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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/06/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 316/2020 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO C.F._1
EMANUELE II n. 21, ROMA, presso lo studio dell'avv. MONICA PACE (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in C.F._2 calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, c.f. Controparte_1
, con sede in Scicli (RG) alla via dei Lillà n. 22, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA
ROMA n. 200, RAGUSA, presso lo studio dell'avv. SEBASTIANO
SALLEMI (c.f. ), che la rappr. e dif. per procura in C.F._3 atti
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha chiesto: Parte_1
<< a) CONDANNARE la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della complessiva somma di Euro 106.245,50 di cui Euro 14.500,00 dovute a titolo di Bonus Fidelity per l'intero periodo di causa, Euro 22.883,65 dovute a titolo di Bonus Produzione anni 2017 e 2018 ed Euro 68.861,85 dovute a titolo di indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, maggiorata degli accessori di legge;
con riferimento alle indennità, comunque, in misura non inferiore al disposto di cui Accordo Collettivo Nazionale del 2004;
b) CONDANNARE, in ogni caso, la parte resistente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giustizia, maggiorate delle spese generali, da distrarsi in favore dello scrivente Avvocato antistatario >>.
ha esposto: Parte_1
• che la è una società consortile Controparte_2 che svolge, in via prevalente, attività di garanzia collettiva dei fidi per agevolare, mediante la prestazione di garanzie mutualistiche, la concessione di finanziamenti a favore delle imprese socie e, in alcuni casi, non socie da parte di Istituti di credito, di società di locazione finanziaria e di Imprese e Enti parabancari;
• che al fine di entrare in contatto con i potenziali clienti si avvale di una rete di Agenti in attività CP_1 finanziaria;
• che con contratto sottoscritto in data 1 marzo 2016, conferiva a incarico di agente CP_1 Parte_1 monomandatario in attività finanziaria avente ad oggetto la promozione e il collocamento dei prodotti e dei servizi (attività di consulenza, garanzie mutualistiche, finanziamenti diretti, fideiussioni, piani di rientro, ecc.);
2 • che in data 18 gennaio 2017 le parti sottoscrivevano un nuovo mandato di agenzia in attività finanziaria avente ad oggetto i medesimi prodotti di cui sopra;
• che contestualmente alla sigla del secondo contratto, in data 18 gennaio 2017, al ricorrente veniva, altresì, conferito Pt_1
l'incarico di Agente Capo Area / Site Manager per l'Area di Siracusa e Provincia;
• che a titolo di compensi provvigionali venivano riconosciuti, in favore del ricorrente, i seguenti importi: << - per l'espletamento dell'attività di Agente Finanziario gli importi percentuali, i premi e i bonus di cui al profilo “Senior” dell'Allegato Economico 2017 cod. 001, cui ci si riporta integralmente;
(doc.5) - per l'espletamento dell'attività di
Agente Capo Area gli importi percentuali, i premi e i bonus di cui all'Allegato Economico 2017 cod. 003, cui ci si riporta integralmente. (doc.6) >>;
• che la società resistente non ha mai erogato al sig. i Pt_1 compensi bonus e i premi previsti nell'Allegato Economico cod. 001.
Parte ricorrente, stante quanto sopra, ha affermato << il diritto del sig. a percepire la complessiva somma di Euro 37.383,65, di cui Pt_1
Euro 14.500,00 dovuti a titolo di “Bonus Fidelity” per l'intero periodo di causa (gennaio 2017 – maggio 2019) ed Euro 22.883,65 dovuti a titolo di
“Bonus Produzione” anni 2017 e 2018 >>. ha continuato nell'esposizione di cui al ricorso Parte_1 introduttivo, rilevando: che con pec del 21.12.2018, la società resistente comunicava all' di aver apportato alcune variazioni alle condizioni Pt_1 economiche del contratto di agenzia;
che stante la sensibile entità delle variazioni apportate dalla mandante al contenuto economico del contratto, in data 19.01.2019 comunicava alla società resistente la Parte_1 volontà di non accettare le suddette modifiche contrattuali;
che con successive comunicazioni del 01.02.2019 e del 21.02.2019, il CP_3 comunicava al ricorrente il recesso dal rapporto, a decorrere dal
21.05.2019.
ha, quindi, affermato che << La mandante grazie Parte_1 alla produzione eseguita dal sig. , ha sviluppato sensibilmente il Pt_1 lavoro nel territorio di pertinenza dell'agente, grazie a un lavoro di marketing, convegnistica e relazioni personali che hanno permesso alla
3 mandante di migliorare il risultato rispetto agli anni precedenti al 2016, suo arrivo … I nuovi clienti apportati dal sig. sono rimasti nel Pt_1 portafoglio della mandante la quale ha consolidato con i medesimi una fidelizzazione e un consolidamento del legame commerciale;
in caso di necessità di ricorrere ad ulteriori garanzie per Finanzia enti e/o investimenti, il cliente sarà naturalmente indotto a rivolgersi allo stesso
. Vi è più, la mandante potrà facilmente contattare i clienti CP_4 fidelizzati, contando sul rapporto fiduciario instaurato grazie all'attività del sig. , per promuovere ulteriori e diversificati prodotti finanziari >>; Pt_1 per tali ragioni ha richiesto il pagamento di indennità per cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c.. , quantificata nella somma di € 68.861,85, in base alle fatture ed ai conteggi allegati al ricorso.
In merito ai dati relativi all'incremento del fatturato e della clientela della preponente, parte ricorrente ha chiesto << ordinare ex art. 210/212
c.p.c. ed ex art. 1749 c.c., il deposito di un estratto dei libri contabili, in particolare di un estratto del registro IVA vendite e di un estratto del libro giornale, relativi al periodo di causa e sino ad oggi >>, precisando che << i dati relativi all'incremento del fatturato e all'acquisizione della clientela, non possono essere acquisiti se non attraverso l'esame dei libri contabili della preponente e che il ricorrente, non avendo la possibilità di accedere alla documentazione riservata della società preponente relativa ai rapporti con la clientela dopo la cessazione del rapporto di agenzia, non ha la possibilità di provare la continuità di rapporto fra la propria clientela e la se non chiedendo l'acquisizione in Controparte_2 giudizio della documentazione contabile della preponente, che è nella disponibilità esclusiva di quest'ultima >>. Si è costituita in giudizio la , Controparte_5 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito che << Sostanzialmente, il sig. sostiene, e Pt_1 lo si ripete del tutto infondatamente, che, in forza dei servizi promossi per il Confidi, lo stesso avrebbe il diritto di ottenere cumulativamente sia gli importi dettati dall'Allegato Economico 2017 cod. 001, sia dall'Allegato Economico 2017 cod. 003. Tale tesi appare del tutto destituita di pregio atteso che l'unico allegato economico cui far riferimento per la quantificazione dei compensi, bonus e provvigioni dovute, tanto per l'attività di agente quanto per l'attività di capo area, è il solo allegato cod. 003. A tale riguardo giova evidenziare quanto testualmente enunciato dall'art. 5, rubricato “Compensi”, del contratto di
4 Conferimento Incarico Agente Capo Area/Site Manger Rev. 00 del
18.1.2017 (cfr. doc. 4 del ricorso di controparte): “ CP_1 corrisponderà al coordinatore a titolo di compenso gli importi indicati nell'Allegato economico al contratto di agente in attività finanziaria con esclusiva per tempo vigente”. Alla stregua dell'unico significato letterale che può attribuirsi al disposto di tale articolo contrattuale, deve dedursi che lo stesso contratto di Conferimento Incarico Agente Capo Area/Site
Manger, richiamando espressamente l'Allegato economico indicato nel contratto di agente in attività finanziaria, NON PREVEDE AL SUO
INTERNO ALCUN ALLEGATO ECONOMICO. Da ciò, ne discende, pertanto, che, a dispetto di quanto vorrebbe far sembrare controparte, all'Agente Capo Area/Site Manager può trovare applicazione solamente il riconoscimento di utilità economiche previste da UN SOLO allegato economico, che, nel caso in esame, è quello indicato con il codice 003 (cfr. doc. 6 del ricorso di controparte) >>.
Con riferimento alla domanda di mancato pagamento dell'indennità di cessazione rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. ha eccepito la mancanza (e la mancata prova) della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1751 c.c. Ciò posto, si osserva che dalla documentazione in atti emerge quanto segue.
In data 18 gennaio 2017 le parti sottoscrivevano un “Contratto di agenzia in attività finanziaria con esclusiva” (doc. 3 allegato al ricorso) avente ad oggetto la promozione e il collocamento dei prodotti e dei servizi
(attività di consulenza, garanzie mutualistiche, finanziamenti diretti, fideiussioni, piani di rientro, ecc.).
Contestualmente, sempre in data 18 gennaio 2017, al ricorrente veniva, altresì, conferito l'incarico di Agente Capo Area / Site Pt_1
Manager per l'Area di Siracusa e Provincia (doc. 4 allegato al ricorso); questa lettera di conferimento, all'art. 5 (“Compensi”) prevedeva testualmente che << corrisponderà al coordinatore a titolo di CP_1 compenso gli importi indicati nell'Allegato economico al contratto di agente in attività finanziaria con esclusiva per tempo vigente. Si precisa e si sottolinea che i compensi indicati nell'allegato economico che si riferiscono alla funzione di Capo Area hanno natura aggiuntiva rispetto ai compensi attribuiti al coordinatore che si riferiscono all'attività di agente in attività finanziaria >>.
Tale pattuizione, quindi, sembra attribuire e riconoscere al coordinatore un duplice compenso il compenso riferito all'attività di agente
5 in attività finanziaria e un compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico di Capo Area. Conferma tale conclusione anche la lettera c) delle “Premesse” dell''indicato incarico di Capo Area / Site Manager (il citato doc. 4 allegato al ricorso), secondo cui << E' interesse di affidare al CP_1 coordinatore a titolo complementare e accessorio rispetto all'attività di agente di cui al noto contratto sopra richiamato, attività di ricerca, formazione e coordinamento di consulenti commerciali o aspiranti tali >>; nonché l'art. 1, ultimo cpv. , dell'accordo in questione, che precisa che detta attività di coordinatore << ha comunque natura complementare e accessoria rispetto all'attività di agente per la promozione e il collocamento delle vendite affidata al coordinatore con il contratto indicato in premessa alla lettera a) >> (il “noto contratto sopra richiamato” e “il contratto indicato in premessa alla lettera a” non sono altro che il “Contratto di agenzia in attività finanziaria con esclusiva”). In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere entrambi i compensi provvigionali (di Agente e di Capo Area).
Parte ricorrente ha quantificato il credito dovuto e non corrisposto nella complessiva somma di € 37.383,65 << di cui Euro 14.500,00 dovuti a titolo di “Bonus Fidelity” per l'intero periodo di causa (gennaio 2017 – maggio 2019) ed Euro 22.883,65 dovuti a titolo di “Bonus Produzione” anni 2017 e 2018 >>; le modalità di tale quantificazione sono state articolate nei punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 delle pp.
3-6 del ricorso introduttivo.
Occorre, ora, ricordare che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate
(Trib. Roma, sez. lav., 22/02/2022, n. 1698, in Redazione Giuffrè 2022,
142); infatti, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi
6 accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice: così Trib. Bari, sez. lav., 04/11/2021, n. 3134, in Redazione Giuffrè 2022, che precisa anche che nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato;
Corte Appello Roma, sez. lav., 17/06/2020, n. 1244, in Redazione Giuffrè
2020, ribadisce che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, precisando che in assenza di tale censura i conteggi si consolidano.
Orbene, nella memoria difensiva non viene effettuata alcuna specifica contestazione dei conteggi riportati in seno al ricorso introduttivo;
consegue che può essere, quindi, riconosciuto il credito domandato nella quantificata somma di € 37.383,65. Relativamente alla domanda dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., va intanto rilevato che la norma codicistica prevede che << All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti >>.
L'indennità di fine rapporto ha una doppia funzione, ossia sia quella di premio dell'agente che ha incrementato il portafoglio clienti del proponente, sia quella di tutela sociale dell'agente che perde o comunque vede ridotti i propri mezzi di sostentamento;
pertanto, l'agente ha diritto di
7 ricevere tale indennità all'atto della cessazione del rapporto, purché ricorrano determinate condizioni (Trib. Roma, 31/05/2013, n. 11940, in
Redazione Giuffrè 2013); ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti, Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni. (cfr. Cass. , sez. lav.,
06/10/2016, n. 20047; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la detta indennità ad un promotore finanziario in assenza di prova che gli investimenti dei clienti apportati fossero rimasti presso la banca preponente).
I fatti costitutivi del preteso diritto all'indennità meritocratica ai sensi dell'art. 1751 c.c. devono essere provati dal richiedente (Trib. Milano, sez.
XI, 19/10/2020, n. 6470, in Redazione Giuffrè 2020).
Nel caso in esame manca certamente la prova che alla cessazione del rapporto continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti CP_1 nuovi procurati dall'agente o dall'incremento di affari con i Pt_1 preesistenti.
Né parte ricorrente poteva fornire tale prova attraverso il chiesto ordine di esibizione (infatti, non ammesso), perché l'agente può pretendere che sia esibita in giudizio ex art. 210 c.p.c., la documentazione prevista dall'art. 1749 c.c. se la richiesta di esibizione “mirata” gli sia stata preclusa, nel corso del rapporto, dal preponente, per cui gli ordini di esibizione sono ammissibili in quanto indispensabili e non esplorativi, non per ovviare alla incapacità di chi ne ha la possibilità di dare prova dei fatti posti a fondamento della pretesa (Corte Appello Roma, sez. lav., 18/10/2022, n.
3364, in Redazione Giuffrè 2023, 7).
Nel ricorso introduttivo non è in alcun modo affermato che abbia precluso documentazione nel corso del rapporto, né che CP_1 abbia mai negato alcuna documentazione;
del resto, (in fine alla p. Pt_1
17) fa riferimento esclusivo al fatto che alla cessazione del rapporto l'agente non è più in grado di conoscere gli sviluppi dei rapporti instaurati
8 con la clientela da esso procurata al preponente;
e, inoltre, considerato ciò
(il non contestato corretto accesso alla documentazione rapporto vigente) ben il ricorrente avrebbe potuto domandare stragiudizialmente, prima di iniziare il giudizio, alla la documentazione oggetto della CP_1 richiesta di esibizione;
solo a fronte di un rifiuto o di una parziale consegna l'ordine di esibizione si sarebbe palesato ammissibile in quanto indispensabile.
In definitiva, manca la prova documentale dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c. Né elementi decisivi possono ritenersi acquisiti per effetto del non reso interrogatorio formale da parte del legale rappresentante di atteso che, comunque, gli articolati non erano idonei a fornire CP_1 elementi chiari e precisi sull'effettivo, concreto e quantificabile incremento di fatturato eventualmente apportato dal ricorrente.
Consegue da tutto quanto sopra che il ricorso merita accoglimento limitatamente alle somme richieste a titolo di “Bonus Fidelity” per l'intero periodo di causa (gennaio 2017 – maggio 2019, pari ad € 14.500,00, e a titolo di “Bonus Produzione” anni 2017 e 2018, part ad € 22.883,65; va, pertanto, condannata al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 37.383,65, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate nella misura della metà, stante la solo parziale fondatezza della domanda di parte ricorrente;
la rimanente metà segue la soccombenza, ed è liquidata come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate – da distrarre in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 316/2020 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_5
al pagamento, in favore di , della somma
[...] Parte_1 di € 37.383,65, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
9 compensa le spese di lite per metà e condanna Controparte_5 al rimborso in favore del ricorrente della residua terzo delle
[...] spese di lite, residua metà liquidata nella somma di € 189,75 per spese € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %; che distrae in favore dell'avv. Monica Pace. Siracusa, 15/06/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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