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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1637/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1637/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Tommaso Fusco n. 1 presso lo studio dell'Avv. Marcello Rubino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paola al Corso Roma n. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonio Cavallo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199007115727000, relativamente alla cartella esattoriale n. 03020170014378461501, nonché agli avvisi di addebito n.
33020120000741715000, n. 33020130000938715000, n. 33020130000990366000, n.
33020130001456679000, n. 33020140001956943000 e n. 33020140003388335000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.12.2019 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020199007115727000, notificata a mezzo p.e.c. in data 26.11.2019, relativamente alla cartella esattoriale n. 03020170014378461501, avente ad oggetto rate premio
, oltre sanzioni ed interessi, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120000741715000, n. CP_3
33020130000938715000, n. 33020130000990366000, n. 33020130001456679000, n.
33020140001956943000 e n. 33020140003388335000, aventi ad oggetto contributi previdenziali
, deducendo: a) in via preliminare, l'inammissibilità dell'intimazione di pagamento in quanto CP_1 notificata dall'ente della riscossione attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata
t) non risultante dai pubblici registri;
b) Email_1
l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto carente di firma digitale;
c) l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento;
d) la decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito contributivo ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999, non essendo certa la data di iscrizione a ruolo del credito azionato e, di conseguenza, del successivo affidamento all'agente della riscossione;
e)
l'intervenuta estinzione della pretesa contributiva per decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
f) l'omessa allegazione degli atti presupposti;
g) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta;
h)
l'indeterminatezza del calcolo degli interessi.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata l'inammissibilità dell'intimazione di pagamento, con conseguente declaratoria di inesistenza giuridica della notifica eseguita da nonché di dichiarare l'estinzione delle pretese creditorie CP_4 per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
nel merito, insisteva per l'accertamento e la declaratoria di nullità, illegittimità, invalidità dell'intimazione di pagamento opposta e degli atti presupposti per intervenuta e maturata prescrizione di tutti i crediti invocati, disponendone il relativo sgravio, ovvero per omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente annullamento anche dei relativi ruoli;
chiedeva che, per l'effetto, venisse disposto l'annullamento della cartella e degli avvisi di addebito e dei relativi ruoli.
2. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) in primis, il proprio difetto di legittimazione CP_4 passiva;
b) l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24, comma
5 del D. Lgs. n. 46/1999; c) la validità della notifica eseguita a mezzo p.e.c., nonché la rituale notifica degli atti di competenza dell'agente della riscossione;
d) la rituale notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento;
e) l'infondatezza dell'eccezione prescrizione, posto che l'agente della riscossione aveva notificato, medio tempore, vari atti interruttivi;
f) l'infondatezza di tutte le ulteriori eccezioni formali sollevate dal ricorrente, attesa la conformità dell'intimazione di pagamento al modello legale.
3. Disposta l'integrazione del contraddittorio all'udienza dell'1.09.2020, con memoria di costituzione depositata l'1.07.2021 l' eccepiva: a) in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva alla luce della totale estraneità in relazione alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; c) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; d) l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 25 del D. Lgs.
n. 46/1999; e) la rituale notifica degli avvisi di addebito. Concludeva che venisse dichiarata l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'opposizione e/o rigettata per infondatezza, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dei contributi accertati in corso di causa, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati sino alla data dell'effettivo soddisfo;
nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per responsabilità connesse alla gestione CP_4 chiedeva che venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'agente della riscossione, condannandolo alla corresponsione dei contributi dovuti e mantenendo indenne l'Istituto previdenziale da ogni conseguenza pregiudizievole.
4. All'udienza del 20.07.2021 parte ricorrente contestava la conformità all'originale delle copie fotostatiche delle attestazioni di ricevimento delle notifiche degli avvisi di addebito opposti, asserendo che i relativi numeri di spedizione non risultavano corrispondere a quelli indicati negli atti cui avrebbero dovuto essere riferiti e contestando le relative sottoscrizioni apposte in calce.
5. Con ordinanza depositata il 24.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
6. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
12.12.2019 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita in data 26.11.2019 -, risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione impugnata.
7. Tuttavia, deve essere, innanzitutto, disattesa l'eccezione riguardante la presunta inesistenza/nullità della notifica dell'intimazione di pagamento perché inviata dall'ente della riscossione attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata ( t) non Email_1 risultante dai pubblici registri.
Ebbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione
è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 1491).
In punto di diritto può richiamarsi, poi, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 982 del
16.01.2023, la quale, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia, si è pronunciata sulla validità della notifica effettuata dall'ente della riscossione da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri.
La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione argomentando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n.
29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982).
L'organo nomofilattico ha poi precisato, in relazione alla notificazione effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, che la “notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cfr. Cass.
SS. UU. n. 15979 del 2022).
Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. Civ. 27 maggio 2021 n. 14748).
Ed ancora, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro
INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.” (Cass. Civ. V., 2 Luglio 2023, n. 18684).
Rapportando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente non ha fornito prova di un'effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito.
Anche volendo accedere alla versione del contribuente, quest'ultimo non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' presente nei pubblici registri, ovvero CP_4 E
, ma dal diverso indirizzo Email_2
t, rispetto al quale è evidente, ictu oculi, la Email_1 provenienza dall'ente di riscossione.
Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo di posta elettronica certificata effettuata dall' CP_4 deve considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
8. Sono infondate anche le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, concernenti l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi, il presunto vizio di motivazione dell'atto impugnato e la mancata sottoscrizione digitale dell'intimazione opposta.
Al riguardo, si richiama l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass.,
Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ.,
Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del
24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023;
Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
9. Quanto al merito della controversia, va evidenziato che parte ricorrente non contesta la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia della cartella esattoriale n. 03020170014378461501, nonché degli avvisi di addebito n. 33020120000741715000,
n. 33020130000938715000, n. 33020130000990366000, n. 33020130001456679000, n.
33020140001956943000 e n. 33020140003388335000, asseritamente notificati, rispettivamente, il
7.04.2018, 15.05.2012, 9.08.2013, 26.09.2013, 19.12.2013, 29.10.2014 e 28.04.2015; eccepisce, inoltre, la decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999, nonché l'intervenuta estinzione della pretesa contributiva per decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, posto che gli atti sottesi all'intimazione di pagamento non sono mai stati notificati all'opponente.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020120000741715000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2010 (rata n. 4) ed anno 2011 (rate n.1, n. 2 e n. 3) oltre somme aggiuntive, è stato Par spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65003835866-1 12.05.2012 ed è stato consegnato il
15.05.2012;
b) l'avviso di addebito n. 33020130000938715000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2012 (rate n. 2, n. 3 e n. 4) oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65015769235-0 del 30.07.2013 ed è stato consegnato il 9.08.2013; c) l'avviso di addebito n. 33020130000990366000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2010 (rata n. 1), anno 2011 (rata n.4) ed anno 2012 (rata n. 1), oltre somme aggiuntive,
è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65015927965-1 del 17.09.2013 ed è stato consegnato il 26.09.2013;
d) l'avviso di addebito n. 33020130001456679000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2013 (rate n. 1 e n. 2), oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65016630106-0 dell'11.12.2013 ed è stato consegnato il 19.12.2013;
e) l'avviso di addebito n. 33020140001956943000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2013 (rate n. 3 e n. 4), oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65027400997-5 del 17.10.2014 ed è stato consegnato il 29.10.2014, a mani del padre di . Parte_1
Si precisa che gli avvisi di ricevimento allegati sono agevolmente riconducibili ai rispettivi atti poiché recano il numero identificativo del documento al quale si riferiscono.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito soprarichiamati;
inoltre, alla luce della mancata impugnazione dei suddetti avvisi entro il termine di
40 giorni di cui all'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalla data di notificazione degli avvisi sopracitati), il credito contributivo sotteso agli atti impugnati è divenuto irretrattabile, sicché è preclusa ogni contestazione relativa al merito della pretesa creditoria per quel che attiene alla presunta decadenza dall'iscrizione a ruolo.
9.1 Quanto, invece, all'avviso di addebito n. 33020140003388335000, avente ad oggetto contributi
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2014, oltre somme aggiuntive, non vi è prova che l'ente previdenziale abbia provveduto alla rituale notificazione dell'atto nella riferita data del 28.04.2015, non essendo state prodotte né la copia dell'avviso, né l'eventuale attestazione di ricevimento.
Al riguardo l' ha dedotto, nella propria memoria di costituzione, che il suddetto avviso è stato CP_1 oggetto di annullamento parziale, in virtù di provvedimento del 3.08.2017, a seguito della cancellazione della ditta individuale del ricorrente dal Registro delle Imprese.
9.2 Per quanto concerne la cartella esattoriale n. 03020170014378461501 (avente ad oggetto rate premio , oltre sanzioni civili, anno 2017), può essere richiamata la recente pronuncia della CP_3
Suprema Corte, a Sezioni Unite, n. 7514 dell'8.03.2022, nella quale è stato enunciato il seguente principio di diritto:: “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102
c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Nella motivazione della sentenza si afferma, inoltre, che “in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, (..) la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina,
è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222,
Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.”.
Poiché, pertanto, l'ente creditore ( ), unico soggetto legittimato a contraddire rispetto alle CP_3 questioni che attengono al merito della pretesa creditoria, non è stato evocato in giudizio, l'eccezione non può essere valutata per difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
10. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, giova premettere che, con la propria memoria di costituzione l' ha eccepito di aver notificato, medio tempore, atti interruttivi della prescrizione, CP_4 ed in particolare:
a) l'intimazione di pagamento n. 0302017900668740000, relativamente all'avviso di addebito n.
33020120000741715000 (notificato il 15.05.2012), notificata mediante deposito e pubblicazione telematica sul sito della Camera di Commercio di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020179004945629000, relativamente all'avviso di addebito n.
33020130000938715000 (notificato il 9.08.2013), notificata mediante deposito presso la casa
Comunale, in data 23.03.2018;
c) l'intimazione di pagamento n. 03020189000106978000, relativamente agli avvisi di addebito n.
33020130000990366000 (notificato il 26.09.2013) e n. 33020130001456679000 (notificato il
19.12.2013), notificata mediante deposito presso la casa Comunale, in data 13.06.2018;
d) l'intimazione di pagamento n. 03020189002324123000, relativamente agli avvisi di addebito n.
33020120000741715000 (notificato il 15.05.2012), n. 33020130001456679000 (notificato il
19.12.2013), n. 33020140001956943000 (notificato il 29.10.2014) e n. 33020140003388335000
(notificato il 28.04.2015), notificata mediante deposito presso la casa Comunale, in data 14.12.2018.
Ebbene, per quanto concerne l'intimazione di pagamento n. 0302017900668740000, l'agente della riscossione non ha prodotto la documentazione attestante il deposito e la pubblicazione telematica della suddetta intimazione sul sito della Camera di Commercio di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, né ha fornito prova dell'eventuale comunicazione informativa trasmessa al ricorrente, sicché non può dirsi che il procedimento notificatorio si sia validamente perfezionato.
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alle intimazioni di pagamento n.
03020179004945629000, n. 03020189000106978000 e n. 03020189002324123000, asseritamente notificate mediante deposito presso la casa Comunale, rispettivamente, nelle date del 23.03.2018, del
13.03.2018 e del 14.12.2018, posto che la documentazione allegata da ovverosia le relazioni CP_4 di notifica delle indicate intimazioni (nelle quali il notificatore, stante l'assenza assoluta del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., attesta di aver depositato i relativi plichi in Comune, di aver affisso gli avvisi alla porta dell'abitazione e di averne informato il destinatario mediante raccomandate con avviso di ricevimento) non si accompagna alla produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative dei depositi operati presso il Comune di Lamezia
Terme (raccomandate delle quali, peraltro, non è indicato nemmeno il numero che le contraddistingue e che permetterebbe di verificare se siano state spedite e quale esito abbiano avuto le spedizioni).
In mancanza di tali avvisi di ricevimento, i procedimenti notificatori degli atti interruttivi sopra menzionati non possono, dunque, reputarsi perfezionati.
Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, richiamato in recenti statuizioni anche dalla Corte di Appello di Catanzaro (cfr. Corte di Appello di
Catanzaro, Sez. Lav., n. 402/2024 del 23.04.2014), a mente del quale: “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale…” (Cass. n. 25351/2020) e “Il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. si intende compiuto con l'espletamento, da parte dell'ufficiale giudiziario, di tutti gli adempimenti descritti da detta norma e l'effetto della notificazione si realizza quando tutti gli atti della serie procedimentale, cioè il deposito della copia dell'atto nella casa comunale,
l'affissione dell'avviso dell'avvenuto deposito e il "dare notizia" di queste operazioni mediante raccomandata (contenente i dati indicati dall'art. 48 delle disp. di att. del cod. proc. civ.) con avviso di ricevimento, sono stati compiuti. Ad integrare l'ultimo di tali adempimenti non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall'ufficio postale…” (Cass. n. 2082/1999).
11. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 330201200007417150, n. 33020130000938715000, n.
33020130000990366000, n. 33020130001456679000 e n. 33020140001956943000, sottesi all'intimazione impugnata, posto che tra la data di notificazione dei suddetti avvisi (rispettivamente, il 15.05.2012, il 9.08.2013, il 26.09.2013, il 19.12.2013 ed il 29.10.2014) e quella dell'intimazione di pagamento (26.11.2019) risultano decorsi più di 5 anni, e che non vi è prova del compimento, medio tempore, di validi atti interruttivi della prescrizione da parte di CP_4
Per quanto attiene, invece, all'avviso di addebito n. 33020140003388335000 - di cui, come già detto, non vi è prova della rituale notificazione nella riferita data del 28.04.2015 -, l'ente impositore ha dedotto, nella propria memoria di costituzione, che il suddetto avviso è stato oggetto di annullamento parziale, mediante provvedimento del 3.08.2017, a seguito della cancellazione della ditta individuale del ricorrente dal Registro delle Imprese.
Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che il credito residuo portato dal suddetto avviso ha ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2014, oltre somme aggiuntive, ed in particolare, le somme dovute a titolo di rata n. 1 (con data di scadenza del versamento fissata al
16.05.2014).
Ebbene, il termine di prescrizione quinquennale era già spirato alla data di notifica dell'intimazione opposta (26.11.2019), posto che il termine di cinque anni, decorrente dalla data di scadenza del versamento della relativa rata (16.05.2014) era destinato a scadere il 16.05.2019; sicché deve essere dichiarata anche l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n.
33020140003388335000.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno dichiarati estinti per intervenuta prescrizione i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120000741715000, n. 33020130000938715000, n.
33020130000990366000, n. 33020130001456679000, n. 33020140001956943000 e n.
33020140003388335000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita ai citati avvisi di addebito.
13. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_4 contributi prescritti e relative somme aggiuntive;
opina questa giudice che vi sia un difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla questione, premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine (lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), “se imputabili al concessionario”, costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nell'ordinanza n. 25495 del 4.12.2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
••... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318184), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei "responsabili" ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", dato che agli "impiegati" ha aggiunto le categorie degli "ufficiali" o "funzionari" (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei "dipendenti" (anche a titolo obbligatorio), nonché degli "amministratori" (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine "agenti" che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che,
a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione.
Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè, dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica
Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599.2009; 22652'2008; 24002/2007; 22513/2006;
1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815'2008; 14825.:2008; 4511/2006).
La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione" deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009; 19815/2008; 8409•2008;
2289/2008).
Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_5 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento "della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni" anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2' comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad sono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 261171990)....". CP_5
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. CP_6
UU. 11 MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' , ente pubblico, CP_1 asserito la responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa
(che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione”.
Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui "La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso Ira la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato .finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell 'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_2 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell' . CP_1 Controparte_2
14. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio nel rapporto tra il ricorrente e l' , CP_1 considerata la legittimazione passiva esclusiva dell'ente creditore rispetto alla questione di prescrizione, le medesime vanno poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto CP_1 conto del valore della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Le spese di lite si compensano nel rapporto tra il ricorrente e l' tenuto conto, per un verso, CP_4 dell'inammissibilità ed infondatezza delle doglianze di carattere formale e, per altro verso dell'effettiva imputabilità alla condotta dell'agente della riscossione dell'estinzione dei crediti contributivi.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione per difetto di legittimazione passiva in capo all' Controparte_2
relativamente alla cartella esattoriale n. 03020170014378461501, avente ad oggetto rate
[...] premio , oltre sanzioni ed interessi;
CP_3
- accoglie, nel resto, l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti contributivi vantati dall' di cui agli avvisi di addebito n. 33020120000741715000, n. CP_1
33020130000938715000, n. 33020130000990366000, n. 33020130001456679000, n.
33020140001956943000 e n. 33020140003388335000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita ai citati avvisi di addebito;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti competente per territorio quanto alla domanda spiegata dall' nei confronti dell' ; CP_1 Controparte_2
- compensa tra le parti le spese del giudizio nel rapporto tra il ricorrente e l' CP_4
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € 4.636,50 CP_1 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 16.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1637/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Tommaso Fusco n. 1 presso lo studio dell'Avv. Marcello Rubino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paola al Corso Roma n. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonio Cavallo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199007115727000, relativamente alla cartella esattoriale n. 03020170014378461501, nonché agli avvisi di addebito n.
33020120000741715000, n. 33020130000938715000, n. 33020130000990366000, n.
33020130001456679000, n. 33020140001956943000 e n. 33020140003388335000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.12.2019 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020199007115727000, notificata a mezzo p.e.c. in data 26.11.2019, relativamente alla cartella esattoriale n. 03020170014378461501, avente ad oggetto rate premio
, oltre sanzioni ed interessi, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120000741715000, n. CP_3
33020130000938715000, n. 33020130000990366000, n. 33020130001456679000, n.
33020140001956943000 e n. 33020140003388335000, aventi ad oggetto contributi previdenziali
, deducendo: a) in via preliminare, l'inammissibilità dell'intimazione di pagamento in quanto CP_1 notificata dall'ente della riscossione attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata
t) non risultante dai pubblici registri;
b) Email_1
l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto carente di firma digitale;
c) l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento;
d) la decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito contributivo ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999, non essendo certa la data di iscrizione a ruolo del credito azionato e, di conseguenza, del successivo affidamento all'agente della riscossione;
e)
l'intervenuta estinzione della pretesa contributiva per decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
f) l'omessa allegazione degli atti presupposti;
g) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta;
h)
l'indeterminatezza del calcolo degli interessi.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata l'inammissibilità dell'intimazione di pagamento, con conseguente declaratoria di inesistenza giuridica della notifica eseguita da nonché di dichiarare l'estinzione delle pretese creditorie CP_4 per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
nel merito, insisteva per l'accertamento e la declaratoria di nullità, illegittimità, invalidità dell'intimazione di pagamento opposta e degli atti presupposti per intervenuta e maturata prescrizione di tutti i crediti invocati, disponendone il relativo sgravio, ovvero per omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente annullamento anche dei relativi ruoli;
chiedeva che, per l'effetto, venisse disposto l'annullamento della cartella e degli avvisi di addebito e dei relativi ruoli.
2. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) in primis, il proprio difetto di legittimazione CP_4 passiva;
b) l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24, comma
5 del D. Lgs. n. 46/1999; c) la validità della notifica eseguita a mezzo p.e.c., nonché la rituale notifica degli atti di competenza dell'agente della riscossione;
d) la rituale notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento;
e) l'infondatezza dell'eccezione prescrizione, posto che l'agente della riscossione aveva notificato, medio tempore, vari atti interruttivi;
f) l'infondatezza di tutte le ulteriori eccezioni formali sollevate dal ricorrente, attesa la conformità dell'intimazione di pagamento al modello legale.
3. Disposta l'integrazione del contraddittorio all'udienza dell'1.09.2020, con memoria di costituzione depositata l'1.07.2021 l' eccepiva: a) in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva alla luce della totale estraneità in relazione alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; c) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; d) l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 25 del D. Lgs.
n. 46/1999; e) la rituale notifica degli avvisi di addebito. Concludeva che venisse dichiarata l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'opposizione e/o rigettata per infondatezza, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dei contributi accertati in corso di causa, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati sino alla data dell'effettivo soddisfo;
nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per responsabilità connesse alla gestione CP_4 chiedeva che venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'agente della riscossione, condannandolo alla corresponsione dei contributi dovuti e mantenendo indenne l'Istituto previdenziale da ogni conseguenza pregiudizievole.
4. All'udienza del 20.07.2021 parte ricorrente contestava la conformità all'originale delle copie fotostatiche delle attestazioni di ricevimento delle notifiche degli avvisi di addebito opposti, asserendo che i relativi numeri di spedizione non risultavano corrispondere a quelli indicati negli atti cui avrebbero dovuto essere riferiti e contestando le relative sottoscrizioni apposte in calce.
5. Con ordinanza depositata il 24.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
6. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
12.12.2019 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita in data 26.11.2019 -, risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione impugnata.
7. Tuttavia, deve essere, innanzitutto, disattesa l'eccezione riguardante la presunta inesistenza/nullità della notifica dell'intimazione di pagamento perché inviata dall'ente della riscossione attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata ( t) non Email_1 risultante dai pubblici registri.
Ebbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione
è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 1491).
In punto di diritto può richiamarsi, poi, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 982 del
16.01.2023, la quale, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia, si è pronunciata sulla validità della notifica effettuata dall'ente della riscossione da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri.
La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione argomentando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n.
29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982).
L'organo nomofilattico ha poi precisato, in relazione alla notificazione effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, che la “notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cfr. Cass.
SS. UU. n. 15979 del 2022).
Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. Civ. 27 maggio 2021 n. 14748).
Ed ancora, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro
INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.” (Cass. Civ. V., 2 Luglio 2023, n. 18684).
Rapportando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente non ha fornito prova di un'effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito.
Anche volendo accedere alla versione del contribuente, quest'ultimo non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' presente nei pubblici registri, ovvero CP_4 E
, ma dal diverso indirizzo Email_2
t, rispetto al quale è evidente, ictu oculi, la Email_1 provenienza dall'ente di riscossione.
Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo di posta elettronica certificata effettuata dall' CP_4 deve considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
8. Sono infondate anche le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, concernenti l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi, il presunto vizio di motivazione dell'atto impugnato e la mancata sottoscrizione digitale dell'intimazione opposta.
Al riguardo, si richiama l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass.,
Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ.,
Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del
24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023;
Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
9. Quanto al merito della controversia, va evidenziato che parte ricorrente non contesta la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia della cartella esattoriale n. 03020170014378461501, nonché degli avvisi di addebito n. 33020120000741715000,
n. 33020130000938715000, n. 33020130000990366000, n. 33020130001456679000, n.
33020140001956943000 e n. 33020140003388335000, asseritamente notificati, rispettivamente, il
7.04.2018, 15.05.2012, 9.08.2013, 26.09.2013, 19.12.2013, 29.10.2014 e 28.04.2015; eccepisce, inoltre, la decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999, nonché l'intervenuta estinzione della pretesa contributiva per decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, posto che gli atti sottesi all'intimazione di pagamento non sono mai stati notificati all'opponente.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020120000741715000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2010 (rata n. 4) ed anno 2011 (rate n.1, n. 2 e n. 3) oltre somme aggiuntive, è stato Par spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65003835866-1 12.05.2012 ed è stato consegnato il
15.05.2012;
b) l'avviso di addebito n. 33020130000938715000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2012 (rate n. 2, n. 3 e n. 4) oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65015769235-0 del 30.07.2013 ed è stato consegnato il 9.08.2013; c) l'avviso di addebito n. 33020130000990366000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2010 (rata n. 1), anno 2011 (rata n.4) ed anno 2012 (rata n. 1), oltre somme aggiuntive,
è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65015927965-1 del 17.09.2013 ed è stato consegnato il 26.09.2013;
d) l'avviso di addebito n. 33020130001456679000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2013 (rate n. 1 e n. 2), oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65016630106-0 dell'11.12.2013 ed è stato consegnato il 19.12.2013;
e) l'avviso di addebito n. 33020140001956943000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2013 (rate n. 3 e n. 4), oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65027400997-5 del 17.10.2014 ed è stato consegnato il 29.10.2014, a mani del padre di . Parte_1
Si precisa che gli avvisi di ricevimento allegati sono agevolmente riconducibili ai rispettivi atti poiché recano il numero identificativo del documento al quale si riferiscono.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito soprarichiamati;
inoltre, alla luce della mancata impugnazione dei suddetti avvisi entro il termine di
40 giorni di cui all'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalla data di notificazione degli avvisi sopracitati), il credito contributivo sotteso agli atti impugnati è divenuto irretrattabile, sicché è preclusa ogni contestazione relativa al merito della pretesa creditoria per quel che attiene alla presunta decadenza dall'iscrizione a ruolo.
9.1 Quanto, invece, all'avviso di addebito n. 33020140003388335000, avente ad oggetto contributi
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2014, oltre somme aggiuntive, non vi è prova che l'ente previdenziale abbia provveduto alla rituale notificazione dell'atto nella riferita data del 28.04.2015, non essendo state prodotte né la copia dell'avviso, né l'eventuale attestazione di ricevimento.
Al riguardo l' ha dedotto, nella propria memoria di costituzione, che il suddetto avviso è stato CP_1 oggetto di annullamento parziale, in virtù di provvedimento del 3.08.2017, a seguito della cancellazione della ditta individuale del ricorrente dal Registro delle Imprese.
9.2 Per quanto concerne la cartella esattoriale n. 03020170014378461501 (avente ad oggetto rate premio , oltre sanzioni civili, anno 2017), può essere richiamata la recente pronuncia della CP_3
Suprema Corte, a Sezioni Unite, n. 7514 dell'8.03.2022, nella quale è stato enunciato il seguente principio di diritto:: “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102
c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Nella motivazione della sentenza si afferma, inoltre, che “in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, (..) la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina,
è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222,
Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.”.
Poiché, pertanto, l'ente creditore ( ), unico soggetto legittimato a contraddire rispetto alle CP_3 questioni che attengono al merito della pretesa creditoria, non è stato evocato in giudizio, l'eccezione non può essere valutata per difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
10. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, giova premettere che, con la propria memoria di costituzione l' ha eccepito di aver notificato, medio tempore, atti interruttivi della prescrizione, CP_4 ed in particolare:
a) l'intimazione di pagamento n. 0302017900668740000, relativamente all'avviso di addebito n.
33020120000741715000 (notificato il 15.05.2012), notificata mediante deposito e pubblicazione telematica sul sito della Camera di Commercio di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020179004945629000, relativamente all'avviso di addebito n.
33020130000938715000 (notificato il 9.08.2013), notificata mediante deposito presso la casa
Comunale, in data 23.03.2018;
c) l'intimazione di pagamento n. 03020189000106978000, relativamente agli avvisi di addebito n.
33020130000990366000 (notificato il 26.09.2013) e n. 33020130001456679000 (notificato il
19.12.2013), notificata mediante deposito presso la casa Comunale, in data 13.06.2018;
d) l'intimazione di pagamento n. 03020189002324123000, relativamente agli avvisi di addebito n.
33020120000741715000 (notificato il 15.05.2012), n. 33020130001456679000 (notificato il
19.12.2013), n. 33020140001956943000 (notificato il 29.10.2014) e n. 33020140003388335000
(notificato il 28.04.2015), notificata mediante deposito presso la casa Comunale, in data 14.12.2018.
Ebbene, per quanto concerne l'intimazione di pagamento n. 0302017900668740000, l'agente della riscossione non ha prodotto la documentazione attestante il deposito e la pubblicazione telematica della suddetta intimazione sul sito della Camera di Commercio di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, né ha fornito prova dell'eventuale comunicazione informativa trasmessa al ricorrente, sicché non può dirsi che il procedimento notificatorio si sia validamente perfezionato.
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alle intimazioni di pagamento n.
03020179004945629000, n. 03020189000106978000 e n. 03020189002324123000, asseritamente notificate mediante deposito presso la casa Comunale, rispettivamente, nelle date del 23.03.2018, del
13.03.2018 e del 14.12.2018, posto che la documentazione allegata da ovverosia le relazioni CP_4 di notifica delle indicate intimazioni (nelle quali il notificatore, stante l'assenza assoluta del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., attesta di aver depositato i relativi plichi in Comune, di aver affisso gli avvisi alla porta dell'abitazione e di averne informato il destinatario mediante raccomandate con avviso di ricevimento) non si accompagna alla produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative dei depositi operati presso il Comune di Lamezia
Terme (raccomandate delle quali, peraltro, non è indicato nemmeno il numero che le contraddistingue e che permetterebbe di verificare se siano state spedite e quale esito abbiano avuto le spedizioni).
In mancanza di tali avvisi di ricevimento, i procedimenti notificatori degli atti interruttivi sopra menzionati non possono, dunque, reputarsi perfezionati.
Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, richiamato in recenti statuizioni anche dalla Corte di Appello di Catanzaro (cfr. Corte di Appello di
Catanzaro, Sez. Lav., n. 402/2024 del 23.04.2014), a mente del quale: “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale…” (Cass. n. 25351/2020) e “Il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. si intende compiuto con l'espletamento, da parte dell'ufficiale giudiziario, di tutti gli adempimenti descritti da detta norma e l'effetto della notificazione si realizza quando tutti gli atti della serie procedimentale, cioè il deposito della copia dell'atto nella casa comunale,
l'affissione dell'avviso dell'avvenuto deposito e il "dare notizia" di queste operazioni mediante raccomandata (contenente i dati indicati dall'art. 48 delle disp. di att. del cod. proc. civ.) con avviso di ricevimento, sono stati compiuti. Ad integrare l'ultimo di tali adempimenti non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall'ufficio postale…” (Cass. n. 2082/1999).
11. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 330201200007417150, n. 33020130000938715000, n.
33020130000990366000, n. 33020130001456679000 e n. 33020140001956943000, sottesi all'intimazione impugnata, posto che tra la data di notificazione dei suddetti avvisi (rispettivamente, il 15.05.2012, il 9.08.2013, il 26.09.2013, il 19.12.2013 ed il 29.10.2014) e quella dell'intimazione di pagamento (26.11.2019) risultano decorsi più di 5 anni, e che non vi è prova del compimento, medio tempore, di validi atti interruttivi della prescrizione da parte di CP_4
Per quanto attiene, invece, all'avviso di addebito n. 33020140003388335000 - di cui, come già detto, non vi è prova della rituale notificazione nella riferita data del 28.04.2015 -, l'ente impositore ha dedotto, nella propria memoria di costituzione, che il suddetto avviso è stato oggetto di annullamento parziale, mediante provvedimento del 3.08.2017, a seguito della cancellazione della ditta individuale del ricorrente dal Registro delle Imprese.
Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che il credito residuo portato dal suddetto avviso ha ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2014, oltre somme aggiuntive, ed in particolare, le somme dovute a titolo di rata n. 1 (con data di scadenza del versamento fissata al
16.05.2014).
Ebbene, il termine di prescrizione quinquennale era già spirato alla data di notifica dell'intimazione opposta (26.11.2019), posto che il termine di cinque anni, decorrente dalla data di scadenza del versamento della relativa rata (16.05.2014) era destinato a scadere il 16.05.2019; sicché deve essere dichiarata anche l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n.
33020140003388335000.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno dichiarati estinti per intervenuta prescrizione i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120000741715000, n. 33020130000938715000, n.
33020130000990366000, n. 33020130001456679000, n. 33020140001956943000 e n.
33020140003388335000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita ai citati avvisi di addebito.
13. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_4 contributi prescritti e relative somme aggiuntive;
opina questa giudice che vi sia un difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla questione, premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine (lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), “se imputabili al concessionario”, costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nell'ordinanza n. 25495 del 4.12.2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
••... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318184), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei "responsabili" ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", dato che agli "impiegati" ha aggiunto le categorie degli "ufficiali" o "funzionari" (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei "dipendenti" (anche a titolo obbligatorio), nonché degli "amministratori" (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine "agenti" che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che,
a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione.
Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè, dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica
Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599.2009; 22652'2008; 24002/2007; 22513/2006;
1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815'2008; 14825.:2008; 4511/2006).
La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione" deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009; 19815/2008; 8409•2008;
2289/2008).
Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_5 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento "della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni" anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2' comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad sono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 261171990)....". CP_5
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. CP_6
UU. 11 MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' , ente pubblico, CP_1 asserito la responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa
(che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione”.
Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui "La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso Ira la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato .finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell 'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_2 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell' . CP_1 Controparte_2
14. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio nel rapporto tra il ricorrente e l' , CP_1 considerata la legittimazione passiva esclusiva dell'ente creditore rispetto alla questione di prescrizione, le medesime vanno poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto CP_1 conto del valore della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Le spese di lite si compensano nel rapporto tra il ricorrente e l' tenuto conto, per un verso, CP_4 dell'inammissibilità ed infondatezza delle doglianze di carattere formale e, per altro verso dell'effettiva imputabilità alla condotta dell'agente della riscossione dell'estinzione dei crediti contributivi.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione per difetto di legittimazione passiva in capo all' Controparte_2
relativamente alla cartella esattoriale n. 03020170014378461501, avente ad oggetto rate
[...] premio , oltre sanzioni ed interessi;
CP_3
- accoglie, nel resto, l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti contributivi vantati dall' di cui agli avvisi di addebito n. 33020120000741715000, n. CP_1
33020130000938715000, n. 33020130000990366000, n. 33020130001456679000, n.
33020140001956943000 e n. 33020140003388335000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita ai citati avvisi di addebito;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti competente per territorio quanto alla domanda spiegata dall' nei confronti dell' ; CP_1 Controparte_2
- compensa tra le parti le spese del giudizio nel rapporto tra il ricorrente e l' CP_4
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € 4.636,50 CP_1 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 16.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino