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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2021
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 317/2021
Tra:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , rappresentati e difesi dagli Avv.
[...] Parte_5 Parte_6
Pompilio Massafra e Massimo Langella ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in
Roma, Via Baldo degli Ubaldi n.272, come da mandato in atti
APPELLANTI
e
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Bigerna ed elettivamente domiciliata in Spoleto, Via Flaminia n.33 giusta delega in calce alla comparsa costitutiva
APPELLATA
avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n.617/20
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti di cui in epigrafe impugnavano la sentenza n.617/20 con cui il Tribunale di Spoleto aveva rigettato le loro domande volte ad ottenere la condanna della (allora) (oggi ) alla restituzione delle Controparte_2 Controparte_1
somme illegittimamente addebitate a loro carico a titolo di interessi usurari e di anatocismo dovuto all'attuazione, nel contratto di mutuo stipulato dalla società con la banca e garantito dai nominati fideiussori, del sistema di calcolo della rata del c.d. ammortamento alla francese.
Si era costituita in questa sede anche la banca ribadendo la piena legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza del 10/4/25, fissata per la precisazione delle conclusioni, entrambi i procuratori delle parti depositavano atto di rinuncia al giudizio avendo composto la lite in sede transattiva e chiedevano pertanto dichiararsene l'estinzione.
Dovrà in effetti procedersi come richiesto stante il disposto di cui all'art.306 cpc.
Va poi rilevato che il provvedimento con il quale il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso, tra le altre, Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.” o anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
Letto infine l'art.310, comma 4, cpc “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Letto l'art.306 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali di cui al presente grado di giudizio.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 23/4/25.
La Consigliera rel.
Il Presidente
(d.ssa O. Paini)
(dott. S. Salcerini)