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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4597 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato CALLEA ANGELO FRANCESCO Parte_1
ATTRICE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato GELSOMINO Controparte_1
FRANCESCO
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni extracontrattuali – art. 2051 c.c.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di essere proprietaria Parte_2 dell'immobile sito in Cosenza al C.so Mazzini n.16 ed in Catasto al F. 17 (particella 255, sub 12) e che nel detto appartamento il 6 gennaio 2021 si era verificata una copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal soprastante B&B Servizi Albergieri S.r.l., ha chiamato in causa la struttura chiedendo al Tribunale di accertarne e dichiarane l'esclusiva responsabilità per i danni patiti a seguito dell'evento, quantificati in euro 25.035,06.
A tal fine, l'attrice ha rappresentato: che le infiltrazioni erano state causate dalla rottura di una tubatura Contr di scarico del bagno di una stanza del che l'acqua era colata per molte ore, finendo su mobili ed arredi,; che la circostanza era stata portata a conoscenza del proprietario il quale si era immediatamente prodigato per rimuovere la causa delle infiltrazioni assumendosi interamente la colpa dei danni cagionati, con denuncia del sinistro alla compagnia assicuratrice;
che però la compagnia, dopo aver effettuato dei sommari accertamenti, aveva negato la copertura assicurativa;
che da allora il convenuto aveva cessato ogni forma di collaborazione ai fini risarcitori, non rispondendo neanche alla richiesta di negoziazione assistita, necessariamente ed infruttuosamente esperita;
che, a seguito dell'infiltrazione, aveva subito i seguenti danni: piano top in legno della cucina
“medio dance verniciato antigraffio” di cui era necessaria la sostituzione per euro 700,00; sostituzione del battiscopa fuori misura h. 15 fresato a mano laccato bianco per mt. 3 per euro 250,00; sempre più iva e il ripristino del mobile sospeso mt. 190 h 45 per €300,00; oltre iva, cappa filtrazione aspirazione inox elica per euro 1.500,00; scaffale lumina di vibia per euro 1.573,00; sospensione skan per euro 2.903,60 sempre più iva;
un tappeto pakistano mt. 2,20x1,80 del valore di euro 1.400,00; la fodera del divano per euro 600,00, più iva;
poltrona ligne roset pumkin colore verde Parte_3 euro 1.380,00; compreso di iva, restauro comò del 700 in noce lastronato con necessaria sverniciatura, incollaggio con colla di pesce della lastronatura e lucidatura a gomma lacca per euro 1.500,00, oltre iva, nonché euro 4.427,00, più iva si rendevano i relativi lavori di ripristino e “stonacatura” ed
“intonacatura” 26 mq. 240, una lampada a sospensione skan vibia del valore di €2.916,00, oltre iva, rimaneva altresì danneggiato un tavolo fratino in noce sul quale cadeva copiosamente acqua e per il quale si rendeva necessaria sverniciatura e trattamento smacchiante all'ossigeno e ammoniaca per eliminare le macchie di acqua spora e levigatura 4 5 millimetri strato superficiale, per euro 1.400,00.
Più iva e così per un totale di euro 25.035,06.Ha chiesto pertanto al Tribunale di “accogliere la domanda e, di conseguenza, sentir dichiarare la convenuta, unico responsabile delle infiltrazioni descritte in narrativa e per le causali di cui sopra e, per l'effetto, condannarla al pagamento dei danni subiti dall'istante, ammontanti a complessivi euro 25.035,06, per le causali di cui in narrativa ovvero a quell'altra diversa che potrà essere maggiore o minore ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito. Il tutto con interessi come per legge, spese e competenze difensive di lite e con aggravio di spese per non avere controparte aderito alla negoziazione assistita.” Costituitosi in giudizio, B&B Servizi Albergieri S.r.l. ha contestato la ricostruzione dei fatti di causa fatta da parte attrice. Ha infatti rappresentato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Pt_1 la compagnia di assicurazione, dopo aver aperto il sinistro, aveva nominato appositi fiduciari che, eseguiti i dovuti accertamenti, avevano escluso la sussistenza del nesso causale tra danni lamentati e infiltrazione denunciata. La società convenuta ha, inoltre, contestato la stima delle diverse voci di danno come riportate nell'atto di citazione della denunciando in particolare l'adozione, per Pt_2 alcune di esse, di criteri meramente forfettari, fondati su parametri non esplicitati e comunque privi di chiarezza, né sorretti da un coerente ragionamento logico-funzionale. Ha ancora dedotto che per altre voci, la determinazione del danno appariva del tutto scollegata dai reali valori di mercato, in difetto di una ricostruzione tecnica puntuale del relativo costo, evidenziando come l'evento infiltrativo lamentato dall'attrice non avrebbe potuto, per caratteristiche, entità e limitata estensione Contr temporale, determinare i danni patrimoniali di rilevante entità indicati nell'atto di citazione. ha infine formulato richiesta di chiamata di terzo in causa finalizzata ad essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea ed ha concluso chiedendo al Tribunale “in via preliminare fissare altra udienza ai sensi dell'art. 260 c.p.c. per consentire la chiamata in causa del terzo Società
[...]
in persona del sul l.r.p.t., con sede legale e Direzione Generale in Corso Como Controparte_2
n. 17, 20154 Milano, C.F. , che assicura per contratto, i cui estremi sono sopra indicati, P.IVA_1 la convenuta società per responsabilità civile e per eventuali danni Controparte_3 causati a terzi, tenendolo indenne da eventuale condanna risarcitoria, in favore dell'attrice, per la causale in narrativa;
nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto al risarcimento vantato da parte attrice e conseguentemente rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto. In dettaglio accertare e dichiarare che nessun danno è derivato all'immobile ed al mobilio di titolarità di parte attrice della leggera e temporanea infiltrazione d'acqua derivata dall'appartamento di titolarità di parte convenuta. Con vittorie di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova del contrario sulle medesime circostanze e con
i medesimi testi indicati da parte attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio. Con ogni più ampia riserva di meglio articolare idonei mezzi istruttori, entro gli assegnandi termini di cui all'art.
183, comma 6 c.p.c., nonché con richiesta di ammissione a prova contraria sui capitoli eventualmente richiesti da parte attrice.”
Dichiarata inammissibile l'istanza di chiamata di terzo in ragione della tardività della costituzione in giudizio della convenuta, sentiti i testi ammessi ed espletata CTU per l'accertamento dell' an e del quantum della pretesa attorea, la causa è stata infine trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Deve premettersi che la responsabilità per danni da infiltrazioni rientra nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. rivestendo il proprietario – condomino la veste di custode del bene di sua proprietà.
La Cassazione ha, in particolare, stabilito il principio per il quale la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode
(Cass. civ, Sezioni Unite, n. 20934/2022).
Nella fattispecie in esame la presenza di acqua all'interno dell'immobile attoreo risulta documentalmente e logicamente comprovata sia mediante i rilievi fotografici versati in atti, sia attraverso le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria orale da cui è emersa la rottura Contr del galleggiante del bagno di una delle stanze del soprastante l'immobile della Pt_1
In particolare, il teste , intervenuto nella sua qualità di idraulico sul posto la sera stessa Testimone_1 dell'evento, ha riferito, confermando le sue schede di intervento (in atti), che le infiltrazioni erano state determinate dall'occlusione dello scarico centrale del bagno e rottura del galleggiante wc con conseguente fuoriuscita di acqua dal pozzetto sifonato e allagamento di tutto il bagno e della camera adiacente. Il teste ha pure dichiarato che, al momento del suo intervento effettuato nel tardo Contr pomeriggio del 6 gennaio 2021 (alle ore 18.20), i gestori del avevano già provveduto a chiudere la chiave di arresto dell'acqua, così interrompendo la perdita, e che il pavimento di casa della
[...] era stato già asciugato, tanto che, essendo la situazione sotto controllo, aveva deciso di di Pt_1 eseguire l'intervento di riparazione il giorno successivo (v. note interventi idraulici in date 6 e gennaio 2021 allegate alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. del convenuto).
La circostanza della rottura del galleggiante è stata verificata dal perito ing. ha in Testimone_2 particolare precisato e chiarito, quanto all'efficienza causale dell'evento, che “il galleggiante, con la funzione di chiudere l'afflusso di acqua di riempimento della cassetta di scarico tarato per la portata in litri max di capacità della cassetta, rompendosi ha fatto defluire l'acqua che riversandosi sul pavimento ha allagato il bagno e la camera adiacente, per come asserito dall'idraulico,
[...]
, già precedentemente intervenuto nella data del 06.01.2021 e dalla stessa parte convenuta Tes_1 con comunicazione del 29.04.2021 inoltrata all' e p.c. alla parte attrice”. Controparte_2 Sotto il profilo eziologico, il consulente tecnico d'ufficio ha concluso che, pur non essendo possibile quantificare con assoluta precisione l'entità del ristagno idrico verificatosi sulla pavimentazione dell'appartamento di proprietà della convenuta, sulla base della documentazione acquisita agli atti di causa e degli esiti dell'indagine da lui svolta sui luoghi, può ragionevolmente ritenersi che l'acqua abbia attraversato il solaio interpiano, riversandosi nell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice, con particolare concentrazione nella zona corrispondente al piano cottura della cucina, situata al di sotto del bagno dell'immobile sovrastante.
Alla luce di quanto emerso, non avendo il convenuto fornito alcuna prova di fatto idoneo ad interrompere il nesso di derivazione causale tra la cosa e l'evento dannoso, deve ritenersi integrata la Contr fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. con conseguente affermazione della responsabilità del per la verificazione del fatto (infiltrazioni per rottura galleggiante del bagno) da cui sono derivati all'attrice i danni denunciati, avendo evidentemente omesso di assolvere all'obbligo di custodia del bene, sub specie di regolare manutenzione dell'immobile al fine di scongiurare eventi del tipo di quello in concreto verificatosi.
Con riferimento alla quantificazione del danno risarcibile, occorre ora individuare quali delle voci allegate da parte attrice possano ritenersi comprovate e dunque suscettibili di ristoro.
A tal riguardo, ritiene il Tribunale di condividere le valutazioni del CTU, il cui elaborato viene integralmente recepito quale parte integrante della presente decisione, essendo esso adeguatamente motivato anche con riferimento alle risposte puntuali alle osservazioni mosse dalla difesa dell'attrice.
In particolare, devono ritenersi accertati e riconosciuti, in quanto sorretti da adeguato supporto tecnico e da coerente ricostruzione logico-fattuale, i seguenti danni riferibili a beni mobili e immobili di proprietà dell'attrice:
a) divano " - euro 600,00; Parte_3
b) mobile in legno tipo comò a due cassettoni – euro 1.200,00;
c) tappeto pakistano – euro 233,00;
d) piano top in legno della cucina – euro 708,00;
e) battiscopa – 256,00;
f) apparecchio Vibia modello Skan – euro 260,00;
g) danni a pareti murarie e ai soffitti – euro 2.330,40.
Devono, per converso, ritenersi non suscettibili di ristoro, per carenza probatoria o difetto del nesso eziologico, le seguenti voci di danno: –Poltrona Ligne Roset "Pumpkin": come risulta dalla consulenza tecnica, la poltrona non presenta danni riconducibili all'evento infiltrativo, in quanto le porzioni inferiori e laterali della fodera risultano integre. Inoltre, tale elemento d'arredo non risulta nemmeno documentato nei rilievi fotografici agli atti, rendendo così del tutto priva di riscontro la relativa doglianza;
– Scaffale "Luminio" di Vibia: la presenza dello scaffale non risulta documentata nei rilievi fotografici prodotti in atti, né tantomeno è stata fornita dimostrazione della sua compromissione a seguito dell'evento lamentato, condividendosi sul punto i dubbi espressi dal perito in ordine alla riconducibilità dei danni al fatto dannoso odierno.
– Cappa modello Adagio WH/90 (acciaio inox e vetro bianco): il CTU ha rilevato che l'usura del top sottostante appare compatibile con un deterioramento da uso ordinario e non già da infiltrazioni.
Inoltre, quanto alla cappa, la parte attrice non ha fornito alcuna prova circa il corretto funzionamento prima dell'evento lesivo, rendendo impossibile attribuire la disfunzione all'infiltrazione lamentata;
– Danno da mancato utilizzo dell'immobile: sebbene tale voce sia stata oggetto di quantificazione da parte del consulente, essa non risulta formalmente dedotta da parte attrice quale autonoma domanda risarcitoria, con la conseguenza che, in difetto di domanda specifica, la relativa pretesa non può trovare accoglimento;
– Danni al tavolo fratino e al mobile sospeso: il CTU ha espressamente dichiarato di non essere stato in grado di effettuare alcuna valutazione in merito a tali beni, non essendo gli stessi né rinvenuti durante il sopralluogo né raffigurati nei rilievi fotografici. In mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo, i danni lamentati su tali arredi devono ritenersi indimostrati e, pertanto, non risarcibili.
Ne deriva, pertanto, che parte convenuta deve essere condannata a pagare in favore di Parte_1 la somma di 5.587,40, oltre interessi di mora al saggio legale dalla domanda al saldo.
Va disattesa la richiesta di “aggravio di spese per non avere” la controparte “aderito alla negoziazione assistita” non rientrando la causa odierna tra quelle per le quali l'art. 3 del D. L. 132/2014 prevede la negoziazione quale condizione di procedibilità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore del decisum (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), a tariffa media in ragione della complessità delle questioni trattate per le fasi di studio (euro 919,00), fase introduttiva (euro 777,00), fase di trattazione (euro 1.680,00), fase decisoria (euro 1.701,00), con la riduzione di 1/3 avuto riguardo al notevole ridimensionamento della pretesa risarcitoria richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda, accertata la responsabilità della convenuta per l'evento infiltrativo per cui è causa, condanna al risarcimento dei Controparte_3 danni subiti da che liquida in euro 5.587,40, oltre IVA ed interessi di mora al Parte_1 saggio legale dalla data della domanda sino al dì del soddisfo;
- condanna, inoltre, la convenuta al pagamento delle spese legali sostenute dall'attrice che, ridotte di 1/3, liquida in euro 3.384,67, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, con obbligo di rimborso di quanto eventualmente anticipato dall'attrice.
Cosenza, 5 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo