TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9796 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 16088/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16088 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
TRA
, nato il [...] a [...] e res.te in San Parte_1
EP AN (Na) alla Via Mastriani nr. 18, (c.f.:
) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli C.F._1 avv.ti Maddalena Nappo (c.f.: ) e Ciro Laviano (c.f.: C.F._2
) ed elettivamente dom.to in Terzigno (Na) alla Via C.F._3
Rossini nr. 31, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
n. a Portici (NA), il 16.04.1963, res.te in San Giorgio Controparte_1
a Cremano (NA) alla via Aspreno Galante, n. 80 (c.f. C.F._4
e n. a Napoli, l'11.06.1997, res.te in San Giorgio Controparte_2
a Cremano (NA) alla via A. Galante, n. 80, ( ), CodiceFiscale_5 rapp.ti e difesi dall'avv. Attilio Esposito ( ), con il CodiceFiscale_6
quale elett.te domiciliano presso il suo studio sito in Portici (NA) alla via A.
Diaz, n. 58 giusta procura in atti;
CONVENUTI
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 17.6.25 e da comparsa conclusionale.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e al fine di vederli condannare al risarcimento dei
[...] Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e conseguenti ai fatti penalmente rilevanti, verificatisi in data 10.10.2017.
L'attore deduceva: - che con sentenza del 09.09.2019, divenuta definitiva in data 24.01.2020, emessa nell'ambito del procedimento penale n. r.g. Trib.
8672/19, il Tribunale Penale di Napoli condannava alla pena Controparte_1 di anni uno e mesi sei di reclusione e alla pena di anni Controparte_2 uno e mesi otto di reclusione - pena ridotta per la scelta del rito ex art. 444
c.p.p. e con sospensione dell'esecuzione della pena - per i reati di cui agli art. 81, 110, 582, 585 e 61 n.1, nonché 612,co.2, nonché art. 4 L. 110/75; - che, nel procedimento di cui sopra a carico dei convenuti, si costituiva parte civile esso attore, ma non presentava nota spese né tanto meno avanzava domanda di risarcimento, in un'ottica di una soluzione di bonario componimento che non aveva alcun seguito;
- che, in particolare, esso attore, a causa dell'aggressione, subita da parte dei convenuti in data 10.10.2017, in Portici
(Na) alla Via Arlotta, riportava lesioni personali per le quali si recava presso il pronto soccorso “S.M. Loreto Nuovo” di Napoli, ove gli venivano prestate le prime cure e diagnosticata “frattura con disallineamento delle ossa nasali, con ferita a livello del bacino”.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di condannare Controparte_1
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_2
e non patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti costituenti reato accertati in
- 2 -
sede penale, quantificati in € 18.492,03 o nella diversa somma ritenuta equa vinte le spese, da attribuirsi ai difensori antistatari.
Si costituivano in giudizio e i quali Controparte_1 Controparte_2 eccepivano l'infondatezza nel merito della pretesa attorea della quale chiedevano il rigetto con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al difensore antistatario.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza del 4.3.22 emessa dal GOP, dr.ssa Aulicino, ritenuta irrilevante la prova testimoniale articolata dalle parti, veniva disposta CTU medico legale.
Alla successiva udienza del 6.12.22, revocata l'ordinanza del 4.3.2022 nella parte in cui non ammetteva le prove articolate dalle parti, veniva ammessa la prova testimoniale e conferito incarico di CTU medico legale all'esito della quale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 17.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nella specie, non emergono dubbi in ordine all'effettiva verificazione del fatto illecito in cui è rimasto coinvolto secondo le riferite Parte_1 modalità e imputabile alla esclusiva responsabilità di e di Controparte_1
Controparte_2
La dinamica dell'evento e le responsabilità dei convenuti, così come descritte dal nella denuncia querela sporta dallo stesso in data 10.10.17 Parte_1 presso il Comando dell'Arma dei Carabinieri di Portici, hanno trovato riscontro nella successiva attività di indagine svolta dalle autorità e culminata con sentenza resa ex art. 444 c.p.p. con la quale i venivano CP_1 condannati per i reati di cui agli art. 81, 110, 582, 585 e 61 n.1, nonché 612, co 2, nonché art. 4 L. 110/75.
- 3 -
I testi escussi, e , hanno confermato la Testimone_1 Testimone_2 dinamica dell'evento e le dichiarazioni sommarie dagli stessi rilasciate alle autorità nella fase delle indagini, riconoscendo nelle persone di CP_1
e gli autori dell'aggressione avvenuta ai danni del
[...] Controparte_2
. Parte_1
Quanto riferito ha trovato conferma, altresì, nei referti medici e nei rilievi fotografici presenti in atti dai quali si evince chiaramente la presenza, sul luogo dell'aggressione, dei e di tale che tentano CP_1 Persona_1 minacciosamente di entrare all'interno dell'esercizio commerciale dello
, ove il , già ferito e sanguinante, si era rifugiato Testimone_1 Parte_1 per sfuggire all'ulteriore aggressione che i convenuti intendevano perpetrare ai suoi danni.
Dai rilievi si evince, altresì, la presenza di armi contundenti portate dai
, del tipo coltello a serramanico e chiave per bulloni ruote da veicoli, CP_1 che sono poi state oggetto di sequestro da parte delle autorità.
Tanto ha trovato conferma anche nella sentenza n. 9005/2019 resa ex art. 444
c.p.p. con la quale i venivano condannati per i reati di cui agli art. CP_1
81, 110, 582, 585 e 61 n.1, nonché 612, co 2, nonché art. 4 L. 110/75.
Ora, sul punto, occorre chiarire che, come affermato anche da recente giurisprudenza di legittimità “la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi.
Pertanto, la sentenza di patteggiamento – della quale l'art. 445, comma 1-bis,
c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili – può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 2897 del 31/01/2024;
Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 20170 del 30/07/2018).
Orbene, a giudizio di questo Tribunale, deve ritenersi provato il fatto storico così come descritto in citazione, alla luce della avvenuta condanna in sede
- 4 -
penale dei convenuti, unitamente alla complessiva valutazione delle altre circostanze, di cui si è dato conto.
Ed invero, la condotta dei , come emerge dall'istruttoria e dalla CP_1 espletata CTU, ha cagionato al lesioni personali per le quali lo Parte_1 stesso ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Secondo quanto appurato dal CTU, a seguito dell'aggressione da parte dei
, il ha riportato uno “trauma facciale con: ferita lacero CP_1 Parte_1 contusa regione piramide nasale e sopraccigliare destra, frattura con disallineamento delle ossa nasali. Ferita da punta e taglio a livello del bacino”.
In conclusione, alla luce dei suddetti rilievi, il CTU ha valutato il danno biologico nella misura del 5%. La durata della invalidità temporanea totale è stata invece stimata dal CTU in 5 giorni. L'invalidità temporanea parziale è stata invece stimata in 20 giorni al 50% ed in 20 gg al 25%.
Nella quantificazione del danno non emergono ragioni per discostarsi dal recente indirizzo giurisprudenziale che evidenzia l'esigenza all'unitarietà oltre che all'integralità del risarcimento, abolendo le prassi giurisprudenziali volte ad una distinzione in sottocategorie del danno con diversificazione ontologica dei pregiudizi e ciò alla luce dei principi ribaditi dalle SS.UU. della
Cassazione con quattro note decisioni aventi un corpo comune (Cass., s.u.,
11.11.08, 26972, 26973, 26974 e 26975), riprendendo e sviluppando principi già affermati in due sentenze gemelle del 2003 (Cass., sez. III, 31.5.03, n.
8827 e Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8828), che hanno stabilito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Corollario del
- 5 -
principio di diritto è che i pregiudizi di tipo esistenziale (cioè concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono costituire solo aspetti dell'unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori.
Per la liquidazione del danno, come su individuato, può farsi riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tali tabelle, come ritenuto dalla S.C., costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione (in termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14402 del
30/06/2011, Sez. 3, Sentenza n. 24473 del 18/11/2014).
Si ritiene di poter riconoscere nel caso che occupa anche il danno morale soggettivo che si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza. Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza;
tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito (cfr. Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella specie, tenuto conto dell'età della persona offesa al momento del fatto e delle modalità dell'aggressione subita, si reputa che una corretta liquidazione che comprenda anche le sofferenze psichiche subite possa essere quella di
- 6 -
ricorrere alla tecnica di 'appesantire' il punto percentuale corrispondente all'invalidità del 5% comunque accertata dal CTU e dunque di ricorrere alle recentissime tabelle di Milano che prevedono un aumento percentuale del danno biologico.
In forza di tali tabelle il danno può, dunque, essere così determinato:
- ITT per gg. 5: € 575,00;
- ITP al 50% per gg. 20: € 1.150,00;
- ITP al 25% per gg. 20: € 575,00;
- postumi invalidanti permanenti al 5%, tenuto conto dell'età di anni 35 dell'attore all'epoca del fatto 9.035,00 € per un totale di € 11.335,00.
Pertanto, i convenuti vanno condannati in solido tra loro a risarcire all'attore la somma di euro 11.335,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 10.10.2017 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 10.10.2017 alla pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 (giudizi innanzi al Tribunale valore della controversia compreso tra i 5.201,00 a 26.000,00 euro in ragione del “criterio del decisum”).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni proposta da così provvede: Parte_1 accoglie la domanda proposta da;
Parte_1 condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 11.335,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 10.10.2017 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 10.10.2017 alla pronuncia.
- 7 -
condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in €
5.077,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori in solido;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 29.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 8 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16088 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
TRA
, nato il [...] a [...] e res.te in San Parte_1
EP AN (Na) alla Via Mastriani nr. 18, (c.f.:
) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli C.F._1 avv.ti Maddalena Nappo (c.f.: ) e Ciro Laviano (c.f.: C.F._2
) ed elettivamente dom.to in Terzigno (Na) alla Via C.F._3
Rossini nr. 31, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
n. a Portici (NA), il 16.04.1963, res.te in San Giorgio Controparte_1
a Cremano (NA) alla via Aspreno Galante, n. 80 (c.f. C.F._4
e n. a Napoli, l'11.06.1997, res.te in San Giorgio Controparte_2
a Cremano (NA) alla via A. Galante, n. 80, ( ), CodiceFiscale_5 rapp.ti e difesi dall'avv. Attilio Esposito ( ), con il CodiceFiscale_6
quale elett.te domiciliano presso il suo studio sito in Portici (NA) alla via A.
Diaz, n. 58 giusta procura in atti;
CONVENUTI
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 17.6.25 e da comparsa conclusionale.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e al fine di vederli condannare al risarcimento dei
[...] Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e conseguenti ai fatti penalmente rilevanti, verificatisi in data 10.10.2017.
L'attore deduceva: - che con sentenza del 09.09.2019, divenuta definitiva in data 24.01.2020, emessa nell'ambito del procedimento penale n. r.g. Trib.
8672/19, il Tribunale Penale di Napoli condannava alla pena Controparte_1 di anni uno e mesi sei di reclusione e alla pena di anni Controparte_2 uno e mesi otto di reclusione - pena ridotta per la scelta del rito ex art. 444
c.p.p. e con sospensione dell'esecuzione della pena - per i reati di cui agli art. 81, 110, 582, 585 e 61 n.1, nonché 612,co.2, nonché art. 4 L. 110/75; - che, nel procedimento di cui sopra a carico dei convenuti, si costituiva parte civile esso attore, ma non presentava nota spese né tanto meno avanzava domanda di risarcimento, in un'ottica di una soluzione di bonario componimento che non aveva alcun seguito;
- che, in particolare, esso attore, a causa dell'aggressione, subita da parte dei convenuti in data 10.10.2017, in Portici
(Na) alla Via Arlotta, riportava lesioni personali per le quali si recava presso il pronto soccorso “S.M. Loreto Nuovo” di Napoli, ove gli venivano prestate le prime cure e diagnosticata “frattura con disallineamento delle ossa nasali, con ferita a livello del bacino”.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di condannare Controparte_1
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_2
e non patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti costituenti reato accertati in
- 2 -
sede penale, quantificati in € 18.492,03 o nella diversa somma ritenuta equa vinte le spese, da attribuirsi ai difensori antistatari.
Si costituivano in giudizio e i quali Controparte_1 Controparte_2 eccepivano l'infondatezza nel merito della pretesa attorea della quale chiedevano il rigetto con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al difensore antistatario.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza del 4.3.22 emessa dal GOP, dr.ssa Aulicino, ritenuta irrilevante la prova testimoniale articolata dalle parti, veniva disposta CTU medico legale.
Alla successiva udienza del 6.12.22, revocata l'ordinanza del 4.3.2022 nella parte in cui non ammetteva le prove articolate dalle parti, veniva ammessa la prova testimoniale e conferito incarico di CTU medico legale all'esito della quale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 17.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nella specie, non emergono dubbi in ordine all'effettiva verificazione del fatto illecito in cui è rimasto coinvolto secondo le riferite Parte_1 modalità e imputabile alla esclusiva responsabilità di e di Controparte_1
Controparte_2
La dinamica dell'evento e le responsabilità dei convenuti, così come descritte dal nella denuncia querela sporta dallo stesso in data 10.10.17 Parte_1 presso il Comando dell'Arma dei Carabinieri di Portici, hanno trovato riscontro nella successiva attività di indagine svolta dalle autorità e culminata con sentenza resa ex art. 444 c.p.p. con la quale i venivano CP_1 condannati per i reati di cui agli art. 81, 110, 582, 585 e 61 n.1, nonché 612, co 2, nonché art. 4 L. 110/75.
- 3 -
I testi escussi, e , hanno confermato la Testimone_1 Testimone_2 dinamica dell'evento e le dichiarazioni sommarie dagli stessi rilasciate alle autorità nella fase delle indagini, riconoscendo nelle persone di CP_1
e gli autori dell'aggressione avvenuta ai danni del
[...] Controparte_2
. Parte_1
Quanto riferito ha trovato conferma, altresì, nei referti medici e nei rilievi fotografici presenti in atti dai quali si evince chiaramente la presenza, sul luogo dell'aggressione, dei e di tale che tentano CP_1 Persona_1 minacciosamente di entrare all'interno dell'esercizio commerciale dello
, ove il , già ferito e sanguinante, si era rifugiato Testimone_1 Parte_1 per sfuggire all'ulteriore aggressione che i convenuti intendevano perpetrare ai suoi danni.
Dai rilievi si evince, altresì, la presenza di armi contundenti portate dai
, del tipo coltello a serramanico e chiave per bulloni ruote da veicoli, CP_1 che sono poi state oggetto di sequestro da parte delle autorità.
Tanto ha trovato conferma anche nella sentenza n. 9005/2019 resa ex art. 444
c.p.p. con la quale i venivano condannati per i reati di cui agli art. CP_1
81, 110, 582, 585 e 61 n.1, nonché 612, co 2, nonché art. 4 L. 110/75.
Ora, sul punto, occorre chiarire che, come affermato anche da recente giurisprudenza di legittimità “la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi.
Pertanto, la sentenza di patteggiamento – della quale l'art. 445, comma 1-bis,
c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili – può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 2897 del 31/01/2024;
Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 20170 del 30/07/2018).
Orbene, a giudizio di questo Tribunale, deve ritenersi provato il fatto storico così come descritto in citazione, alla luce della avvenuta condanna in sede
- 4 -
penale dei convenuti, unitamente alla complessiva valutazione delle altre circostanze, di cui si è dato conto.
Ed invero, la condotta dei , come emerge dall'istruttoria e dalla CP_1 espletata CTU, ha cagionato al lesioni personali per le quali lo Parte_1 stesso ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Secondo quanto appurato dal CTU, a seguito dell'aggressione da parte dei
, il ha riportato uno “trauma facciale con: ferita lacero CP_1 Parte_1 contusa regione piramide nasale e sopraccigliare destra, frattura con disallineamento delle ossa nasali. Ferita da punta e taglio a livello del bacino”.
In conclusione, alla luce dei suddetti rilievi, il CTU ha valutato il danno biologico nella misura del 5%. La durata della invalidità temporanea totale è stata invece stimata dal CTU in 5 giorni. L'invalidità temporanea parziale è stata invece stimata in 20 giorni al 50% ed in 20 gg al 25%.
Nella quantificazione del danno non emergono ragioni per discostarsi dal recente indirizzo giurisprudenziale che evidenzia l'esigenza all'unitarietà oltre che all'integralità del risarcimento, abolendo le prassi giurisprudenziali volte ad una distinzione in sottocategorie del danno con diversificazione ontologica dei pregiudizi e ciò alla luce dei principi ribaditi dalle SS.UU. della
Cassazione con quattro note decisioni aventi un corpo comune (Cass., s.u.,
11.11.08, 26972, 26973, 26974 e 26975), riprendendo e sviluppando principi già affermati in due sentenze gemelle del 2003 (Cass., sez. III, 31.5.03, n.
8827 e Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8828), che hanno stabilito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Corollario del
- 5 -
principio di diritto è che i pregiudizi di tipo esistenziale (cioè concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono costituire solo aspetti dell'unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori.
Per la liquidazione del danno, come su individuato, può farsi riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tali tabelle, come ritenuto dalla S.C., costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione (in termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14402 del
30/06/2011, Sez. 3, Sentenza n. 24473 del 18/11/2014).
Si ritiene di poter riconoscere nel caso che occupa anche il danno morale soggettivo che si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza. Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza;
tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito (cfr. Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella specie, tenuto conto dell'età della persona offesa al momento del fatto e delle modalità dell'aggressione subita, si reputa che una corretta liquidazione che comprenda anche le sofferenze psichiche subite possa essere quella di
- 6 -
ricorrere alla tecnica di 'appesantire' il punto percentuale corrispondente all'invalidità del 5% comunque accertata dal CTU e dunque di ricorrere alle recentissime tabelle di Milano che prevedono un aumento percentuale del danno biologico.
In forza di tali tabelle il danno può, dunque, essere così determinato:
- ITT per gg. 5: € 575,00;
- ITP al 50% per gg. 20: € 1.150,00;
- ITP al 25% per gg. 20: € 575,00;
- postumi invalidanti permanenti al 5%, tenuto conto dell'età di anni 35 dell'attore all'epoca del fatto 9.035,00 € per un totale di € 11.335,00.
Pertanto, i convenuti vanno condannati in solido tra loro a risarcire all'attore la somma di euro 11.335,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 10.10.2017 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 10.10.2017 alla pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 (giudizi innanzi al Tribunale valore della controversia compreso tra i 5.201,00 a 26.000,00 euro in ragione del “criterio del decisum”).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni proposta da così provvede: Parte_1 accoglie la domanda proposta da;
Parte_1 condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 11.335,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 10.10.2017 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 10.10.2017 alla pronuncia.
- 7 -
condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in €
5.077,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori in solido;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 29.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 8 -