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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/12/2025, n. 4102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4102 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati: dott. VI RA ET Presidente dott. RI SI DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3258/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, con l'avv. Elaine Bolognini Parte_1
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
con l'avv. Giorgio Muccio CP_1
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 597/2024 del Tribunale del lavoro di Viterbo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di Viterbo in funzione di CP_1 giudice del lavoro l'emissione del decreto ingiuntivo n. 185/2023 che condannava la al pagamento in suo favore della somma di € 18.392,67 oltre accessori CP_2 Parte_1 di legge e spese della procedura, a titolo di maggior importo dovutogli per indennità annua di UCP (Unità di Cure Primarie), che l'azienda sanitaria gli aveva corrisposto nella minor
Pag. 1 di 14 misura di € 6,40 a paziente, anziché di € 8,60 in riferimento al periodo dal maggio 2016 al dicembre 2022.
L'azienda sanitaria ha quindi presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo menzionato eccependone preliminarmente l'inefficacia per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla sua emissione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando la competenza della Regione Lazio per la determinazione del compenso dovuto ai medici di base, così richiedendone la chiamata in causa.
Nel merito, ha sostenuto la non debenza delle somme e l'erroneità dei conteggi, comunque eccependo la prescrizione quinquennale del credito fino alla data del 4 marzo
2018.
Si è costituito il sostenendo l'infondatezza dell'opposizione, della quale ha CP_1 richiesto il rigetto. In particolare, nel merito ha dedotto che le “attuali indennità” di cui all'art. 4 del DCA n. U00376/2014 erano solo quelle previste per le UCP a sede unica atteso che in qualsiasi accordo si può fare riferimento solo al compenso per le attività che si andranno a svolgere e non si sarebbe potuto sottoscrivere un accordo che prevedeva compensi differenziati;
ha osservato che la clausola di invarianza finanziaria costituiva una mera postilla di stile, in disparte il fatto che conteneva l'avverbio “tendenzialmente”
a conferma della sua mancanza di precettività; ha affermato che il DCA n. U00565/2017 non trattava delle vecchie e che il rimando al DCA del 2014 era funzionale solo a Pt_2
Parte giustificare il mancato adeguamento delle indennità di ha addotto che una differenziazione di indennità non trovava giustificazione alcuna né nel testo degli accordi, né in atri provvedimenti;
ha inquadrato il credito rivendicato come avente natura risarcitoria, deducendo l'infondatezza anche delle eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva.
All'esito del giudizio, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 597/2024, depositata il 29 ottobre 2024, che
• ha accolto sia l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, sia quella di prescrizione
• ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , Parte_1 così condannandola al pagamento della differenza tra l'importo dovuto di € 8,60 per assistito e quello di € 6,40 versato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dal 4 marzo 2018
Pag. 2 di 14 • ha compensato le spese di lite.
Con ricorso depositato presso questa Corte di appello il 27 novembre 2024 l'
[...]
ha quindi impugnato la sentenza in forza dei seguenti motivi, Parte_1 succintamente riepilogati.
Con il primo, ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di chiamata in causa della Regione Lazio.
Con il secondo ha censurato il rigetto della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, basato sull'errore di concetto ascritto al Tribunale, che aveva malamente equiparato l'atto convenzionale stipulato tra l'azienda e il medico di medicina generale e il “contratto individuale” del pubblico impiego facendo sorgere nel primo, come nel secondo, la prestazione sinallagmatica tra le stesse parti, così ribadendo la competenza regionale sul punto, come da giurisprudenza ampiamente richiamata, confermata dall'emissione delle buste paga a cura di società istituita con legge Controparte_3 regionale.
Con il terzo motivo, nel merito, ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione della normativa di riferimento e delle proprie difese. In particolare, ha sostenuto che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che il protocollo prevedesse direttamente Parte Parte_ l'attribuzione dell'indennità prevista per le a sede unica ai che vi avessero fatto ingresso entro la data del 31 dicembre 2015 pari a € 8,60 annui/assistito, atteso che Parte il DCA n. 3407/2009 aveva previsto la possibilità di realizzare diverse forme di e che il DCA n. 565/2017 aveva previsto che le modalità di adeguamento delle indennità in questione avrebbero dovuto essere concordate con le oo.ss., previa ricognizione delle Parte forme associative e segnatamente delle trasformazioni delle in e comunque Pt_2 tendenzialmente a saldi invariati per la Regione, scansioni procedimentali mai effettuate.
Ha quindi evidenziato che la ricognizione e la successiva determinazione della tariffa costituivano un presupposto indispensabile in quanto dovevano essere valutati i costi sopportati dai diversi medici a seconda della tipologia di organizzazione dello studio, specie se si considerava che alcune UCP erano addirittura ubicate presso strutture aziendali o Case della salute, messe a disposizione dalle aziende sanitarie, senza costi aggiuntivi per i medici e con distribuzione dell'orario tra diversi sanitari, non assumendo alcun rilievo l'addotta disparità di trattamento in mancanza di impugnativa dei DCA emessi dalla Regione. Ha quindi sottolineato la contraddittorietà della pronuncia nel
Pag. 3 di 14 punto in cui aveva ricollegato la spettanza della maggiorazione dell'indennità all'ingresso Parte_ Parte del presso la a sede unica entro il 31 dicembre 2015 e la successiva affermazione secondo la quale il l'aveva compiuta solo il 1° maggio 2016. CP_1
Richiamata ampiamente giurisprudenza di merito sul punto, ha concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento integrale dell'opposizione spiegata in primo grado, vinte le spese di lite.
Nuovamente radicato il contraddittorio, con memoria depositata l'11 giugno 2025, si è costituito il deducendo l'infondatezza delle doglianze espresse dall'azienda CP_1 sanitaria. Ha a sua volta impugnato la sentenza censurandone la statuizione sulle spese processuali, evidenziando che nella realtà non vi era alcuna reciproca soccombenza e che la era stata condannata al pagamento della quasi totalità delle somme oggetto del CP_2 decreto ingiuntivo. Ne ha dunque richiesto la parziale riforma con condanna dell'azienda sanitaria alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In continuità con recente pronuncia di questa stessa Corte di appello, che si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. (segnatamente, la sentenza n.
2890/2025), l'appello principale è fondato nel merito e va accolto, mentre quello incidentale non merita accoglimento, per le ragioni che si espongono a seguire.
Osserva in primo luogo la Corte che il rapporto di lavoro del Controparte_4 convenzionato con la qualificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 270/2000 come
[...] CP_2
“rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura per le Aziende unità Sanitarie locali – di seguito denominate – e i medici di medicina generale, Pt_1 per lo svolgimento dei compiti e delle attività relativi ai settori di: a) assistenza primaria di medicina generale”.
Più precisamente, i rapporti tra le e i medici convenzionati sono disciplinati da un CP_2 contratto di diritto privato (v. Cass. n. 16219/2001), per cui la non può esercitare CP_2 alcun potere autoritativo diretto sul medico convenzionato all'infuori di quello di sorveglianza (v. Cass. n. 16219/2001 citata;
Cass. n. 813/1999; Cass. n. 10378/1996).
Pag. 4 di 14 Dunque, il medico di medicina generale è un libero professionista incaricato di un pubblico servizio, il cui rapporto con il Servizio sanitario nazionale è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi stipulati con le oo.ss. di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n.
502/1992, modificato dai d.lgs. n. 517/1993 e n. 229/1999 e da accordi collettivi regionali adottati ai sensi della legge n. 3/2001, che ha attribuito alle Regioni potere legislativo in materia di salute (v., tra le altre, Cass. SS.UU. n. 813/1999).
Con la più recente sentenza n. 27782/2021 la Suprema Corte ha riepilogato i cardini della fattispecie e, dopo aver effettuato un lungo esame della legislazione applicabile al rapporto in convenzione tra medici e SSN, ha precisato: “…9. A conclusioni non dissimili, circa la natura del rapporto convenzionale e degli atti che attengono alla gestione dello stesso, è pervenuta anche questa Corte la quale, con giurisprudenza costante, ha sottolineato che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, “l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale ... sull'intero territorio nazionale”. Si è, di conseguenza, sottolineato che l'ente pubblico non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal “rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato”, sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano
l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 8632/1996; Cass. S.U. n. 813/1999;
Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. n. 13235/2009). Muovendo da dette premesse le Sezioni Unite hanno, poi, affermato che il potere del giudice ordinario, al quale è riservata la cognizione delle controversie riguardanti le obbligazioni che dal rapporto scaturiscono, si modella anch'esso su quello disciplinato per l'impiego
Pag. 5 di 14 pubblico contrattualizzato dall'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, qualora la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal detto rapporto, l'illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione, degli stessi è consentita la disapplicazione (cfr. le pronunce sopra richiamate)...”.
Ciò chiarito, il aveva sostanzialmente rivendicato il proprio diritto all'indennità di CP_1
€ 8,60 annue/paziente prevista dal decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio
n. 38 del 1° giugno 2011 sulla scorta di una duplice causa petendi:
• lo svolgimento da parte sua, a seguito del trasferimento effettuato ai sensi del Parte DCA n. 376/2014 dalla alla a sede unica, di una prestazione Pt_2
Parte_ lavorativa identica a quella eseguita dai già inseriti in una UCP complessa,
i quali percepivano la predetta indennità;
• l'ingiustificata e illegittima disparità di trattamento economico da egli subita rispetto alla categoria dei MMG in raffronto.
Nondimeno, si tratta di causae petendi che già a una mera delibazione si profilano prive di aggancio positivo e, per l'effetto, non suscettibili di tutela.
Invero, nella stessa prospettazione del medico, il decreto del Commissario ad acta della
Regione Lazio n. 38 del 1° giugno 2011 è stato sostituto dal DCA U00 n. 376/2014, con cui la Regione Lazio aveva previsto sia la graduale trasformazione delle forme associative
Unità Cure Primarie semplici in quella “a sede unica”, sia la conservazione, in favore dei medici che aderivano al percorso di trasformazione delle UCP, delle indennità in essere, così mantenendo anche la divaricazione dell'ammontare di dette indennità in rapporto al tipo di Unità cure primarie di originaria appartenenza dei medici (ossia € 6,40 annue/paziente per le UCP semplici ed € 8,60 annue/paziente per le UCP complesse).
Di poi, nella stessa prospettazione del medico, in forza dell'accordo regionale recepito con DCA n. 565/2017, era stato previsto che entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo (avvenuta in data 21 dicembre 2017) la Regione avrebbe provveduto a una ricognizione delle trasformazioni dalla forma associativa semplice alle unità a sede unica e che, sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai medici di medicina generale, le parti avrebbero concordato le modalità per l'adeguamento della indennità delle UCP. È pacifico che tale ricognizione e tale accordo non siano intervenuti.
Pag. 6 di 14 In questo contesto normativo di riferimento è allora palese l'assenza della fonte del diritto rivendicato dal In particolare, non sussiste un atto amministrativo che consenta di CP_1 attribuire a tutti i medici di medicina generale operanti nelle nuove Unità di cure primarie l'indennità annua/assistito nella medesima misura e, segnatamente, nella misura di € 8,60; né sussiste un accordo tra la Regione e le parti sociali avente un tale oggetto.
Certo è che tale lacuna non può essere colmata dal giudice.
Invero, gli emolumenti pretesi dal integrano oneri economici gravanti sulla CP_1 pubblica amministrazione, sicché essi devono essere senza dubbio inseriti in capitoli di spesa ad hoc, al fine di garantire che l'azione dell'ente debitore sia sostenibile e compatibile sotto il profilo finanziario con il suo bilancio (art. 97 Cost.); dunque, si tratta di oneri che devono essere previamente considerati e definiti nella loro consistenza, senza che il giudice ordinario possa intervenire per disporne.
Inoltre, secondo i fondamenti della materia dei contratti, il giudice non ha potere di sostituirsi all'inerzia dei contraenti integrando il loro rapporto negoziale con un elemento che, lungi dall'essere contemplato in una norma primaria imperativa – essa sì suscettibile d'integrare dall'esterno il detto rapporto negoziale – è piuttosto rimesso a loro scelte autonome (artt. 1321 ss., art. 1419 c.c.).
La menzionata lacuna non è certamente colmabile avvalendosi dell'argomento, speso a tal fine dal secondo cui, negando il diritto in parola, si verificherebbe CP_1 un'irragionevole discriminazione tra medici ora in forza alle UCP a sede unica.
Difatti, nel mentre un tale argomento si arena sulle osservazioni svolte da ultimo, vi è da dire che la differenziazione del trattamento economico riservato alle categorie in raffronto
è giustificato dalla difformità dei percorsi seguiti, in diversi momenti storici, per la costituzione delle UCP e per il trasferimento dei servizi di convenzionamento alle nuove
UCP a sede unica.
D'altro canto, la predetta differenziazione economica involge non il trattamento economico di base assicurato alle predette categorie di medici, ma soltanto una tra le indennità ad essi erogate, il che offre un ulteriore argomento che rafforza il giudizio di giustificatezza della denunciata differenziazione e questo anche alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., per quanto non direttamente applicabile al caso di specie, non trattandosi di lavoro dipendente.
Pag. 7 di 14 In senso favorevole alle ragioni del non varrebbe neppure l'argomentazione CP_1 riguardante il pregiudizio economico, ristorabile con l'erogazione della maggiore indennità in questione, che sarebbe derivato dalla condotta inadempiente della Regione
Lazio all'obbligazione assunta con il DCA n. 567/2017, obbligazione avente a oggetto – si rammenta – lo svolgimento di un'attività ricognitiva sul processo di trasformazione delle Unità cure primarie.
Al riguardo, osserva la Corte che il DCA n. 567/2017 non prevedeva alcun automatismo in ordine all'aggiornamento dell'indennità in esame, né prevedeva la sua determinazione in misura incondizionata e fissa. Piuttosto, il DCA stabiliva che detto aggiornamento sarebbe stato fondato su un'attività ricognitiva, volta a verificare, tra l'altro, anche le spese affrontate dai professionisti nella transizione dalla vecchia alla nuova struttura
UCP, collegando così questo aggiornamento a valutazioni del tutto discrezionali delle parti sociali.
Quindi, nel mentre torna in rilievo l'evenienza che il giudice non si può sostituire ai Parte_ contraenti nella valutazione di congruità o meno delle indennità fruite dai interessati dal transito nelle nuove UCP e nella valutazione di necessità o meno di un loro aggiornamento, vi è in ogni caso da dire che lo stesso on ha neppure dedotto quali CP_1 sarebbero i maggiori costi incontrati per transitare alle predette nuove strutture, sì da aver maturato il diritto al corrispondente ristoro.
Detta omissione è peraltro dirimente, dovendosi tenere a mente che, secondo i fondamenti della materia, l'azione risarcitoria ha per titolo la diminuzione patrimoniale (danno emergente) o il mancato incremento patrimoniale (lucro cessante) che siano determinati dall'altrui illecito, con onere per il creditore di dimostrare la consistenza del pregiudizio di cui chiede il ripianamento, onere, come detto, non assolto nel caso di specie.
L'infondatezza della pretesa emerge a maggior ragione dall'esame più attento dei motivi d'impugnazione formulati dall'appellante principale.
Al riguardo vale premettere che le UCP-Unità di Cure Primarie sono delle forme associative tra medici di medicina generale che esercitano la libera professione in convenzione con le CP_2
La loro prima istituzione risale alla delibera regionale DGR n. 693/2004, che le ha previste in forma sperimentale e per un circoscritto arco di tempo.
Pag. 8 di 14 Di poi, con la determinazione del Direttore della Direzione Regionale del Servizio
Sanitario n. 3407 del 20 ottobre 2009, la Regione Lazio aveva proceduto a una nuova regolamentazione dell'istituto, prevedendo la possibilità di realizzare le seguenti forme di UCP: Parte_
• UCP -S o Semplice, che rappresenta un'integrazione di collegati tra loro in rete;
Parte_
• UCPC o Complessa: ovvero in gruppo o collegati in rete e organizzati in sede unica o con uno studio di riferimento;
Parte_
• UCPCI o Integrata: ovvero UCPC di che prevedano la partecipazione di altri professionisti (ad esempio pediatri e/o specialisti, medici di Continuità
Assistenziale (CA), operatori dell'assistenza sociale e sanitaria delle Aziende
Sanitarie o degli Enti locali); Parte_
• UCP/8h: mera aggregazione tra in rete. Tali forme organizzative sono possibili solo in caso di particolari e specifiche caratteristiche oro-geografiche e/o sociali individuate a livello aziendale.
La determinazione regionale n. D3407/2009 prevedeva altresì che le unità di cure primarie dovevano avere uno specifico ambito territoriale di riferimento (art. 3), uno specifico numero di componenti (art. 4) e un proprio referente organizzativo (art. 5) e dovevano garantire sia un orario di apertura di almeno nove ore giornaliere dal lunedì fino al venerdì, organizzando al proprio interno i turni di lavoro per la copertura oraria evitando eccessivi frazionamenti (art. 6), sia gli obblighi informativi e determinati requisiti di qualità (artt. 7, 8 e 9).
La predetta determinazione regionale aveva poi rinviato a un successivo atto la definizione della remunerazione spettante ai medici di medicina generale per la partecipazione alle UCP, atto rappresentato dal Decreto del Commissario ad acta n. U000
38/2011, poi rettificato dal successivo DCA U000 n. 27/2012 e quantificata come di seguito indicato:
a) UCP-S o semplici € 6,40 (annui/assistito);
b) UCP-C o complesse (sede unica o studio di riferimento) € 8,60 (annui/assistito);
c) UCP 8h € 4,00 (annue/assistito).
Pag. 9 di 14 In seguito, in base all'art. 4 dell'Accordo Regionale recepito con il DCA n. U00376/2014, la Regione Lazio aveva previsto la graduale trasformazione, in un'unica forma associativa Parte dei MMG denominata Unità di Cure Primarie a sede Unica ( , delle diverse forme associative di Unità di Cure Primarie già in essere a quella data, stabilendo anche che la trasformazione delle UCP-S (che avrebbero cessato di esistere il 31 dicembre 2015) in Parte a sede unica sarebbe dovuta avvenire su base volontaria e progressivamente a partire dal 1° novembre 2014, attraverso l'ingresso dei componenti di nelle istituende Pt_2
“Case della Salute”, fatte salve le attuali indennità, o attraverso la costituzione, da parte dei componenti di di nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, Pt_2 CP_2 opportunamente messe a disposizione dalle , successivamente, con l'ingresso dei CP_2
Parte Parte componenti di per le attività di nelle a sede unica già esistenti. Pt_2
Quanto alla remunerazione, la disposizione stabiliva che “Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” e che
“La trasformazione delle UCP-S a UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la Regione”.
Con successivo Accordo Regionale recepito con DCA n. 565/2017, la Regione, pur richiamando per la regolamentazione del servizio la determina del 20 ottobre 2009 e il
DCA n. 376/2014, aveva però previsto che entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo
(avvenuta in data 21 dicembre 2017) avrebbe provveduto a una ricognizione delle trasformazioni dalla forma associativa semplice alle Unità a sede unica e che, sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai medici di medicina generale, le parti avrebbero concordato le modalità per l'adeguamento della indennità delle UCP
(testualmente: “entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di Pt_2 quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per
l'adeguamento della relativa indennità di UCP”).
Tuttavia, fino ad oggi nessun accordo è intervenuto tra le parti in ordine all'adeguamento delle indennità, mentre in data 28 aprile 2022 è entrato in vigore il nuovo CP_5 che, all'art. 9, disciplina l'attuale forma organizzativa multiprofessionale (UCCP), disponendo in particolare al comma 5 che: “La valutazione dei risultati raggiunti dai medici di cui al presente Accordo operanti all'interno della forma organizzativa
Pag. 10 di 14 multiprofessionale costituisce la base per l'erogazione della parte variabile del trattamento economico degli stessi medici. Detta parte variabile è inclusa ed evidenziata nell'eventuale budget che l' può decidere di adottare nei confronti Parte_1 dell'intera forma organizzativa multiprofessionale, come previsto dall'articolo 8, comma
1, lettera b-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dalla L. 8 novembre 2012,
n. 189”.
Il complessivo quadro normativo esposto consente allora di affermare che:
• le Unità di Cure Primarie sono delle forme associative tra medici di medicina generale che esercitano la libera professione in convenzione con le egolate CP_2 dal 2009 in diverse forme organizzative, cui afferiva una specifica e diversificata remunerazione;
Parte_
• dal 2014 è stata invece prevista un'unica forma associativa dei denominata Parte Unità di Cure Primarie a sede Unica ( , che impattava sulla situazione organizzativa in essere con l'estinzione delle vecchie UCP semplici alla data del
31 dicembre 2015, lasciando ai medici che ne facevano parte di scegliere, in via alternativa:
o la loro trasformazione in UCP a sede unica su base volontaria e progressivamente a partire dal 1° novembre 2014, attraverso l'ingresso dei componenti di nelle istituende “Case della Salute” Pt_2
o oppure la costituzione, da parte dei componenti di di nuove UCP Pt_2 presso le sedi delle o altre sedi, opportunamente messe a CP_2 disposizione dalle CP_2
• quanto alla remunerazione, la disposizione prevedeva che le indennità in essere all'attualità sarebbero state mantenute solo per coloro che aderivano al percorso Parte di trasformazione delle in trasformazione che comunque sarebbe Pt_2 avvenuta “tendenzialmente”, a saldi invariati per la Regione;
• i livelli retributivi in atto sarebbero stati oggetto di ricognizione ad opera delle parti sociali nel termine di sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo recepito con il DCA n. 565/2017, al fine di stabilire le modalità di liquidazione della indennità Parte di Tuttavia, tali accordi non sono intervenuti, sicché non si è di fatto
Pag. 11 di 14 concretizzata la condizione preliminare prevista dalla normativa di settore per poter procedere a eventuali incrementi delle indennità in questione;
• a seguito della trasformazione delle varie tipologie di UCP e del conseguente Parte obbligo di trasformazione e/o costituzione di a sede unica quale esclusiva tipologia di Unità di cure primarie (ex DCA n. U00376 del 12 novembre 2014), Parte non è applicabile all'attuale realtà di a sede unica l'indennità annua di € 8,60
a paziente, trattandosi di una voce di retribuzione non più prevista, visto che il
DCA n. 376/2014 è stato sostituito dal DCA n. 565 del 22 dicembre 2017, decreto che, oltre a ridisegnare la sanità territoriale, ha stabilito che la corresponsione dell'indennità per l'attività sarebbe stata oggetto di futuro accordo con le oo.ss;
• il fatto, che vi siano medici di medicina generale, i quali percepiscono l'indennità di UCP pari a € 8,60, non ha rilevanza favorevole al in quanto si tratta di CP_1 medici che da sempre hanno fatto parte delle soppresse , oggi sostituite Pt_5
Parte dalle a sede unica. Tutti gli altri, cioè coloro che, come il hanno CP_1 aderito a tale modalità di lavoro solo a seguito del DCA n. U00565 del 22 dicembre 2017, devono invece attendere la regolamentazione sindacale, che si occuperà di fissare l'ammontare dell'indennità, verificando le spese sostenute dai medici interessati e stabilendo anche la spettanza di eventuali arretrati;
• il DCA del 2014, che ha statuito in ordine alla graduale trasformazione della
Medicina convenzionata (ovvero degli studi) in un'unica forma associativa denominata a sede unica, ha altresì sancito l'invarianza dei costi per la Regione e ha sancito che i medici delle vecchie che avessero aderito alla Pt_2 trasformazione delle unità di cure primarie, avrebbero “mantenuto” le indennità in precedenza loro riconosciute, il che conferma vieppiù la conclusione che si è tratta;
• inoltre, è vero che il decreto del 2014 ha previsto l'impegno della Regione a svolgere un'istruttoria volta a fornire gli elementi necessari per determinare nuove modalità di erogazione delle indennità, ma è altrettanto vero che non vi è alcuna certezza che la trattativa sarebbe esitata nella – pretesa – estensione dell'indennità prevista per i MMG delle UCP complesse a tutti i medici delle UCP a sede unica.
Difetta, dunque, la prova che l'inadempimento della Regione si sia posto in
Pag. 12 di 14 rapporto causale con un danno certo, caratterizzato dalla perdita di un vantaggio che sicuramente i medici avrebbero ottenuto, ove l'obbligo fosse stato adempiuto, come invece ritenuto nella sentenza in oggetto.
Appare ad ogni buon conto opportuno osservare che la condotta dell'amministrazione, sia essa regionale, sia essa aziendale, non si profila violativa dei canoni di buona fede e correttezza in relazione alla disciplina del rapporto con i a sede unica. Parte_6
Difatti, come previsto dagli accordi del 2014, l'adesione alla procedura di trasformazione delle vecchie UCP in UCP a sede unica avveniva su base esclusivamente volontaria, sicché ben si poteva non darle corso ove la remunerazione prevista, di € 6,40 annue/assistito, fosse stata ritenuta insufficiente per coprire eventuali maggiori costi di gestione a tanto collegati.
Del pari, una violazione del canone di buona fede nella condotta dell'amministrazione non è ravvisabile nemmeno nella diversa regolamentazione delle indennità per i medici delle vecchie rispetto ai medici delle vecchie UCP stante le diversità, Pt_2 Parte_7 comunque esistenti, in termini di limiti minimi e massimi di composizione delle unità in raffronto, nonché in termini di compresenza e multi-professionalità quali previsti dalla normativa di riferimento e stante, vieppiù, l'assenza in giudizio della prova del contrario, prova che invero la Corte non ravvisa in atti e che il non ha nemmeno evidenziato CP_1 al tema impugnatorio.
Portando a sintesi le osservazioni svolte, va dunque affermata l'insussistenza del diritto del al credito azionato, dovendosi dichiarare assorbite le ulteriori doglianze CP_1 proposte con l'appello principale dell' , che va quindi accolto e, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, va revocato integralmente il decreto ingiuntivo, ciò che comporta il rigetto delle domande proposte dal e implica, in maniera si può dire CP_1 automatica, il rigetto dell'appello incidentale da quest'ultimo proposto, riguardante esclusivamente la regolazione delle spese del primo grado del giudizio.
Quanto appunto alle spese processuali, stante la novità e complessità delle questioni affrontate e la sussistenza di precedenti giurisprudenziali difformi in primo grado, sussistono sufficienti ragioni per compensarle in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
Pag. 13 di 14 Si deve, nondimeno, dare atto che per l'appellante incidentale sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall' Parte_1
con ricorso depositato il 27 novembre 2024 e sull'appello incidentale
[...] proposto da con ricorso depositato l'11 giugno 2025 avverso la sentenza del CP_1
Tribunale del lavoro di Viterbo n. 597/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione proposta dalla e per l'effetto revoca Parte_8 integralmente il decreto ingiuntivo n. 185/2023;
- respinge l'appello incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
- dà atto che per l'appellante incidentale sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI SI DE VI RA ET
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati: dott. VI RA ET Presidente dott. RI SI DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3258/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, con l'avv. Elaine Bolognini Parte_1
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
con l'avv. Giorgio Muccio CP_1
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 597/2024 del Tribunale del lavoro di Viterbo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di Viterbo in funzione di CP_1 giudice del lavoro l'emissione del decreto ingiuntivo n. 185/2023 che condannava la al pagamento in suo favore della somma di € 18.392,67 oltre accessori CP_2 Parte_1 di legge e spese della procedura, a titolo di maggior importo dovutogli per indennità annua di UCP (Unità di Cure Primarie), che l'azienda sanitaria gli aveva corrisposto nella minor
Pag. 1 di 14 misura di € 6,40 a paziente, anziché di € 8,60 in riferimento al periodo dal maggio 2016 al dicembre 2022.
L'azienda sanitaria ha quindi presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo menzionato eccependone preliminarmente l'inefficacia per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla sua emissione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando la competenza della Regione Lazio per la determinazione del compenso dovuto ai medici di base, così richiedendone la chiamata in causa.
Nel merito, ha sostenuto la non debenza delle somme e l'erroneità dei conteggi, comunque eccependo la prescrizione quinquennale del credito fino alla data del 4 marzo
2018.
Si è costituito il sostenendo l'infondatezza dell'opposizione, della quale ha CP_1 richiesto il rigetto. In particolare, nel merito ha dedotto che le “attuali indennità” di cui all'art. 4 del DCA n. U00376/2014 erano solo quelle previste per le UCP a sede unica atteso che in qualsiasi accordo si può fare riferimento solo al compenso per le attività che si andranno a svolgere e non si sarebbe potuto sottoscrivere un accordo che prevedeva compensi differenziati;
ha osservato che la clausola di invarianza finanziaria costituiva una mera postilla di stile, in disparte il fatto che conteneva l'avverbio “tendenzialmente”
a conferma della sua mancanza di precettività; ha affermato che il DCA n. U00565/2017 non trattava delle vecchie e che il rimando al DCA del 2014 era funzionale solo a Pt_2
Parte giustificare il mancato adeguamento delle indennità di ha addotto che una differenziazione di indennità non trovava giustificazione alcuna né nel testo degli accordi, né in atri provvedimenti;
ha inquadrato il credito rivendicato come avente natura risarcitoria, deducendo l'infondatezza anche delle eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva.
All'esito del giudizio, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 597/2024, depositata il 29 ottobre 2024, che
• ha accolto sia l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, sia quella di prescrizione
• ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , Parte_1 così condannandola al pagamento della differenza tra l'importo dovuto di € 8,60 per assistito e quello di € 6,40 versato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dal 4 marzo 2018
Pag. 2 di 14 • ha compensato le spese di lite.
Con ricorso depositato presso questa Corte di appello il 27 novembre 2024 l'
[...]
ha quindi impugnato la sentenza in forza dei seguenti motivi, Parte_1 succintamente riepilogati.
Con il primo, ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di chiamata in causa della Regione Lazio.
Con il secondo ha censurato il rigetto della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, basato sull'errore di concetto ascritto al Tribunale, che aveva malamente equiparato l'atto convenzionale stipulato tra l'azienda e il medico di medicina generale e il “contratto individuale” del pubblico impiego facendo sorgere nel primo, come nel secondo, la prestazione sinallagmatica tra le stesse parti, così ribadendo la competenza regionale sul punto, come da giurisprudenza ampiamente richiamata, confermata dall'emissione delle buste paga a cura di società istituita con legge Controparte_3 regionale.
Con il terzo motivo, nel merito, ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione della normativa di riferimento e delle proprie difese. In particolare, ha sostenuto che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che il protocollo prevedesse direttamente Parte Parte_ l'attribuzione dell'indennità prevista per le a sede unica ai che vi avessero fatto ingresso entro la data del 31 dicembre 2015 pari a € 8,60 annui/assistito, atteso che Parte il DCA n. 3407/2009 aveva previsto la possibilità di realizzare diverse forme di e che il DCA n. 565/2017 aveva previsto che le modalità di adeguamento delle indennità in questione avrebbero dovuto essere concordate con le oo.ss., previa ricognizione delle Parte forme associative e segnatamente delle trasformazioni delle in e comunque Pt_2 tendenzialmente a saldi invariati per la Regione, scansioni procedimentali mai effettuate.
Ha quindi evidenziato che la ricognizione e la successiva determinazione della tariffa costituivano un presupposto indispensabile in quanto dovevano essere valutati i costi sopportati dai diversi medici a seconda della tipologia di organizzazione dello studio, specie se si considerava che alcune UCP erano addirittura ubicate presso strutture aziendali o Case della salute, messe a disposizione dalle aziende sanitarie, senza costi aggiuntivi per i medici e con distribuzione dell'orario tra diversi sanitari, non assumendo alcun rilievo l'addotta disparità di trattamento in mancanza di impugnativa dei DCA emessi dalla Regione. Ha quindi sottolineato la contraddittorietà della pronuncia nel
Pag. 3 di 14 punto in cui aveva ricollegato la spettanza della maggiorazione dell'indennità all'ingresso Parte_ Parte del presso la a sede unica entro il 31 dicembre 2015 e la successiva affermazione secondo la quale il l'aveva compiuta solo il 1° maggio 2016. CP_1
Richiamata ampiamente giurisprudenza di merito sul punto, ha concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento integrale dell'opposizione spiegata in primo grado, vinte le spese di lite.
Nuovamente radicato il contraddittorio, con memoria depositata l'11 giugno 2025, si è costituito il deducendo l'infondatezza delle doglianze espresse dall'azienda CP_1 sanitaria. Ha a sua volta impugnato la sentenza censurandone la statuizione sulle spese processuali, evidenziando che nella realtà non vi era alcuna reciproca soccombenza e che la era stata condannata al pagamento della quasi totalità delle somme oggetto del CP_2 decreto ingiuntivo. Ne ha dunque richiesto la parziale riforma con condanna dell'azienda sanitaria alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In continuità con recente pronuncia di questa stessa Corte di appello, che si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. (segnatamente, la sentenza n.
2890/2025), l'appello principale è fondato nel merito e va accolto, mentre quello incidentale non merita accoglimento, per le ragioni che si espongono a seguire.
Osserva in primo luogo la Corte che il rapporto di lavoro del Controparte_4 convenzionato con la qualificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 270/2000 come
[...] CP_2
“rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura per le Aziende unità Sanitarie locali – di seguito denominate – e i medici di medicina generale, Pt_1 per lo svolgimento dei compiti e delle attività relativi ai settori di: a) assistenza primaria di medicina generale”.
Più precisamente, i rapporti tra le e i medici convenzionati sono disciplinati da un CP_2 contratto di diritto privato (v. Cass. n. 16219/2001), per cui la non può esercitare CP_2 alcun potere autoritativo diretto sul medico convenzionato all'infuori di quello di sorveglianza (v. Cass. n. 16219/2001 citata;
Cass. n. 813/1999; Cass. n. 10378/1996).
Pag. 4 di 14 Dunque, il medico di medicina generale è un libero professionista incaricato di un pubblico servizio, il cui rapporto con il Servizio sanitario nazionale è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi stipulati con le oo.ss. di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n.
502/1992, modificato dai d.lgs. n. 517/1993 e n. 229/1999 e da accordi collettivi regionali adottati ai sensi della legge n. 3/2001, che ha attribuito alle Regioni potere legislativo in materia di salute (v., tra le altre, Cass. SS.UU. n. 813/1999).
Con la più recente sentenza n. 27782/2021 la Suprema Corte ha riepilogato i cardini della fattispecie e, dopo aver effettuato un lungo esame della legislazione applicabile al rapporto in convenzione tra medici e SSN, ha precisato: “…9. A conclusioni non dissimili, circa la natura del rapporto convenzionale e degli atti che attengono alla gestione dello stesso, è pervenuta anche questa Corte la quale, con giurisprudenza costante, ha sottolineato che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, “l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale ... sull'intero territorio nazionale”. Si è, di conseguenza, sottolineato che l'ente pubblico non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal “rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato”, sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano
l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 8632/1996; Cass. S.U. n. 813/1999;
Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. n. 13235/2009). Muovendo da dette premesse le Sezioni Unite hanno, poi, affermato che il potere del giudice ordinario, al quale è riservata la cognizione delle controversie riguardanti le obbligazioni che dal rapporto scaturiscono, si modella anch'esso su quello disciplinato per l'impiego
Pag. 5 di 14 pubblico contrattualizzato dall'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, qualora la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal detto rapporto, l'illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione, degli stessi è consentita la disapplicazione (cfr. le pronunce sopra richiamate)...”.
Ciò chiarito, il aveva sostanzialmente rivendicato il proprio diritto all'indennità di CP_1
€ 8,60 annue/paziente prevista dal decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio
n. 38 del 1° giugno 2011 sulla scorta di una duplice causa petendi:
• lo svolgimento da parte sua, a seguito del trasferimento effettuato ai sensi del Parte DCA n. 376/2014 dalla alla a sede unica, di una prestazione Pt_2
Parte_ lavorativa identica a quella eseguita dai già inseriti in una UCP complessa,
i quali percepivano la predetta indennità;
• l'ingiustificata e illegittima disparità di trattamento economico da egli subita rispetto alla categoria dei MMG in raffronto.
Nondimeno, si tratta di causae petendi che già a una mera delibazione si profilano prive di aggancio positivo e, per l'effetto, non suscettibili di tutela.
Invero, nella stessa prospettazione del medico, il decreto del Commissario ad acta della
Regione Lazio n. 38 del 1° giugno 2011 è stato sostituto dal DCA U00 n. 376/2014, con cui la Regione Lazio aveva previsto sia la graduale trasformazione delle forme associative
Unità Cure Primarie semplici in quella “a sede unica”, sia la conservazione, in favore dei medici che aderivano al percorso di trasformazione delle UCP, delle indennità in essere, così mantenendo anche la divaricazione dell'ammontare di dette indennità in rapporto al tipo di Unità cure primarie di originaria appartenenza dei medici (ossia € 6,40 annue/paziente per le UCP semplici ed € 8,60 annue/paziente per le UCP complesse).
Di poi, nella stessa prospettazione del medico, in forza dell'accordo regionale recepito con DCA n. 565/2017, era stato previsto che entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo (avvenuta in data 21 dicembre 2017) la Regione avrebbe provveduto a una ricognizione delle trasformazioni dalla forma associativa semplice alle unità a sede unica e che, sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai medici di medicina generale, le parti avrebbero concordato le modalità per l'adeguamento della indennità delle UCP. È pacifico che tale ricognizione e tale accordo non siano intervenuti.
Pag. 6 di 14 In questo contesto normativo di riferimento è allora palese l'assenza della fonte del diritto rivendicato dal In particolare, non sussiste un atto amministrativo che consenta di CP_1 attribuire a tutti i medici di medicina generale operanti nelle nuove Unità di cure primarie l'indennità annua/assistito nella medesima misura e, segnatamente, nella misura di € 8,60; né sussiste un accordo tra la Regione e le parti sociali avente un tale oggetto.
Certo è che tale lacuna non può essere colmata dal giudice.
Invero, gli emolumenti pretesi dal integrano oneri economici gravanti sulla CP_1 pubblica amministrazione, sicché essi devono essere senza dubbio inseriti in capitoli di spesa ad hoc, al fine di garantire che l'azione dell'ente debitore sia sostenibile e compatibile sotto il profilo finanziario con il suo bilancio (art. 97 Cost.); dunque, si tratta di oneri che devono essere previamente considerati e definiti nella loro consistenza, senza che il giudice ordinario possa intervenire per disporne.
Inoltre, secondo i fondamenti della materia dei contratti, il giudice non ha potere di sostituirsi all'inerzia dei contraenti integrando il loro rapporto negoziale con un elemento che, lungi dall'essere contemplato in una norma primaria imperativa – essa sì suscettibile d'integrare dall'esterno il detto rapporto negoziale – è piuttosto rimesso a loro scelte autonome (artt. 1321 ss., art. 1419 c.c.).
La menzionata lacuna non è certamente colmabile avvalendosi dell'argomento, speso a tal fine dal secondo cui, negando il diritto in parola, si verificherebbe CP_1 un'irragionevole discriminazione tra medici ora in forza alle UCP a sede unica.
Difatti, nel mentre un tale argomento si arena sulle osservazioni svolte da ultimo, vi è da dire che la differenziazione del trattamento economico riservato alle categorie in raffronto
è giustificato dalla difformità dei percorsi seguiti, in diversi momenti storici, per la costituzione delle UCP e per il trasferimento dei servizi di convenzionamento alle nuove
UCP a sede unica.
D'altro canto, la predetta differenziazione economica involge non il trattamento economico di base assicurato alle predette categorie di medici, ma soltanto una tra le indennità ad essi erogate, il che offre un ulteriore argomento che rafforza il giudizio di giustificatezza della denunciata differenziazione e questo anche alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., per quanto non direttamente applicabile al caso di specie, non trattandosi di lavoro dipendente.
Pag. 7 di 14 In senso favorevole alle ragioni del non varrebbe neppure l'argomentazione CP_1 riguardante il pregiudizio economico, ristorabile con l'erogazione della maggiore indennità in questione, che sarebbe derivato dalla condotta inadempiente della Regione
Lazio all'obbligazione assunta con il DCA n. 567/2017, obbligazione avente a oggetto – si rammenta – lo svolgimento di un'attività ricognitiva sul processo di trasformazione delle Unità cure primarie.
Al riguardo, osserva la Corte che il DCA n. 567/2017 non prevedeva alcun automatismo in ordine all'aggiornamento dell'indennità in esame, né prevedeva la sua determinazione in misura incondizionata e fissa. Piuttosto, il DCA stabiliva che detto aggiornamento sarebbe stato fondato su un'attività ricognitiva, volta a verificare, tra l'altro, anche le spese affrontate dai professionisti nella transizione dalla vecchia alla nuova struttura
UCP, collegando così questo aggiornamento a valutazioni del tutto discrezionali delle parti sociali.
Quindi, nel mentre torna in rilievo l'evenienza che il giudice non si può sostituire ai Parte_ contraenti nella valutazione di congruità o meno delle indennità fruite dai interessati dal transito nelle nuove UCP e nella valutazione di necessità o meno di un loro aggiornamento, vi è in ogni caso da dire che lo stesso on ha neppure dedotto quali CP_1 sarebbero i maggiori costi incontrati per transitare alle predette nuove strutture, sì da aver maturato il diritto al corrispondente ristoro.
Detta omissione è peraltro dirimente, dovendosi tenere a mente che, secondo i fondamenti della materia, l'azione risarcitoria ha per titolo la diminuzione patrimoniale (danno emergente) o il mancato incremento patrimoniale (lucro cessante) che siano determinati dall'altrui illecito, con onere per il creditore di dimostrare la consistenza del pregiudizio di cui chiede il ripianamento, onere, come detto, non assolto nel caso di specie.
L'infondatezza della pretesa emerge a maggior ragione dall'esame più attento dei motivi d'impugnazione formulati dall'appellante principale.
Al riguardo vale premettere che le UCP-Unità di Cure Primarie sono delle forme associative tra medici di medicina generale che esercitano la libera professione in convenzione con le CP_2
La loro prima istituzione risale alla delibera regionale DGR n. 693/2004, che le ha previste in forma sperimentale e per un circoscritto arco di tempo.
Pag. 8 di 14 Di poi, con la determinazione del Direttore della Direzione Regionale del Servizio
Sanitario n. 3407 del 20 ottobre 2009, la Regione Lazio aveva proceduto a una nuova regolamentazione dell'istituto, prevedendo la possibilità di realizzare le seguenti forme di UCP: Parte_
• UCP -S o Semplice, che rappresenta un'integrazione di collegati tra loro in rete;
Parte_
• UCPC o Complessa: ovvero in gruppo o collegati in rete e organizzati in sede unica o con uno studio di riferimento;
Parte_
• UCPCI o Integrata: ovvero UCPC di che prevedano la partecipazione di altri professionisti (ad esempio pediatri e/o specialisti, medici di Continuità
Assistenziale (CA), operatori dell'assistenza sociale e sanitaria delle Aziende
Sanitarie o degli Enti locali); Parte_
• UCP/8h: mera aggregazione tra in rete. Tali forme organizzative sono possibili solo in caso di particolari e specifiche caratteristiche oro-geografiche e/o sociali individuate a livello aziendale.
La determinazione regionale n. D3407/2009 prevedeva altresì che le unità di cure primarie dovevano avere uno specifico ambito territoriale di riferimento (art. 3), uno specifico numero di componenti (art. 4) e un proprio referente organizzativo (art. 5) e dovevano garantire sia un orario di apertura di almeno nove ore giornaliere dal lunedì fino al venerdì, organizzando al proprio interno i turni di lavoro per la copertura oraria evitando eccessivi frazionamenti (art. 6), sia gli obblighi informativi e determinati requisiti di qualità (artt. 7, 8 e 9).
La predetta determinazione regionale aveva poi rinviato a un successivo atto la definizione della remunerazione spettante ai medici di medicina generale per la partecipazione alle UCP, atto rappresentato dal Decreto del Commissario ad acta n. U000
38/2011, poi rettificato dal successivo DCA U000 n. 27/2012 e quantificata come di seguito indicato:
a) UCP-S o semplici € 6,40 (annui/assistito);
b) UCP-C o complesse (sede unica o studio di riferimento) € 8,60 (annui/assistito);
c) UCP 8h € 4,00 (annue/assistito).
Pag. 9 di 14 In seguito, in base all'art. 4 dell'Accordo Regionale recepito con il DCA n. U00376/2014, la Regione Lazio aveva previsto la graduale trasformazione, in un'unica forma associativa Parte dei MMG denominata Unità di Cure Primarie a sede Unica ( , delle diverse forme associative di Unità di Cure Primarie già in essere a quella data, stabilendo anche che la trasformazione delle UCP-S (che avrebbero cessato di esistere il 31 dicembre 2015) in Parte a sede unica sarebbe dovuta avvenire su base volontaria e progressivamente a partire dal 1° novembre 2014, attraverso l'ingresso dei componenti di nelle istituende Pt_2
“Case della Salute”, fatte salve le attuali indennità, o attraverso la costituzione, da parte dei componenti di di nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, Pt_2 CP_2 opportunamente messe a disposizione dalle , successivamente, con l'ingresso dei CP_2
Parte Parte componenti di per le attività di nelle a sede unica già esistenti. Pt_2
Quanto alla remunerazione, la disposizione stabiliva che “Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” e che
“La trasformazione delle UCP-S a UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la Regione”.
Con successivo Accordo Regionale recepito con DCA n. 565/2017, la Regione, pur richiamando per la regolamentazione del servizio la determina del 20 ottobre 2009 e il
DCA n. 376/2014, aveva però previsto che entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo
(avvenuta in data 21 dicembre 2017) avrebbe provveduto a una ricognizione delle trasformazioni dalla forma associativa semplice alle Unità a sede unica e che, sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai medici di medicina generale, le parti avrebbero concordato le modalità per l'adeguamento della indennità delle UCP
(testualmente: “entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di Pt_2 quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per
l'adeguamento della relativa indennità di UCP”).
Tuttavia, fino ad oggi nessun accordo è intervenuto tra le parti in ordine all'adeguamento delle indennità, mentre in data 28 aprile 2022 è entrato in vigore il nuovo CP_5 che, all'art. 9, disciplina l'attuale forma organizzativa multiprofessionale (UCCP), disponendo in particolare al comma 5 che: “La valutazione dei risultati raggiunti dai medici di cui al presente Accordo operanti all'interno della forma organizzativa
Pag. 10 di 14 multiprofessionale costituisce la base per l'erogazione della parte variabile del trattamento economico degli stessi medici. Detta parte variabile è inclusa ed evidenziata nell'eventuale budget che l' può decidere di adottare nei confronti Parte_1 dell'intera forma organizzativa multiprofessionale, come previsto dall'articolo 8, comma
1, lettera b-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dalla L. 8 novembre 2012,
n. 189”.
Il complessivo quadro normativo esposto consente allora di affermare che:
• le Unità di Cure Primarie sono delle forme associative tra medici di medicina generale che esercitano la libera professione in convenzione con le egolate CP_2 dal 2009 in diverse forme organizzative, cui afferiva una specifica e diversificata remunerazione;
Parte_
• dal 2014 è stata invece prevista un'unica forma associativa dei denominata Parte Unità di Cure Primarie a sede Unica ( , che impattava sulla situazione organizzativa in essere con l'estinzione delle vecchie UCP semplici alla data del
31 dicembre 2015, lasciando ai medici che ne facevano parte di scegliere, in via alternativa:
o la loro trasformazione in UCP a sede unica su base volontaria e progressivamente a partire dal 1° novembre 2014, attraverso l'ingresso dei componenti di nelle istituende “Case della Salute” Pt_2
o oppure la costituzione, da parte dei componenti di di nuove UCP Pt_2 presso le sedi delle o altre sedi, opportunamente messe a CP_2 disposizione dalle CP_2
• quanto alla remunerazione, la disposizione prevedeva che le indennità in essere all'attualità sarebbero state mantenute solo per coloro che aderivano al percorso Parte di trasformazione delle in trasformazione che comunque sarebbe Pt_2 avvenuta “tendenzialmente”, a saldi invariati per la Regione;
• i livelli retributivi in atto sarebbero stati oggetto di ricognizione ad opera delle parti sociali nel termine di sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo recepito con il DCA n. 565/2017, al fine di stabilire le modalità di liquidazione della indennità Parte di Tuttavia, tali accordi non sono intervenuti, sicché non si è di fatto
Pag. 11 di 14 concretizzata la condizione preliminare prevista dalla normativa di settore per poter procedere a eventuali incrementi delle indennità in questione;
• a seguito della trasformazione delle varie tipologie di UCP e del conseguente Parte obbligo di trasformazione e/o costituzione di a sede unica quale esclusiva tipologia di Unità di cure primarie (ex DCA n. U00376 del 12 novembre 2014), Parte non è applicabile all'attuale realtà di a sede unica l'indennità annua di € 8,60
a paziente, trattandosi di una voce di retribuzione non più prevista, visto che il
DCA n. 376/2014 è stato sostituito dal DCA n. 565 del 22 dicembre 2017, decreto che, oltre a ridisegnare la sanità territoriale, ha stabilito che la corresponsione dell'indennità per l'attività sarebbe stata oggetto di futuro accordo con le oo.ss;
• il fatto, che vi siano medici di medicina generale, i quali percepiscono l'indennità di UCP pari a € 8,60, non ha rilevanza favorevole al in quanto si tratta di CP_1 medici che da sempre hanno fatto parte delle soppresse , oggi sostituite Pt_5
Parte dalle a sede unica. Tutti gli altri, cioè coloro che, come il hanno CP_1 aderito a tale modalità di lavoro solo a seguito del DCA n. U00565 del 22 dicembre 2017, devono invece attendere la regolamentazione sindacale, che si occuperà di fissare l'ammontare dell'indennità, verificando le spese sostenute dai medici interessati e stabilendo anche la spettanza di eventuali arretrati;
• il DCA del 2014, che ha statuito in ordine alla graduale trasformazione della
Medicina convenzionata (ovvero degli studi) in un'unica forma associativa denominata a sede unica, ha altresì sancito l'invarianza dei costi per la Regione e ha sancito che i medici delle vecchie che avessero aderito alla Pt_2 trasformazione delle unità di cure primarie, avrebbero “mantenuto” le indennità in precedenza loro riconosciute, il che conferma vieppiù la conclusione che si è tratta;
• inoltre, è vero che il decreto del 2014 ha previsto l'impegno della Regione a svolgere un'istruttoria volta a fornire gli elementi necessari per determinare nuove modalità di erogazione delle indennità, ma è altrettanto vero che non vi è alcuna certezza che la trattativa sarebbe esitata nella – pretesa – estensione dell'indennità prevista per i MMG delle UCP complesse a tutti i medici delle UCP a sede unica.
Difetta, dunque, la prova che l'inadempimento della Regione si sia posto in
Pag. 12 di 14 rapporto causale con un danno certo, caratterizzato dalla perdita di un vantaggio che sicuramente i medici avrebbero ottenuto, ove l'obbligo fosse stato adempiuto, come invece ritenuto nella sentenza in oggetto.
Appare ad ogni buon conto opportuno osservare che la condotta dell'amministrazione, sia essa regionale, sia essa aziendale, non si profila violativa dei canoni di buona fede e correttezza in relazione alla disciplina del rapporto con i a sede unica. Parte_6
Difatti, come previsto dagli accordi del 2014, l'adesione alla procedura di trasformazione delle vecchie UCP in UCP a sede unica avveniva su base esclusivamente volontaria, sicché ben si poteva non darle corso ove la remunerazione prevista, di € 6,40 annue/assistito, fosse stata ritenuta insufficiente per coprire eventuali maggiori costi di gestione a tanto collegati.
Del pari, una violazione del canone di buona fede nella condotta dell'amministrazione non è ravvisabile nemmeno nella diversa regolamentazione delle indennità per i medici delle vecchie rispetto ai medici delle vecchie UCP stante le diversità, Pt_2 Parte_7 comunque esistenti, in termini di limiti minimi e massimi di composizione delle unità in raffronto, nonché in termini di compresenza e multi-professionalità quali previsti dalla normativa di riferimento e stante, vieppiù, l'assenza in giudizio della prova del contrario, prova che invero la Corte non ravvisa in atti e che il non ha nemmeno evidenziato CP_1 al tema impugnatorio.
Portando a sintesi le osservazioni svolte, va dunque affermata l'insussistenza del diritto del al credito azionato, dovendosi dichiarare assorbite le ulteriori doglianze CP_1 proposte con l'appello principale dell' , che va quindi accolto e, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, va revocato integralmente il decreto ingiuntivo, ciò che comporta il rigetto delle domande proposte dal e implica, in maniera si può dire CP_1 automatica, il rigetto dell'appello incidentale da quest'ultimo proposto, riguardante esclusivamente la regolazione delle spese del primo grado del giudizio.
Quanto appunto alle spese processuali, stante la novità e complessità delle questioni affrontate e la sussistenza di precedenti giurisprudenziali difformi in primo grado, sussistono sufficienti ragioni per compensarle in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
Pag. 13 di 14 Si deve, nondimeno, dare atto che per l'appellante incidentale sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall' Parte_1
con ricorso depositato il 27 novembre 2024 e sull'appello incidentale
[...] proposto da con ricorso depositato l'11 giugno 2025 avverso la sentenza del CP_1
Tribunale del lavoro di Viterbo n. 597/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione proposta dalla e per l'effetto revoca Parte_8 integralmente il decreto ingiuntivo n. 185/2023;
- respinge l'appello incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
- dà atto che per l'appellante incidentale sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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