Articolo 18 della Legge 10 luglio 1952, n. 910
Articolo 17Articolo 19
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9 agosto 1952
Art. 18.
Il Ministro dei tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1952-53, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376 , recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto.
Entrata in vigore il 9 agosto 1952