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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE FALLIMENTARE
34-3/2023 P.U.
in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel.
all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 12/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di concordato preventivo n. 34-3/2023 promosso da:
con sede in Collesano nella via Palermo 127, P. IVA in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore, , nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Cicci snc, Controparte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Liberto ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Via Gen. A.no Cantore n. 5, giusta procura in atti
- RICORRENTE –
1 Premesso che
- in data 2.10.2023 la società epositava, in persona del suo legale rappresentante, ricorso Parte_1 ai sensi dell'art. 44, C.C.I.I.;
- in data 6.10.2023 il Tribunale invitava la ricorrente al deposito della documentazione integrativa richiesta e, con successivo decreto emesso in data 30.10.2023 in forza dell'art. 44, comma 1, lett. a), C.C.I.I., concedeva alla società ricorrente termine di sessanta giorni per la presentazione di una proposta di concordato preventivo con relativo piano e documentazione, ovvero di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis, C.C.I.I., nominando, in qualità di Commissario Giudiziale, l'Avv. Vittorio Viviani;
- in data 21.11.2023 il predetto Commissario esprimeva parere favorevole alla richiesta, avanzata dall'istante, di dar seguito alla già concessa rottamazione quater onde provvedere al versamento delle rate dovute ed il Giudice delegato, con successivo provvedimento del 22.11.2024, autorizzava la ricorrente ad agire in tal senso;
- in data 2.1.2024 la società in epigrafe depositava il piano e la documentazione di cui al citato art. 44, comma 1, lett. a), C.C.I.I. e, con successivo decreto emesso in data 9.1.2024, il Commissario Giudiziale veniva invitato a rendere il proprio parere ai sensi dell'art. 47, C.C.I.I.;
- in data 31.1.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere, rilevando una serie di criticità inerenti, segnatamente: alla stima di talune poste debitorie, rispetto le quali avrebbero reso “di primo acchito del tutto inconsistente il fondo rischi generico che la Società ha stabilito in appena € 39.213,27”; alle prospettive offerte in alternativa al primo scenario, atteso che, allo stato, la proposta concordataria, “benché astrattamente confezionata nel rispetto dei criteri di legge, postula una situazione patrimoniale ideale della e che, tuttavia, non Pt_1
è affatto cristallizzata e pacifica”, con conseguente rischio, in ipotesi di definizione favorevole del contenzioso afferente al decreto di trasferimento, di “una diversa prospettiva di soddisfacimento dei creditori (in astratto sarebbe ipotizzabile invero un pagamento quasi integrale), con conseguente erroneità dei criteri di formazione delle classi adottati dalla ” e, nel caso di una pronuncia favorevole alla posizione di di un obbligo Pt_1 Controparte_2
“di restituzione di tutti i flussi di cassa derivanti dalla gestione dell'impianto in corso di concordato, con conseguente indennizzo e risarcimento a favore della stessa , e ciò, quantomeno, nella misura di tutte le somme medio CP_2 tempore indebitamente percepite dalla e/o dal soggetto RE”; ad avviso del Commissario, dunque, Pt_1 sarebbe stato opportuna una integrazione della proposta in esame, “prevedendo i necessari accorgimenti economici da adottare per disinnescare i possibili e concreti rischi derivanti dalle superiori cause”;
- con decreto emesso in data 5.2.2024 il Giudice delegato, alla luce dei rilievi mossi dal Commissario
Giudiziale, assegnava alla società ricorrente i termini per integrare il piano offerto;
- in data 21.3.2024 la ricorrente depositava la proposta concordataria integrata ed il Giudice delegato, con
2 decreto del 25.3.2024, e disponeva la sua trasmissione al Commissario Giudiziale ai fini della predisposizione del proprio parere;
- in data 8.4.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere, rappresentando che “la nuova proposta concordataria, sì come articolata attraverso i vari scenari alternativi, possa oggi ritenersi assolutamente ammissibile” ed esprimendo, pertanto, un giudizio positivo in ordine al piano in ultimo offerto, ritenuto “astrattamente” idoneo a “consentire la soddisfazione del ceto creditorio e la conservazione dei valori aziendali”;
- con decreto emesso in data 23.4.2024 il Tribunale, rilevata l'assenza di parere contrario del P.M. e visto il parere favorevole reso dal Commissario Giudiziale, ammetteva ai sensi dell'art. 47, C.C.I.I. la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, nominando in qualità di Giudice Delegato la dott.ssa
Giovanna Debernardi, confermando quale Commissario Giudiziale l'Avv. Vittorio Viviani e disponendo i successivi adempimenti di cui all'art. 47, commi 2 e 3, C.C.I.I.;
- con provvedimento del 6.5.2024 il Giudice Delegato autorizzava il Commissario Giudiziale ad essere assistito, in qualità di coadiutore, dal Dott. quale esperto contabile, ai fini dell'analisi Persona_1 del piano e della successiva relazione di cui all'art. 105, C.C.I.I.;
- in data 24.9.2024 il Commissario Giudiziale provvedeva al deposito della propria relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 105, C.C.I.I., rappresentando, in particolare, sotto il profilo dei criteri di cui ai commi 1 e 2 della norma predetta, che: con riferimento al primo scenario ipotizzato dalla Pt_1
il quale “poggia essenzialmente sul cash flow derivante dagli utili dell'impianto fotovoltaico insistente sulla superficie
[...] del capannone di Collesano” nella forma “della continuità aziendale indiretta attraverso l'intervento di un soggetto assuntore ex art. 84 CCII”, non solo apparirebbe “condivisibile l'impostazione fornita dalla Proponente” circa la titolarità dell'impianto predetto, così rendendo la proposta concordataria “del tutto fattibile sotto il profilo economico-giuridico”, ma inoltre tale prima soluzione rispetterebbe “le cause legittime di prelazione e, soprattutto, i criteri della c.d. Absolute Priority Rule e della Relative Priority Rule”, atteso che “Il valore di stima dell'attivo aziendale
(pari ad € 413.560,32), per come sopra anticipato, viene correttamente destinato in proposta in conformità alla c.d.
Absolute Priority Rule (“APR”) di cui all'art. 84, VI comma, CCII, e ciò, dunque, in favore dei creditori privilegiati
(speciali e generali) fino alla concorrenza del medesimo valore di liquidazione” e che “Il valore eccedente la liquidazione dei beni aziendali, al netto di un fondo rischi generico stimato in attualizzati € 22.436,30” è stato destinato “agli altri creditori non menzionati nella superiore tabella, e ciò in conformità alla Relative Priority Rule” (cfr. in particolare pag.
12-19 della relazione); quanto poi all'attivo concordatario stimato per tale primo scenario, è stata ritenuta
“condivisibile la metodologia utilizzata dalla , la quale, infatti, ha esposto valutazioni attualizzate sulla scorta Pt_1 delle recenti perizie di stima depositate dal CTU nominato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 161/2019
RG ES e, quanto ai beni mobili ed alle rimanenze, di una perizia di parte affidata ad un proprio tecnico di fiducia”, evidenziando che l'importo complessivo di € 1.247.726,29 “menziona anche il finanziamento “ponte”, oggi
3 aumentato ad € 120.000,00, che l' si è impegnato a mettere immediatamente a disposizione per le finalità del CP_3 concordato. Tale prestito ha destinazione postergata ed il suo rimborso è condizionato al previo pagamento dei creditori nelle percentuali sopra previste” (cfr. in particolare pag. 20 della relazione); con riferimento alla seconda ipotesi invece, la quale si pone come uno “scenario alternativo che contempla l'ipotesi in cui la ricorrente non possa fare affidamento sui flussi derivanti dalla gestione dell'impianto solare” e che prevede “l'utilizzo, in luogo degli utili connessi alla produzione di energia elettrica, dei flussi di cassa derivanti dalla locazione della superficie sulla quale insistono i pannelli fotovoltaici” per un attivo concordatario pari a € 914.093,54, lo stesso è stato del pari ritenuto
“condivisibile” dal Commissario, “concordando altresì con quanto illustrato dalla società ricorrente in merito alla non applicabilità, al concordato preventivo, dei principi di cui all'art. 223 CCII”, norma che “nel disciplinare i conti speciali
(distinti tra masse immobiliari e mobiliari, laddove nelle prime confluiscono anche i frutti civili prodotti dall'immobile), detta una regola che vale solo per la procedura di Liquidazione Giudiziale, non essendo tale disposizione espressamente richiamata dall'art. 96 CCII” (cfr. in particolare pag. 21-15 della relazione); quanto alla terza ipotesi, infine, “connesso all'ipotesi in cui avesse ottenuto l'annullamento del decreto di trasferimento dell'opificio aggiudicato ai sigg. Pt_1
e , lo stesso sarebbe “da ritenersi oggi irrealizzabile, avendo la Corte di Cassazione Parte_2 CP_4 Parte_3 rigettato definitivamente l'opposizione promossa dalla Proponente” (cfr. in particolare pag. 25 della relazione);
- in riferimento, poi alla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, il
Commissario evidenziava come, a fronte dell'attivo offerto in entrambi gli scenari prospettati, “la soluzione concordataria, qualsivoglia sia lo scenario praticabile, appare ictu oculi migliore rispetto a quella liquidatoria, posto che, in tale caso, i creditori, secondo la prospettazione della ricorrente, non potrebbero beneficiare del cash flow derivante dalla continuità indiretta (sia in termini di utili della gestione dell'impianto fotovoltaico, che di utili connessi alla locazione della superficie immobiliare su cui lo stesso è istallato), nonché della finanza esterna messa a disposizione dall'assuntore
[...]
(cfr. pag. 26 della relazione); in particolare, secondo il Commissario, “la misura dell'attivo di € Per_2
413.560,32 all'uopo stimato da costituisce una prospettiva di per sé ottimistica e difficilmente realizzabile Pt_1 nell'alternativo scenario “fallimentare", considerato che: 1) le disponibilità liquide, in pendenza della procedura concordataria, sono state già in parte utilizzate da per pagare nei termini le rate della rottamazione quater;
2) Pt_1
i valori liquidatori delle rimanenze di magazzino e degli impianti e dei macchinari, quand'anche realizzati nei termini stimati, sconterebbe i costi connessi all'indefettibile occupazione del capannone da parte della Curatela dell'eventuale
Procedura di Liquidazione Giudiziale (quantomeno per tutto il tempo occorrente all'esaurimento delle procedure competitive di vendita), e ciò con conseguente riduzione del margine di guadagno da destinare ai creditori;
3) i crediti erariali/previdenziali saranno al massimo capitalizzati solo attraverso compensazioni con il maggior carico debitorio della
. 4) il valore liquidatorio del tetto del capannone, delle cabine elettriche e dei terreni circostanti sconterebbe poi Pt_1
l'evidente alea connessa alla procedura competitiva, nella specie particolarmente elevata in ragione del fatto che tali cespiti difficilmente attireranno l'interesse di soggetti terzi, diversi dunque dagli stessi attuali proprietari del capannone sottostante;
5) l'ipotetico maggior credito nascente dall'indennità di occupazione dovuta da appare in ogni caso di difficile CP_2
4 e dubbio realizzo, posto che, laddove dovesse confermarsi la definitiva titolarità dell'impianto in capo a , i crediti Pt_1 vantati verso l'ex conduttrice sarebbero ampiamente estinti per compensazione con la maggiore indennità alla stessa dovuta ex art. 936 c.c.” (cfr. pag. 26 e 27 della relazione), aggiungendo altresì, in ordine alle verifiche di cui all'art. 105, comma 2, C.C.I.I., che, all'esito delle verifiche effettuate mediante il proprio coadiutore contabile,
è risultato che “ non ha compiuto alcun atto dispositivo astrattamente revocabile” e non sono “emerse altre Pt_1 azioni recuperatorie/risarcitorie nei confronti di terzi soggetti”, e che sebbene sia “documentato che l'Organo amministrativo di abbia palesemente violato il divieto di cui all'art. 2486 c.c., di contro va detto che gli Pt_1 accertamenti espletati dal nominato consulente della Procedura hanno escluso la sussistenza nella specie di un danno patrimoniale eziologicamente correlato a tale condotta gestoria”, con conseguente possibilità “di affermare che, in uno scenario fallimentare, non sarebbe per nulla attivabile l'azione ex art. 146 L.F., cui corrisponde oggi l'omologa iniziativa di cui all'art. 255 del CCII” (cfr. in particolare pag. 27-35 della relazione);
- ancora, in merito all'apporto della finanza esterna e delle garanzie patrimoniali, il Commissario osservava come l'importo offerto dal terzo assuntore pari a € 120.000,00 sarebbe stato Parte_4 confermato dal bonifico già eseguito, sul conto della procedura, in data 28.6.2024 per € 30.000,00 e che
“Sebbene tale Società sia di nuova costituzione e costituisca mera New.co prestata ai fini del Concordato, si ritiene che lo stato di patrimonializzazione della famiglia potrà consentire senza problemi l'elargizione dell'intero finanziamento CP_1 ponte” (cfr. pag. 36 della relazione); parimenti, quanto alle garanzie offerte nel secondo scenario, è stato rilevato che “il sig. (Amministratore della ) ha provveduto in data 17 settembre 2023 a Controparte_1 Pt_1 rilasciare atto di consenso all'iscrizione ipotecaria sui propri cespiti, e ciò a garanzia dell'impegno volto a coprire eventuali gap tra il valore della locazione del tetto del capannone di Collesano e la cifra di € 40.000,00 annui che, nel citato scenario alternativo, costituirebbe il cash flow annuale che si prevede di destinare al ceto creditorio” e che tali atti di impegno renderebbero “di per sé adeguate le garanzie prestate dai superiori garanti, con conseguente generale conferma circa la fattibilità economica del piano concordatario nell'ambito di entrambi gli scenari previsti” (cfr. pag. 36 della relazione);
- in conclusione alla relazione predetta, dunque, il Commissario esprimeva parere favorevole in ordine alla fattibilità ed alla convenienza della proposta concordataria presentata, ribadendo che “la proposta concordataria, sia pur nella duplice formulazione dei due scenari ivi contemplati, costituisce nella specie la miglior soluzione possibile per il ceto creditorio, tenuto conto che, nella diversa ipotesi del fallimento e/o della liquidazione giudiziale, gli stessi non potrebbero fare affidamento né sul cash flow connesso all'impianto fotovoltaico (o alla locazione dell'area sottostante nell'ipotesi di praticabilità della sola 2° soluzione concordataria), né sull'apporto di finanza esterna, con conseguente definitivo sacrificio del ceto chirografario e consistente ridimensionamento delle prospettive di soddisfo dei creditori privilegiati”; pertanto, poiché l'apertura della liquidazione giudiziale “non consentirebbe alla massa di conseguire diverse ed ulteriori attività, posto che le verifiche compiute dallo scrivente hanno escluso la sussistenza sia di atti revocabili e/o da impugnare, che di eventuali danni connessi alla responsabilità dell'Organo amministrativo”, il medesimo Commissario riteneva “che il piano concordatario, ferme restando le considerazioni sopra esposte circa l'aleatorietà dei flussi finanziari
5 prospettati, appare astrattamente fattibile nelle misure indicate dalla proponente e lo stesso costituisce un'idonea e valida alternativa alla procedura della liquidazione giudiziale” (cfr. pag. 45 e 46 della relazione);
- con nota depositata in data 24.10.2024 il Commissario Giudiziale, dopo aver rappresentato di aver provveduto alla trasmissione della relazione di cui all'art. 107, C.C.I.I., richiamando il contenuto di quest'ultima, replicava alle contestazioni trasmesse da circa la quantificazione del Controparte_2 proprio credito, rappresentando di non aderire alla prospettazione offerta dal creditore e rimettendone la relativa decisione al Giudice delegato;
- con decreto emesso in data 7.11.2024, alla luce delle memorie depositate dal creditore dissenziente, dalla società debitrice e dal Commissario, venivano confermate le somme indicate nel piano offerto nonché rimessi gli atti al predetto Commissario ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto previste nelle date del 11-15 novembre 2024;
- con relazione depositata in data 18.11.2024 ai sensi dell'art. 110, C.C.I.I., il Commissario Giudiziale rappresentava che, entro il termine finale del 15.11.2024 alle ore 17.00, era pervenuto il voto favorevole delle sole classi 6, 11 e 12 (Professionisti, Comune di Collesano e Crediti verso altri Enti), mentre avevano espresso voto negativo , , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, Parte_3 Controparte_8 Controparte_2 CP_9
ed Controparte_10 CP_11
- con ricorso depositato in data 22.11.2024 la società ricorrente insisteva nell'omologazione del piano di concordato proposto, ai sensi degli artt. 88, comma 4 e 112, comma 2, C.C.I.I., contestando le ragioni esposte dai creditori dissenzienti ed evidenziando l'operatività, nella fattispecie in esame, di tutte le condizioni dettate tanto dalla prima norma ai fini dell'applicazione dell'istituto del c.d. “cramdown fiscale”, quanto della seconda disposizione ai fini dell'omologa forzosa del concordato in continuità aziendale;
- con decreto depositato in data 27.11.2024 il Tribunale fissava l'udienza, avanti al Collegio, per l'eventuale omologa del concordato preventivo alla data del 4.2.2025;
- con memoria depositata in data 7.1.2025 si costituiva l
[...]
, opponendosi all'omologazione della proposta Controparte_12 concordataria per le seguenti ragioni: in primo luogo, per la presenza di presunte “incongruenze tra i dati del piano, quelli attestati dal professionista indipendente e i dati del Commissario giudiziale”, per effetto delle quali ne sarebbe derivata “una non corretta individuazione dei soggetti legittimati al voto e della misura del credito con cui gli stessi parteciperanno al voto, con conseguente alterazione delle maggioranze richieste per l'omologazione del concordato”; in secondo luogo, per l'aleatorietà degli scenari prospettati e dunque non convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, stante “la manifesta infondatezza” sia della prima ipotesi “per incertezza dell'esposizione debitoria,
6 impossibilità ad intraprendere detto scenario già alla data di omologa del concordato e per insufficienza di risorse, necessarie
a coprire sia i maggiori debiti già accertati dal professionista indipendente e dal Commissario giudiziale, in sede di verifica, sia quelli potenziali che potrebbero emergere dalla definizione dei contenziosi”, sia della seconda soluzione “per insufficienza di risorse”, con la conseguenza che gli scenari alternativi fornirebbero “solo all'apparenza un miglior livello di soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, considerata sia l'assoluta l'incertezza giuridica della proprietà dell'impianto fotovoltaico sia l'incertezza dell'esposizione debitoria, che a causa dei contenziosi in essere non
è possibile cristallizzare”;
- con memoria depositata in data 24.1.2025 si costituiva in giudizio il creditore la quale si CP_9 opponeva, a sua volta, alla chiesta omologa della proposta in oggetto, lamentando: in primo luogo,
l'assenza dei requisiti legittimanti la qualifica del piano quale concordato “in continuità aziendale”, posto che
“ad oggi sembrerebbe non esistere alcun ramo d'azienda avente ad oggetto la produzione di energia rinnovabile e/o l'esercizio di un impianto fotovoltaico” e che, tenuto conto della normativa operante nel settore dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, “l'assuntore, rappresentato da una società di nuova costituzione, non possiede alcuna esperienza operativa nella gestione di impianti per la produzione di energia rinnovabile né risulta aver comprovato il possesso di requisiti professionali e tecnico organizzativi necessari a garantire la gestione e la manutenzione dell'impianto in questione”; in secondo luogo poi, la presunta erroneità nella determinazione del credito assistito da privilegio fondiario della il quale ammonterebbe ad € 203.954,63, quale “attualizzata CP_9 dall'odierna esponente rispetto a quella determinata nella nota di precisazione del credito depositata nella procedura esecutiva
RG es 50/2011 e ciò proprio alla luce del diverso ambito temporale sul quale calcolare il triennio ai fini della determinazione degli interessi di mora ex art. 2855 c.c.; somma alla quale vanno certamente aggiunte anche le spese giudiziali (euro
15.156,00), analiticamente documentate (doc. 4.1) e disciplinate dall'art.95 del codice di rito”; in terzo luogo, l'asserita non convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che “in caso di liquidazione giudiziale la stima del bene su cui insiste la prelazione sarà sensibilmente più alto rispetto a quello indicato dal Piano in quanto il cespite immobiliare sarà messo in vendita unitamente all'impianto fotovoltaico, incrementandone il suo valore e la pronta commerciabilità dello stesso, come comprova anche la perizia integrativa disposta nella procedura esecutiva” e che, in simile ipotesi, tale maggiore ricavato verrebbe incassato “in maniera certamente più celere rispetto alle tempistiche previste nel piano concordatario, godendo dei benefici fondiari che gli attribuiscono anche la prerogativa di vedersi versato direttamente dall'aggiudicatario parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa vantato senza dover attendere l'approvazione del piano di riparto”;
- con memoria depositata in pari data si costituiva in giudizio la quale instava parimenti Controparte_2 per il rigetto dell'omologazione del piano concordatario per le seguenti ragioni: in primo luogo, per l'assenza della legittimazione della ad incassare gli incentivi del GSE, con conseguente Parte_1 inammissibilità del piano per irrealizzabilità del primo scenario;
in secondo luogo, per l'assenza “di una reale continuità aziendale” e connessa natura liquidatoria del concordato, mancando “nel caso di specie una reale
7 ripresa dell'attività (in modo diretto ovvero indiretto) ai fini della continuità aziendale, con palese violazione dei presupposti richiesti dall'art 84 C.C.I.I.”, così come dimostrato dalla circostanza “che non solo non è titolare di un Pt_1 ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di gestione dell'impianto fotovoltaico, ma soprattutto che l'azienda manifatturiera
- come dichiarato - verrà integralmente dismessa e liquidata con modesti introiti per la procedura”; in via subordinata, il creditore predetto non si opponeva all'omologa della proposta “fondato sullo scenario alternativo, prospettato dalla proponente”, purché alle condizioni dallo stesso ivi poste;
- con relazione depositata in data 27.1.2025 il Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 48, comma II,
C.C.I.I., rendeva il proprio parere in ordine alle contestazioni sopra riassunte, confermando che “l'ipotesi concordataria prospettata da a seguito delle modifiche intervenute, è modellata secondo lo schema della Parte_1 continuità aziendale indiretta” e che la stessa “si snoda da ultimo nella formulazione di due scenari alternativi tra loro, il cui concreto verificarsi dipende nella specie dalla possibilità o meno di conseguire l'esclusivo diritto a percepire gli utili derivanti dalla gestione dell'impianto fotovoltaico che insiste sulla superficie dell'ex capannone di ”; Pt_1 segnatamente, il Commissario ribadiva che le verifiche condotte e già ampiamente esposte nella relazione di cui all'art. 105, C.C.I.I., consentivano “che la proposta concordataria, qualsivoglia sia lo scenario che sarà effettivamente realizzato, appare comunque la soluzione migliore per il ceto creditorio, posto sinteticamente che: a) attraverso il concordato i creditori potranno beneficiare di risorse esterne per € 120.000,00 messe a disposizione dall CP_13
(la quale ha già accantonato somme per € 30.000,00, attualmente giacenti sul c/c della procedura). Tali risorse
[...] ovviamente non sarebbero presenti nell'ipotesi in cui dovesse per contro essere sottoposta ad una procedura Pt_1 concorsuale di stampo squisitamente liquidatorio;
b) analogamente, nell'opposta ipotesi di mancata omologa del concordato,
i creditori non beneficeranno della garanzia ipotecaria messa a disposizione dall'Amministratore di a sostegno Pt_1 dei pagamenti di cui al c.d. 2° scenario;
c) la prosecuzione dell'attività di impresa (sia pur riconvertita nel 1° scenario nella produzione di energia elettrica e/o mantenuta nel 2° scenario in quella di mera locazione della superficie ove sono istallati
i pannelli fotovoltaici), consentirà a , a differenza di quanto avverrebbe nel corso di una procedura concorsuale di Pt_1 stampo liquidatorio, di far fronte regolarmente agli impegni della rottamazione quater. Ciò, a tutta evidenza, è conveniente per tutti gli stakeholder, posto che i connessi benefici fiscali garantiscono la falcidia dei debiti pubblici relativi alle sanzioni ed accessori, il che si ripercuote in termini di maggiori chanche di soddisfo per tutti gli altri creditori della Società, con particolare riferimento al ceto chirografario, stante la sensibile riduzione dell'originario carico erariale/contributivo di rango privilegiato;
d) il concordato, in entrambi gli scenari previsti, fa buon governo dei criteri della c.d. Absolute Priority Rule e della Relative Priority Rule, essendo rispettate le cause di prelazione sino alla concorrenza del valore di liquidazione degli asset aziendali ed essendo correttamente impiegato il c.d. surplus concordatario anche nel rispetto delle prerogative dei creditori privilegiati, soprattutto di rango pubblico;
e) il concordato, infine, è ex se risolvibile in qualunque momento laddove dovesse conclamarsi un grave inadempimento. Tale circostanza, a ben vedere, costituisce nella specie un'indiretta ed ulteriore garanzia per il ceto creditorio, atteso che, laddove dovesse nel tempo naufragare la soluzione concordataria, , di seguito alla Pt_1 risoluzione del concordato, riacquisirebbe tutte le attività nelle more trasferite al soggetto RE (si ricorda che l'accollo
8 di quest'ultimo non ha infatti carattere privativo), beneficiando di fatto di tutti gli effetti positivi nelle more realizzatisi in costanza di procedura: significativa è in tal senso la circostanza che, nell'arco di tempo fin qui trascorso dal deposito del ricorso per concordato in bianco, ha tempestivamente e puntualmente assicurato il pagamento delle rate della Pt_1 rottamazione quater, attingendo anche alle risorse esterne di (la quale, si badi, potrà ottenere il rimborso Per_2 del finanziamento solo dopo il soddisfacimento dei creditori concordatari). A ciò aggiungasi che, qualsivoglia sia lo scenario realizzabile, i flussi di cassa prospettati appaiono ampiamente sufficienti a coprire i costi dell'attività corrente, il che sterilizza ogni ragionevole rischio di produttività connesso alla continuità aziendale”;
- nella medesima relazione poi, il Commissario evidenziava altresì l'applicabilità “del c.d. cram down fiscale/contribuivo di cui all'art. 88 CCII”, atteso che “il riferimento del comma 2 bis dell'art. 88 CCII (v.f.) alle sole maggioranze di cui al comma 1 dell'art. 109 CCI, relative queste al concordato liquidatorio e non a quello in continuità, non costituisce ostacolo all'applicazione del cram down alla procedura in continuità, e ciò sia in quanto la disposizione da ultimo citata fa espressamente salve le prescrizioni del successivo comma 5 (riferibile al concordato in continuità), sia perché il rinvio al comma 1 dell'art. 109 CCII risponde ad uno scopo diverso da quello di escludere l'applicazione dell'istituto del cram down, attendendo tale norma piuttosto alle percentuali di approvazione della proposta”; quanto infine alla natura del concordato proposto, veniva osservato che “l'attività caratteristica di , già alla data di presentazione Pt_1 della domanda di concordato, consisteva sia nella produzione di prodotti in ceramica (attività questa che, in conseguenza del trasferimento coattivo del capannone, sarà verosimilmente cessata in costanza di procedura), sia nella locazione della superficie del capannone su cui sono istallati i pannelli solari in atto utilizzati da (attività questa che è stata CP_2 poi proseguita dal Custode Giudiziario nominato nella procedura esecutiva immobiliare che investe gli immobili di
)”, sicché il concordato “quantomeno nel secondo scenario, mira a proseguire quell'attività locativa già Pt_1 presente alla data della domanda di apertura della procedura, e ciò con l'ulteriore apporto della finanza esterna messa a disposizione da e dall'Amministratore ; Per_2 Controparte_1
- in conclusione, pertanto, il Commissario riteneva la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 112, C.C.I.I., esprimendo parere favorevole all'omologazione del piano in esame;
- all'udienza del 4.2.2025, sentita la debitrice, i creditori dissenzienti presenti ed il Commissario Giudiziale, il Tribunale assegnava alla società termine fino al 7.2.2025 per depositare la Controparte_2 documentazione integrativa invocata, riservandosi di provvedere sull'istanza di omologazione all'esito;
Osservato che
- la proposta di concordato in esame, come risultante dal piano e dalla documentazione di cui all'art. 47,
C.C.I.I. in data 21.3.2024 nonché dalla relazione di cui all'art. 105, C.C.I.I. elaborata dal Commissario
Giudiziale, ha previsto “una composita strategia di intervento a sostegno dei propri creditori che si snoda attraverso la formulazione di scenari alternativi tra loro, le cui condizioni di avveramento dipendono dall'evoluzione e dall'esito dei contenziosi” oggi in corso con la società (cfr. pag. 11 della relazione ex art. 105, C.C.I.I. Controparte_2
9 del Commissario Giudiziale) ed afferenti, sinteticamente, da un lato alla titolarità dell'impianto fotovoltaico posto sul tetto dell'opificio e, dall'altro lato, all'ammontare dell'indennità di occupazione della superficie interessata dai pannelli solari;
- segnatamente, il piano in oggetto ha previsto la proposizione di due distinte soluzioni, tra loro alternative e dipendenti, come poc'anzi anticipato, dall'esito dei giudizi di cui sopra, intervenendo il secondo scenario nella sola ipotesi di inattuabilità della prima ipotesi per attribuzione della proprietà dell'impianto fotovoltaico alla società Controparte_2
- quanto alla prima proposta, essa poggia essenzialmente, come già anticipato in parte premessa, sul presupposto della titolarità dei pannelli alla società debitrice, con conseguente reperimento dell'attivo concordatario mediante i flussi di cassa prospettici derivanti dalla gestione dell'impianto, nonché
l'intervento di un terzo assuntore individuato nella mpegnatosi a porre a disposizione Parte_4 del piano un finanziamento “ponte” pari a € 120.000,00; simile ipotesi prevede inoltre “l'interruzione della principale attività caratteristica della Proponente, consistente in quella di produzione e vendita di ceramiche e, per converso, la prosecuzione, attraverso il soggetto assuntore, dell'attività collaterale connessa alla produzione di energia elettrica” (cfr. pag. 16 della relazione ex art. 105, C.C.I.I. del Commissario Giudiziale), derivante, per l'appunto, dallo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico originariamente realizzato dalla società SABER
TECHNOLOGY S.r.l. (cui è succeduta ed oggi, secondo la proponente, di proprietà Controparte_2 di quest'ultima per effetto della declaratoria di nullità dell'originario contratto di locazione stipulato con l'impresa realizzatrice e della connessa operatività dell'istituto dell'accessione di cui all'art. 936 c.c.;
- complessivamente, dunque, tale primo scenario offrirebbe un attivo pari a € 1.247.726,29, composto per € 220.726,29 da crediti e disponibilità liquide stimate alla data del 31.10.2023, per € 907.000,00 per flussi di continuità indiretta previsti in 9 anni (con termine fissato al 2032) e per € 120.000,00 per finanziamento ponte del terzo assuntore con rimborso postergato (cfr. pagg. 37 e ss. della relazione del professionista attestatore), destinato al soddisfacimento del ceto creditorio suddiviso in quindici classi così composte:
1. Classe 1 - Organi della procedura: tale classe accoglie le spese della procedura di concordato
(Commissario Giudiziale e suoi ausiliari) e il compenso maturato alla data di riferimento del Piano dal Custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva n. 161/2019 di RG Es. Il montante creditorio attributo a tale classe è stimato in complessivi euro 60.958,10, somme che la
Proponente ritiene di soddisfare integralmente in prededuzione entro 30 giorni dalla definitività dell'omologa;
2. Classe 2 - Costi professionali (75% in prededuzione): tale classe accoglie i compensi maturati dagli
Advisors Legale e Finanziario e dal Professionista Indipendente, e ciò nella misura del 75% del
10 credito maturato e pari a complessivi € 46.800,00. Tale somma, secondo le prospettive del piano, verrà soddisfatta integralmente in prededuzione entro 30 giorni dalla definitività dell'omologa;
3. Classe 3 - crediti oggetto della rottamazione quater: tale classe accoglie i crediti derivanti dai CP_1 carichi affidati all da parte dell' dell , dell'Amministrazione Controparte_14 CP_15
Finanziaria, del Comune di Collesano e di altri enti locali, il tutto pari a complessivi € 358.332,48.
Tale somma, esposta al lordo delle rate nelle more pagate dalla Società, si prevede che verrà soddisfatta integralmente anticipando di un anno la scadenza prevista dal piano di ammortamento originario, mediante il versamento di 8 rate nel 2025 (in luogo delle 4 previste) ed il pagamento anticipato nel 2026 delle ultime 4 rate originariamente stabilite per il 2027;
4. Classe 4 - Dipendenti: tale classe accoglie i crediti derivanti da rapporti di lavoro dipendente
(privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.) pari a complessivi € 3.795,77, somma che verrà integralmente soddisfatta entro 30 giorni dalla definitività dell'omologa;
5. Classe 5 - NI ES: tale classe accoglie l'eventuale credito prelatizio, per cui verte contenzioso, prudenzialmente accantonato in apposito fondo rischi nell'attesa della definizione della lite pendente innanzi al Giudice del Lavoro (privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.) pari a complessivi euro 40.000,00;
6. Classe 6 - Professionisti: tale classe accoglie i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c, pari a complessivi euro 11.220,82, somma che verrà soddisfatta integralmente mediante il pagamento entro 30 giorni dal versamento dell'ultima rata della rottamazione quater. Tale classe, ai sensi dell'art. 109 co. 5 CCII, è ammessa al voto in quanto soddisfatta dopo 180 giorni dall'omologa;
7. Classe 7 - Costi professionali (25% in privilegio): tale classe accoglie i compensi maturati dagli
Advisors Legale e Finanziario e dal Professionista Indipendente nella misura del 25% dei crediti maturati in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c, il tutto pari a complessivi euro 15.600,00. La
prevede di onorare il superiore pagamento entro 30 giorni dal versamento dell'ultima Pt_1 rata della rottamazione quater;
CP_
8. Classe 8 - ( ) e : tale classe accoglie i crediti ipotecari capienti rispetto al CP_9 CP_16 valore del bene su cui insiste la prelazione, e ciò nella misura attestata di € 181.261,55. Il suddetto importo verrà pagato integralmente in 3 rate annuali non costanti dal 2026. La classe 8 è ammessa al voto ai sensi dell'art. 109 co. 5 CCII, in quanto le previsioni di soddisfazione eccedono il termine di 180 giorni dall'omologa; CP_ CP_ CP_ CP_
9. Classe 9 - e tale classe accoglie i crediti vantati dall' e dall' con il privilegio previsto dall'art. 2753 c.c. (2778 n. 1 c.c.), pari a complessivi euro 3.521,42. Il suddetto debito verrà soddisfatto integralmente entro 30 giorni dal versamento dell'ultima rata della rottamazione quater;
10. Classe 10 - delle : tale classe accoglie i crediti vantati dall' CP_5 CP_5 Controparte_5
11 con il privilegio previsto dagli art. 2758 – 2778 n. 7 c.c., pari a complessivi euro 73.287,80. La proponente prevede di pagare integralmente il debito dilazionato in 4 rate annuali a partire dal
2027;
11. Classe 11 - Comune di Collesano: tale classe accoglie i crediti vantati dal Comune di Collesano con il privilegio previsto dagli art. 2752 – 2778 n. 20 c.c., pari a complessivi euro 192.677,78. Sul punto la prevede l'estinzione del debito nella misura falcidiata del 45,00%, ovvero in Pt_1 misura pari ad euro 86.705,14, e ciò mediante 4 rate annuali di pari importo a partire dal 2027;
12. Classe 12 - Crediti verso altri Enti: tale classe accoglie i crediti vantati dal Comune di Collesano
(chirografo ab origine), dalla CCIAA e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pari a complessivi euro 77.683,67, montante che troverà soddisfazione nella misura del 30%, ovvero nella misura pari ad euro 23.305,08. Il soddisfacimento dei crediti avverrà in modo dilazionato in 4 rate annuali di pari importo a partire dal 2029;
13. Classe 13 - IRFIS: la classe in questione accoglie i crediti garantiti da garanzia ipotecaria di 2° grado risultata incapiente e quelli chirografi ab origine, il tutto pari a complessivi euro 298.505,86.
Nella specie la proponente prevede un pagamento falcidiato al 30% nella misura di euro
89.551,76, e ciò attraverso 4 rate annuali di pari importo a partire dal 2029;
14. Classe - 14 ( ) e Fino 2 Securitasion: tale classe accoglie i crediti chirografari CP_9 CP_16 ab origine dei suddetti Istituti bancari, pari a complessivi euro 178.215,46. Tali crediti troveranno soddisfazione nella misura del 30% ovvero nei limiti della somma di € 53.464,64. Il piano prevede l'estinzione di tale esposizione attraverso 4 rate annuali di pari importo a partire dal 2029;
15. Classe - 15 Indennizzi: quest'ultima classe accoglie gli indennizzi stimati dalla come Pt_1 spettanti alla conduttrice e ai IG.ri , e . I crediti in CP_2 Parte_2 CP_4 Parte_3 questione, valutati nella misura chirografaria di € 287.792,73, troveranno soddisfazione falcidiata nei limiti del 20% ovvero fino alla concorrenza della minor somma di € 57.558,55. Tale somma sarà pagata in 4 rate annuali di pari importo a partire dal 2029;
- come già rappresentato in parte premessa, lo scenario in esame è stato valutato positivamente dal
Commissario Giudiziale, tanto nel proprio parere reso ai sensi dell'art. 47 C.C.I.I., quanto nella relazione di cui all'art. 105 C.C.I.I., verificando l'avvenuto rispetto delle regole dell'Absolute Priority Rule e della
Relative Priority Rule, la congruità degli importi attribuiti all'attivo concordatario ed ai valori di liquidazione, nonché la maggior convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
- in alternativa a tale prima soluzione, la debitrice, recependo i rilievi mossi dal Commissario Giudiziale nel primo parere reso ai sensi dell'art. 47 C.C.I.I., ne ha poi offerto una seconda, operante per l'ipotesi in cui la ricorrente non possa fare affidamento sui flussi derivanti dalla gestione dell'impianto solare;
segnatamente, tale secondo scenario ha previsto l'utilizzo, in luogo degli utili connessi alla produzione di
12 energia elettrica, dei flussi di cassa derivanti dalla locazione della superficie sulla quale insistono i pannelli fotovoltaici, quantificati dalla alla luce dell'ordinanza di rinvio n. 2468/2024 resa dalla Parte_1
Suprema Corte di Cassazione, in € 40.000,00 annui;
- nel complesso, dunque, siffatta prospettiva comporterebbe la realizzazione di un attivo concordatario pari a € 914.093,54, composti da 220.726,29 per crediti e disponibilità liquide alla data del 31.10.2023, da
€ 320.000,00 per flussi di continuità indiretta derivante dalla locazione della superficie per la durata di otto anni, da € 180.000,00 per credito per indennizzo da occupazione dovuto da per il Controparte_2 periodo 2012 – 2019, nella misura che si prevede possa essere rideterminata dalla Corte di Appello investita dello specifico contenzioso, da € 73.367,25 per dismissione dei cespiti mobiliari e delle rimanenze di magazzino, nonché da € 120.000,00 per apporto del terzo assuntore attraverso finanziamento ponte con rimborso postergato;
il sig. attuale Amministratore della Persona_3 debitrice, si è altresì reso disponibile “a prestare apposita garanzia ipotecaria o personale atta a coprire ogni eventuale gap”, provvedendo in data 17.9.2023 a rilasciare atto di consenso all'iscrizione ipotecaria sui propri cespiti
(cfr. pag. 22 della relazione ex art. 105 C.C.I.I. del Commissario);
- tale secondo scenario ha poi previsto la medesima suddivisione dei creditori in quindici classi, di cui le prime otto con una percentuale di soddisfacimento, nelle stesse tempistiche, contemplato nella prima soluzione, mentre, con riferimento alle successive sette (classi 9 a 15), è stato disposto un trattamento differenziato così composto:
CP_ CP_ CP_ CP_
1. Classe 9 - e tale classe accoglie i crediti vantati dall' e dall' con il privilegio previsto dall'art. 2753 c.c. (2778 n. 1 c.c.), pari a complessivi euro 3.521,42. Il suddetto debito, nello scenario alternativo, sarà soddisfatto in misura di minori € 704,28, pari al 20% del montante creditorio, e ciò sempre dopo 180 giorni dall'omologa;
2. Classe 10 - : lo scenario alternativo prevede, in luogo del pagamento Controparte_5 integrale di euro 73.287,80, il pagamento falcidiato di € 14.658,56 (20%), in 4 rate annuali a partire dal 2027;
3. Classe 11 - Comune di Collesano: lo scenario alternativo prevede, in luogo del pagamento di euro
86.705,14, il pagamento falcidiato di € 38.535,60 (20% dell'originario montante debitorio), in 4 rate annuali a partire dal 2027;
4. Classe 12 - Crediti verso altri Enti: lo scenario alternativo prevede, in luogo del pagamento di euro 23.305,10, il pagamento falcidiato di € 15.536,72 (20% dell'originario montante debitorio), in 4 rate annuali a partire dal 2029;
5. Classe 13 - IRFIS: lo scenario alternativo prevede, in luogo del pagamento di euro 89.551,76, il pagamento falcidiato di € 59.701,16 (20% dell'originario montante debitorio), in 4 rate annuali a partire dal 2029; 13 6. Classe - 14 ( ) e Fino 2 Securitasion: lo scenario alternativo prevede, in luogo CP_9 CP_16 del pagamento di euro 53.464,64, il pagamento falcidiato di € 35.643,08 (20% dell'originario montante debitorio), in 4 rate annuali a partire dal 2029;
7. Classe - 15 Indennizzi: lo scenario alternativo prevede il pagamento della medesima somma di €
57.558,55 in 4 arte annuali a partire dal 2029, e ciò solo in favore dei sigg. , e Parte_2 CP_4
(in acconto dell'indennità di occupazione del capannone), tenuto conto che nessuna Parte_3 somma per indennizzo ex art. 936 c.c. andrebbe riconosciuta a in conseguenza della CP_2 non operatività dell'accessione;
- anche il secondo scenario è stato valutato positivamente dal Commissario, pur evidenziandone la maggior aleatorietà rispetto alla soluzione per prima prospettata;
- come rilevato in parte premessa, infine, nulla è stato valutato in ordine al terzo scenario proposto
(fondato sulla riacquisizione della proprietà dell'opificio aggiudicato in sede esecutiva), atteso il definitivo rigetto, ad opera della Corte di legittimità, dell'opposizione proposta dalla debitrice avverso il decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell'esecuzione;
Considerato che
- ai sensi dell'art. 109, comma 1, C.C.I.I., salva l'ipotesi del concordato in continuità aziendale, la proposta concordataria è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, disponendosi che, ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta “inoltre nel maggior numero di classi”, precisandosi poi, al successivo comma quinto, che “Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore.
In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2
[…]”;
- in forza dell'art. 112, comma 1, C.C.I.I., il Tribunale omologa il concordato dopo aver verificato la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità della proposta, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe nonché la fattibilità del piano, da intendersi quale “non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”;
- a tenore dell'art. 112, comma 2, C.C.I.I., nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: “a) il valore di liquidazione, come definito dall' articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello
14 di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall' articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”;
- ai sensi dell'art. 88, comma 1, C.C.I.I., allorquando il debitore preveda il pagamento parziale dei crediti tributari e previdenziali, simile soluzione è ammessa se “il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore
a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente”, precisandosi poi che, nell'ipotesi in cui tali crediti siano assistiti da privilegio, “la percentuale,
i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti”, e che “se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografaria ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”;
- tale medesima norma prosegue poi, al suo comma 2 bis (nella sua formulazione anteriore al D.lgs n.
136/2024) che “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria”;
- nella fattispecie in esame, come relazionato dal Commissario Giudiziale all'esito delle operazioni di voto, il piano concordatario proposto ha ottenuto il voto favorevole delle sole classi 6, 11 e 12 (Professionisti,
Comune di Collesano e Crediti verso altri Enti), mentre hanno espresso voto negativo tutte le altre classi;
ciò nondimeno, la società debitrice, come anticipato sopra, ha formulato istanza per l'omologazione del concordato ai sensi degli artt. 88, comma 2 bis e 112, comma 2, C.C.I.I.;
Ritenuto che
- prima di procedere alla verifica dei presupposti legittimanti l'accoglimento del ricorso della proponente, appare necessario verificare la natura del piano concordatario offerto, considerate sia le conseguenze derivanti, sotto il profilo dell'ammissibilità, dalla sua qualifica liquidatoria o in continuità, sia le contestazioni a tal riguardo mosse da taluni dei creditori dissenzienti;
15 - sul punto, ad avviso di codesto Tribunale, risulta opportuno richiamare, in primo luogo, l'art. 84, commi
2 e 3, C.C.I.I., in forza dei quali “La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo” (comma 2), proseguendo poi con la precisazione che “Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa” (comma 3);
- da una prima lettura delle disposizioni citate emergono, quali principali e fondamentali requisiti affinché un piano concordatario possa qualificarsi come “concordato in continuità”, che lo stesso preveda la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o per il tramite della debitrice stessa (continuità diretta), o mediante l'intervento di un terzo che ne prosegua o riprenda la gestione (continuità indiretta), così consentendo, quale duplice fine ultimo, tanto il maggior soddisfacimento del ceto creditorio, quanto il risanamento dell'impresa, onde così impedirne, salvo che non sia inevitabile, la cessazione dell'attività economica ed il connesso disgregamento degli assetti aziendali;
in altri termini ancora, dunque, secondo la prospettiva offerta dalla definizione fornitane nella norma sopra richiamata, così come introdotta nel
Codice della Crisi del 2022, la funzione primaria del concordato in continuità, sia essa diretta o indiretta, sarebbe non solo la miglior tutela dei diritti dei creditori, ma altresì e soprattutto la possibilità di consentire all'imprenditore “che si trova in stato di crisi o di insolvenza” (cfr. art. 84, comma 1, C.C.I.I.) la ristrutturazione della propria impresa, preservando “nella misura possibile” i posti di lavoro ed offrendo in tal modo al ceto creditorio l'opportunità di soddisfarsi, “in misura anche non prevalente”, attraverso le risorse prodotte dalla conservazione dell'attività economica realizzata;
- ciò posto, così delineato il quadro, seppur generale, entro il quale disegnare la continuità aziendale proponibile in un concordato, occorre a questo punto soffermarsi sulla proposta all'esame di codesto
Collegio, onde vagliarne la sua riferibilità, o meno, alla qualificazione poc'anzi descritta nelle previsioni sopra citate;
- orbene, come visto in parte premessa, il piano oggi offerto ha prospettato due diversi scenari, entrambi poggianti sulla continuità indiretta concretizzatasi mediante l'intervento del terzo assuntore,
[...]
il quale subentrerebbe alla società debitrice o nell'attività di produzione dell'energia elettrica Parte_4
(primo scenario), o nell'acquisizione del ricavato della locazione del tetto dell'opificio ove sono stati installati i pannelli solari (secondo scenario); a tal riguardo, infatti, risulta da un esame della 16 documentazione in atti, nonché confermato dal Commissario Giudiziale, che l'attività economica della fin dal tempo della presentazione del ricorso, è consistita non solo, come parrebbe Parte_1 evincersi dalle memorie dei creditori ed nella produzione di materiali di Controparte_2 CP_9 ceramica (attività peraltro necessariamente di prossima cessazione tenuto conto dell'avvenuto trasferimento del capannone in sede esecutiva), ma altresì nella locazione della superficie del capannone medesimo sul quale sono istallati i pannelli solari in utilizzo a attività proseguita anche Controparte_2 in costanza di procedura esecutiva nel cui ambito, come emerge dalle produzioni in atti, la CP_2 predetta avrebbe stipulato un contratto di locazione transitoria con la Custodia giudiziaria);
[...]
- aggiungasi poi, come risulta ugualmente dagli atti, che, diversamente da quanto sostenuto da CP_2
le attività poste in essere, nelle more della procedura concorsuale, da parte della al
[...] Parte_1 fine di subentrare nella gestione dell'impianto fotovoltaico, parrebbero essere state non già rigettate integralmente, né definitivamente, dalle Autorità ivi preposte, le quali, piuttosto, sembrerebbero aver rappresentato la necessità di integrare l'istanza di voltura trasmessa “perché carente della sottoscrizione del contratto di connessione come previsto nel modello di voltura disponibile a portale” (cfr. lettera del 24.10.2024 in ultimo allegata al parere reso ai sensi dell'art. 47 C.C.I.I. dal Commissario Giudiziale);
- ne consegue così che, seppur le attività sopra descritte non appaiano costituire l'oggetto principale della società debitrice (circostanza peraltro non richiesta dalla lettera dell'art. 84, comma 2, C.C.I.I.), le stesse, in quanto comunque parallele alla fabbricazione di prodotti in ceramica ed esistenti al momento della presentazione del ricorso di cui all'art. 44, C.C.I.I., risultano idonee a qualificare il piano di concordato proposto nella forma della continuità aziendale “indiretta”, non opponendosi a tal fine né la cessazione dell'attività primaria di produzione della ceramica (per le ragioni sopra già esposte), né la mancata preservazione dei posti di lavoro (ponendosi tale requisito, a tenore dell'art. 84, comma 2, C.C.I.I., quale meramente “possibile” e dovendo in ogni caso lo stesso conciliarsi con le peculiarità connesse all'attività imprenditoriale proseguita);
- pertanto, risulta possibile qualificare il concordato in esame come un concordato in continuità aziendale indiretta, con conseguente operatività, in presenza delle condizioni richieste, della disciplina per quest'ultimo applicabile;
Ritenuto che
- posta tale prima verifica, giova a questo punto esaminare la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 112, comma 2, C.C.I.I., invocato dall'odierna proponente e rilevante nel caso di specie, non essendosi raggiunta l'unanimità dei voti favorevoli così come richiesto dall'art. 109, comma 2, C.C.I.I., sopra citato;
- segnatamente, in forza dell'art. 112, comma 2, C.C.I.I., precedentemente già richiamato, in caso di
17 dissenso di una o più classi, il Tribunale, su richiesta del debitore, può omologare il concordato se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle lettere da a) a d), oltre a quelle previste dal primo del medesimo art. 112, dalle lettere da a) a g);
- in particolare, volendo procedere all'esame delle condizioni poc'anzi richiamate, occorre in primo luogo verificare la “regolarità della procedura” (comma 1, lett. a), la quale, alla luce di tutte le produzioni in atti e dal contenuto della documentazione sopra citata, appare ben sussistere nell'ipotesi in esame, come già verificato con decreto emesso in data 23.4.2024 ed ulteriormente confermato nella sede odierna, dovendosi ribadire la competenza territoriale di codesto Tribunale, l'avvenuto deposito della documentazione prescritta dall'art. 87 C.C.I.I., nonché la conformità del piano proposto alle prescrizioni da quest'ultima impartite;
sotto tale ultimo profilo, invero, la proposta concordataria risulta aver dettagliatamente esposto le ragioni della crisi, unitamente alla composizione del passivo concordatario, offrendo, ad integrazione di quanto originariamente previsto ed in accoglimento dei rilievi avanzati dal
Commissario, tre scenari tra loro alternativi e volti a garantire, innanzi ai possibili esiti dei contenziosi in corso, la continua e massima tutela del ceto creditorio;
- analogamente presente appare raggiunto il requisito circa “l'esito della votazione” (comma 1, lett. b), essendo stata rispettata la previsione di cui all'art. 109, comma 3, C.C.I.I., come risultante dalla relazione ex art. 110 C.C.I.I. depositata dal Commissario Giudiziale, ed essendosi il Giudice delegato pronunciato in ordine alle contestazioni sollevate dal creditore irca l'ammontare del proprio credito;
Controparte_2 non paiono pertanto condivisibili, sotto tale aspetto, né le osservazioni mosse dall' CP_5
la quale avrebbe lamentato incongruenze tra quanto presentato dall'attestatore e quanto
[...] esposto dal Commissario nella relazione di cui all'art. 105 C.C.I.I., né quelle sollevate da CP_9 circa la presunta non correttezza del credito alla stessa attribuito;
invero, come osservato dal medesimo
Commissario nel proprio parere reso ai sensi dell'art. 47 C.C.I.I., quanto al primo creditore, l'Ente suddetto non sarebbe stato leso nel proprio diritto di voto, avendo provveduto a “designare la sola CP_17 quale Ente deputato a raccogliere le manifestazioni di voto delle singole P.A. rappresentate e ad esprimere le stesse alla
Procedura” ed avendo in ogni caso “dato atto di tutti gli specifici voti pervenuti dai singoli Enti Pubblici (ivi compresa Contr
, offrendo così al Tribunale l'esatta ricostruzione dell'esito delle votazioni per ciascuna classe”; parimenti, quanto all'ammontare dei crediti indicati, le differenze riscontrate sarebbero state unicamente “correlate all'operata scelta di considerare, ai soli fini del voto, quanto precisato dai singoli creditori, fatte salve le rettifiche che si è ritenuto di apportare anche attraverso i pronunciamenti del Giudice delegato”, tenuto conto dell'assenza, nella procedura di concordato, di una fase preliminare di verifica dell'esistenza e dell'ammontare dei singoli crediti analoga a quella prevista in sede liquidatoria, con conseguente possibilità, anteriormente alla votazione, di sottoporre eventuali contestazioni ad un esame sommario del Giudice “ai soli fini del voto” ai sensi degli artt. 107 e 108 C.C.I.I. (circostanza nella specie accaduto per il solo creditore che ha Controparte_2
18 proposto osservazioni con nota trasmessa al Commissario Giudiziale in data 1.11.2024);
- altresì soddisfatto risulta poi il terzo requisito inerente alla “ammissibilità della proposta” (comma 1, lett. c), in rapporto al quale spetta al Tribunale verificare sia l'assenza di violazione di norme imperative circa la soddisfazione dei creditori, sia che il piano garantisca a questi ultimi “un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile” ai sensi dell'art. 84, comma 3, C.C.I.I., condizione il cui rispetto risulta garantito nella presente fattispecie, come precedentemente visto in analisi del piano proposto;
- risultano inoltre sussistere sia la previsione di cui alla lettera d) del comma 1 (“corretta formazione delle classi”), che quella di cui alla successiva lettera e) (“parità di trattamento all'interno di ciascuna classe”), come attestato anche dal Commissario Giudiziale e sopra a più riprese evidenziato;
- quanto poi alla condizione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 112 C.C.I.I., per la quale il piano non deve essere “privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori”, pare opportuno richiamare le considerazioni espresse dal professionista attestatore nella relazione di cui all'art. 87, comma
3, C.C.I.I. depositata in allegato alla proposta, secondo le quali “Il Piano proposto dalla Ricorrente risulta, nel complesso, sostenibile, coerente ed attuabile in relazione alle risorse disponibili ed a quelle rinvenibili con le modalità meglio indicate nel Piano e nella presente Attestazione. Va da sé che ogni eventuale slittamento nella tempistica dei pagamenti legato al più volte citato contenzioso pendente non si ritiene possa essere imputato alla volontà della Ricorrente la quale, anzi, si è attivata in ogni modo per ottenere prontamente la voltura della titolarità dell'impianto fotovoltaico, e che detti eventuali ritardi sarebbero comunque i medesimi, se non nettamente inferiori, a quelli ipotizzabili in un eventuale liquidazione giudiziale. Le verifiche effettuate sul Piano portano pertanto a ritenere che lo stesso possa essere verosimilmente attuato e pertanto essere fattibile nell'accezione prevista dall'art. 87, comma 3, CCII” (cfr. in particolare pagg. 89 e
90, attestazione integrata allegata al piano depositato in data 21.3.2024);
- con riferimento, invece, alla verifica afferente alla “la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine
a raggiungere gli obiettivi prefissati” (lett. g), giova evidenziare come simile accertamento, già demandato al
Tribunale in sede di ammissione alla procedura concordataria, consista nel sindacato circa la fattibilità economica del piano, ossia, come indicato dalla stessa norma e già chiarito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ., 7.4.2017, n. 9061), nella non manifesta inattitudine del piano offerto al raggiungimento dei risultati prefissati;
ebbene, con specifico riferimento alla proposta in oggetto, senza voler ripercorrerne il contenuto del piano sopra già esposto, risulta tuttavia utile richiamare, nuovamente, quanto precisato dal professionista assuntore secondo cui “tenuto conto dell'ampia analisi effettuata nella parte seconda della presente Relazione ed ai prerequisiti giuridici di cui si è detto in precedenza, gli
Advisors hanno redatto un apposito piano industriale per il periodo 2024-2032 nel quale dimostrano le concrete possibilità di generazione di flussi idonei a sostenere la Proposta concordataria nei termini formulata. Infatti, è possibile affermare che
19 il piano industriale 2024-2032 assolve a molteplici finalità. Intanto quello di verificare le possibilità di risanamento dell'azienda mediante la ristrutturazione del debito pregresso e la riconversione, ove non fosse possibile proseguire l'attività artigianale, in attività di produzione di energia da fonti rinnovabili. In secondo luogo, conseguenza implicita della prima finalità, evidenzia – seppur nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda in funzionamento in capo all – gli effetti sul CP_3 piano finanziario e i tempi necessari per conseguire il risanamento. Quanto al contenuto del piano industriale sono state verificate le sottostanti assumption circa le possibilità di conseguire i fatturati previsti e alla incidenza dei costi dei fattori produttivi finalizzate al conseguimento dei risultati attesi. L'esito dei controlli effettuati ha confermato la validità delle previsioni fatte dalla Società, corroborate dall'analisi di sensitività condotta dallo scrivente. A confermare la fattibilità economica soccorrono i dati consuntivi conseguiti dall'attuale gestore dell'impianto fotovoltaico dal 2012 ad oggi e resi pubblici dal GSE. Inoltre, tenuto conto della possibilità seppur remota, di poter proseguire anche l'attività artigianale la Ricorrente ha prodotto anche un apposito budget economico per tutto il 2024 in cui si dimostra, nelle more che si concluda il giudizio pendente per il trasferimento dell'immobile o venga raggiunto un accordo con gli attuali proprietari dell'immobile, l'assenza di rischio che dalla prosecuzione di detta attività ne possano derivare passività prededucibili rispetto ai creditori anteriori
[…]” (cfr. pagg. 86 e 87, ibidem); simile giudizio positivo è stato peraltro ugualmente condiviso dal
Commissario Giudiziale, come già evidenziato nei paragrafi che precedono sia in ordine alla potenziale realizzabilità dei due scenari presentati, sia circa l'adeguatezza delle garanzie offerte tanto dal terzo assuntore quanto dall'Amministratore;
- riguardo agli accertamenti di cui all'art. 112, comma 2, lettere a)-c), C.C.I.I., è ugualmente possibile richiamare, in quanto condivise, le osservazioni già espresse, e sopra a più riprese riportate, dal
Commissario Giudiziale nelle relazioni dallo stesso predisposte, le quali hanno attestato, positivamente, tanto il rispetto all'absolute priority rule, risultando rispettate le cause di prelazione sino alla concorrenza del valore di liquidazione degli asset aziendali, quanto il soddisfacimento della relative priority rule, essendo correttamente impiegato il c.d. surplus concordatario anche nel rispetto delle prerogative dei creditori privilegiati;
altresì risulta ricorrere il requisito di cui alla lettera c), emergendo che “nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito”;
- procedendosi, infine, alla verifica in ordine all'ultima condizione posta dall'art. 112, comma 2, lettera d), ai sensi della quale “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”, paiono opportune le seguenti considerazioni;
- come anticipato in parte premessa, all'esito delle operazioni di voto, con ricorso depositato in data
31.1.2025 la società proponente ha insistito nell'omologazione del piano concordatario proposto invocando, quale presupposto per il raggiungimento della condizione di cui all'art. 112, comma 2, lettera d), C.C.I.I., sopra citata, l'operatività dell'istituto del c.d. cram down di cui all'art. 88 C.C.I.I.; in particolare, 20 secondo la tesi prospettata dalla ricorrente, pur nella consapevolezza che tale ultima norma, così riformulata più recentemente, non possa applicarsi al caso di specie (stante la presentazione della proposta anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs n. 136/2024), nondimeno “anche con il vigore della precedente normativa diversi Tribunali interpretavano il precedente articolo 88 come applicabile anche ai concordati in continuità ed attesa la novella che, in fin dei conti, non fa che dare una sorta di interpretazione autentica di quella disposizione così uniformando le diverse precedenti differenti interpretazioni, si ritiene che il cram down relativo ai debiti erariali e previdenziali/assicurativi, possa essere applicato anche alle “vecchie” procedure”, soluzione che consentirebbe di CP_ CP_
“convertire i voti negativi di dell' dell in altrettanti voti favorevoli, con la conseguenza che Controparte_5 si raggiungerebbero, con questi e con i due votanti a favore (avv. Li Causi e Comune di Collesano) la maggioranza delle classi” (cfr. in particolare pagg. 12 e 13);
- siffatta opzione interpretazione è stata altresì sposata dal Commissario Giudiziale, il quale, in seno al parere reso ai sensi dell'art. 47 C.C.I.I., ha osservato che “per come già espresso dalla più recente giurisprudenza di merito, anche alla luce di un'interpretazione sistematica del tessuto normativo stratificatosi negli anni, la voluntas legis espressa nel corso delle riforme che si sono susseguite appare riflettere il chiaro favore del Legislatore nei confronti dell'istituto del cram down fiscale/contributivo; tale istituto, come è noto, già nel vigore della Legge Fallimentare, era stato dapprima istituito per il solo concordato preventivo (art. 180 L.F.), indi esteso agli accordi di ristrutturazione (v. art. 182 bis L.F., introdotto con D.L. 35/2005) e, successivamente, applicato anche alle altre procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento (e ciò in forza del c.d. Decreto – Ristori) […] Di conseguenza, appare riduttivo (se non addirittura illogico ed obsoleto) privilegiare la tesi per cui il cram down fiscale/contributivo, nel vigore del vecchio testo dell'art. 88 CCII, dovrebbe trovare applicazione solo con riguardo al “concordato liquidatorio”, e ciò in virtù di un'interpretazione strettamente letterale della norma. In tal senso, è stato condivisibilmente rilevato che il riferimento del comma 2 bis dell'art. 88 CCII
(v.f.) alle sole maggioranze di cui al comma 1 dell'art. 109 CCI, relative queste al concordato liquidatorio e non a quello in continuità, non costituisce ostacolo all'applicazione del cram down alla procedura in continuità, e ciò sia in quanto la disposizione da ultimo citata fa espressamente salve le prescrizioni del successivo comma 5 (riferibile al concordato in continuità), sia perché il rinvio al comma 1 dell'art. 109 CCII risponde ad uno scopo diverso da quello di escludere
l'applicazione dell'istituto del cram down, attendendo tale norma piuttosto alle percentuali di approvazione della proposta
[…] D'altra parte, lo stesso incipit dell'art. 88 I comma CCII v.f. (“fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale dall'art. 112, comma 2 CCII…”), può ragionevolmente essere letto nel senso che detta ultima disposizione debba aggiungersi all'art. 88 comma 2 bis e non, invece, che ne escluda l'applicazione. In definitiva, l'esponente ritiene che l'istituto del cram down possa essere qui ragionevolmente invocato ed applicato, il che, ove condiviso dal Tribunale, potrebbe agevolare l'omologa forzosa del concordato” (cfr. in particolare pagg. 9-11);
- orbene, così posti i termini della questione, pare utile riprendere il contenuto dell'art. 88 C.C.I.I., operante nella fattispecie in causa nella sua formulazione previgente al citato D.lgs n. 136/2024; precisamente, tale norma ha disposto, al suo comma 2 bis, che “Il tribunale omologa il concordato preventivo
21 anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria”;
- da una prima lettura della disposizione emergono, dunque, quali presupposti fondamentali per potersi invocare l'istituto in oggetto, due diversi requisiti: da un lato, la “mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1”; dall'altro lato, la maggior convenienza (o “non deteriore”) della proposta, da valutarsi “anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente”, rispetto all'alternativa liquidatoria;
- orbene, prima di verificare la sussistenza degli elementi suddetti nel caso in oggetto, occorre preliminarmente accertare se, alla luce della sua formulazione, il presente rimedio possa trovare applicazione, tenuto conto, come visto poc'anzi, dei dubbi generati sia dall'incipit dell'art. 88, comma 1,
C.C.I.I. (“Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2”), sia dal richiamo di cui al comma 2 bis alle “percentuali di cui all'articolo 109, comma 1”;
- sul punto, pare opportuno osservare, in primo luogo, che, in linea generale, la ratio sottesa all'istituto del cram down è quella di evitare che, in conseguenza del voto negativo (o di un'astensione) dell'Erario o degli
Enti previdenziali non giustificato alla luce delle risorse economiche offerte ed astrattamente conseguibili dal piano, siano rigettate proposte concordatarie potenzialmente idonee a soddisfare, maggiormente, gli interessi del ceto creditorio nel suo complesso (ivi compresi, quindi, i creditori pubblici);
- simile obiettivo appare ancor più rafforzato nei principi ispiratori del legislatore unionale, principi sui quali, a sua volta, è stato disegnato l'attuale Codice della Crisi tanto nella sua originaria formulazione del
2022, quanto, in via ulteriore, nella sua “revisione” successiva all'entrata in vigore del D.lgs n. 136/2024;
- appare quindi contraddittorio, specie a fronte delle recenti modiche in ultimo citate, limitare l'operatività del cram down fiscale ai soli piano di concordato di natura liquidatoria;
invero, non solo la previsione iniziale dell'art. 88 C.C.I.I. (“Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo
112, comma 2”) parrebbe mirare unicamente a “tenere ferma”, per l'appunto, la speciale disciplina dettata dall'art. 112, comma 2, C.C.I.I., la quale non dispone una normativa specificatamente destinata ai crediti erariali ma contiene, come visto sopra, una serie di regole ben precise circa il trattamento dei creditori
(siano essi pubblici o meno) in ipotesi di dissenso di classi (specie in riferimento ai criteri della absolute priority rule e della relative priority rule), ma inoltre, pur volendosi anche soffermare sul richiamo alla maggioranza di cui all'art. 109, comma 1, C.C.I.I. contenuto nel successivo comma 2 bis dell'art. 88, tal
22 ultimo inciso non varrebbe, in ogni caso, a rendere inoperante l'istituto in esame, posto che lo stesso art. 109, comma 1 richiama a sua volta, al fine di determinare l'avvenuta approvazione o meno del concordato, il seguente comma 5, precisamente dettato per l'ipotesi del concordato in continuità ed il cui contenuto rimanda, in caso di mancato raggiungimento dell'unanimità, all'art. 112, comma 2, C.C.I.I.;
- in definitiva, quindi, appare ben possibile adoperare l'istituto del cram down fiscale di cui all'art. 88, comma 2 bis, C.C.I.I. anche per conseguire l'omologazione del concordato in continuità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 109, comma 5 e 112, comma 2, C.C.I.I., soluzione da ritenersi peraltro ulteriormente confortata dall'attuale tenore letterale dell'art. 88, comma 4, C.C.I.I., così come modificato dal D.lgs n. 136/2024, ai sensi del quale “Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo
112, comma 2, lettera d), numeri 1 e 2, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”;
- potendosi pertanto applicare l'istituto in questione, giova ora procedere alla verifica dei suoi requisiti nella fattispecie presente;
- quanto al primo elemento (mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria), lo stesso non appare discusso, avendo l'Erario, come visto in precedenza, votato negativamente al piano proposto;
parimenti non controverso risulta poi il secondo elemento (peso determinante del voto erariale ai fini dell'approvazione del piano ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d), C.C.I.I.), stante che, in ipotesi di
“conversione forzosa” dei creditori erariali e previdenziali ( , e Controparte_5 CP_11
, sussisterebbe il voto positivo di cinque classi su quattro (classi 6, 9, 10, 11 e 12), di cui almeno CP_15 una formata da creditori titolari di diritti di prelazione (classe 6);
- quanto poi al terzo presupposto (“la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria”), giova richiamare sia l'analisi compiuta dal professionista attestatore, secondo cui “in ipotesi di liquidazione giudiziale
e senza l'accessione dell'impianto fotovoltaico (ipotesi più favorevole per la liquidazione giudiziale), verrebbero soddisfatti i CP_1 creditori ipotecari per la quota capiente, i dipendenti, i professionisti, l e l e, soltanto parzialmente, CP_15
l'Amministrazione finanziaria con privilegio generale art. 2752 cc e 2778 per una somma pari a euro 170.655,52 pari al 28,08% del proprio credito di euro 607.675,73, ripristinato al valore ante definizione agevolata in considerazione del
23 fatto che la stessa non potrebbe essere onorata dal curatore con l'attivo disponibile e le relative tempistiche di realizzo. Tutti gli altri creditori, prelatizi degradati e chirografari sarebbero risultati del tutto incapienti. Nello scenario principale della
Proposta concordataria, invece, non solo il creditore Amministrazione Finanziaria riceverebbero il soddisfo integrale del proprio credito, seppur dilazionato, ma anche tutti gli altri creditori riceverebbero un considerevole soddisfo – oscillante fra il 45% previsto per l'Ente Locale in privilegio ed il 20% per l'ultima classe di chirografari – nel rispetto della distribuzione del valore eccedente quello della liquidazione secondo la regola della c.d. priorità relativa dettata dall'art.84, comma 6,
CCII” (cfr. pag. 92 della relazione allegata alla proposta depositata in data 21.3.2024), sia le considerazioni al riguardo espresse dal Commissario Giudiziale tanto nella relazione di cui all'art. 105 C.C.I.I. sopra già analizzata [(“la soluzione concordataria, qualsivoglia sia lo scenario praticabile, appare ictu oculi migliore rispetto a quella liquidatoria, posto che, in tale caso, i creditori, secondo la prospettazione della ricorrente, non potrebbero beneficiare del cash flow derivante dalla continuità indiretta (sia in termini di utili della gestione dell'impianto fotovoltaico, che di utili connessi alla locazione della superficie immobiliare su cui lo stesso è istallato), nonché della finanza esterna messa a disposizione dall'assuntore ” (cfr. pag. 26 della relazione); in particolare, secondo il Commissario, “la misura Per_2 dell'attivo di € 413.560,32 all'uopo stimato da costituisce una prospettiva di per sé ottimistica e difficilmente Pt_1 realizzabile nell'alternativo scenario “fallimentare", considerato che: 1) le disponibilità liquide, in pendenza della procedura concordataria, sono state già in parte utilizzate da per pagare nei termini le rate della rottamazione quater;
2) Pt_1
i valori liquidatori delle rimanenze di magazzino e degli impianti e dei macchinari, quand'anche realizzati nei termini stimati, sconterebbe i costi connessi all'indefettibile occupazione del capannone da parte della Curatela dell'eventuale
Procedura di Liquidazione Giudiziale (quantomeno per tutto il tempo occorrente all'esaurimento delle procedure competitive di vendita), e ciò con conseguente riduzione del margine di guadagno da destinare ai creditori;
3) i crediti erariali/previdenziali saranno al massimo capitalizzati solo attraverso compensazioni con il maggior carico debitorio della
. 4) il valore liquidatorio del tetto del capannone, delle cabine elettriche e dei terreni circostanti sconterebbe poi Pt_1
l'evidente alea connessa alla procedura competitiva, nella specie particolarmente elevata in ragione del fatto che tali cespiti difficilmente attireranno l'interesse di soggetti terzi, diversi dunque dagli stessi attuali proprietari del capannone sottostante;
5) l'ipotetico maggior credito nascente dall'indennità di occupazione dovuta da appare in ogni caso di difficile CP_2
e dubbio realizzo, posto che, laddove dovesse confermarsi la definitiva titolarità dell'impianto in capo a , i crediti Pt_1 vantati verso l'ex conduttrice sarebbero ampiamente estinti per compensazione con la maggiore indennità alla stessa dovuta ex art. 936 c.c.” (cfr. pag. 26 e 27 della relazione), aggiungendo altresì, in ordine alle verifiche di cui all'art. 105, comma 2, C.C.I.I., che, all'esito delle verifiche effettuate mediante il proprio coadiutore contabile,
è risultato che “ non ha compiuto alcun atto dispositivo astrattamente revocabile” e non sono “emerse altre Pt_1 azioni recuperatorie/risarcitorie nei confronti di terzi soggetti”, e che sebbene sia “documentato che l'Organo amministrativo di abbia palesemente violato il divieto di cui all'art. 2486 c.c., di contro va detto che gli Pt_1 accertamenti espletati dal nominato consulente della Procedura hanno escluso la sussistenza nella specie di un danno patrimoniale eziologicamente correlato a tale condotta gestoria”, con conseguente possibilità “di affermare che, in uno scenario fallimentare, non sarebbe per nulla attivabile l'azione ex art. 146 L.F., cui corrisponde oggi l'omologa iniziativa
24 di cui all'art. 255 del CCII” (cfr. in particolare pag. 27-35 della relazione)], quanto nel successivo parere reso ai sensi dell'art. 47 C.C.I.I. (“la proposta concordataria, qualsivoglia sia lo scenario che sarà effettivamente realizzato, appare comunque la soluzione migliore per il ceto creditorio, posto sinteticamente che: a) attraverso il concordato
i creditori potranno beneficiare di risorse esterne per € 120.000,00 messe a disposizione dall Controparte_13
(la quale ha già accantonato somme per € 30.000,00, attualmente giacenti sul c/c della procedura). Tali risorse ovviamente non sarebbero presenti nell'ipotesi in cui dovesse per contro essere sottoposta ad una procedura concorsuale di Pt_1 stampo squisitamente liquidatorio;
b) analogamente, nell'opposta ipotesi di mancata omologa del concordato, i creditori non beneficeranno della garanzia ipotecaria messa a disposizione dall'Amministratore di a sostegno dei pagamenti Pt_1 di cui al c.d. 2° scenario;
c) la prosecuzione dell'attività di impresa (sia pur riconvertita nel 1° scenario nella produzione di energia elettrica e/o mantenuta nel 2° scenario in quella di mera locazione della superficie ove sono istallati i pannelli fotovoltaici), consentirà a , a differenza di quanto avverrebbe nel corso di una procedura concorsuale di stampo Pt_1 liquidatorio, di far fronte regolarmente agli impegni della rottamazione quater. Ciò, a tutta evidenza, è conveniente per tutti gli stakeholder, posto che i connessi benefici fiscali garantiscono la falcidia dei debiti pubblici relativi alle sanzioni ed accessori, il che si ripercuote in termini di maggiori chanche di soddisfo per tutti gli altri creditori della Società, con particolare riferimento al ceto chirografario, stante la sensibile riduzione dell'originario carico erariale/contributivo di rango privilegiato;
d) il concordato, in entrambi gli scenari previsti, fa buon governo dei criteri della c.d. Absolute Priority Rule e della Relative
Priority Rule, essendo rispettate le cause di prelazione sino alla concorrenza del valore di liquidazione degli asset aziendali ed essendo correttamente impiegato il c.d. surplus concordatario anche nel rispetto delle prerogative dei creditori privilegiati, soprattutto di rango pubblico;
e) il concordato, infine, è ex se risolvibile in qualunque momento laddove dovesse conclamarsi un grave inadempimento. Tale circostanza, a ben vedere, costituisce nella specie un'indiretta ed ulteriore garanzia per il ceto creditorio, atteso che, laddove dovesse nel tempo naufragare la soluzione concordataria, , di seguito alla risoluzione Pt_1 del concordato, riacquisirebbe tutte le attività nelle more trasferite al soggetto RE (si ricorda che l'accollo di quest'ultimo non ha infatti carattere privativo), beneficiando di fatto di tutti gli effetti positivi nelle more realizzatisi in costanza di procedura: significativa è in tal senso la circostanza che, nell'arco di tempo fin qui trascorso dal deposito del ricorso per concordato in bianco, ha tempestivamente e puntualmente assicurato il pagamento delle rate della rottamazione Pt_1 quater, attingendo anche alle risorse esterne di (la quale, si badi, potrà ottenere il rimborso del Per_2 finanziamento solo dopo il soddisfacimento dei creditori concordatari). A ciò aggiungasi che, qualsivoglia sia lo scenario realizzabile, i flussi di cassa prospettati appaiono ampiamente sufficienti a coprire i costi dell'attività corrente, il che sterilizza ogni ragionevole rischio di produttività connesso alla continuità aziendale”);
- si osservi infine come, in ordine a tale aspetto, l' , in sede di opposizione Controparte_5 alla richiesta di omologa, nulla ha argomentato sul punto, limitandosi a contestare, in maniera tuttavia generica, la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria prospettata;
Ritenuto che
- in conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, appaiono sussistere, nel caso di specie, 25 tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologazione del concordato preventivo proposto ai sensi degli artt. 88, comma 2 bis e 112, comma 2, C.C.I.I.;
- l'omologazione del concordato preventivo determina l'improcedibilità del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dal creditore;
CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 48 e 112 C.C.I.I.
omologa il piano di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta n. 34-3/2023 depositato in data 21.3.2024 dalla società con sede in Collesano nella via Palermo Parte_1
127, P. IVA , in persona dell'Amministratore, , nato a [...] il 25- P.IVA_1 Controparte_1
2-1955 ed ivi residente in c.da Cicci snc, C.F. C.F._1
dichiara improcedibile ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dal creditore e pendente al n.r.g. 34-1/2023; CP_6
dispone che l'effetto traslativo delle attività aziendali in favore del terzo assuntore, Parte_5
si determini solo all'esito della definitività della sentenza di omologazione del concordato
[...] preventivo;
riserva la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato, su indicazione da parte del commissario giudiziale di una rosa di creditori tra quelli più rappresentativi;
dispone che la proposta di concordato sia attuata secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel piano omologato, procedendosi ai previsti riparti previo parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale e preventiva comunicazione al giudice delegato;
dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate in libretti di deposito indicanti il nominativo del beneficiario;
dispone che la società debitrice provveda con cadenza trimestrale a predisporre una relazione sull'attività svolta ed in corso nonché budget previsionali da trasmettere con la medesima cadenza al commissario giudiziale;
dispone che il commissario giudiziale:
a) provveda a sorvegliare l'adempimento delle obbligazioni concordatarie riferendo al
26 giudice delegato ed al comitato dei creditori ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
a tal fine il commissario giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione indiretta dell'attività di impresa, con facoltà di accesso alla contabilità ed ai libri sociali dell'assuntore,
[...]
Parte_4
b) rediga ogni sei mesi un rapporto riepilogativo in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, C.C.I.I., trasmettendone copia ai creditori;
c) al termine dell'esecuzione del concordato, rediga un rapporto riepilogativo finale in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, C.C.I.I.;
d) al fine del miglior assolvimento degli obblighi informativi di cui sopra, sia autorizzato a compiere atti di ispezione e di controllo, anche relativamente ai libri sociali ed alle scritture contabili, ad assistere alle sedute degli organi sociali, nonché a chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale;
e) informi i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi dell'art. 120, C.C.I.I.; riserva al giudice delegato il potere di emettere, all'occorrenza, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;
dispone che la presente sentenza sia pubblicata, a cura della Cancelleria, a norma dell'art. 48, comma 5, C.C.I.I., e notificata al P.M. in sede, alla società debitrice, nonché al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.
Così deciso in Termini Imerese in data 25/02/2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice est
Dott.ssa Giovanna Debernardi
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