto;
3) erroneità del parere di congruità, per compenso professionale sproporzionato/eccessivo/errato e contestazione del quantum del credito intimato;
4) erroneità del quantum. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.03.2025 si è costituito P_
, diffusamente contestando le avverse deduzioni, ed ha chiesto il rigetto
[...] dell'opposizione. Ha precisato, in particolare, che il parere è divenuto titolo esecutivo per il decorso del termine di quaranta giorni ex art. 7 L. 49/2023 successivamente alla notificazione dello stesso unitamente all'atto di precetto opposto.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza resa all'udienza del 24.04.2025 il Giudice ha inibito all'opposto di agire esecutivamente sulla scorta del parere di congruità del COA di Potenza reso in data 19.09.2024 e la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del
5.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, si rileva che con le note scritte di partecipazione all'udienza del
5.06.2025, depositate il 31.05.2025, l'opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c., ha dichiarato il decesso dell'opponente , avvenuto in data 3.04.2025, Parte_1 come da certificato di morte allegato.
Al riguardo, si rileva che “L'art. 300 cod. proc. civ. subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall'evento previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita, restando esclusa vuoi la possibilità di rilievo
d'ufficio dell'evento, vuoi la rilevanza della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera di parte diversa da quella che lo ha subito” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17913 del
04/08/2009; cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20809 del 20/08/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 8494 del 28/05/2012) e, nel caso di specie, il procuratore dell'opponente non ha effettuato tale dichiarazione, con conseguente prosecuzione del giudizio.
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
In particolare fondata è la doglianza sub 1) proposta dall'opponente - il cui accoglimento comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze proposte - che costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., laddove parte opponente ha dedotto l'inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata ovvero l'inesistenza del titolo esecutivo per mancato decorso del termine di 40 giorni dalla notifica del parere di congruità, avvenuta invece unitamente all'atto di precetto, previsto dall'art. 7 L. 49/2023 fini dell'opposizione.
L'art. 7, co. 1, della L. n. 49/2023 denominato “Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo”, prevede che “1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”.
Nel caso di specie, è incontestato che il precetto opposto sia stato notificato in data
9.10.2024 unitamente al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Potenza reso in data 19.09.2024, senza essere preceduto dalla previa notifica di detto parere e dal decorso infruttuoso del termine di 40 giorni previsto dalla disposizione sopra richiamata, sicché deve concludersi che, al momento della notificazione dell'atto di precetto opposto, il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza di Potenza del 19.09.2024 non costituiva titolo esecutivo.
Né rileva la circostanza dedotta dall'opposto secondo cui il parere di congruità del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza reso in data 19.09.2024 ha successivamente alla notifica unitamente all'atto di precetto opposto acquisito efficacia esecutiva, atteso che costituisce principio consolidato quello secondo cui “ Il titolo esecutivo, in quanto condizione necessaria del processo esecutivo, deve esistere nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto ed in cui è iniziata con l'introduzione del processo esecutivo;
non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10875 del
28/06/2012 cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 61 del 07/01/2014).
In conclusione, l'opposizione va accolta, non avendo diritto di procedere ad P_ esecuzione forzata nei confronti dell'opponente sulla base sulla base del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza del 19.09.2024 di cui all'atto di precetto del 3.10.2024.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa (fino ad euro 26.000,00) ai sensi del D.M. n.
55 del 2014 come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, nella misura minima in considerazione della natura documentale e della non complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha diritto di P_ procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente sulla base del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza del 19.09.2024 di cui all'atto di precetto del 3.10.2024, notificato il 9.10.2024, per le ragioni di cui alla parte motiva.
2) CONDANNA l'opposto al pagamento delle spese processuali del presente P_ giudizio in favore di , che liquida in euro 2.540,00 per compenso Parte_1 professionale, euro 264,00 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, avv. Luigi Spera.
Così deciso in Potenza, il 5.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c.;
considerato che le parti sono state invitate, con decreto regolarmente comunicato, al deposito telematico delle predette note scritte;
preso atto del fatto che i procuratori delle parti hanno depositato le proprie note di trattazione scritta, il cui contenuto si intende integralmente trascritto nel presente verbale;
lette le deduzioni delle parti, ritenuta esaurita la discussione della causa avvenuta mediante il deposito delle note di trattazione scritta ed esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Potenza,05/06/2025
Il Giudice dott.ssa Angela Alborino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Angela
Alborino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, nato a [...],il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Spera, in virtù di procura C.F._1 in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Melfi (PZ), al vico Taverna
Nuova n. 8;
OPPONENTE
E
, nato a [...], il [...], C.F. , P_ C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Vita Genovese, in virtù di procura ni atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in studio in Potenza (PZ), alla via del Gallitello n. 47;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 3.10.2024, notificato in data 9.10.2024, con cui l'avv. gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 8.478,88, P_ oltre interessi e spese successive, sulla scorta del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza del 19.09.2024, notificato unitamente all'atto di precetto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via principale, dichiarare la inesistenza, invalidità, inefficacia del titolo esecutivo - Parere di congruità del 19.09.2024 - posto a fondamento dell'atto di precetto di cui in premessa notificato in data 09.10.2024, per le ragioni di cui in citazione, e per l'effetto dichiarare insussistente il diritto dell'Avv. nato a [...], il [...], residente in [...]
(Pz), alla via Risorgimento, 23, C.F. a procedere ad esecuzione C.F._2 forzata in forza del precetto intimato;
- Dichiarare inefficace, nullo e di nessun effetto
l'atto di precetto di cui in premessa, notificato in data 09.10.2024, unitamente al Parere di congruità del 19.09.2024, all'odierno opponente, per le ragioni di cui in citazione, e per l'effetto accertare e dichiarare che l'Avv. , nato a [...], il P_
23.12.1977, residente in [...], C.F.
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti C.F._2 dell'opponente;- In ogni caso, dichiarare la erroneità, la esorbitanza della pretesa intimata dall' dell'Avv. nato a [...], il [...], residente in [...]
Avigliano (Pz), alla via Risorgimento, 23, C.F. al sig. C.F._2 Parte_1
, in forza dell'atto di precetto notificato il 09.10.2024, per i motivi di cui in
[...] citazione, e per l'effetto dichiarare insussistente il diritto dell'Avv. , a P_ procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato”.
L'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi ai fini della declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto di precetto: 1) inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata/inesistenza del titolo esecutivo, poiché la procedura semplificata per il recupero dei crediti professionali introdotta con la L. n. 49/2023 non è applicabile al caso in esame, non rientrando l'opponente nella categoria dei cosiddetti “clienti forti” e in quanto trattasi di prestazioni rese prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, e poiché non è decorso il termine di 40 giorni previsto dall'art. 7 L. cit. ai fini dell'opposizione, eseendo stato il parere di congruità notificato unitamente all'atto di precetto, sicché non ha ancora efficacia esecutiva;
2) irregolarità del titolo esecutivo, per carenza della nota dettagliata del compenso professionale richiesto;
3) erroneità del parere di congruità, per compenso professionale sproporzionato/eccessivo/errato e contestazione del quantum del credito intimato;
4) erroneità del quantum. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.03.2025 si è costituito P_
, diffusamente contestando le avverse deduzioni, ed ha chiesto il rigetto
[...] dell'opposizione. Ha precisato, in particolare, che il parere è divenuto titolo esecutivo per il decorso del termine di quaranta giorni ex art. 7 L. 49/2023 successivamente alla notificazione dello stesso unitamente all'atto di precetto opposto.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza resa all'udienza del 24.04.2025 il Giudice ha inibito all'opposto di agire esecutivamente sulla scorta del parere di congruità del COA di Potenza reso in data 19.09.2024 e la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del
5.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, si rileva che con le note scritte di partecipazione all'udienza del
5.06.2025, depositate il 31.05.2025, l'opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c., ha dichiarato il decesso dell'opponente , avvenuto in data 3.04.2025, Parte_1 come da certificato di morte allegato.
Al riguardo, si rileva che “L'art. 300 cod. proc. civ. subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall'evento previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita, restando esclusa vuoi la possibilità di rilievo
d'ufficio dell'evento, vuoi la rilevanza della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera di parte diversa da quella che lo ha subito” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17913 del
04/08/2009; cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20809 del 20/08/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 8494 del 28/05/2012) e, nel caso di specie, il procuratore dell'opponente non ha effettuato tale dichiarazione, con conseguente prosecuzione del giudizio.
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
In particolare fondata è la doglianza sub 1) proposta dall'opponente - il cui accoglimento comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze proposte - che costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., laddove parte opponente ha dedotto l'inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata ovvero l'inesistenza del titolo esecutivo per mancato decorso del termine di 40 giorni dalla notifica del parere di congruità, avvenuta invece unitamente all'atto di precetto, previsto dall'art. 7 L. 49/2023 fini dell'opposizione.
L'art. 7, co. 1, della L. n. 49/2023 denominato “Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo”, prevede che “1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”.
Nel caso di specie, è incontestato che il precetto opposto sia stato notificato in data
9.10.2024 unitamente al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Potenza reso in data 19.09.2024, senza essere preceduto dalla previa notifica di detto parere e dal decorso infruttuoso del termine di 40 giorni previsto dalla disposizione sopra richiamata, sicché deve concludersi che, al momento della notificazione dell'atto di precetto opposto, il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza di Potenza del 19.09.2024 non costituiva titolo esecutivo.
Né rileva la circostanza dedotta dall'opposto secondo cui il parere di congruità del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza reso in data 19.09.2024 ha successivamente alla notifica unitamente all'atto di precetto opposto acquisito efficacia esecutiva, atteso che costituisce principio consolidato quello secondo cui “ Il titolo esecutivo, in quanto condizione necessaria del processo esecutivo, deve esistere nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto ed in cui è iniziata con l'introduzione del processo esecutivo;
non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10875 del
28/06/2012 cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 61 del 07/01/2014).
In conclusione, l'opposizione va accolta, non avendo diritto di procedere ad P_ esecuzione forzata nei confronti dell'opponente sulla base sulla base del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza del 19.09.2024 di cui all'atto di precetto del 3.10.2024.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa (fino ad euro 26.000,00) ai sensi del D.M. n.
55 del 2014 come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, nella misura minima in considerazione della natura documentale e della non complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha diritto di P_ procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente sulla base del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza del 19.09.2024 di cui all'atto di precetto del 3.10.2024, notificato il 9.10.2024, per le ragioni di cui alla parte motiva.
2) CONDANNA l'opposto al pagamento delle spese processuali del presente P_ giudizio in favore di , che liquida in euro 2.540,00 per compenso Parte_1 professionale, euro 264,00 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, avv. Luigi Spera.
Così deciso in Potenza, il 5.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino