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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/12/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa ANrita Donofrio Consigliere dott.ssa AN Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 10/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a Reggio Emilia in [...] Parte_1 C.F._1
11.11.1975 e residente a [...]2, rappresentato e difeso dall'Avv.
AN SA NI del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio
Emilia alla via Borsellino n. 2;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...]2, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirco Bonini del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio Emilia alla via
Fontanelli n. 3;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 1212/2024 pubblicata il 5 dicembre 2024, del
Tribunale di Reggio Emilia, avente ad oggetto divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta,
l'appellante concludeva come da note scritte depositate il 28 novembre 2025: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, in conformità alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata dalle parti: - stabilire l'obbligo del sig. Parte_1
di versare alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, la
[...] Controparte_1 somma mensile di € 100,00 per ogni figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie ai figli, da regolarsi secondo quanto stabilito dal protocollo adottato presso il
Tribunale di Reggio Emilia, a decorrere dal deposito dell'impugnazione; - compensare tra le parti le spese legali dei due gradi di giudizio”; l'appellata “conclude per l'accoglimento delle Controparte_1 condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc formulata all'udienza del 18.9.2025 e chiede che la causa venga trattenuta a decisione”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti che hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Collegio all'udienza del 18 settembre 2025; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza emessa il 5 dicembre 2024 e pubblicata nella medesima data, il Tribunale di Reggio Emilia, pronunciandosi nel procedimento di divorzio promosso da nei confronti della moglie Parte_1
rilevato essere già stata pronunciata sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, Controparte_1 affidava i tre figli minori della coppia, , nato il [...], , nato il [...] e nato il Per_1 Per_2 Per_3
17.04.2014, ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, con collocazione presso la madre alla quale era assegnata la casa familiare in comproprietà tra i coniugi, e visite paterne come in motivazione (in buona sostanza era confermato un collocamento paritario dei figli presso ciascun genitore)
e poneva a carico del ricorrente padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 450,00 per il mantenimento dei tre figli, annualmente rivalutabile secondi gli indici Istat, e di sostenere il 60% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, con compensazione integrale delle spese di lite.
2.- Con appello depositato in data 04.01.2025, il Sig. ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la riforma nella parte in cui stabilisce la collocazione dei figli presso la madre e pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre assegno mensile per il mantenimento dei figli di euro 450,00 e di sostenere il 60% delle spese straordinarie per i figli, risultando tali statuizioni inique ed ingiuste a fronte di una collocazione paritetica dei figli presso i genitori e tenuto conto della situazione economica degli stessi, in
2 particolare della diminuzione del reddito mensile dell'odierno appellante. Il chiede dunque Parte_1 alla Corte di:
- in via principale, previo accertamento e declaratoria della collocazione paritetica dei figli presso ciascun genitore, revocare il contributo di mantenimento dei figli posto a carico del padre e stabilito in euro 450 al mese nonché l'obbligo del padre di sostenere il 60% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio e, conseguentemente, stabilire l'obbligo di ciascun genitore di mantenere i figli in forma diretta, ognuno per il periodo di propria competenza, e che ciascun genitore debba contribuire alle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata revoca del contributo al mantenimento dei figli stabilito a carico del padre dalla sentenza n. 1212/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, previo accertamento e declaratoria della collocazione paritetica dei figli presso ciascun genitore, dichiarare tenuto il Sig.
[...]
a versare alla Sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva Parte_1 Controparte_1 di 150 euro, o quella diversa somma ritenuta di giustizia ma inferiore a 450 euro, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli e stabilire che ciascun genitore debba contribuire alle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato presso il Tribunale di Reggio
Emilia;
Con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 04.05.2025, si è costituita la Sig.ra Controparte_1 domandando respingersi l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, con vittoria di spese e compensi di lite.
4.- All'udienza del 18 settembre 2025, presenti entrambe le parti, la Corte, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proponeva alle parti la seguente soluzione transattiva: “assegno mensile a titolo di contribuito al mantenimento dei figli pari ad € 100,00 per ogni figlio da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, e spese di entrambi i gradi compensate” e concedeva alle parti termine fino al 31.10.2025 per prendere posizione su tale proposta transattiva, rinviando per il prosieguo. Con note del 29.10.2025, l'appellante Parte_1 dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dalla Corte. Parimenti, con memoria del 31.10.2025,
l'appellata comunicava la propria disponibilità ad accettare la proposta conciliativa.
All'udienza del 4 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti concludevano per l'accoglimento delle condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata all'udienza del
18.09.2025 e chiedevano trattenersi la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, preso atto che l'appellante Parte_1
e l'appellata hanno accettato la soluzione conciliativa proposta dal Collegio all'udienza del Controparte_1
3 18.09.2025, deve dunque modificarsi la sentenza impugnata in conformità alle condizioni di cui a detta proposta. Ferme restando le statuizioni della sentenza non oggetto di modifica, a fare data dalla domanda, dunque dal deposito del ricorso in appello avvenuto in data 04.01.2025, è posto a carico del padre
[...]
l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, assegno Parte_1 Controparte_1 mensile, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, pari ad euro 100,00 per ogni figlio, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, e di partecipare alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% e da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1212/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, preso atto che le parti hanno accettato la proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. formulata dalla Corte, così provvede, in parziale riforma della predetta sentenza:
I.- PONE A CARICO del padre l'obbligo di corrispondere alla madre Parte_1 CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, assegno mensile
[...] di € 100,00 per ogni figlio, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, da determinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, il tutto a fare data dal deposito dell'appello;
II.- COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 04.12.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa AN Orlandi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa ANrita Donofrio Consigliere dott.ssa AN Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 10/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a Reggio Emilia in [...] Parte_1 C.F._1
11.11.1975 e residente a [...]2, rappresentato e difeso dall'Avv.
AN SA NI del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio
Emilia alla via Borsellino n. 2;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...]2, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirco Bonini del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio Emilia alla via
Fontanelli n. 3;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 1212/2024 pubblicata il 5 dicembre 2024, del
Tribunale di Reggio Emilia, avente ad oggetto divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta,
l'appellante concludeva come da note scritte depositate il 28 novembre 2025: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, in conformità alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata dalle parti: - stabilire l'obbligo del sig. Parte_1
di versare alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, la
[...] Controparte_1 somma mensile di € 100,00 per ogni figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie ai figli, da regolarsi secondo quanto stabilito dal protocollo adottato presso il
Tribunale di Reggio Emilia, a decorrere dal deposito dell'impugnazione; - compensare tra le parti le spese legali dei due gradi di giudizio”; l'appellata “conclude per l'accoglimento delle Controparte_1 condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc formulata all'udienza del 18.9.2025 e chiede che la causa venga trattenuta a decisione”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti che hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Collegio all'udienza del 18 settembre 2025; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza emessa il 5 dicembre 2024 e pubblicata nella medesima data, il Tribunale di Reggio Emilia, pronunciandosi nel procedimento di divorzio promosso da nei confronti della moglie Parte_1
rilevato essere già stata pronunciata sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, Controparte_1 affidava i tre figli minori della coppia, , nato il [...], , nato il [...] e nato il Per_1 Per_2 Per_3
17.04.2014, ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, con collocazione presso la madre alla quale era assegnata la casa familiare in comproprietà tra i coniugi, e visite paterne come in motivazione (in buona sostanza era confermato un collocamento paritario dei figli presso ciascun genitore)
e poneva a carico del ricorrente padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 450,00 per il mantenimento dei tre figli, annualmente rivalutabile secondi gli indici Istat, e di sostenere il 60% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, con compensazione integrale delle spese di lite.
2.- Con appello depositato in data 04.01.2025, il Sig. ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la riforma nella parte in cui stabilisce la collocazione dei figli presso la madre e pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre assegno mensile per il mantenimento dei figli di euro 450,00 e di sostenere il 60% delle spese straordinarie per i figli, risultando tali statuizioni inique ed ingiuste a fronte di una collocazione paritetica dei figli presso i genitori e tenuto conto della situazione economica degli stessi, in
2 particolare della diminuzione del reddito mensile dell'odierno appellante. Il chiede dunque Parte_1 alla Corte di:
- in via principale, previo accertamento e declaratoria della collocazione paritetica dei figli presso ciascun genitore, revocare il contributo di mantenimento dei figli posto a carico del padre e stabilito in euro 450 al mese nonché l'obbligo del padre di sostenere il 60% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio e, conseguentemente, stabilire l'obbligo di ciascun genitore di mantenere i figli in forma diretta, ognuno per il periodo di propria competenza, e che ciascun genitore debba contribuire alle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata revoca del contributo al mantenimento dei figli stabilito a carico del padre dalla sentenza n. 1212/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, previo accertamento e declaratoria della collocazione paritetica dei figli presso ciascun genitore, dichiarare tenuto il Sig.
[...]
a versare alla Sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva Parte_1 Controparte_1 di 150 euro, o quella diversa somma ritenuta di giustizia ma inferiore a 450 euro, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli e stabilire che ciascun genitore debba contribuire alle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato presso il Tribunale di Reggio
Emilia;
Con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 04.05.2025, si è costituita la Sig.ra Controparte_1 domandando respingersi l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, con vittoria di spese e compensi di lite.
4.- All'udienza del 18 settembre 2025, presenti entrambe le parti, la Corte, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proponeva alle parti la seguente soluzione transattiva: “assegno mensile a titolo di contribuito al mantenimento dei figli pari ad € 100,00 per ogni figlio da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, e spese di entrambi i gradi compensate” e concedeva alle parti termine fino al 31.10.2025 per prendere posizione su tale proposta transattiva, rinviando per il prosieguo. Con note del 29.10.2025, l'appellante Parte_1 dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dalla Corte. Parimenti, con memoria del 31.10.2025,
l'appellata comunicava la propria disponibilità ad accettare la proposta conciliativa.
All'udienza del 4 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti concludevano per l'accoglimento delle condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata all'udienza del
18.09.2025 e chiedevano trattenersi la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, preso atto che l'appellante Parte_1
e l'appellata hanno accettato la soluzione conciliativa proposta dal Collegio all'udienza del Controparte_1
3 18.09.2025, deve dunque modificarsi la sentenza impugnata in conformità alle condizioni di cui a detta proposta. Ferme restando le statuizioni della sentenza non oggetto di modifica, a fare data dalla domanda, dunque dal deposito del ricorso in appello avvenuto in data 04.01.2025, è posto a carico del padre
[...]
l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, assegno Parte_1 Controparte_1 mensile, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, pari ad euro 100,00 per ogni figlio, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, e di partecipare alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% e da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1212/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, preso atto che le parti hanno accettato la proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. formulata dalla Corte, così provvede, in parziale riforma della predetta sentenza:
I.- PONE A CARICO del padre l'obbligo di corrispondere alla madre Parte_1 CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, assegno mensile
[...] di € 100,00 per ogni figlio, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, da determinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, il tutto a fare data dal deposito dell'appello;
II.- COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 04.12.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa AN Orlandi)
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