Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2178/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 14/02/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono per il ricorrente l'avv. Davide Bezza in sostituzione dell'avv. Annoni, giusta delega verbale e per la parte resistente l'avv. Paola Grattieri anche in sostituzione l'avv. Summo.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti discutono la causa. L'avv. Bezza deduce che le testimonianze hanno confermato che ricorre un vizio del consenso e l'inesistenza dell'assistenza sindacale;
ribadisce la correttezza dei conteggi in atti e insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Grattieri deduce che nel caso di specie è provata la effettività della assistenza sindacale e che il ricorrente ha chiesto chiarimenti sul contenuto dell'accordo sindacale ed è poi tornato una seconda volta volontariamente in sede sindacale;
ribadisce la genericità delle allegazioni poste alla base della domanda di condanna e conclude come da memoria. I procuratori chiedono di essere esonerati dalla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio previa interruzione del collegamento e all'esito pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza unitamente alla motivazione.
IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2178/2022 R.G. promossa da
(C.F./P.I. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. ANNONI LAURA C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. SUMMO GIUSEPPE, dall'avv. GRIECO SIMONA e dall'avv. GRATTIERI PAOLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
OGGETTO: impugnazione verbale conciliazione
Conclusioni per il ricorrente:
“° accertato il dolo omissivo posto in essere da nelle trattative con il CP_1
Sig. che hanno preceduto la firma del verbale di conciliazione;
Pt_1
° accertato la carente assistenza al lavoratore da parte del rappresentante sindacale nelle fasi precedenti la sottoscrizione del verbale di conciliazione, al quale peraltro il lavoratore non conferiva alcun apposito mandato;
° disporre l'annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale in data 6 giugno 2019, e conseguentemente:
2 ° accertato che le retribuzioni ed il TFR ancora dovuti per il periodo 1/07/2011 – 22/05/2020, detratti gli importi già percepiti, risultano pari ad € 81.621,15;
° condannare a corrispondere le differenze retributive e contributive CP_1 ancora dovute, rispetto a quanto già corrisposto, pari ad € 81.621,15;
Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Per la resistente:
“l'adito Tribunale voglia rigettare il ricorso poiché inammissibile e in ogni caso infondato sia in fatto che in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice dovesse ritenere nullo il verbale impugnato, si chiede che ponga in compensazione le somme percepite dal ricorrente per effetto del citato verbale con quanto eventualmente al medesimo dovuto a titolo di differenze per TFR.
Sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice dovesse ritenere nullo il verbale impugnato e ritenere fondate le domande avanzate a titolo di differenze retributive, si chiede che ponga in compensazione le somme percepite dal ricorrente per effetto del citato verbale con quanto eventualmente al medesimo dovuto per i suddetti titoli.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso al Tribunale di Monza, sezione lavoro, depositato in data 15.11.2022
ha citato in giudizio Parte_1
chiedendo l'annullamento del verbale di conciliazione redatto in CP_1 sede sindacale sottoscritto dal ricorrente in data 7.06.2019 e, per l'effetto, la condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni e del TFR ancora dovuti per il periodo compreso dall'1.07.2011 al 22.05.2020 quantificati in euro 81.621,15.
In particolare, il ricorrente invoca, quale vizio formale, la carenza di assistenza effettiva del rappresentante sindacale e, quale vizio del consenso, il dolo del datore di lavoro per aver nascosto le reali condizioni patrimoniali della società. Il ricorrente deduce, inoltre, che dopo la conciliazione aveva riscontrato che le buste paga riportavano imprecisioni nei conteggi delle ore lavorate, nel numero delle ore di lavoro notturno e nell'indicazione della sua qualifica contrattuale e che il suo consulente del lavoro aveva predisposto dei nuovi conteggi dai quali risultava che il datore di lavoro gli aveva negato l'incasso di euro 81.621,15.
Costituendosi ritualmente in giudizio la società resistente ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto.
3 Il Giudice, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta, all'udienza del 14.02.2025 ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza, unitamente alla motivazione.
2) Va premesso in fatto che Parte_1
ha lavorato alle dipendenze di dall'1.07.2011 al
[...] CP_1
22.05.2020 e che in data 7.06.2019 ha sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, presso la sede CISL di Monza in via Dante.
Il documento in questione è intitolato: “Verbale di conciliazione redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2113, comma 4, c.c., 410, 410bis, 411, comma 3, c.p.c.”.
Nell'incipit si legge: “Il Conciliatore, accertata l'identità delle Parti, i poteri conferiti e le capacità di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale giusta il combinato disposto dall'art. 2113, comma 4, c.c., dall'art. 410 comma 1 e dall'art. 411 c.p.c. Il conciliatore ha quindi dato corso al tentativo amichevole e alla definitiva composizione bonaria della controversia – avente ad oggetto la rivendicazione di pretese differenze retributive – con la sottoscrizione di una transazione definitiva, stipulata ai sensi degli artt. 1965 e seguenti c.c. e finalizzata ad evitare qualsiasi lite, attuale o potenziale, connessa al rapporto di lavoro o anche solo occasionata dallo svolgimento dello stesso e/o dalla sua esecuzione e/o risoluzione”.
La conciliazione in questione prevedeva, a fronte delle rinunce del lavoratore, il versamento a quest'ultimo della somma complessiva netta di euro 20.000, di cui euro 9.750,00 a titolo di “bonus transattivo” ed il residuo a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto.
A fondamento della domanda di annullamento della conciliazione sindacale il ricorrente invoca, quale vizio formale, la carenza di assistenza effettiva del rappresentante sindacale tenuto conto che lui non aveva conferito apposito mandato al consulente sindacale, che era di nazionalità egiziana e che aveva difficoltà a leggere e a comprendere le condizioni riportate nel verbale. Aggiunge che nella stessa giornata era stato convocato un gran numero di lavoratori, in gran parte egiziani, ai quali era stato chiesto di firmare il verbale senza alcuna spiegazione o traduzione di testo.
Deduce, inoltre, che ricorre un vizio del consenso ovvero il dolo del datore di lavoro che sarebbe consistito nell'aver prospettato al lavoratore che la società era in difficoltà economica per non aver ricevuto i pagamenti dei prezzi dei servizi erogati da parte delle imprese committenti con conseguente necessità di rivedere le retribuzioni dovute ai dipendenti, quando in realtà i committenti avevano puntualmente adempiuto alle loro obbligazioni, così da indurre il ricorrente a prestare il suo consenso sulla base di una errata rappresentazione della realtà.
4 Le censure non sono fondate.
Nel merito, deve osservarsi che la mancanza di assistenza sindacale è smentita, innanzitutto, dalla lettura delle premesse del verbale di conciliazione sopra trascritte e che qui si intendono richiamate.
Aggiungasi che per accertare il reale svolgimento dei fatti sono stati sentiti più testimoni. Non è stato sentito il conciliatore in quanto la resistente ha Parte_2 dichiarato che era deceduto.
La teste premesso che aveva lavorato alle dipendenze della società Testimone_1 resistente dal 2014 sino al 2019 e che anche lei nel 2019 era stata convocata per la sottoscrizione di un verbale di conciliazione, ha dichiarato: “ADR Sono andata con e altri 5 dipendenti a Milano, anzi a Monza. Il commercialista della società CP_2 ci ha convocato. Sul luogo dell'appuntamento c'era tanta gente, anche gente che arrivava da Roma, erano circa 60, tra cui il commercialista e l'avvocato. Siamo stati chiamati uno alla volta. ADR. C'era anche un sindacalista che non avevo mai visto e che mi ha dato il foglio e mi ha detto che dovevo firmare là e basta. Non mi ha detto perché dovevo firmare. ADR. Io non ero iscritta al sindacato. ADR non ha
Pt_1 firmato il verbale di conciliazione. Lui ha fatto casino con il commercialista.
Pt_1 diceva: “Per che cosa devo firmare?”. Non ho sentito cosa gli hanno risposto perché io sono uscita dalla stanza. ADR Non so se ha firmato una conciliazione nei
Pt_1 giorni successivi. ADR Non so se era iscritto al sindacato”.
Pt_1
Il teste , premesso che all'epoca dei fatti quale Testimone_2 procuratore speciale (ma non più tale al momento della deposizione) aveva rappresentato la resistente in circa un centinaio di conciliazioni sindacali in tutta Italia, ha dichiarato: “ADR Ho sottoscritto anche il verbale di conciliazione del 6.06.2019 firmato dal sig. Riconosco il sig. quì presente. ADR. Lo Pt_1 Pt_1 ricordo perché con lui ebbi un piccolo alterco. Mi esibì la certificazione unica e mi chiese se aveva diritto all'importo del TFR lì indicato al 31.12.2018. Gli spiegai che non vi aveva diritto perché l'importo non teneva conto degli acconti del tfr che aveva ricevuto mese per mese. Questo glielo spiegò anche un avvocato della CISL di nome
che era sempre presente alle conciliazioni e l'avv. Riva che era il Per_1 procuratore di . Parlo di alterco perché il sig. si agitò e venne qualcuno CP_3 Pt_1
a tranquillizzarlo. Lui in quell'occasione non firmò il verbale. Tornò la settimana dopo, scusandosi di quanto accaduto la settimana prima e in quell'occasione venne sottoscritto il verbale di conciliazione del 6.06.2019 che mi viene esibito. ADR. Ricordo che a Monza alcuni dei dipendenti di erano già iscritti al Controparte_1 sindacato CISL e altri si iscrivevano prima della conciliazione. La tessera durava un anno e per la sede di Monza il contributo per il primo anno veniva pagato dal datore di lavoro a mezzo bonifico. La procedura era questa. Non so nello specifico se il sig. si è iscritto al sindacato CISL”. Pt_1
5 Il teste premesso che al momento della deposizione ha confuso la Testimone_3 denominazione della società resistente e premesso che è stato collega di lavoro del ricorrente, ha dichiarato: “ADR Quando stavamo lavorando con il hanno CP_4 raccolto i lavoratori e ci hanno detto di andare all'ufficio sindacale di Monza. Poi il commercialista dell'azienda ci ha fatto firmare dei fogli. Eravamo quasi 150 persone che in un giorno siamo andati a firmare i fogli. In altri giorni sono andati altri operai di altre zone. Questo è accaduto nel 2019, non ricordo il mese. ADR C'era anche quando sono andato io e ricordo che e il Pt_1 Pt_1 commercialista dell'azienda hanno iniziato a litigare. ADR Hanno litigato perché ha chiesto di sapere cosa diceva il testo, ma non glielo hanno detto. Era solo Pt_1 da firmare senza sapere niente. ADR Non so il giorno del litigio ha firmato. Pt_1
ADR So che è tornato una seconda volta. L'ho saputo dai compagni di Pt_1 lavoro ”.
Dalle deposizioni dei testi è emerso chiaramente che in sede di convocazione per la sottoscrizione del verbale di conciliazione scaturì un alterco tra il ricorrente e il rappresentante di che aveva come origine la richiesta di spiegazioni Controparte_1 sul contenuto del verbale. Il teste ha riferito che sia lui che un avvocato Tes_2 della CISL che era sempre presente alle conciliazioni diedero al ricorrente le spiegazioni richieste. Tutti i testi hanno riferito che il ricorrente in quell'occasione non firmò il verbale. Il teste e il teste hanno dichiarato, inoltre, che il Tes_2 Tes_3 ricorrente tornò volontariamente in una data successiva in sede sindacale. Il teste ha riferito in particolare: “Tornò la settimana dopo, scusandosi di quanto Tes_2 accaduto la settimana prima e in quell'occasione venne sottoscritto il verbale di conciliazione del 6.06.2019 che mi viene esibito”.
Il teste , premesso che aveva lavorato alle dipendenze della società Testimone_4 resistente dal 2002/2003 sino al 2019/2020, ha dichiarato che anche lui aveva firmato un verbale di conciliazione, ma non ha reso dichiarazioni rilevanti in quanto non era presente quando il ricorrente era stato chiamato a sua volta a sottoscriverne uno.
Ebbene, sia il contenuto delle premesse del verbale di conciliazione che le testimonianze hanno dato chiaramente conto della circostanza che in sede di convocazione, alla presenza del rappresentante della società e del conciliatore, il ricorrente avesse chiesto e ottenuto chiarimenti sul contenuto del verbale di conciliazione e che il ricorrente si decise a sottoscriverlo tornando volontariamente in sede sindacale. Tali fatti smentiscono la tesi della omessa effettiva assistenza sindacale.
In conclusione, l'accadimento dei fatti e l'assistenza sindacale impone di superare la presunzione di condizionamento della volontà del lavoratore, con conseguente necessità di ritenere che la manifestazione del consenso espressa dal ricorrente sia stata libera e valida.
6 Risulta così superfluo accertare se il modulo di iscrizione al sindacato COSL acquisito ex art. 421 c.p.c. sia stato sottoscritto di suo pugno dal ricorrente.
Quanto all'asserito dolo da parte del datore di lavoro, si osserva che le deduzioni addotte dal ricorrente per cui il lavoratore sarebbe stato “raggirato” “in quanto allo stesso sarebbe stata prospettata una situazione contabile della società non rispondente a verità (ovvero che questa non aveva ricevuto i pagamenti dalle committenti) e questo al solo fine di fargli accettare una somma a lui sfavorevole e che lui proprio per questa errata prospettazione si era convinto a concludere l'accordo transattivo, sono generiche e prive di specificazioni circa le circostanze di tempo e luogo in cui sarebbe stato informato di tali condizioni aziendali.
In assenza di quanto precede, le allegazioni di parte ricorrente non sono idonee a sorreggere il dolo imputato in ricorso a parte resistente.
A sostegno di quanto precede, deve essere richiamata la decisione della Suprema Corte secondo cui “Il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare l'annullamento del contratto, solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito;
pertanto, il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto” (cfr. Cass. 8/05/2018 n. 11009).
In conclusione, il verbale di conciliazione risulta valido ed efficace.
Dalla validità della conciliazione oggetto di causa discende il rigetto delle rivendicazioni economiche mosse dal ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
3) In quanto soccombente il ricorrente va condannato a rimborsare alla convenuta i compensi del giudizio che si determinano come indicato in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso
3) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 14/02/2025.
7 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
8