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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2024, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.8998/2018 R.G. avente ad oggetto “proprietà” e vertente:
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zompì, giusta mandato in atti. Parte_1
ATTORE
E
, quale erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo CP_1 Persona_1
Mercurio, giusta mandato in atti.
CONVENUTO
E
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Bagno, giusta Controparte_2
mandato in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 6.11.2024, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di giorni 30 per le comparse conclusionali e di giorni 10 per le repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO , con atto di citazione notificato l'11 settembre 2018, conveniva in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, , esponendo: che aveva venduto alla convenuta, con atto per notar Persona_1
del 28.12.1989, l'intero piano attico del complesso condominiale sito in Racale alla Via Per_2
Gallipoli, allo stato rustico;
che, successivamente a tale vendita, in forza di concessione edilizia n. 47 del 24.5.2001, aveva costruito nello spazio retrostante il complesso condominiale n. 10 box per autorimessa;
che, qualche anno dopo la realizzazione di detti boxes, la convenuta, con la dichiarata intenzione di acquistarlo in futuro, aveva ottenuto il permesso di utilizzarne uno, gratuitamente e temporaneamente, per ricoverarvi la propria autovettura;
che successivamente egli aveva più volte invitato la convenuta ad acquistare il box o a dismetterne l'uso, senza ricevere alcuna risposta;
che, pertanto, con lettera racc.ta del 13 gennaio 2017, l'aveva invitata a rilasciare il bene (identificato catastalmente col subalterno 23 della part.lla 721 del fol. 7).
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale: di dichiarare che il box facente parte del complesso condominiale sito in Racale alla Via Gallipoli 298, contrassegnato in Catasto al fol. 7, part.lla 271,
Per_ sub 23, era di proprietà di;
di dichiarare detto box detenuto sine titulo dalla;
di Parte_1
ordinare alla convenuta di rilasciarlo e di condannare la medesima convenuta al risarcimento del danno per l'indebita occupazione dell'immobile dalla data di costituzione in mora, in ragione del valore locativo del bene, pari ad euro 50,00 al mese o alla diversa somma da determinarsi mediante ctu, con vittoria di spese e competenze di lite. Per_
costituitasi in giudizio, deduceva: che l'attore aveva costruito i boxes Per_1
contestualmente agli appartamenti o comunque in epoca immediatamente successiva;
che, essendo gli stessi abusivi, l'attore aveva utilizzato l'escamotage della postuma concessione di costruzione per poterli accatastare;
che, essendo abusivi, non era stato possibile menzionarli negli atti di vendita degli appartamenti, perciò trasferiti “….con relativo posto macchina scoperto al piano terra….”; che, in particolare, tale locuzione era stata utilizzata sia negli atti di vendita (del 26.5.1993 e del 5.5.1999) intercorsi fra l'attore e il sia Controparte_3 nell'atto di vendita (del 30.12.1992) intercorso fra l'attore e (che aveva Controparte_2 avuto appunto ad oggetto un appartamento al quarto piano “con relativo posto macchina scoperto al piano terra;
confinante con detta via, cortile condominiale, proprietà e restante Persona_3 proprietà del venditore…”; che proprio aveva poi rivenduto il box Controparte_2
Per_ (mantenendo la proprietà dell'appartamento) alla con scrittura privata del 27.10.1999; che, in caso di accoglimento della domanda attrice, ella avrebbe subito l'evizione e perciò aveva interesse a chiamare in causa il , per essere dal medesimo garantita;
che in ogni caso, cumulando il CP_2
suo possesso a quello del suo dante causa , egli avrebbe usucapito la proprietà del box;
CP_2
Per_ che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda o, in subordine, dichiarare che la aveva usucapito la proprietà del box o, in estremo subordine, condannare il a rivalerla CP_2
delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal presente giudizio.
costituitosi in giudizio, confermava integralmente quanto allegato dalla Controparte_2
Per_
.
Dopo l'interruzione del processo per il decesso della convenuta e la sua riassunzione ad istanza dell'attore, si costituiva in giudizio , quale erede di . CP_1 Persona_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale.
Infine, all'udienza del 6.11.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico in giurisprudenza che, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (v., fra le tante, Cass. 20.6.2022, n. 19872).
Nella specie l'attore ha proposto un'azione di rivendicazione, avendo espressamente richiesto che: a) fosse accertato il suo diritto di proprietà sul box facente parte del complesso condominiale sito in
Racale alla Via Gallipoli 298, contrassegnato in Catasto al fol. 7, part.lla 271, sub 23; b) che fosse accertata la detenzione sine titulo di tale box da parte di;
c) che fosse ordinato alla Persona_1
Per_
di rilasciare il box.
Essendo stata proposta un'azione di rivendicazione, era necessaria, ai fini del suo accoglimento, la probatio diabolica della proprietà dell'immobile rivendicato da parte dell'attore e dei suoi danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare il compimento dell'usucapione.
Ebbene, è in atti la prova che l'attore divenne proprietario nell'anno 1970 del suolo su cui realizzò un complesso condominiale in virtù della licenza edilizia n. 146/68.
La questione controversa attiene alla proprietà dei box auto esistenti in via Sacco nell'area scoperta adiacente al fabbricato ed, in particolare, alla titolarità del box (rivendicato dall'attore) CP_4
contrassegnato catastalmente al fol. 7, part.lla 721, sub 23. L'attore ha documentalmente dimostrato di aver chiesto nell'anno 2001 al Comune di Racale concessione edilizia per la costruzione di n. 10 box in via Sacco nello spazio adiacente al complesso condominiale ed ha prodotto documentazione da cui risulta che nell'anno 2001 tali box non erano stati ancora realizzati (v. relazione dell'ing. , che gli fu rilasciata concessione edilizia Testimone_1
per la costruzione di cinque box e che nell'anno 2002 ebbe a vendere (a tale ) uno Persona_4
di questi boxes, per cui potrebbe presumersi che uno degli altri box realizzati sia quello in possesso
Per_ della .
Per_ La prova fornita dall'attore è tuttavia contrastata dai resistenti e , i quali hanno CP_2 dedotto che i box auto esistevano già quando l' iniziò a vendere gli appartamenti (molto Pt_1 tempo prima del 2001) e che in alcuni casi l' li vendette unitamente agli appartamenti, anche Pt_1 se in ciascun atto di vendita si fece menzione soltanto del trasferimento di un “posto macchina scoperto”, perché i box erano stati realizzati abusivamente e quindi non potevano essere trasferiti con atto pubblico.
L'assunto dei convenuti trova innanzitutto conferma negli atti pubblici di vendita intercorsi fra l' , da un lato, e il e il , Pt_1 CP_2 Controparte_5
Per_ dall'altro: dai rogiti notarili prodotti dalla difesa della risulta infatti che alcuni appartamenti del complesso condominiale di Via Gallipoli 298 in Racale vennero venduti “con posto auto scoperto di pertinenza al piano terra, posto nel cortile retrostante”, per cui – per dar credito a quanto sostenuto dall'attore – bisognerebbe ipotizzare l'esistenza di un cortile così vasto da ricomprendere sia dei posti auto scoperti sia dieci boxes, in contrasto con la relazione dell'ing. che non contiene invece Tes_1 alcun cenno all'esistenza di posti auto scoperti;
né è credibile che i boxes siano stati realizzati nei preesistenti spazi di parcheggio scoperti, in quanto l' non aveva né interesse né titolo per Pt_1
costruire dei boxes in aree che aveva già venduto unitamente agli appartamenti.
Quanto dedotto dalla convenuta e dal chiamato in causa trova poi ulteriore supporto nella deposizione del dott. estraneo alle parti in causa e perciò da ritenersi attendibile (se Controparte_3
effettivamente – come sostiene la difesa dell'attore per minarne la credibilità – egli si trovasse in una posizione analoga a quella della convenuta, non si comprenderebbe perché l' non l'abbia Pt_1
citato in giudizio insieme alla convenuta), il quale ha riferito che già al momento dell'acquisto degli appartamenti (avvenuto negli anni novanta) esistevano dei box auto coperti di pertinenza di ciascuna unità abitativa e che negli atti di vendita di ogni appartamento veniva menzionato “un posto auto scoperto”, invece che un garage, perché i garages erano stati realizzati abusivamente.
Lo stesso teste ha altresì riferito che “a parte i box non c'è altro spazio per parcheggiare CP_3
Per_ le auto” (così escludendo l'esistenza sia dei posti auto scoperti che dei garages), che “la sig.na utilizzava il box acquistato dal per ricoverare la propria auto RAV 4” e che la stessa ebbe CP_2 a sostituire il basculante (indirettamente confermando che la convenuta non deteneva il garage precariamente).
La tesi della convenuta e del chiamato in causa è poi ulteriormente confermata dalle
Per_ aerofotogrammetrie prodotte dalla difesa della , che dimostrano che le coperture esistenti nel cortile nell'anno 1998 coincidevano con quelle presenti nel 2006 ed erano identiche CP_4 all'attuale stato dei luoghi.
In conclusione, le risultanze probatorie sono contraddittorie, perché, da un lato, vi è l'ing. che, Tes_1 in una relazione presentata al Comune di Racale, dichiara che nell'anno 2001 nel cortile retrostante il complesso condominiale non esistevano ancora i garages e, dall'altro, vi è la deposizione del teste
, che sostiene che i garages preesistevano al 2001 (come parrebbe anche dalle CP_3
aerofotogrammetrie) e che degli stessi non si fece menzione negli atti pubblici di trasferimento perché erano stati realizzati abusivamente (della deposizione dei parenti dell' – figli e nipote - non Pt_1
si tiene conto, avendo gli stessi interesse a favorire l'attore).
In definitiva, la tesi dell'attore di aver realizzato il box occupato dalla convenuta (insieme ad altri nove) dopo il 2001 nel cortile di sua proprietà annesso al fabbricato condominiale è smentita dalla testimonianza del dott. e dalla documentazione che dimostra che la situazione del cortile CP_3
condominiale antecedente al 2001 era pressoché identica a quella successiva a tale data.
In presenza di tali contraddittorie risultanze processuali il giudicante non può che decidere la controversia facendo applicazione della regola dell'onere della prova e quindi ritenere soccombente l'attore, per non aver lo stesso assolto all'onere di provare in modo assolutamente convincente di essere effettivamente proprietario del box (contrassegnato catastalmente al fol. 7, part.lla 721, sub
Per_ 23) occupato dalla . Per_ Sulla domanda riconvenzionale della di accertamento dell'acquisto della proprietà del box per intervenuta usucapione non si deve provvedere, essendo stata proposta condizionatamente al mancato rigetto della domanda attrice.
Stante il rigetto della domanda attrice, non si deve provvedere neppure sull'azione di garanzia spiegata dalla convenuta nei confronti del . CP_2
L' deve rimborsare le spese di lite – liquidate come in dispositivo – non solo a , Pt_1 CP_1
ma anche al , essendo stata la convenuta costretta a chiamare in causa il terzo per CP_2
l'avventata iniziativa dell'attore.
p.q.m.
rigetta la domanda proposta, con atto di citazione notificato l'11.9.2018, da nei Parte_1
confronti di , come riassunta dal medesimo attore nei confronti di;
Persona_1 CP_1
Per_ dichiara non luogo a provvedere sull'azione di garanzia spiegata dalla nei confronti del Per_ ; condanna l'attore al rimborso, in favore della e del , delle spese e CP_2 CP_2
competenze del presente giudizio, liquidate – per ciascuno di loro – in euro 150,00 per spese ed in euro 3.850,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
Lecce, 18.12.2024.
Il giudice unico
Dott. Alessandro Silvestrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.8998/2018 R.G. avente ad oggetto “proprietà” e vertente:
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zompì, giusta mandato in atti. Parte_1
ATTORE
E
, quale erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo CP_1 Persona_1
Mercurio, giusta mandato in atti.
CONVENUTO
E
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Bagno, giusta Controparte_2
mandato in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 6.11.2024, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di giorni 30 per le comparse conclusionali e di giorni 10 per le repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO , con atto di citazione notificato l'11 settembre 2018, conveniva in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, , esponendo: che aveva venduto alla convenuta, con atto per notar Persona_1
del 28.12.1989, l'intero piano attico del complesso condominiale sito in Racale alla Via Per_2
Gallipoli, allo stato rustico;
che, successivamente a tale vendita, in forza di concessione edilizia n. 47 del 24.5.2001, aveva costruito nello spazio retrostante il complesso condominiale n. 10 box per autorimessa;
che, qualche anno dopo la realizzazione di detti boxes, la convenuta, con la dichiarata intenzione di acquistarlo in futuro, aveva ottenuto il permesso di utilizzarne uno, gratuitamente e temporaneamente, per ricoverarvi la propria autovettura;
che successivamente egli aveva più volte invitato la convenuta ad acquistare il box o a dismetterne l'uso, senza ricevere alcuna risposta;
che, pertanto, con lettera racc.ta del 13 gennaio 2017, l'aveva invitata a rilasciare il bene (identificato catastalmente col subalterno 23 della part.lla 721 del fol. 7).
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale: di dichiarare che il box facente parte del complesso condominiale sito in Racale alla Via Gallipoli 298, contrassegnato in Catasto al fol. 7, part.lla 271,
Per_ sub 23, era di proprietà di;
di dichiarare detto box detenuto sine titulo dalla;
di Parte_1
ordinare alla convenuta di rilasciarlo e di condannare la medesima convenuta al risarcimento del danno per l'indebita occupazione dell'immobile dalla data di costituzione in mora, in ragione del valore locativo del bene, pari ad euro 50,00 al mese o alla diversa somma da determinarsi mediante ctu, con vittoria di spese e competenze di lite. Per_
costituitasi in giudizio, deduceva: che l'attore aveva costruito i boxes Per_1
contestualmente agli appartamenti o comunque in epoca immediatamente successiva;
che, essendo gli stessi abusivi, l'attore aveva utilizzato l'escamotage della postuma concessione di costruzione per poterli accatastare;
che, essendo abusivi, non era stato possibile menzionarli negli atti di vendita degli appartamenti, perciò trasferiti “….con relativo posto macchina scoperto al piano terra….”; che, in particolare, tale locuzione era stata utilizzata sia negli atti di vendita (del 26.5.1993 e del 5.5.1999) intercorsi fra l'attore e il sia Controparte_3 nell'atto di vendita (del 30.12.1992) intercorso fra l'attore e (che aveva Controparte_2 avuto appunto ad oggetto un appartamento al quarto piano “con relativo posto macchina scoperto al piano terra;
confinante con detta via, cortile condominiale, proprietà e restante Persona_3 proprietà del venditore…”; che proprio aveva poi rivenduto il box Controparte_2
Per_ (mantenendo la proprietà dell'appartamento) alla con scrittura privata del 27.10.1999; che, in caso di accoglimento della domanda attrice, ella avrebbe subito l'evizione e perciò aveva interesse a chiamare in causa il , per essere dal medesimo garantita;
che in ogni caso, cumulando il CP_2
suo possesso a quello del suo dante causa , egli avrebbe usucapito la proprietà del box;
CP_2
Per_ che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda o, in subordine, dichiarare che la aveva usucapito la proprietà del box o, in estremo subordine, condannare il a rivalerla CP_2
delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal presente giudizio.
costituitosi in giudizio, confermava integralmente quanto allegato dalla Controparte_2
Per_
.
Dopo l'interruzione del processo per il decesso della convenuta e la sua riassunzione ad istanza dell'attore, si costituiva in giudizio , quale erede di . CP_1 Persona_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale.
Infine, all'udienza del 6.11.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico in giurisprudenza che, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (v., fra le tante, Cass. 20.6.2022, n. 19872).
Nella specie l'attore ha proposto un'azione di rivendicazione, avendo espressamente richiesto che: a) fosse accertato il suo diritto di proprietà sul box facente parte del complesso condominiale sito in
Racale alla Via Gallipoli 298, contrassegnato in Catasto al fol. 7, part.lla 271, sub 23; b) che fosse accertata la detenzione sine titulo di tale box da parte di;
c) che fosse ordinato alla Persona_1
Per_
di rilasciare il box.
Essendo stata proposta un'azione di rivendicazione, era necessaria, ai fini del suo accoglimento, la probatio diabolica della proprietà dell'immobile rivendicato da parte dell'attore e dei suoi danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare il compimento dell'usucapione.
Ebbene, è in atti la prova che l'attore divenne proprietario nell'anno 1970 del suolo su cui realizzò un complesso condominiale in virtù della licenza edilizia n. 146/68.
La questione controversa attiene alla proprietà dei box auto esistenti in via Sacco nell'area scoperta adiacente al fabbricato ed, in particolare, alla titolarità del box (rivendicato dall'attore) CP_4
contrassegnato catastalmente al fol. 7, part.lla 721, sub 23. L'attore ha documentalmente dimostrato di aver chiesto nell'anno 2001 al Comune di Racale concessione edilizia per la costruzione di n. 10 box in via Sacco nello spazio adiacente al complesso condominiale ed ha prodotto documentazione da cui risulta che nell'anno 2001 tali box non erano stati ancora realizzati (v. relazione dell'ing. , che gli fu rilasciata concessione edilizia Testimone_1
per la costruzione di cinque box e che nell'anno 2002 ebbe a vendere (a tale ) uno Persona_4
di questi boxes, per cui potrebbe presumersi che uno degli altri box realizzati sia quello in possesso
Per_ della .
Per_ La prova fornita dall'attore è tuttavia contrastata dai resistenti e , i quali hanno CP_2 dedotto che i box auto esistevano già quando l' iniziò a vendere gli appartamenti (molto Pt_1 tempo prima del 2001) e che in alcuni casi l' li vendette unitamente agli appartamenti, anche Pt_1 se in ciascun atto di vendita si fece menzione soltanto del trasferimento di un “posto macchina scoperto”, perché i box erano stati realizzati abusivamente e quindi non potevano essere trasferiti con atto pubblico.
L'assunto dei convenuti trova innanzitutto conferma negli atti pubblici di vendita intercorsi fra l' , da un lato, e il e il , Pt_1 CP_2 Controparte_5
Per_ dall'altro: dai rogiti notarili prodotti dalla difesa della risulta infatti che alcuni appartamenti del complesso condominiale di Via Gallipoli 298 in Racale vennero venduti “con posto auto scoperto di pertinenza al piano terra, posto nel cortile retrostante”, per cui – per dar credito a quanto sostenuto dall'attore – bisognerebbe ipotizzare l'esistenza di un cortile così vasto da ricomprendere sia dei posti auto scoperti sia dieci boxes, in contrasto con la relazione dell'ing. che non contiene invece Tes_1 alcun cenno all'esistenza di posti auto scoperti;
né è credibile che i boxes siano stati realizzati nei preesistenti spazi di parcheggio scoperti, in quanto l' non aveva né interesse né titolo per Pt_1
costruire dei boxes in aree che aveva già venduto unitamente agli appartamenti.
Quanto dedotto dalla convenuta e dal chiamato in causa trova poi ulteriore supporto nella deposizione del dott. estraneo alle parti in causa e perciò da ritenersi attendibile (se Controparte_3
effettivamente – come sostiene la difesa dell'attore per minarne la credibilità – egli si trovasse in una posizione analoga a quella della convenuta, non si comprenderebbe perché l' non l'abbia Pt_1
citato in giudizio insieme alla convenuta), il quale ha riferito che già al momento dell'acquisto degli appartamenti (avvenuto negli anni novanta) esistevano dei box auto coperti di pertinenza di ciascuna unità abitativa e che negli atti di vendita di ogni appartamento veniva menzionato “un posto auto scoperto”, invece che un garage, perché i garages erano stati realizzati abusivamente.
Lo stesso teste ha altresì riferito che “a parte i box non c'è altro spazio per parcheggiare CP_3
Per_ le auto” (così escludendo l'esistenza sia dei posti auto scoperti che dei garages), che “la sig.na utilizzava il box acquistato dal per ricoverare la propria auto RAV 4” e che la stessa ebbe CP_2 a sostituire il basculante (indirettamente confermando che la convenuta non deteneva il garage precariamente).
La tesi della convenuta e del chiamato in causa è poi ulteriormente confermata dalle
Per_ aerofotogrammetrie prodotte dalla difesa della , che dimostrano che le coperture esistenti nel cortile nell'anno 1998 coincidevano con quelle presenti nel 2006 ed erano identiche CP_4 all'attuale stato dei luoghi.
In conclusione, le risultanze probatorie sono contraddittorie, perché, da un lato, vi è l'ing. che, Tes_1 in una relazione presentata al Comune di Racale, dichiara che nell'anno 2001 nel cortile retrostante il complesso condominiale non esistevano ancora i garages e, dall'altro, vi è la deposizione del teste
, che sostiene che i garages preesistevano al 2001 (come parrebbe anche dalle CP_3
aerofotogrammetrie) e che degli stessi non si fece menzione negli atti pubblici di trasferimento perché erano stati realizzati abusivamente (della deposizione dei parenti dell' – figli e nipote - non Pt_1
si tiene conto, avendo gli stessi interesse a favorire l'attore).
In definitiva, la tesi dell'attore di aver realizzato il box occupato dalla convenuta (insieme ad altri nove) dopo il 2001 nel cortile di sua proprietà annesso al fabbricato condominiale è smentita dalla testimonianza del dott. e dalla documentazione che dimostra che la situazione del cortile CP_3
condominiale antecedente al 2001 era pressoché identica a quella successiva a tale data.
In presenza di tali contraddittorie risultanze processuali il giudicante non può che decidere la controversia facendo applicazione della regola dell'onere della prova e quindi ritenere soccombente l'attore, per non aver lo stesso assolto all'onere di provare in modo assolutamente convincente di essere effettivamente proprietario del box (contrassegnato catastalmente al fol. 7, part.lla 721, sub
Per_ 23) occupato dalla . Per_ Sulla domanda riconvenzionale della di accertamento dell'acquisto della proprietà del box per intervenuta usucapione non si deve provvedere, essendo stata proposta condizionatamente al mancato rigetto della domanda attrice.
Stante il rigetto della domanda attrice, non si deve provvedere neppure sull'azione di garanzia spiegata dalla convenuta nei confronti del . CP_2
L' deve rimborsare le spese di lite – liquidate come in dispositivo – non solo a , Pt_1 CP_1
ma anche al , essendo stata la convenuta costretta a chiamare in causa il terzo per CP_2
l'avventata iniziativa dell'attore.
p.q.m.
rigetta la domanda proposta, con atto di citazione notificato l'11.9.2018, da nei Parte_1
confronti di , come riassunta dal medesimo attore nei confronti di;
Persona_1 CP_1
Per_ dichiara non luogo a provvedere sull'azione di garanzia spiegata dalla nei confronti del Per_ ; condanna l'attore al rimborso, in favore della e del , delle spese e CP_2 CP_2
competenze del presente giudizio, liquidate – per ciascuno di loro – in euro 150,00 per spese ed in euro 3.850,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
Lecce, 18.12.2024.
Il giudice unico
Dott. Alessandro Silvestrini