Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2738/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2738/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesca Bianchini del Foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Dario Marinuzzi (codice fiscale ) - giusta procura C.F._2
generale alle liti conferita con atto del Notaio in data 22 marzo 2024, rep. Persona_1
37875 racc. 7313 versata in atti;
- Resistente –
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 10/5/2024, impugnava con opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 co 1 la cartella n. 09720040239359944000, del 21/10/2004, per euro 49.597,33 e atti propedeutici, con richiesta al Tribunale di: “Preliminarmente:
Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti;
Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla”.
2.Con memoria difensiva del 30/12/2024, si costituiva in giudizio l' per chiedere per i CP_1 motivi indicati in memoria: “-In via pregiudiziale e nel rito, dichiarare la inammissibilità della opposizione avversaria;
- In via istruttoria, chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico di Agenzia delle Entrate-Riscossione, Concessionario del servizio di riscossione tributi per la Provincia di Roma, di ogni atto anteriore e successivo all'emissione della cartella esattoriale opposta;
-Nel merito, rigettare le domande ex adverso proposte.
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese”.
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il giorno 9/1/2025; all'esito, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
Parte ricorrente depositava in data 2/1/2025 memoria non autorizzata per replicare alle difese dell' . La memoria è inammissibile perché non autorizzata e per l'effetto ne dispone lo CP_1
stralcio.
2. In fatto e in diritto
5. Si precisa che oggetto dell'impugnazione del presente giudizio è la cartella n.
09720040239359944000, del 21/10/2004 e atti propedeutici, tuttavia difetta nel caso di specie l'azione esecutiva da parte dell'Amministrazione, per cui il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art 100 c.p.c., concreto ed attuale. Non vi è infatti in atti alcuna prova della notifica di alcun credito azionato dall' . CP_1
6. Sul punto la giurisprudenza consolidata di legittimità ha così statuito: “In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva” (v. Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 6723 del 07/03/2019).
Ancora la Corte di legittimità ha chiarito che: “L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicchè è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico.” (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008).
3 7. Il principio è stato ancora ribadito dalla Cassazione Sez. trib. con la sentenza del 20.3.2013,
n. 6906:
“In effetti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, è possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di notifica di un atto impositivo. E questo per la ragione che, diversamente, mancherebbe un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., ad impugnare una imposizione che mai è venuta ad esistenza poichè il ruolo è un semplice atto interno all'Amministrazione. Ed è invero per tale motivo che il processo tributario ha semplice struttura oppositiva di manifestazioni di volontà fiscali "esternate" al contribuente, senza cioè che possa farsi luogo a preventive azioni di accertamento negativo del tributo (Cass. n. 1630 del 2008; Cass. n. 23619 del 2006)… "L'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può esser oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. E questo perchè, senza notifica di un atto impositivo, non c'è alcun interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., a radicare una lite tributaria. L'estratto di ruolo, quindi, può esser impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata. Ciò che è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo".
8. Dunque, in assenza di azione esecutiva il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
9. In ordine alle spese di lite, attesa la soccombenza della parte ricorrente, condanna quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida, in applicazione CP_1
della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a
49597,33 euro, compreso nel IV scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
4 2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase decisionale: 3675,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 €
per un totale di 3290,00 €
10. Per l'effetto, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_1 che liquida in € 3290,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara inammissibile il ricorso.
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_1 in € 3290,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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