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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli presidente dott. Simona Boiardi giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 3/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. (cf: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/04/1985 e residente in [...]; letta la relazione particolareggiata del dott. , Persona_1 nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. per Pt_1 circa euro 1.160.000, riferibili pressoché integralmente a garanzie prestate in favore della fallita S.S.I. Srl;
rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito da due autovetture di valore commerciale irrisorio, ma comunque ricomprese nella procedura;
che il debitore non è proprietario di beni immobili o mobili che
1 possano avere un qualche valore ai fini della presente procedura;
che il sig. è ammesso al passivo del fallimento della S.S.I. Pt_1
Srl (Tribunale di Roma) per euro 19.667,56 al netto della ritenuta d'acconto del 23% (quindi per netti euro 15.144,02); che tale credito è da ritenersi quindi compreso nella liquidazione controllata;
rilevato ancora che il debitore è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce, secondo le precisazioni rese del gestore della crisi, una retribuzione media mensile pari a circa euro 3.800 (compresa la 13esima mensilità), su cui grava una trattenuta per un pignoramento eseguito da un creditore;
che il coniuge, invece, è impiegato part time e percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1.867,19 circa (importo così rideterminato dal gestore della crisi), assoggettata a pignoramento fino al mese di maggio 2026; considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che il ricorrente risiede in un immobile locato assieme al coniuge e fanno parte del nucleo familiare anche due figli minori;
che il ricorrente ha indicato in euro 3.500 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia (importo così rideterminato dal gestore della crisi), oltre alle spese straordinarie non prevedibili;
che, tenuto conto dell'importo delle rispettive retribuzioni, deve ritenersi che il debitore partecipi proporzionalmente alle spese famigliari nella misura di 2/3, pari a circa euro 2.400 mensili;
ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
osservato che lo stipendio del ricorrente è come detto stato oggetto di pignoramento;
ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 1.340 mensili;
2 ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali (rispetto alle quali dovrà imputarsi in primis quanto eventualmente ricevuto dall'INPS a titolo di assegno unico universale per i figli a carico), come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti); che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
che la procedura dovrà comunque rimanere aperta anche oltre il triennio laddove necessario per consentire l'incasso del credito ammesso al passivo del fallimento S.S.I. Srl;
che il coniuge si è reso disponibile a versare, a titolo di finanza esterna, la somma di euro 6.611 attraverso versamenti mensili di euro 314,81 a far data dal giugno 2026; rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. (cf: ), nato a Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) il 01/04/1985 e residente in [...]; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore il dott. , già nominato Persona_1
Gestore della Crisi dall'occ; IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
3 VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per il saldo del c/c on line BPM Spa – Webank.it intestato al debitore, nei limiti del saldo al 30/09/2024 di euro 1.76,01; VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni mobili registrati, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso il Pubblico Registro Automobilistico competente;
VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 2.400; IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 15/01/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolò Stanzani Maserati
il presidente Francesco Parisoli
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S E N T E N Z A letto il ricorso n. 3/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. (cf: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/04/1985 e residente in [...]; letta la relazione particolareggiata del dott. , Persona_1 nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. per Pt_1 circa euro 1.160.000, riferibili pressoché integralmente a garanzie prestate in favore della fallita S.S.I. Srl;
rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito da due autovetture di valore commerciale irrisorio, ma comunque ricomprese nella procedura;
che il debitore non è proprietario di beni immobili o mobili che
1 possano avere un qualche valore ai fini della presente procedura;
che il sig. è ammesso al passivo del fallimento della S.S.I. Pt_1
Srl (Tribunale di Roma) per euro 19.667,56 al netto della ritenuta d'acconto del 23% (quindi per netti euro 15.144,02); che tale credito è da ritenersi quindi compreso nella liquidazione controllata;
rilevato ancora che il debitore è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce, secondo le precisazioni rese del gestore della crisi, una retribuzione media mensile pari a circa euro 3.800 (compresa la 13esima mensilità), su cui grava una trattenuta per un pignoramento eseguito da un creditore;
che il coniuge, invece, è impiegato part time e percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1.867,19 circa (importo così rideterminato dal gestore della crisi), assoggettata a pignoramento fino al mese di maggio 2026; considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che il ricorrente risiede in un immobile locato assieme al coniuge e fanno parte del nucleo familiare anche due figli minori;
che il ricorrente ha indicato in euro 3.500 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia (importo così rideterminato dal gestore della crisi), oltre alle spese straordinarie non prevedibili;
che, tenuto conto dell'importo delle rispettive retribuzioni, deve ritenersi che il debitore partecipi proporzionalmente alle spese famigliari nella misura di 2/3, pari a circa euro 2.400 mensili;
ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
osservato che lo stipendio del ricorrente è come detto stato oggetto di pignoramento;
ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 1.340 mensili;
2 ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali (rispetto alle quali dovrà imputarsi in primis quanto eventualmente ricevuto dall'INPS a titolo di assegno unico universale per i figli a carico), come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti); che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
che la procedura dovrà comunque rimanere aperta anche oltre il triennio laddove necessario per consentire l'incasso del credito ammesso al passivo del fallimento S.S.I. Srl;
che il coniuge si è reso disponibile a versare, a titolo di finanza esterna, la somma di euro 6.611 attraverso versamenti mensili di euro 314,81 a far data dal giugno 2026; rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. (cf: ), nato a Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) il 01/04/1985 e residente in [...]; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore il dott. , già nominato Persona_1
Gestore della Crisi dall'occ; IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
3 VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per il saldo del c/c on line BPM Spa – Webank.it intestato al debitore, nei limiti del saldo al 30/09/2024 di euro 1.76,01; VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni mobili registrati, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso il Pubblico Registro Automobilistico competente;
VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 2.400; IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 15/01/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolò Stanzani Maserati
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