Articolo 3 della Legge 1 agosto 2003, n. 206
Articolo 2Articolo 4
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21 agosto 2003
Art. 3. 1. Ai fini della realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonche' le comunita' montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 21 agosto 2003
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