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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/08/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente relatore dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 761/2024 R.G. (alla quale è stata riunita la causa civile n. 1318/2024 R.G.), trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Crotone (KR) alla Via Vecchia Carrara n. 5 presso e Parte_1
nello studio dell'Avv. Giovanni Russo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE - RESISTENTE
E
, elettivamente domiciliato in Mesoraca (KR) alla Via D. Pollizzi n. 15 Controparte_1 presso e nello studio dell'Avv. Fabio Rizzuti, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata nel fascicolo telematico;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE - RICORRENTE
E
AVV. , nella sua qualità di curatore speciale della minore CP_2 CP_3 [...]
, rappresentata e difesa da se medesima ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Persona_1
in Catanzaro alla Via Antonio Panella n. 1;
RESISTENTE
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO
INTERVENTORE NECESSARIO
1 CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Catanzaro, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e deduzione, in riforma parziale della sentenza appellata:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 190/2024 proc. n. 711/2023 messa dal Tribunale Civile di Crotone pubblicata in data
27.03.2024;
Dichiarare ed autorizzare la madre a compiere autonomamente, senza autorizzazione del Parte_1
padre, visto la permanenza della bambina in Germania, tutti quegli atti amministrativi necessari nell'esclusivo interesse della minore, quale iscrizione e/o cambio scuola, scelta del pediatra, apertura di conti correnti bancari con vincolo pupillare a favore della minore, scelta di hobby e sport;
Dichiarare il non diritto al pernottamento della minore presso la casa Persona_1
paterna, per tutti i motivi addotti nell'atto di appello, che devono qui intendersi integralmente riportati
e trascritti;
Disporre, in riforma parziale della sentenza, a carico del Sig. un congruo assegno Controparte_1
mensile di mantenimento in favore della minore, per euro 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, per tutti i motivi di appello addotti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo sia per il primo grado che per il secondo grado di giudizio.”
Per RI TO: “L'odierno appellato ma anche appellante incidentale conclude perché la
Corte di Appello adita:
Preliminarmente dichiari infondato l'appello principale, rigettandolo integralmente.
In accoglimento dell'appello incidentale,
a) Disponga che , ad integrazione dei provvedimenti già resi dal Tribunale Civile di Parte_1
Crotone quanto al diritto di visita del padre verso la minore, debba condurre ogni pomeriggio la figlia
presso il papà e ivi lasciarla per il tempo 4 ore in tutti i giorni dell'anno Persona_1
in cui venga a trascorrere periodi in Cutro;
Parte_1
b) Disponga che la minore stia col papà per 20 giorni durante il mese di Persona_1
agosto di ogni anno;
c) Prescriva alla odierna appellante portare la minore in Italia una volta Persona_1 ogni due mesi (all'infuori di quelli già stabiliti dal Tribunale di Crotone), per permettere al padre di poter esercitare il suo diritto di visita, disponendo che gli incontri avvengano in luoghi pubblici;
d) Applichi severamente nei confronti dell'appellante i provvedimenti di cui all'art. 473 bis. 39, al fine di dare corretto svolgimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale e di non arrecare pregiudizio alla minore. Si richiede in particolare che venga disposto quanto statuito con la lettera b) della norma,
2 e che venga condannata parte convenuta al risarcimento dei danni già procurati all'altra parte, in quest'ultimo caso in via equitativa;
e) Condanni parte convenuta alla corresponsione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per il Curatore Speciale: “Voglia Codesta Corte di Appello:
- rigettare il gravame avanzato dalla sig.ra perché infondato;
Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello avanzato dal sig. , disporre Controparte_1
l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competente acchè venga, tempestivamente, disposto un calendario di incontri tra la minore ed il sig. in attuazione Controparte_1
di quanto stabilito nel provvedimento assunto dal Tribunale di Crotone e, quindi, con onere della sig.ra di condurre la bambina in Calabria. Pt_1
- Disporre, inoltre, l'intervento del Servizio Sociale territorialmente competente con previsione di percorsi e/o interventi a sostegno della genitorialità per entrambe le figure genitoriali.
- Da ultimo, vorrà Codesta Corte adottare i provvedimenti ex art. 473 bis 39 c.p.c. per le condotte inadempienti assunte.”
Per il P.G.: “Letti gli atti, chiede il rigetto del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato il 16 maggio 2023, ha adito il Tribunale di Crotone Controparte_1
esponendo:
- di aver instaurato una relazione sentimentale, seguita da brevissima convivenza, con Pt_1
, dalla quale era nata la loro figlia;
[...] Persona_1
- che le parti avevano avuto forti dissapori, tanto che la bimba era stata riconosciuta dalla sola madre, che poi l'aveva condotta con sé in Germania, senza il consenso del padre;
- che aveva cercato, senza ottenerlo, il consenso della madre al riconoscimento paterno;
- che il rifiuto del consenso era ingiustificato, in quanto la aveva comunicato agli uffici Pt_1
tedeschi la paternità del , tanto che tali uffici avevano chiesto al il rimborso di R_ R_
quanto stanno erogando alla a titolo di assegno al nucleo familiare;
Pt_1
- che era necessario che il Tribunale e adottasse i provvedimenti per instaurare la relazione padre-
figlia;
- che intendeva richiedere l'affidamento condiviso della bambina, con regolamentazione delle visite e permanenze paterne.
Ha pertanto chiesto “1) autorizzare il Sig. a riconoscere la minore Controparte_1 Persona_1
, nata a [...] il [...], adottando anche i provvedimenti provvisori e urgenti al fine di
[...]
3 instaurare la relazione genitoriale nelle more della valutazione di una eventuale opposizione al riconoscimento proveniente dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ammettendo con ciò l'esistenza di precisi diritti e doveri genitoriali nei confronti della minore;
2) Voglia il Giudice assumere i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento della minore ai sensi dell'art.351 bis e al suo cognome ai sensi dell'art. 262 c.c.; 3) Condannare la Sig.ra Parte_1
– che del tutto incautamente non ha inteso prestare il consenso al riconoscimento di paternità fin dalla richiesta formulata per iscritto dall'interessato – al pagamento di spese e compensi di giudizio, con accessori.”
A seguito di riserva dopo la prima udienza effettiva, in assenza della resistente, che non si era costituita, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “Dispone che CP_1
possa vedere la figlia una volta al mese, recandosi in Germania presso
[...] Persona_1
l'indirizzo dove la minore vive con la madre , ed in tale occasione possa permanere con Parte_1
la stessa dalle ore 10 alle 17 in due giorni consecutivi;
dispone che il padre possa vedere la minore anche in videochiamata per due volte la settimana previo accordo su orari e giorni con la madre Pt_1
; Onera di contribuire alle esigenze della minore mediante il versamento di
[...] Controparte_1 un assegno mensile di € 150,00 in favore di .” Parte_1
In data 13 dicembre 2023 si è costituita con propria comparsa, deducendo: - che Parte_1
non si opponeva al riconoscimento paterno della bambina, nonostante egli non avesse accettato la notizia della gravidanza, non avesse voluto vedere la bambina al momento del parto e si fosse disinteressato delle sue esigenze;
- che non si opponeva all'affidamento condiviso, ma chiedeva che la madre potesse assumere le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, tenuto conto della sua residenza in
Germania; - che non si opponeva all'aggiunta del cognome paterno, posticipandolo a quello materno, - che richiedeva una regolamentazione delle visite e permanenze paterne della bambina come da calendario indicato nella comparsa di risposta;
- che chiedeva che il padre contribuisse alle necessità della figlia mediante il versamento della somma mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
È intervenuto il P.M. con “visto” 26 maggio 2023.
Sentite le parti, il Tribunale di Crotone ha deciso la causa con la sentenza n. 190 resa il 21 marzo
2024 e pubblicata il 27 marzo 2024, con la quale ha così statuito:
“1. Dichiara che , nato a [...] il [...], cod. fisc. , è Controparte_1 C.F._1
padre di , nata a [...] il [...]; Persona_2
2. Dispone l'aggiunta del cognome al nome della bambina, tanto che la bambina si chiamerà R_
; Persona_1
4
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro di procedere alle annotazioni di legge a margine dell'atto di nascita della minore;
4. Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e la colloca Persona_1
prevalentemente presso la madre;
Parte_1
5. Dispone che potrà vedere la figlia , recandosi in Germania presso Controparte_1 Persona_1
l'indirizzo dove la minore vive con la madre , ed in tale occasione potrà permanere con Parte_1
la stessa dalle ore 10 alle ore 17 in due giorni consecutivi. Dispone inoltre che la madre Parte_1 porti la bambina in visita dal padre presso la sua residenza per quattro volte l'anno, ossia in corrispondenza con le vacanze natalizie, dovendo condurre la bambina dal padre entro il 23 dicembre
e lasciandola con lui fino al 25 dicembre;
entro il giorno del venerdì santo di ogni anno e lasciandola con lui fino al giorno del Lunedì dell'Angelo, in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto di ogni anno, lasciando la bambina al padre per una settimana, dal sabato al venerdì successivo;
sul punto,
i genitori concorderanno la settimana di agosto nella quale la mamma porterò la bambina in Calabria per lasciarla al padre entro il 31 maggio di ogni anno;
in occasione della festività del 1° novembre, lascando la bambina con il padre dal 31 ottobre al 2 novembre. Per i restanti mesi, ossia per i mesi di febbraio, marzo (nel caso in cui non vi sia la Pasqua), aprile (nel caso in cui non vi sia la Pasqua), maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, sarà il padre a recarsi in Germania per visitare la bambina nelle modalità su indicate;
il padre potrà inoltre vedere la minore anche in videochiamata per due volte la settimana previo accordo su orari e giorni con la madre;
Parte_1
6. Dispone che versi in favore di la somma mensile di € 150,00, con Controparte_1 Parte_1
aggiornamento ISTAT come per legge e decorrenza dalla data di deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e che i genitori concorrano per il 50% alle Persona_1 spese straordinarie contratte nell'interesse della minore;
7. Rigetta tutte le altre domande;
8. Compensa integralmente le spese del procedimento.”
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, ha proposto atto di appello con ricorso presentato, Parte_1
telematicamente, il 20 maggio 2024, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
, costituitosi in data 23 settembre 2024, ha contestato punto per punto Controparte_1
l'avverso appello del quale ha chiesto il rigetto, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione.
Con autonomo ricorso iscritto al n. 1318/2024 R.G., ha chiesto l'adozione dei Controparte_1
provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. nei confronti di , invocando la decadenza dalla Parte_1
5 responsabilità genitoriale ovvero l'adozione dei provvedimenti ritenuti convenienti a far fronte alla condotta della madre.
Con ordinanza di data 14 novembre 2024, la Corte d Appello ha disposto la riunione del procedimento n. 1318/2024 R.G. al procedimento n. 761/2024 R.G., e nominato l'avvocato Parte_2
quale curatore speciale della minore , che ha concluso chiedendo
[...] Persona_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe integralmente riprodotte e trascritte.
All'udienza del 26 giugno 2025 la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni, indi ha trattenuto la causa in decisione.
§ 3. L'appello principale proposto da Parte_1
3.1 Il primo motivo di appello è così rubricato: “1. Sul diritto di autorizzare la madre Parte_1
a compiere autonomamente, senza autorizzazione del padre, visto la permanenza della bambina in
Germania, tutti quegli atti amministrativi necessari nell'esclusivo interesse della minore, quale iscrizione e/o cambio scuola, scelta del pediatra, apertura di conti correnti bancari con vincolo pupillare a favore della minore, scelta di hobby e sport”.
Si duole l'appellante di rigetto della domanda con la quale ella aveva chiesto di essere autorizzata a prendere le decisioni più importanti nell'interesse della minore, data la distanza geografica tra la residenza di mamma e figlia e la residenza del padre.
Il Tribunale ha rigettato, in quanto ove si consentisse alla madre di assumere le decisioni più importanti nell'interesse della figlia (decisioni in merito a scuola, cure mediche, ecc.) sarebbe di fatto svilita l'applicazione dell'affidamento condiviso.
Obietta l'appellante che, così argomentando, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della lontananza geografica tra i genitori e della conflittualità tra gli stessi, che rende opportuna la domanda materna, anche al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alla minore, qualora in casi di necessità ed urgenza il padre non fosse repentinamente reperibile.
Il motivo è infondato.
Giova rammentare che, invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (Cass. n. 28723 del 2020; Cass. n. 9764 del 2019; Cass. n. 11412 del 2014).
Tale orientamento trova riscontro nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto
6 di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/ Italia;
Corte EDU, 23 marzo 2017, CP_4
c/ Italia;
Corte EDU, 15 settembre 2016, Giorgioni c/ Italia).
I giudici di Strasburgo, inoltre, hanno precisato che, in un quadro di osservanza della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l'insieme delle misure preparatorie che, non automatiche o stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a riavvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU, 29 gennaio 2013, c/ Italia). Tes_1
In tale condivisa cornice giurisprudenziale sovrannazionale, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare reazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta.
Il principio del superiore interesse del minore, disciplinato dagli artt. 337-ter c.c., e 8 Cedu, è altresì un principio cardine della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con
L. n. 176/1991. Nello spirito di tale Convenzione, il superiore interesse del minore è declinato in tre distinte accezioni tra loro strettamente collegate.
Anzitutto, esso esprime un diritto sostanziale, cioè il diritto del minorenne a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi, al fine di raggiungere una decisione sulla problematica in questione.
Inoltre, il miglior interesse del minore configura un principio giuridico interpretativo fondamentale: se una disposizione di legge è aperta a più di un'interpretazione, si dovrebbe scegliere l'interpretazione che corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minore.
Ciò implica anche una regola procedurale: ogni qualvolta sia necessario adottare una decisione che interesserà un minorenne specifico, un gruppo di minorenni identificati o di minorenni in generale, il
7 processo decisionale dovrà includere una valutazione del possibile impatto – positivo o negativo – della decisione sul minorenne o sui minorenni in questione.
In tale ottica, la decisione della di trasferire la sua residenza lontano da quella del , non Pt_1 R_
comporta– perciò solo – la perdita, in capo alla stessa, dell'idoneità ad avere in affidamento la figlia minore o ad esserne genitore collocatario, in quanto “stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale”. Per modo che il giudice, ove il primo aspetto non sia in discussione, come nel caso, deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (Cass. civ., n. 9633 del
2015; Cass. civ., n. 18087 del 2016; Cass. civ., n. 19455 del 2019; Cass. civ., n. 5604 del 2020 e n. 21054 del 2022).
Nel caso in ispecie, il Tribunale, avuto riguardo al preminente interesse della minore ed in Persona_1
continuità con la giurisprudenza appena ricordata, ha ritenuto – con statuizione non appellata – che, sulla base di un compendio di elementi fattuali valutati congruamente, il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, pur trasferita in altro Stato, non possa essere di ostacolo al rapporto padre- figlia, né tantomeno pregiudicare il preminente interesse della minore.
D'altro canto, la caratteristica propria dell'affidamento condiviso è proprio l'assunzione di comune accordo delle decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli e, più in generale le decisioni di maggior interesse per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice (cfr. art. 337-ter, comma
3, c.c.).
È dunque corretto il ragionamento logico-giuridico del Tribunale che ha convincentemente evidenziato come, le richieste della madre di esser autorizzata a prendere le decisioni più importanti nell'interesse della minore, data la distanza geografica tra la residenza di mamma e figlia e residenza del padre, “non possono essere assecondate, in quanto ove si consentisse alla di assumere le decisioni più Pt_1 importanti nell'interesse della figlia (decisioni in merito alla frequenza della scuola, decisioni per eventuali viaggi, decisioni relative ad eventuali cure mediche, ecc) sarebbe di fatto svilita l'applicazione dell'affidamento condiviso” (cfr. sentenza, pag. 7).
Il primo motivo è, pertanto, rigettato.
3.2 Il secondo motivo di appello è così rubricato: “Sul riconoscimento del pernottamento della minore presso la casa paterna”. Persona_1
8 Con esso la contesta il regime di frequentazione e di visita statuito dal Tribunale, con specifico Pt_1
riferimento alla possibilità che la bambina pernotti con il padre nei giorni di visita sia in Italia che in
Germania.
Secondo la madre la bambina non può in alcun modo pernottare con il padre perché è un soggetto totalmente estraneo, che non ha mai frequentato o visto.
Il motivo non è fondato.
Disposta la collocazione di presso la madre, il Tribunale ha regolato il diritto di visita del Persona_1
padre, coerentemente con il principio di diritto (cfr. Cass. civ., n. 17222 del 2021) secondo cui la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice in ordine alla ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori.
Occorre, da un lato, garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto ad una relazione piena con entrambi i genitori;
dall'altro bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con la prole.
Sotto questo profilo, il diritto di visita del deve essere disegnato come spazio autonomo del R_
padre e senza la presenza della madre, in modo tale da consentire progressivamente di instaurare e cementare con la figlia un rapporto spontaneo, alla luce della necessità di garantire alla piccola R_
un sereno sviluppo psicologico con entrambi i genitori.
[...]
Non può, pertanto, trovare accoglimento la richiesta della appellante in ordine ad una Pt_1
calendarizzazione del diritto di visita che escluda il pernottamento della minore con il padre.
Secondo insegnamento della Suprema Corte, da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, “i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell'interesse superiore giustappunto del minore e nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori” (cfr. Cass. civ., 28 luglio
2020, n. 16125). Ne consegue che non vi è alcuna ragione di limitare i pernotti di un bambino al di sotto dei 3 anni, laddove detta limitazione non sia giustificata da un potenziale pregiudizio per il minore che deve però essere provato (cfr. Cass. civ., 8 aprile 2019, n. 9764). Certo è che, secondo la Suprema Corte
“la sola tenera età del figlio non giustifica l'esclusione a priori del diritto del bambino di poter pernottare presso il suo papà” (così Cass. civ., 28 luglio 2020, n. 16125, cit.).
Nel caso di specie, l'appellante allega che il padre sarebbe un soggetto estraneo per la figlia. Tanto però non può giustificare la revoca del pernotto per almeno un duplice ordine di motivi: in primo luogo perché solo con la frequentazione – notturna e diurna – può essere garantito e salvaguardato il diritto alla bigenitorialità (intesa quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio); in secondo luogo perché
9 la estraneità del padre alla figlia è anche frutto dell'atteggiamento ostile della che impedisce la Pt_1
frequentazione tra padre e figlia.
Conclusivamente sul punto, quella di garantire che anche con il padre è decisione Persona_3 che il Collegio ritiene necessaria nell'esclusivo interesse della minore, alla luce delle vicende che hanno caratterizzato il rapporto padre-figlia sin dalla nascita, della necessità della instaurazione di un legame continuo con il padre, con il quale è indispensabile che condivida anche tali momenti, nonché della concreta attuazione del principio della bigenitorialità. Peraltro, tale statuizione, ad avviso della Corte, è strumento utile anche al fine di evitare la marginalizzazione della figura paterna e consentire al R_ una piena responsabilizzazione nell'esercizio del ruolo genitoriale, riacquisendo centralità nella vita di quale indispensabile riferimento. Persona_1
Il secondo motivo è, dunque, rigettato.
3.3 Il terzo motivo di appello è così rubricato: “In merito all'inadeguatezza della somma di euro
150,00 mensili imposta dal Giudice di primo grado quale contributo al mantenimento della minore da parte del padre ”. Controparte_1
Adduce la inadeguatezza dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del posto R_
che, in tesi, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dello stato di disoccupazione della . Pt_1
Il motivo è infondato.
Quanto al mantenimento della minore, è opportuno rammentare che, invero, l'art. 316 bis c.c., comma
1, dispone:
“I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze
e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo […]”.
L'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce:
“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Tenuto conto della minore età, entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento della figlia.
A nulla rileva, peraltro, il preteso stato di disoccupazione della . Invero, alla luce dell'art. 316 bis Pt_1
c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale, il genitore
10 anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis
c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Non si dubita, pertanto, che la possa contribuire al mantenimento della minore, posto che non solo Pt_1
il preteso stato di sua disoccupazione non è stato documentato dalla appellante, ma esso è addirittura smentito da quanto dalla donna dichiarato in primo grado, vale a dire di lavorare come commessa part- time. Ella, inoltre, avrebbe dichiarato al curatore speciale di avere un lavoro. Infine, è certo che la Pt_1
riceva dallo Stato tedesco, per il mantenimento della minore, l'importo di € 380,00 mensili.
In difetto di circostanze sopravvenute, non sussistono, allo stato, dunque, i presupposti per rideterminare il contributo al mantenimento della figlia, la cui quantificazione, da parte del Tribunale, appare assolutamente coerente con le condizioni economico-patrimoniali del e della . R_ Pt_1
L'appello principale è, dunque, rigettato.
§ 4. L'appello incidentale proposto da Controparte_1
4.1 Il primo motivo di appello incidentale è così rubricato: “A) Quanto alla mancata statuizione nei confronti della di dover condurre la figlia presso il padre tutti i pomeriggi nelle Parte_1
occasioni in cui essa venga a trascorrere periodi in Calabria, oltre che per almeno 20 giorni nel mese di agosto”.
Il , in buona sostanza, chiede l'ampliamento del diritto di visita e di frequentazione nel senso R_
di disporre che tutte le volte in cui la verrà in Calabria, il padre avrà diritto di vedere la bambina Pt_1
ogni pomeriggio, per quattro ore consecutive (fermi, ovviamente, i giorni già predeterminati dal
Tribunale); durante il mese di agosto, non 1 settimana ma 20 giorni pieni.
Orbene, è indubbio che, in ordine al diritto-dovere del padre di frequentare la figlia – fatti salvi eventuali accordi diversi dei genitori in senso maggiormente ampliativo – deve essere strutturato un calendario che assicuri un'equilibrata partecipazione del genitore non convivente alla vita quotidiana della minore.
È invero necessario, per il bene della bambina, che i genitori riescano a gestire tra loro le occasioni e il tempo delle visite. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e
11 potersi sviluppare in un ambiente sano (Corte EDU, 6 luglio 2010, Neulinger c/ Svizzera;
Corte EDU,
12 luglio 2011, Sneersone e c/ Italia). Resta ferma la considerazione che l'affidamento Per_4 condiviso implica la conservazione dell'esercizio pieno delle responsabilità genitoriali, il che significa non solo esercitare dei poteri (quale quello ad esempio di stabilire il luogo di residenza abituale del minore) ma anche adempiere dei doveri e tra questi quello interpretare responsabilmente eventuali segnali di disagio dei figli e quindi, per esempio, ricondurli dalla madre se durante i week end presso il padre non riescono ad addormentarsi senza la presenza della mamma, o viceversa, chiamare il padre se durante i periodi di permanenza presso la madre il figlio manifesta il desiderio di vederlo.
Chiarito ciò e tenuto conto delle obiettive difficoltà incontrate dal padre ad esercitare pienamente il diritto di visita stante la distanza tra il luogo di residenza di madre e figlia, in Germania, e il luogo di residenza del padre, in Italia, reputa la Corte di dover modificare le modalità di esercizio del diritto di visita e di frequentazione del padre nel senso auspicato dal , cioè stabilendo che tutte le volte R_
che verrà in Calabria, il padre avrà diritto di vedere la figlia, , ogni Parte_1 Persona_1
pomeriggio, per 4 ore consecutive.
Durante il mese di agosto la minore trascorrerà con il padre giorni 20 continuativi, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
4.2 Con il secondo motivo di appello incidentale, così rubricato: “B) Quanto alla mancata statuizione nei confronti della madre di condurre la figlia in Italia per gli incontri col papà”, il impugna R_
la sentenza esattamente nella parte in cui dispone che potrà vedere la figlia Controparte_1 R_
, recandosi in Germania presso l'indirizzo dove la minore vive con la madre , e in
[...] Parte_1
tale occasione potrà permanere con la stessa dalle ore 10 alle ore 17 in due giorni consecutivi.
Con suddetto motivo il chiede che, a parziale modifica della sentenza impugnata, sia la madre R_
ad accompagnare la bambina in Italia, a Crotone, in luogo pubblico, affinché venga ad essa data la possibilità di poter meglio conoscere il padre e di poter relazionarsi con lui.
Adduce a sostegno della richiesta di riforma sia ragioni di carattere economico (i.e., costi del viaggio e del soggiorno in Germania) che i contrasti avuti con il padre della e nonno di , sfociati Pt_1 Persona_1
in una querela sporta dalla persona offesa cui ha fatto seguito decreto di citazione a giudizio da parte della Procura di Crotone.
Reputa la Corte di non poter accogliere il motivo di appello perché in tal modo si finirebbe, in maniera del tutto iniqua, col gravare interamente a carico della le spese da sostenersi per accompagnare la Pt_1
bambina in visita dal padre in Italia, ove si consideri che la sig.ra è già obbligata – in forza della Pt_1
sentenza quivi impugnata – a condurre la bambina in visita dal padre presso la sua residenza per quattro volte l'anno, sostenendo, ovviamente, le relative spese di viaggio.
12 4.3 Con il terzo motivo di appello, così rubricato: “C) Quanto alla mancata applicazione nei confronti dell'odierna appellante dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.39 c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda del di adozione dei R_ provvedimenti di cui all'art. 473 bis.39 c.p.c. di ammonimento e di risarcimento danni, “tenuto conto che – sia pure in un clima di alta conflittualità – le vicende narrate non hanno al momento riscontro probatorio e comunque trattasi di situazioni che miglioreranno di certo con il tempo e con l'avvio della frequentazione padre/figlia” (cfr. sentenza, pag. 8).
Obietta l'appellante che i gravissimi comportamenti tenuti dalla sig.ra e le reiterate Parte_1
costanti violazioni rispetto a quanto stabilito dal Giudicante, costituiscono fatti da ritenersi provati, ex art. 115 c.p.c., perché mai contestati specificatamente dalla . Chiede, pertanto, l'applicazione Pt_1 dell'art. 473 bis.39 c.p.c., lettera b), nonché la condanna di al risarcimento dei danni Parte_1
procurati al , da liquidarsi in via equitativa. R_
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Non è superfluo osservare che l'art. 473 bis.39 c.p.c. – che, peraltro, ricalca l'art. 709 ter c.p.c. (abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – recita:
“In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'art. 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione
o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Controparte_5
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.
In relazione alle gravi inadempienze che minano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e agli atti volti a danneggiare il minore, corrisponde la possibilità di disporre d'ufficio, non solo su istanza di parte, alternativamente o cumulativamente, una serie di interventi che vanno dall'ammonimento alla condanna ad una sanzione pecuniaria o alla fissazione di una somma di denaro da doversi corrispondere ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per le violazioni successive nei casi più gravi di inerzia volontaria.
13 Come puntualizzato nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 2022, la natura sanzionatoria rende i provvedimenti in esame riconducibili al modello dei <
Common law.
L'ultimo comma della disposizione in parola dispone che “I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”. Secondo la dottrina, ciò sta a significare che, di vero, dovrà considerarsi esperibile l'appello avverso la sentenza e il reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. avverso i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Orbene, nel caso in esame, poiché il Tribunale ha rigettato la domanda di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis. 39 c.p.c., il ha correttamente proposto appello avverso suddetta R_
statuizione di rigetto. E, tuttavia, l'appellante, nel censurare la statuizione di rigetto, ha riproposto la domanda di risarcimento del danno ed ha invocato, ma solo in appello, l'adozione del provvedimento di cui alla lettera b) dell'art. 473 bis. 39 c.p.c.
Orbene, quest'ultima domanda è senz'altro inammissibile perché nuova, sicché essa cozza inesorabilmente contro il divieto dei nova posto dall'art. 345 c.p.c.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, osserva la Corte quanto segue.
Non vi è dubbio che nel comportamento tenuto dalla madre – e da essa, effettivamente, non efficacemente contestato – vada ravvisata una sostanziale violazione del principio della bigenitorialità.
Come chiarito dalla Suprema Corte, nell'adempimento del dover di educazione rientra il consentire la regolare frequenza con l'altro genitore (Cass. civ.. 28 dicembre 2022, n. 37899).
Trattasi di violazione che certamente rientra nella previsione dell'art. 473 bis.39 c.p.c. che è diretta a sanzionare tutti quei comportamenti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore e che sono suscettibili di arrecare un danno al suo corretto sviluppo, pure in mancanza di un pregiudizio in concreto accertato a carico del minore stesso (cfr. Cass. civ., 27 giugno 2018, n. 16980:
“Le misure sanzionatorie previste dall'articolo 709-ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva “od” evidenzia che l'aver ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata”).
La domanda, tuttavia, non può essere accolta per difetto di allegazione specifica del tipo di pregiudizio lamentato. Si rientra, a ben guardare, nella questione, generale in quanto applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, della specificità: chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo
14 generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia di ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Come chiarito dalla Suprema Corte, “chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso
l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium”. Principio questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez.
6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861; Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio
1986 n. 3143) – così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez.
2, 15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, dall'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto”
(cfr. Cass. civ., 16 marzo 2018, n. 6618).
Quindi, quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne il risarcimento del danno, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dall'onere di allegare il tipo di pregiudizio lamentato, onere niente affatto adempiuto dal . R_
Dovendosi comunque ritenere dimostrato il comportamento ostativo perpetrato da , reputa Parte_1
la Corte di doverla ammonire affinché cessi ogni comportamento lesivo del diritto di visita e di frequentazione della figlia con il padre, come stabilito nella sentenza n.190/2024, pubblicata il 27 marzo
2024, dal Tribunale di Crotone, e nella presente sentenza.
§ 5. Il ricorso ex art. 330 c.c. o, in subordine, ex art. 333 c.c., proposto da Controparte_1
5.1 Si è già detto che, con autonomo ricorso presentato, telematicamente, il 19 settembre 2024, il ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, R_
inaudita altera parte e/o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, riunito eventualmente l'odierno procedimento a quello avente n. 761/2024 R.G., con udienza al 24.10.2024, voglia: a) Prendere i più opportuni provvedimenti ex art. 330 e/o ex art. 333 c.c. nei confronti di Pt_1
, al fine di assicurare il miglior interesse per la minore;
b) Disporre un mirato intervento dei
[...]
Servizi Sociali nei confronti della convenuta, finalizzato a consentire alla minore Persona_1
15 di intraprendere una relazione affettiva costante, sana, equilibrata e completa col papà, prescrivendo al tempo stesso alla convenuta di seguire dei severi percorsi di recupero delle capacità genitoriali;
c)
Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Occorre necessariamente premettere che, come puntualizzato dalla Suprema Corte, “i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e, pertanto, non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento – da parte del giudice – degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione
o ablazione della responsabilità genitoriale” (cfr. Cass. civ., 7 giugno 2017, n.14145).
Sia il provvedimento di decadenza che quello di sospensione, dunque, non hanno finalità punitive delle condotte tenute dai genitori, ma perseguono esclusivamente l'obiettivo di proteggere e promuovere i diritti dei minori di età laddove la responsabilità genitoriale venga esercitata in modo pregiudizievole per il loro benessere psico-fisico.
Ebbene, nel caso in esame, sebbene il rapporto tra i genitori di sia caratterizzato da accesa Persona_1
conflittualità, non è, tuttavia, emersa la inidoneità di (né di ) a svolgere Parte_1 Controparte_1
adeguatamente le funzioni genitoriali, né è emerso che la bambina sia stata effettivamente coinvolta nella conflittualità tra i genitori o che ella – di circa tre anni di età – sia stata esposta, durante i primi anni della sua vita, ad un clima relazionale fortemente disfunzionale e pregiudizievole per la sua serena crescita psico-fisica, o che abbia in qualche modo sofferto in occasione degli incontri con i genitori.
In breve, non sono emerse criticità a carico della sig.ra (ovvero del sig. ) tali da Pt_1 R_ giustificare l'adozione di uno dei provvedimenti invocati dal , la cui domanda è, pertanto, R_
rigettata.
***
Conclusivamente, l'appello principale è rigettato, così come il ricorso ex artt. 330 e 333 c.c., mentre l'appello incidentale è parzialmente accolto limitatamente alla regolamentazione del diritto di visita e di frequentazione del padre.
§ 6. Le spese
6.1 In ragione della natura degli interessi coinvolti, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite dei giudizi.
6.2 Il rigetto integrale dell'appello principale comporta la declaratoria ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2022, dell'obbligo di di pagare l'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
16 La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Crotone n. 190/2024, resa il 21 marzo 2024 e pubblicata il 27 marzo 2024, e sul ricorso ex artt. 330 e
333 c.c. proposto da nei confronti di , nel contraddittorio delle parti e Controparte_1 Parte_1 con l'intervento del Procuratore Generale e del Curatore Speciale della minore Persona_1
, così decide:
[...]
- rigetta l'appello principale;
- accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto in parziale modifica del punto
5. del dispositivo della sentenza appellata dispone che: a) tutte le volte che verrà Parte_1
in Calabria, il padre avrà diritto di vedere la figlia, , ogni pomeriggio, per 4 ore Persona_1
consecutive; b) in occasione delle vacanze estive, la madre porti la bambina in Parte_1
visita al padre presso la sua residenza nel mese di agosto di ogni anno, lasciando la bambina al padre per 20 giorni continuativi, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- rigetta il ricorso ex artt. 330 e 333 c.c. proposto da;
Controparte_1
- ammonisce affinché cessi ogni comportamento lesivo del diritto di visita e di Parte_1
frequentazione della figlia con il padre, come stabilito nella sentenza n.190/2024, pubblicata il
27 marzo 2024, dal Tribunale di Crotone, e nella presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente rel./est. dott.ssa Anna Maria Raschellà
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