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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia presso la Corte di Appello di
Palermo, composto da dott. US PO Presidente dott. FO TO Giudice delegato relatore
Ing. IZ Onofrio CI ES
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 461 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(P.IVA , rappresentata e difesa, dall'Avv. Ignazio Parte_1 P.IVA_1
Ardagna presso il cui studio in Trapani, Via degli Iris n. 1, è elettivamente domiciliata ricorrente in riassunzione
E
Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia (C.F. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, organicamente patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo (C.F. ), presso i cui uffici, in Palermo, via V. Villareale n. 6, domicilia ex lege P.IVA_3 resistente
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: come da ricorso in riassunzione introduttivo del presente giudizio
Per la resistente: come da comparsa di risposta depositata telematicamente il 26 giugno 2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La società convenne in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Marsala, l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni occorsi al proprio fondo sito a Mazara del Vallo, contrada
NA ON, censito in Catasto al foglio 89 particelle 52-35-15-50-49-22-45-73-99-26-80-75-40-
79-119-113-36-37-72-109, in occasione delle piogge verificatesi nei primi mesi dell'anno 2018.
Dedusse che i suddetti danni erano stati provocati dall'esondazione del fiume Delia e, quindi,
a causa della cattiva manutenzione dello stesso da parte degli Enti preposti. Rappresentò di avere formulato una richiesta di risarcimento dei danni all'ufficio del Genio
Civile di Trapani, il quale, in esito al sopralluogo del tratto di fiume interessato, aveva accertato la presenza di una fitta vegetazione infestante nonché la totale occlusione del ponte in cemento armato in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Delia con la S.P. 65, all'epoca ostruito da detriti terrosi che non consentivano il regolare deflusso delle acque piovane.
Si costituì tardivamente l'Autorità convenuta eccependo: (i) la nullità della notificazione dell'atto di citazione in quanto effettuata direttamente alla sede dell'Autorità di bacino piuttosto che all'Avvocatura distrettuale dello Stato;
(ii) l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
(iii) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Palermo;
(iv) il difetto di legittimazione passiva della convenuta e, dunque, l'infondatezza della domanda;
(v) il concorso di responsabilità del proprietario del fondo ex art. 1227 c.c.
Il Tribunale di Marsala, con ordinanza del 7 dicembre 2022, dichiarò la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte D'Appello di
Palermo.
2. La con ricorso depositato in data 7 marzo 2023, ha riassunto il procedimento Parte_1 innanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
3. Si è costituita l'autorità di Bacino convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto e non sorretta da alcuna prova.
4. Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, tenutasi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
6. In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dall'odierna convenuta in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva – essendo, a suo dire, legittimato passivo il
[...]
- in ragione del consolidato orientamento espresso da questo Tribunale regionale Controparte_1
(ex plurimis Tribunale regionale delle acque pubbliche per la Sicilia sent. N. 1130/2010) che ha sempre riconosciuto la legittimazione passiva, a seguito del trasferimento delle relative competenze, all'Autorità del Bacino del distretto idrografico della Sicilia, per tutti i corsi di acqua pubblici, in forza del disposto della L. 183/1989 e dell'art. 7) del DP Reg. n. 70/1979.
La legge n. 183/1989, infatti, dopo avere classificato i bacini idrografici in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed individuato nominativamente quelli appartenenti ai primi due gruppi, ha indicato, in via residuale, i bacini di rilievo regionale, delegando alla regione territorialmente competente tutti i compiti di impulso studio e tutela (art. 10) e le funzioni amministrative relative a tali bacini (art. 16).
In forza dell'art. 7 del DP Reg. n. 70/1979, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, il Presidente della
Regione esplica le attribuzioni di propria competenza mediante diversi uffici, ivi elencati, fra i quali
è compreso quello del demanio, patrimonio immobiliare regionale, programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale, con attribuzione ampia che ricomprende anche la gestione del patrimonio idrico.
Preme aggiungere che, in virtù della L.R. n. 45/1995, costituiscono interventi di bonifica: “a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei territori collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti;
b) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio
e dell' ecosistema agrario;
c) le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee;
d) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c)”.
Le relative opere pubbliche appartengono al demanio regionale e sono realizzate dalla
Regione, salvo quanto previsto dall' articolo 8, comma 2, lettera g) e dall'articolo 9, comma 2, della stessa L.R. n. 45/1995; la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione ricadono, giusta disposto dell'art. 8, comma 1, nella competenza dei territorialmente competenti. Controparte_1
Ne deriva la responsabilità dei per gli eventuali danni originati dai corsi Controparte_1
d'acqua artificiali, di cui assumono la custodia e la gestione, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.
In proposito mette altresì conto rilevare che la convenuta, nel sostenere la propria incompetenza rispetto all'incuria dell'attraversamento viario in corrispondenza del quale sarebbe avvenuta la tracimazione del fiume Delia, ha invocato la “proprietà presumibilmente consortile” del ponte senza tuttavia fornire ulteriori elementi di riscontro ed, anzi, specificando a pag. 5 della propria comparsa che “non si è in grado di identificare con certezza l'ente proprietario/gestore dell'attraversamento viario ma è altamente probabile che si tratti del già citato Controparte_1 ovvero della Provincia di Trapani”.
[...] Fatta questa necessaria premessa, la domanda risarcitoria è fondata nel merito e va dunque accolta per le ragioni di seguito esposte.
Come risulta dalla documentazione in atti, verificata altresì dai nominati consulenti (v. pag. 5
CTU), la ricorrente è proprietaria del fondo rustico sopra menzionato, impiantato a vigneto.
Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari, il terreno si trova in destra idraulica del Fiume
Delia; in particolate il fondo risulta delimitato sul confine Nord dalla diga “Delia”, mentre sul lato
Est è prospiciente al fiume.
I consulenti hanno precisato di avere concentrato lo studio idrologico esclusivamente sulla porzione di fondo interessata dall'evento calamitoso per cui è causa, ovvero sulle particelle 52, 35,
15, 50 e 49.
Le risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio hanno confermato la circostanza dell'avvenuto allagamento parziale del fondo provocato dalla piena del fiume Delia conseguente alle piogge del 6/2/2018 (pag. 32).
In ordine alle cause dello straripamento, gli esiti dello studio idrogeologico condotto hanno evidenziato che esso è stato determinato dalla insufficienza idraulica del Fiume che non è riuscito a contenere le acque, le quali, esondate, hanno allagato parte delle particelle 52, 35, 15, 50 e 49 della ricorrente provocandone la parziale sommersione.
In particolare, dalle simulazioni del deflusso eseguite dagli esperti è emerso che la insufficienza idraulica dell'alveo del fiume Delia, che ha determinato lo straripamento delle acque, è indotta prevalentemente dalle limitate dimensioni delle sezioni trasversali e, solo come causa accessoria, dalla presenza della fitta vegetazione infestante (pag. 32 C.T.U.)
Gli ausiliari, in occasione del sopralluogo - benché svolto a distanza di sei anni dal verificarsi dell'evento alluvionale – hanno constatato che l'alveo manifesta gli effetti dell'assenza di interventi di manutenzione finalizzati al mantenimento e/o recupero dell'officiosità idraulica tramite la rimozione della vegetazione infestante e dell'interrimento dovuto all'accumulo dei materiali trasportati negli eventi di piena più o meno intensi (pag. 7).
Hanno altresì osservato che le condizioni in cui versa il corso d'acqua manifestano l'assenza di periodici interventi di manutenzione finalizzati al recupero e mantenimento dell'officiosità idraulica del suo alveo.
I consulenti, ancora, anche sulla base del confronto con la fotografia aerea dell'anno 2017 (e quindi risalente a epoca antecedente ai fatti per cui è causa) hanno rilevato la presenza di vegetazione infestante a valle e a monte del ponte in cemento a tre luci e due pile in alveo che attraversa il fondo della ricorrente. Secondo la ricostruzione del fenomeno di esondazione ipotizzata dagli ausiliari, la presenza di vegetazione arbustiva infestante, “oltre a determinare l'incremento della scabrezza delle sezioni trasversali, con la relativa riduzione della capacità di convogliamento delle acque, costituisce un ostacolo fisico al deflusso delle acque. Ciò a maggior ragione quando le acque trasportano materiali solidi (detriti e residui vegetali) durante eventi di piena importanti. I materiali solidi rimangono, infatti, intrappolati nell'intricata vegetazione così da formare veri e propri sbarramenti in alveo che determinano la drammatica riduzione della officiosità idraulica del corso d'acqua. Inoltre, la presenza della vegetazione infestante costituisce una riserva di materiali vegetali i quali, sradicati nel corso degli eventi di piena e trasportati dalle correnti, possono accumularsi in corrispondenza di sezioni particolari del corso d'acqua, formando, anche in questo caso, sbarramenti all'interno dell'alveo e impedendo, così, il libero scorrimento delle acque. Nel caso di specie, accumuli di materiali con ostruzione del corso d'acqua possono prodursi in corrispondenza del ponte di attraversamento che, come si diceva, ha due pile in alveo, aumentando la possibilità di arresto dei materiali galleggianti trasportati dalle acque. In più, proprio i residui vegetali che, veicolati dalle acque che straripano, pervengono ai terreni allagati contribuiscono, così come i detriti, ad incrementare i danni che derivano dagli eventi alluvionali” (pag. 9).
Hanno altresì evidenziato che “la presenza della vegetazione, rallentando il deflusso anche nei periodi di magra, in uno con l'assenza dei periodici interventi di manutenzione, espone i corsi
d'acqua a (più o meno) importanti processi di interrimento che costituiscono di per sé fenomeni naturali che però, in assenza di interventi di manutenzione, non sono contrastati dalle opere di allontanamento dei materiali accumulatisi”.
A conferma di ciò, durante il sopralluogo, risultava ancora visibile in situ - malgrado il tempo trascorso dall'alluvione - la diffusa presenza di vegetazione arbustiva infestante (tamerici, canne, etc) sviluppatasi negli anni successivi all'allagamento dei terreni, presumibilmente a causa della ineseguita coltivazione.
La situazione appena descritta risulta peraltro documentata dalle immagini fotografiche prodotte a corredo della consulenza che rendono l'idea del degrado manutentivo del torrente, anche nelle zone più prossime del corso fluviale, con il quale almeno catastalmente non confinano direttamente, le quali, ricadendo in una zona a quota altimetrica più bassa e prossima a quella dell'alveo, sono interessate dall'accumulo di fascine di canne rilasciate sui luoghi dalle acque straripate in passati eventi di alluvionamento (cfr. pag. 6 CTU).
In conclusione, le risultanze della consulenza hanno pienamente dimostrato la sussistenza di nesso di causalità tra l'avvenuta piena del corso d'acqua indagato nel periodo indicato e il generalizzato difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi da parte dell'Autorità Amministrativa deputata, ex art. 2 R.D. 523/1904, al mantenimento di condizioni di regolarità dei canali, degli alvei, dei ripari, degli argini e delle sponde e, quando occorre, all'aumento della sezione mediante l'abbassamento del fondo con asportazione periodica (svasi) dei materiali di fondo ed agli interventi atti a ridurre il grado di vulnerabilità.
Gli ausiliari hanno, quindi, indicato, quali rimedi necessari per evitare o quanto meno limitare il verificarsi di simili allagamenti, interventi di pulitura, ampliamento delle sezioni trasversali, accompagnati, sì da conseguire il miglioramento dell'officiosità idraulica dell'alveo (pag. 29).
In proposito hanno ancora sottolineato che, sebbene la rimozione preventiva della vegetazione non avrebbe scongiurato l'evento dannoso, in generale però gli interventi manutentivi di pulitura dell'alveo hanno effetti certamente benefici sul mantenimento dell'officiosità idraulica del corso d'acqua. Nel caso di specie, lo straripamento delle acque sarebbe stato, invece, prevenuto da interventi di ampliamento delle sezioni fluviali, eventualmente anche mediante la realizzazione di arginature, che avrebbero comportato l'incremento della capacità di convogliamento del corso d'acqua (pag. 26 CTU).
Gli elementi esposti consentono di ravvisare la responsabilità per i danni arrecati alla ricorrente della convenuta Autorità di Bacino – pubblica amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia” – ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume Delia.
In proposito, va richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Sul punto, preme da ultimo evidenziare che, anche qualora all'origine dell'evento calamitoso fosse stata accertata – e non risulta che lo sia – una condotta omissiva colposa concorrente ascrivibile, anche solo in parte, al della Sicilia Controparte_1 CP_2 Controparte_3 come sostenuto dall'odierna convenuta alle pagg.
2-3 della propria comparsa, sintetizzabile
[...] nella mancata manutenzione dei terreni del comprensorio e, in particolare, del ponte della strada interpoderale di proprietà presumibilmente consortile, che si interseca con la Strada Provinciale n.
65, in corrispondenza del quale sarebbe avvenuta la tracimazione, ciò non assumerebbe rilevanza alcuna.
In primo luogo per il fatto che nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può in definitiva configurarsi in capo al degli interessati”, non avendo la convenuta CP_1 provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato di bonifica sia stato realmente CP_1 investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
In secondo luogo alla fattispecie in questione è applicabile il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., la quale esige solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, “in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass. Civ., SS.UU., n. 13143/2022).
Vertendosi, dunque, in una fattispecie di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., opera il principio secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate “mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 5475/2023; sez. III, n. 6391/2023).
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocata dalla resistente, per la eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
E' opportuno precisare che parte ricorrente non ha indicato uno specifico evento di pioggia in conseguenza del quale si sarebbe verificato l'evento alluvionale causa dei lamentati danni lamentati, essendosi limitata a collocare i fatti nei primi mesi dell'anno 2018.
Per tale ragione gli ausiliari hanno condotto lo studio idrogeologico mediante l'acquisizione dei dati di pioggia su scala oraria nel periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 30/06/2018.
Le stazioni utilizzate per lo studio sono state quelle di Mazara del Vallo, Castelvetrano, Salemi
e Calatafimi.
Fatta questa doverosa premessa, il collegio peritale ha condotto uno studio idrologico ed idraulico con metodo analitico, determinando gli idrogrammi di piena del fiume Delia e calcolando le curve di probabilità pluviometriche, al fine di classificare come ordinari o eccezionali gli eventi piovosi del periodo di riferimento che hanno determinato l'esondazione del corso d'acqua esaminato.
Dall'esame dei grafici è stato ricavato che, per tutte le stazioni considerate, il giorno piovoso che ha fatto registrare la maggiore altezza di pioggia nel periodo di interesse è il 6 febbraio 2018 ed
è dunque con riferimento a tale data - durante la quale, con tutta probabilità, si è verificato l'evento di massima intensità - che è stata eseguita l'analisi idrogeologica.
Sulla base dei risultati così ottenuti i CC.TT.UU. affermato che l'evento di pioggia occorso il
06/02/2018, è che ha interessato il bacino del fiume Delia (individuato dalla sezione di chiusura prescelta), con riferimento ai dati sia dell'Autorità di Bacino sia del S.I.A.S., in ragione dei tempi di ritorno determinati, deve essere considerato un evento ordinario (pag. 21 CTU)
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dalla P.A. convenuta.
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass.
Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all'Autorità di Bacino convenuta, una posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza
(quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d.
25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
In ogni caso, è dirimente rilevare che i consulenti hanno pure accertato, anche in relazione all'eccepito concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., che “non risulta che la Società ricorrente abbia realizzato opere o eseguito interventi in alveo che possano avere influito come ostacolo al deflusso delle acque nell'alveo del fiume” (pag. 26 CTU) riferendo altresì che “non sussistano elementi per ritenere che la Società ricorrente abbia omesso o compiuto attività tali da provocare o aumentare l'entità dei danni che possano avere avuto un'incidenza causale, anche concorrente, sull'entità del danno e sul relativo risarcimento, oggetto di causa” (pag.
27).
Per quanto concerne, infine, l' individuazione delle fasce di pertinenza fluviale di cui alla lettera f) dell'Art. 96 del RD 523/1904, da sottoporre alle limitazioni d'uso ivi prescritte, il collegio peritale non ha rilevato la presenza di elementi nelle fasce di pertinenza che possano essere funzionalmente ricollegati all'eziologia dell'evento dannoso, evidenziando altresì come l'eventuale esecuzione degli interventi di manutenzione consistenti nell'asportazione della vegetazione infestante in alveo, non sarebbe stata comunque efficace a prevenire l'evento dannoso di cui si tratta (pagg. 26-
27).
Venendo alla stima dei danni, è emerso dalla CTU che, in conseguenza dell'evento alluvionale del 6 febbraio 2018, si sono verificati danni alle colture e ai terreni consistenti in perdita del soprassuolo, mancati redditi della superficie a seminativo e spese necessarie per il ripristino stato dei luoghi, riconversione e ristrutturazione vigneto.
In particolare, si è accertata la compromissione irreversibile, a causa del ristagno delle acque per un lungo periodo, di circa Ha 1.00 di vigneto e circa Ha 1.00 di seminativo.
Rinviandosi più in dettaglio alla relazione in atti il pregiudizio stimato relativamente ai danni materiali risulta pari ad un importo complessivo di 45.124,43.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di 45.124,43, devalutata al 6 febbraio 2018 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
La somma, quindi, definitivamente dovuta è pari ad euro 50.271,80, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
La statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza e, quindi, l'Autorità di bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia va condannata alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1,
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €
4.996,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge
Le spese di c.t.u. vanno poste interamente a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della
Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della per i titoli di cui in parte motiva, l'importo complessivo di euro Parte_1
50.271,80, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della
Regione Sicilia alla rifusione, nei confronti della delle spese del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.996,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge. - pone definitivamente le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 18 dicembre 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
FO TO US PO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia presso la Corte di Appello di
Palermo, composto da dott. US PO Presidente dott. FO TO Giudice delegato relatore
Ing. IZ Onofrio CI ES
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 461 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(P.IVA , rappresentata e difesa, dall'Avv. Ignazio Parte_1 P.IVA_1
Ardagna presso il cui studio in Trapani, Via degli Iris n. 1, è elettivamente domiciliata ricorrente in riassunzione
E
Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia (C.F. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, organicamente patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo (C.F. ), presso i cui uffici, in Palermo, via V. Villareale n. 6, domicilia ex lege P.IVA_3 resistente
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: come da ricorso in riassunzione introduttivo del presente giudizio
Per la resistente: come da comparsa di risposta depositata telematicamente il 26 giugno 2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La società convenne in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Marsala, l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni occorsi al proprio fondo sito a Mazara del Vallo, contrada
NA ON, censito in Catasto al foglio 89 particelle 52-35-15-50-49-22-45-73-99-26-80-75-40-
79-119-113-36-37-72-109, in occasione delle piogge verificatesi nei primi mesi dell'anno 2018.
Dedusse che i suddetti danni erano stati provocati dall'esondazione del fiume Delia e, quindi,
a causa della cattiva manutenzione dello stesso da parte degli Enti preposti. Rappresentò di avere formulato una richiesta di risarcimento dei danni all'ufficio del Genio
Civile di Trapani, il quale, in esito al sopralluogo del tratto di fiume interessato, aveva accertato la presenza di una fitta vegetazione infestante nonché la totale occlusione del ponte in cemento armato in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Delia con la S.P. 65, all'epoca ostruito da detriti terrosi che non consentivano il regolare deflusso delle acque piovane.
Si costituì tardivamente l'Autorità convenuta eccependo: (i) la nullità della notificazione dell'atto di citazione in quanto effettuata direttamente alla sede dell'Autorità di bacino piuttosto che all'Avvocatura distrettuale dello Stato;
(ii) l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
(iii) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Palermo;
(iv) il difetto di legittimazione passiva della convenuta e, dunque, l'infondatezza della domanda;
(v) il concorso di responsabilità del proprietario del fondo ex art. 1227 c.c.
Il Tribunale di Marsala, con ordinanza del 7 dicembre 2022, dichiarò la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte D'Appello di
Palermo.
2. La con ricorso depositato in data 7 marzo 2023, ha riassunto il procedimento Parte_1 innanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
3. Si è costituita l'autorità di Bacino convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto e non sorretta da alcuna prova.
4. Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, tenutasi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
6. In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dall'odierna convenuta in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva – essendo, a suo dire, legittimato passivo il
[...]
- in ragione del consolidato orientamento espresso da questo Tribunale regionale Controparte_1
(ex plurimis Tribunale regionale delle acque pubbliche per la Sicilia sent. N. 1130/2010) che ha sempre riconosciuto la legittimazione passiva, a seguito del trasferimento delle relative competenze, all'Autorità del Bacino del distretto idrografico della Sicilia, per tutti i corsi di acqua pubblici, in forza del disposto della L. 183/1989 e dell'art. 7) del DP Reg. n. 70/1979.
La legge n. 183/1989, infatti, dopo avere classificato i bacini idrografici in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed individuato nominativamente quelli appartenenti ai primi due gruppi, ha indicato, in via residuale, i bacini di rilievo regionale, delegando alla regione territorialmente competente tutti i compiti di impulso studio e tutela (art. 10) e le funzioni amministrative relative a tali bacini (art. 16).
In forza dell'art. 7 del DP Reg. n. 70/1979, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, il Presidente della
Regione esplica le attribuzioni di propria competenza mediante diversi uffici, ivi elencati, fra i quali
è compreso quello del demanio, patrimonio immobiliare regionale, programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale, con attribuzione ampia che ricomprende anche la gestione del patrimonio idrico.
Preme aggiungere che, in virtù della L.R. n. 45/1995, costituiscono interventi di bonifica: “a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei territori collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti;
b) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio
e dell' ecosistema agrario;
c) le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee;
d) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c)”.
Le relative opere pubbliche appartengono al demanio regionale e sono realizzate dalla
Regione, salvo quanto previsto dall' articolo 8, comma 2, lettera g) e dall'articolo 9, comma 2, della stessa L.R. n. 45/1995; la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione ricadono, giusta disposto dell'art. 8, comma 1, nella competenza dei territorialmente competenti. Controparte_1
Ne deriva la responsabilità dei per gli eventuali danni originati dai corsi Controparte_1
d'acqua artificiali, di cui assumono la custodia e la gestione, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.
In proposito mette altresì conto rilevare che la convenuta, nel sostenere la propria incompetenza rispetto all'incuria dell'attraversamento viario in corrispondenza del quale sarebbe avvenuta la tracimazione del fiume Delia, ha invocato la “proprietà presumibilmente consortile” del ponte senza tuttavia fornire ulteriori elementi di riscontro ed, anzi, specificando a pag. 5 della propria comparsa che “non si è in grado di identificare con certezza l'ente proprietario/gestore dell'attraversamento viario ma è altamente probabile che si tratti del già citato Controparte_1 ovvero della Provincia di Trapani”.
[...] Fatta questa necessaria premessa, la domanda risarcitoria è fondata nel merito e va dunque accolta per le ragioni di seguito esposte.
Come risulta dalla documentazione in atti, verificata altresì dai nominati consulenti (v. pag. 5
CTU), la ricorrente è proprietaria del fondo rustico sopra menzionato, impiantato a vigneto.
Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari, il terreno si trova in destra idraulica del Fiume
Delia; in particolate il fondo risulta delimitato sul confine Nord dalla diga “Delia”, mentre sul lato
Est è prospiciente al fiume.
I consulenti hanno precisato di avere concentrato lo studio idrologico esclusivamente sulla porzione di fondo interessata dall'evento calamitoso per cui è causa, ovvero sulle particelle 52, 35,
15, 50 e 49.
Le risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio hanno confermato la circostanza dell'avvenuto allagamento parziale del fondo provocato dalla piena del fiume Delia conseguente alle piogge del 6/2/2018 (pag. 32).
In ordine alle cause dello straripamento, gli esiti dello studio idrogeologico condotto hanno evidenziato che esso è stato determinato dalla insufficienza idraulica del Fiume che non è riuscito a contenere le acque, le quali, esondate, hanno allagato parte delle particelle 52, 35, 15, 50 e 49 della ricorrente provocandone la parziale sommersione.
In particolare, dalle simulazioni del deflusso eseguite dagli esperti è emerso che la insufficienza idraulica dell'alveo del fiume Delia, che ha determinato lo straripamento delle acque, è indotta prevalentemente dalle limitate dimensioni delle sezioni trasversali e, solo come causa accessoria, dalla presenza della fitta vegetazione infestante (pag. 32 C.T.U.)
Gli ausiliari, in occasione del sopralluogo - benché svolto a distanza di sei anni dal verificarsi dell'evento alluvionale – hanno constatato che l'alveo manifesta gli effetti dell'assenza di interventi di manutenzione finalizzati al mantenimento e/o recupero dell'officiosità idraulica tramite la rimozione della vegetazione infestante e dell'interrimento dovuto all'accumulo dei materiali trasportati negli eventi di piena più o meno intensi (pag. 7).
Hanno altresì osservato che le condizioni in cui versa il corso d'acqua manifestano l'assenza di periodici interventi di manutenzione finalizzati al recupero e mantenimento dell'officiosità idraulica del suo alveo.
I consulenti, ancora, anche sulla base del confronto con la fotografia aerea dell'anno 2017 (e quindi risalente a epoca antecedente ai fatti per cui è causa) hanno rilevato la presenza di vegetazione infestante a valle e a monte del ponte in cemento a tre luci e due pile in alveo che attraversa il fondo della ricorrente. Secondo la ricostruzione del fenomeno di esondazione ipotizzata dagli ausiliari, la presenza di vegetazione arbustiva infestante, “oltre a determinare l'incremento della scabrezza delle sezioni trasversali, con la relativa riduzione della capacità di convogliamento delle acque, costituisce un ostacolo fisico al deflusso delle acque. Ciò a maggior ragione quando le acque trasportano materiali solidi (detriti e residui vegetali) durante eventi di piena importanti. I materiali solidi rimangono, infatti, intrappolati nell'intricata vegetazione così da formare veri e propri sbarramenti in alveo che determinano la drammatica riduzione della officiosità idraulica del corso d'acqua. Inoltre, la presenza della vegetazione infestante costituisce una riserva di materiali vegetali i quali, sradicati nel corso degli eventi di piena e trasportati dalle correnti, possono accumularsi in corrispondenza di sezioni particolari del corso d'acqua, formando, anche in questo caso, sbarramenti all'interno dell'alveo e impedendo, così, il libero scorrimento delle acque. Nel caso di specie, accumuli di materiali con ostruzione del corso d'acqua possono prodursi in corrispondenza del ponte di attraversamento che, come si diceva, ha due pile in alveo, aumentando la possibilità di arresto dei materiali galleggianti trasportati dalle acque. In più, proprio i residui vegetali che, veicolati dalle acque che straripano, pervengono ai terreni allagati contribuiscono, così come i detriti, ad incrementare i danni che derivano dagli eventi alluvionali” (pag. 9).
Hanno altresì evidenziato che “la presenza della vegetazione, rallentando il deflusso anche nei periodi di magra, in uno con l'assenza dei periodici interventi di manutenzione, espone i corsi
d'acqua a (più o meno) importanti processi di interrimento che costituiscono di per sé fenomeni naturali che però, in assenza di interventi di manutenzione, non sono contrastati dalle opere di allontanamento dei materiali accumulatisi”.
A conferma di ciò, durante il sopralluogo, risultava ancora visibile in situ - malgrado il tempo trascorso dall'alluvione - la diffusa presenza di vegetazione arbustiva infestante (tamerici, canne, etc) sviluppatasi negli anni successivi all'allagamento dei terreni, presumibilmente a causa della ineseguita coltivazione.
La situazione appena descritta risulta peraltro documentata dalle immagini fotografiche prodotte a corredo della consulenza che rendono l'idea del degrado manutentivo del torrente, anche nelle zone più prossime del corso fluviale, con il quale almeno catastalmente non confinano direttamente, le quali, ricadendo in una zona a quota altimetrica più bassa e prossima a quella dell'alveo, sono interessate dall'accumulo di fascine di canne rilasciate sui luoghi dalle acque straripate in passati eventi di alluvionamento (cfr. pag. 6 CTU).
In conclusione, le risultanze della consulenza hanno pienamente dimostrato la sussistenza di nesso di causalità tra l'avvenuta piena del corso d'acqua indagato nel periodo indicato e il generalizzato difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi da parte dell'Autorità Amministrativa deputata, ex art. 2 R.D. 523/1904, al mantenimento di condizioni di regolarità dei canali, degli alvei, dei ripari, degli argini e delle sponde e, quando occorre, all'aumento della sezione mediante l'abbassamento del fondo con asportazione periodica (svasi) dei materiali di fondo ed agli interventi atti a ridurre il grado di vulnerabilità.
Gli ausiliari hanno, quindi, indicato, quali rimedi necessari per evitare o quanto meno limitare il verificarsi di simili allagamenti, interventi di pulitura, ampliamento delle sezioni trasversali, accompagnati, sì da conseguire il miglioramento dell'officiosità idraulica dell'alveo (pag. 29).
In proposito hanno ancora sottolineato che, sebbene la rimozione preventiva della vegetazione non avrebbe scongiurato l'evento dannoso, in generale però gli interventi manutentivi di pulitura dell'alveo hanno effetti certamente benefici sul mantenimento dell'officiosità idraulica del corso d'acqua. Nel caso di specie, lo straripamento delle acque sarebbe stato, invece, prevenuto da interventi di ampliamento delle sezioni fluviali, eventualmente anche mediante la realizzazione di arginature, che avrebbero comportato l'incremento della capacità di convogliamento del corso d'acqua (pag. 26 CTU).
Gli elementi esposti consentono di ravvisare la responsabilità per i danni arrecati alla ricorrente della convenuta Autorità di Bacino – pubblica amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia” – ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume Delia.
In proposito, va richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Sul punto, preme da ultimo evidenziare che, anche qualora all'origine dell'evento calamitoso fosse stata accertata – e non risulta che lo sia – una condotta omissiva colposa concorrente ascrivibile, anche solo in parte, al della Sicilia Controparte_1 CP_2 Controparte_3 come sostenuto dall'odierna convenuta alle pagg.
2-3 della propria comparsa, sintetizzabile
[...] nella mancata manutenzione dei terreni del comprensorio e, in particolare, del ponte della strada interpoderale di proprietà presumibilmente consortile, che si interseca con la Strada Provinciale n.
65, in corrispondenza del quale sarebbe avvenuta la tracimazione, ciò non assumerebbe rilevanza alcuna.
In primo luogo per il fatto che nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può in definitiva configurarsi in capo al degli interessati”, non avendo la convenuta CP_1 provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato di bonifica sia stato realmente CP_1 investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
In secondo luogo alla fattispecie in questione è applicabile il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., la quale esige solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, “in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass. Civ., SS.UU., n. 13143/2022).
Vertendosi, dunque, in una fattispecie di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., opera il principio secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate “mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 5475/2023; sez. III, n. 6391/2023).
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocata dalla resistente, per la eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
E' opportuno precisare che parte ricorrente non ha indicato uno specifico evento di pioggia in conseguenza del quale si sarebbe verificato l'evento alluvionale causa dei lamentati danni lamentati, essendosi limitata a collocare i fatti nei primi mesi dell'anno 2018.
Per tale ragione gli ausiliari hanno condotto lo studio idrogeologico mediante l'acquisizione dei dati di pioggia su scala oraria nel periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 30/06/2018.
Le stazioni utilizzate per lo studio sono state quelle di Mazara del Vallo, Castelvetrano, Salemi
e Calatafimi.
Fatta questa doverosa premessa, il collegio peritale ha condotto uno studio idrologico ed idraulico con metodo analitico, determinando gli idrogrammi di piena del fiume Delia e calcolando le curve di probabilità pluviometriche, al fine di classificare come ordinari o eccezionali gli eventi piovosi del periodo di riferimento che hanno determinato l'esondazione del corso d'acqua esaminato.
Dall'esame dei grafici è stato ricavato che, per tutte le stazioni considerate, il giorno piovoso che ha fatto registrare la maggiore altezza di pioggia nel periodo di interesse è il 6 febbraio 2018 ed
è dunque con riferimento a tale data - durante la quale, con tutta probabilità, si è verificato l'evento di massima intensità - che è stata eseguita l'analisi idrogeologica.
Sulla base dei risultati così ottenuti i CC.TT.UU. affermato che l'evento di pioggia occorso il
06/02/2018, è che ha interessato il bacino del fiume Delia (individuato dalla sezione di chiusura prescelta), con riferimento ai dati sia dell'Autorità di Bacino sia del S.I.A.S., in ragione dei tempi di ritorno determinati, deve essere considerato un evento ordinario (pag. 21 CTU)
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dalla P.A. convenuta.
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass.
Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all'Autorità di Bacino convenuta, una posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza
(quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d.
25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
In ogni caso, è dirimente rilevare che i consulenti hanno pure accertato, anche in relazione all'eccepito concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., che “non risulta che la Società ricorrente abbia realizzato opere o eseguito interventi in alveo che possano avere influito come ostacolo al deflusso delle acque nell'alveo del fiume” (pag. 26 CTU) riferendo altresì che “non sussistano elementi per ritenere che la Società ricorrente abbia omesso o compiuto attività tali da provocare o aumentare l'entità dei danni che possano avere avuto un'incidenza causale, anche concorrente, sull'entità del danno e sul relativo risarcimento, oggetto di causa” (pag.
27).
Per quanto concerne, infine, l' individuazione delle fasce di pertinenza fluviale di cui alla lettera f) dell'Art. 96 del RD 523/1904, da sottoporre alle limitazioni d'uso ivi prescritte, il collegio peritale non ha rilevato la presenza di elementi nelle fasce di pertinenza che possano essere funzionalmente ricollegati all'eziologia dell'evento dannoso, evidenziando altresì come l'eventuale esecuzione degli interventi di manutenzione consistenti nell'asportazione della vegetazione infestante in alveo, non sarebbe stata comunque efficace a prevenire l'evento dannoso di cui si tratta (pagg. 26-
27).
Venendo alla stima dei danni, è emerso dalla CTU che, in conseguenza dell'evento alluvionale del 6 febbraio 2018, si sono verificati danni alle colture e ai terreni consistenti in perdita del soprassuolo, mancati redditi della superficie a seminativo e spese necessarie per il ripristino stato dei luoghi, riconversione e ristrutturazione vigneto.
In particolare, si è accertata la compromissione irreversibile, a causa del ristagno delle acque per un lungo periodo, di circa Ha 1.00 di vigneto e circa Ha 1.00 di seminativo.
Rinviandosi più in dettaglio alla relazione in atti il pregiudizio stimato relativamente ai danni materiali risulta pari ad un importo complessivo di 45.124,43.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di 45.124,43, devalutata al 6 febbraio 2018 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
La somma, quindi, definitivamente dovuta è pari ad euro 50.271,80, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
La statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza e, quindi, l'Autorità di bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia va condannata alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1,
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €
4.996,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge
Le spese di c.t.u. vanno poste interamente a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della
Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della per i titoli di cui in parte motiva, l'importo complessivo di euro Parte_1
50.271,80, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della
Regione Sicilia alla rifusione, nei confronti della delle spese del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.996,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge. - pone definitivamente le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 18 dicembre 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
FO TO US PO